CASS
Ordinanza 6 giugno 2023
Ordinanza 6 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/06/2023, n. 15932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15932 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso n. 1870-2022, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
- ricorrente -
contro TA AR, elett.te dom.to in CHIAVARI, alla VIA RIVAROLA, n. 54, presso lo studio della RAG. MYRIAM COLUCCIO;
- intimato -
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15932 Anno 2023 Presidente: LUCIOTTI LUCIO Relatore: CHIESI GIAN ANDREA Data pubblicazione: 06/06/2023 2 di 4 avverso la sentenza n. 6584/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
Rilevato: che TA AR impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo, il provvedimento con cui l’AGENZIA DELLE ENTRATE denegò il rimborso del credito I.V.A. richiesto dal contribuente relativamente all’anno di imposta 2004; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 3693/2017, accolse il ricorso;
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 4584/3/2021, depositata il 13/07/2021 rigettò il gravame dichiarando – per quanto in questa sede ancora rileva – inammissibile, per novità, la questione sollevata con l’unico motivo di gravame, consistente nella eccepita impossibilità di procedere al chiesto rimborso, stante la mancata verifica, da parte dell’Ufficio, dell’esistenza del credito fondante l’istanza del contribuente, giustificazione difensiva – a detta dei giudici di appello - peraltro neppure adducibile – a tutto volere - in prime cure, non potendo l’amministrazione finanziaria sostenere, in fase contenziosa, ragioni diverse da quelle esposte nel provvedimento (nella specie, di diniego del rimborso) impugnato;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
è rimasto intimato TA AR;
Considerato: che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 per motivazione omessa, dell’art. 57 stesso decreto 546/1992 e dell’art. 2697 del codice civile” (cfr. ricorso, p. 2), per 3 di 4 avere la C.T.R. erroneamente ritenuto inammissibile la difesa spiegata dall’Ufficio in appello (consistente, come detto, nella giustificazione del diniego di rimborso a cagione del mancato svolgimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle verifiche sull’effettiva sussistenza del credito), sia (a) per la novità della questione con la stessa introdotta, rispetto alle difese articolate in prime cure, che, più in generale, (b) per la novità, in sé, della motivazione sottesa al diniego, rispetto alle ragioni addotte dall’Ufficio nel provvedimento impugnato laddove, al contrario, si trattava di una difesa legittimamente introdotta nel processo;
che il motivo – il quale, indipendentemente dalla sua intitolazione (cfr. Cass., Sez. 6-5, 7.11.2017, n. 26310, Rv. 646419-01) evidenzia partitamente e chiaramente (sull’ammissibilità di tale cumulo all’interno dell’unico motivo di ricorso, cfr. anche Cass., Sez. U, 6.5.2015, n. 9100, Rv. 635452-01) un error in procedendo, con riferimento a quanto esposto sub a) ed un error in iudicando, rispetto a quanto esposto sub b) - è fondato;
che la C.T.R ha effettivamente disatteso i principi che reggono la materia in esame ed alla stregua dei quali, ove la controversia tributaria abbia ad oggetto – come nella specie - l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente: 1) quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può prospettare, a sostegno del provvedimento di diniego, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno costituito la motivazione di rigetto dell'istanza in sede amministrativa (Cass., Sez. 5, 27.6.2019, n. 17239, Rv. 654509-01); 2) le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, 4 di 4 costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (arg. da Cass., Sez. 6-5, 28.1.2020, n. 1906, Rv. 656784-01); che, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., non solo l’Ufficio poteva allegare, in sede processuale ed a giustificazione del diniego di rimborso, circostanze nuove ed ulteriori rispetto a quelle sottese alla motivazione del provvedimento impugnato dal contribuente, ma esse, siccome costituenti mere difese, ben potevano essere esposte, per la prima volta, anche in grado di appello, senza perciò incorrere in alcuna preclusione processuale;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20 aprile 2023
