CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/09/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 504/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 504/2022 promossa da:
(C.F. e P.I , con sede legale in TE (CN), Via Paolo Borsellino n. 13 già CP_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante sig. (C.F. CP_2 Controparte_3
), che compare anche in proprio, nonché per il sig. (C.F. C.F._1 CP_4
), per il sig. (C.F. ) e per il sig. C.F._2 CP_5 C.F._3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 Pt_1 C.F._4
c.p.c, dall'Avv. Rosario Salvatore Silvestri (C.F.: ) con studio con studio in Torino, Via C.F._5
Venti Settembre 17, ove elettivamente tutti si domiciliano;
Parte appellante
Contro
(C.F. ) con sede legale in Torino - Piazza San Carlo nr. 156, e Controparte_6 P.IVA_2 per essa - in forza di procura speciale in data 28 novembre 2018, nonché in forza di procura speciale rilasciata in data 25/11/2019 - quale procuratrice per la gestione e riscossione dei crediti,
[...] con sede in MILANO - Via Galileo Galilei nr. 7 ora Bastioni di Porta Nuova nr. 19 (C.F. CP_7
pagina 1 di 24 ), in persona del suo procuratore Avv. in questa sede rappresentata e difesa P.IVA_3 Parte_2 dall'Avv. Gianmaria (Giovanni IA) Dalmasso (C.F. ), giusta procura allegata ex C.F._6 art. 83 comma 3 c.p.c, elettivamente domiciliata in Torino - Via Avigliana nr. 14 presso lo Studio e la persona dell'Avv. Giampaolo Mussano;
Parte appellata
Con l'intervento di
C.F. , P. IVA ), con sede legale a NO (TV) in Controparte_8 P.IVA_4 P.IVA_4
Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata da con sede a Milano, Bastioni di Porta Controparte_7
Nuova n. 19, (C.F. ) in persona del procuratore Avv. rappresentata e difesa P.IVA_3 Parte_2 dall'Avv. Raffaella Rabbia (C.F. ) giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, C.F._7 con domicilio eletto presso il di lei studio a Cuneo in Via Asilo n. 5
Intervenuta ex art. 111 c.p.c
OGGETTO: - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 241/2022 CP_9
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento degli specifici motivi di gravame di cui all'atto di appello notificato in data 04/04/2022:
In via principale e nel merito accogliere i motivi di appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, accogliendo le domande formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 05.10.2017, che di seguito si riportano integralmente:
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in narrativa, revocarlo, in subordine accertare le somme effettivamente dovute per legge;
- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi del rapporto di conto corrente n.
1000/4279 e dei rapporti ad esso collegati per violazione della normativa antiusura e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e condizioni addebitate a tale titolo applicando il disposto dell'art. 1815 II co c.c.; in subordine accertare e dichiarare la nullità, illegittimità inefficacia del contratto di conto corrente del 09/11/2000 n. 1000/4278 per violazione dell'art.
1284 c.c., 117 D.lgs 385/93 per omessa indicazione dei tassi e delle condizioni e per l'effetto ordinare la ripetizione degli pagina 2 di 24 interesse e delle condizioni ultra-legali non debitamente sottoscritte ed accettate con i tassi e le condizioni previste dall'art.
1284 c.c. o dall'art. 117 D.lgs 385/93; accertare e dichiarare la nullità, illegittimità inefficacia delle variazioni unilaterali compiute nel contratto di conto corrente del n. 1000/4278, e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e delle condizioni addebitate dall'istituto in violazione dell'art. 118 D.lgs 385/96;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi del rapporto di conto corrente n. 1000/4278 e dei rapporti ad esso collegati per violazione della normativa di cui all'art. 1283
c.c. e dell'art. 120 D.lgs 385/93 e della delibera CICR 09/02/2000 e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi maturati a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative delle commissioni di massimo scoperto di affidamento e spese gestione fido del rapporto di conto corrente n. 1000/4278 e dei rapporti ad esso collegati per assenza di causa e violazione dell'art. 2bis legge 2/2009 e per l'effetto ordinare la ripetizione di quanto addebitato a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative delle valute per violazione dell'art. 117 D.lgs
385/93 e 1282 c.c. sul conto corrente n. 1000/4278 e dei rapporti ad esso collegati e per l'effetto ordinare la ripetizione di quanto ingiustamente addebitato a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi del rapporto di finanziamento chirografario del 30/07/2007 n. 50745977 e dell'atto di rinegoziazione del 22/09/2011, per violazione della normativa antiusura e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e condizioni addebitate a tale titolo;
in subordine accertare e dichiarare la nullità, illegittimità inefficacia del contratto di finanziamento chirografario del 30/07/2007 n. 50745977 e dell'atto di rinegoziazione del 22/09/2011, per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 D.lgs 385/93 e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e delle condizioni ultra legali applicate;
in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la nullità, delle clausole determinative degli interessi e delle condizioni del contratto di finanziamento del 30/07/2007 n.
