Articolo 9 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 gennaio 1967
Art. 9.
Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in soprannumero nei ruoli che vengono soppressi o trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno ovvero nei ruoli modificati della predetta Amministrazione conserva tale posizione nei ruoli nei quali si trova o nei quali viene inquadrato ed e' riassorbito nei limiti e con le modalita' previste dalle disposizioni in base alle quali e' stato collocato in soprannumero.
Non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 .
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967