- ricorrente -
contro TA AR, elett.te dom.to in CHIAVARI, alla VIA RIVAROLA, n. 54, presso lo studio della RAG. MYRIAM COLUCCIO;
- intimato -
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15932 Anno 2023 Presidente: LUCIOTTI LUCIO Relatore: CHIESI GIAN ANDREA Data pubblicazione: 06/06/2023 2 di 4 avverso la sentenza n. 6584/3/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;
Rilevato: che TA AR impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo, il provvedimento con cui l’AGENZIA DELLE ENTRATE denegò il rimborso del credito I.V.A. richiesto dal contribuente relativamente all’anno di imposta 2004; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 3693/2017, accolse il ricorso;
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, la quale, con sentenza n. 4584/3/2021, depositata il 13/07/2021 rigettò il gravame dichiarando – per quanto in questa sede ancora rileva – inammissibile, per novità, la questione sollevata con l’unico motivo di gravame, consistente nella eccepita impossibilità di procedere al chiesto rimborso, stante la mancata verifica, da parte dell’Ufficio, dell’esistenza del credito fondante l’istanza del contribuente, giustificazione difensiva – a detta dei giudici di appello - peraltro neppure adducibile – a tutto volere - in prime cure, non potendo l’amministrazione finanziaria sostenere, in fase contenziosa, ragioni diverse da quelle esposte nel provvedimento (nella specie, di diniego del rimborso) impugnato;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;
è rimasto intimato TA AR;
Considerato: che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546 per motivazione omessa, dell’art. 57 stesso decreto 546/1992 e dell’art. 2697 del codice civile” (cfr. ricorso, p. 2), per 3 di 4 avere la C.T.R. erroneamente ritenuto inammissibile la difesa spiegata dall’Ufficio in appello (consistente, come detto, nella giustificazione del diniego di rimborso a cagione del mancato svolgimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle verifiche sull’effettiva sussistenza del credito), sia (a) per la novità della questione con la stessa introdotta, rispetto alle difese articolate in prime cure, che, più in generale, (b) per la novità, in sé, della motivazione sottesa al diniego, rispetto alle ragioni addotte dall’Ufficio nel provvedimento impugnato laddove, al contrario, si trattava di una difesa legittimamente introdotta nel processo;
che il motivo – il quale, indipendentemente dalla sua intitolazione (cfr. Cass., Sez. 6-5, 7.11.2017, n. 26310, Rv. 646419-01) evidenzia partitamente e chiaramente (sull’ammissibilità di tale cumulo all’interno dell’unico motivo di ricorso, cfr. anche Cass., Sez. U, 6.5.2015, n. 9100, Rv. 635452-01) un error in procedendo, con riferimento a quanto esposto sub a) ed un error in iudicando, rispetto a quanto esposto sub b) - è fondato;
che la C.T.R ha effettivamente disatteso i principi che reggono la materia in esame ed alla stregua dei quali, ove la controversia tributaria abbia ad oggetto – come nella specie - l'impugnazione del rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente: 1) quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale, con la conseguenza che l'Amministrazione finanziaria può prospettare, a sostegno del provvedimento di diniego, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno costituito la motivazione di rigetto dell'istanza in sede amministrativa (Cass., Sez. 5, 27.6.2019, n. 17239, Rv. 654509-01); 2) le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, 4 di 4 costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (arg. da Cass., Sez. 6-5, 28.1.2020, n. 1906, Rv. 656784-01); che, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., non solo l’Ufficio poteva allegare, in sede processuale ed a giustificazione del diniego di rimborso, circostanze nuove ed ulteriori rispetto a quelle sottese alla motivazione del provvedimento impugnato dal contribuente, ma esse, siccome costituenti mere difese, ben potevano essere esposte, per la prima volta, anche in grado di appello, senza perciò incorrere in alcuna preclusione processuale;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 20 aprile 2023