50745977 e dell'atto di rinegoziazione del 22/09/2011, per violazione degli elementi pubblicitari previsti dalla legge e per
l'effetto ordinare la ripetizione e delle condizioni addebitate dall'istituto in violazione dell'art. 117 D.lgs 385/96;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inadempienza dei contratti derivati Interest Rate Swap Over The Counter addebitati sul conto 1000/4278 e del conti collegati, imposti dall'istituto per assenza di valida causa, e/o omessa valutazione di adeguatezza e appropriatezza e/o omessa informativa del conflitto di interesse, e per l'effetto condannare l'istituto al ristoro dei danni patrimoniali conseguenti pari agli addebiti operati sul rapporto di conto corrente 1000/4278 e dei rapporti collegati;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri Controparte_3 CP_5
e in atti, per tutti i motivi addotti nel presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo CP_4 Parte_1 emesso nei suoi confronti e/o in subordine limitarne gli effetti nei limiti delle obbligazioni assunti e di quanto si accerterà in corso di giudizio;
- Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre oneri di legge ed interessi sino al soddisfo, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
pagina 3 di 24 In via istruttoria rimettere la causa sul ruolo istruttorio per la riconvocazione del CTU a chiarimenti sugli approfondimenti, siccome richiesti dalla scrivente difesa con note del 09/12/2024 e nelle note di udienza del 21/01/2025, in subordine accertare l'assenza del debito ingiunto e quindi ordinare la ripetizione delle maggiori somme rilevate a favore della società opponente ed appellante di € 7.000,99, come da relazione del CTU nominato del 07/01/2025”
Per : Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria ed avversa eccezione, previa acquisizione ex officio del fascicolo di prime cure a mente dell'art. 347 c. 3 C.p.c., così pronunciare:
IN PRINCIPALITA': respinte tutte, nessuna esclusa, le argomentazioni difensive e le istanze ex adverso rassegnate, rigettare l'appello proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza nr. 241/2022 pronunciata dal Tribunale di
Cuneo – G.I. Dott. Basta in data 08/03/2022, a definizione del giudizio R.G. 3719/2017.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, liquidati a mente del D.M. 55/2014, con gli aumenti previsti ai sensi dell'art. 4 c.1bis di tale disposizione.
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di prime cure, previa istruttoria di rito sulla base di tutte - nessuna esclusa - le istanze istruttorie rassegnate, condannare la C.F./P.Iva ON
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in TE (CN) – Via Vittorio Veneto nr. 36, P.IVA_1 in solido con i garanti Sigg.ri , C.F. , nato a [...] il CP_4 C.F._8
27/06/1942, , C.F. , nato a [...] il [...], CP_5 C.F._3 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...], e CP_3 C.F._9 Parte_1
, C.F. , nato a [...] il [...], al pagamento:
[...] C.F._10
➢ della complessiva somma di Euro 184.817,82 per capitale ed interessi al 24/03/2017, in ordine allo scoperto del c/co nr. 261/1000/4278, oltre agli interessi al tasso del 7% (inferiore a quello contrattuale) dal 25/03/2017 sino al saldo effettivo;
➢ della complessiva somma di Euro 44.708,92 per capitale ed interessi al 24/03/2017 in ordine all'esposizione derivante dal mutuo chirografo nr. 50745977, oltre interessi al tasso dovuto per legge e per contratto dal 25/03/2017 sino al saldo effettivo;
ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, liquidati a mente del D.M. 55/2014, con gli aumenti previsti ai sensi dell'art. 4 c.1bis di tale disposizione”
Per Controparte_8
pagina 4 di 24 “IN PRINCIPALITA': respinte tutte, nessuna esclusa, le argomentazioni difensive e le istanze ex adverso rassegnate, rigettare l'appello proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 241/2022 pronunciata dal Tribunale di
Cuneo - G.I. Dott. Basta in data 08/03/2022, a definizione del giudizio R.G. 3719/2017.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di opposizione.
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di prime cure, previa istruttoria di rito sulla base di tutte - nessuna esclusa - le istanze istruttorie rassegnate accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva (e/o di titolarità dal lato passivo) di n Controparte_8 ordine alla domanda di ripetizione proposta dagli appellanti con la citazione introduttiva del presente giudizio;
condannare la C.F./P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., corrente in ON P.IVA_5
TE (CN) – Via Vittorio Veneto n. 36, in solido con i garanti Sigg.ri C.F. CP_4
, C.F. , C.F. C.F._8 CP_5 C.F._3 Controparte_3
e C.F. , al pagamento: C.F._11 Parte_1 C.F._12
della complessiva somma di Euro 184.817,82 per capitale e interessi al 24. /03/2017, in ordine allo scoperto di
c/co nr. 261/1000/4278, oltre agli interessi al tasso del 7% (inferiore a quello contrattuale) dal 25/03/2017 sino al saldo effettivo;
della complessiva somma di Euro 44.708,92 per capitale e interessi al 24/03/2017 in ordine all'esposizione derivante dal mutuo chirografario nr. 50745977, oltre interessi al tasso dovuto per legge e per contratto dal 25/03/2017 sino al saldo effettivo;
ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Giudizio di primo grado e sentenza appellata
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1105/2017 emesso dal Tribunale di Cuneo in data
4 luglio 2017 su istanza di con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_6 complessiva di € 229.526,74 nei confronti di (già e dei garanti ON Controparte_2 CP_4
, , e L'ingiunzione aveva ad oggetto il saldo
[...] CP_5 Controparte_3 Parte_1 debitore del rapporto di conto corrente n. 1000/4278 per € 184.817,82 e l'esposizione derivante dal mutuo chirografario n. 50745977 per € 44.708,92, entrambi alla data del 24 marzo 2017.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto con citazione del 6 ottobre 2017, dando luogo al giudizio di primo grado R.G. 3719/2017 dinanzi al Tribunale di Cuneo. Gli opponenti articolavano le proprie difese su molteplici profili di nullità dei rapporti bancari sottostanti, eccependo violazioni del Testo Unico Bancario,
pagina 5 di 24 usurarietà dei tassi applicati, illegittimità della capitalizzazione degli interessi, nullità delle commissioni e delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, nonché nullità dei contratti derivati
Interest Rate Swap per violazione della disciplina TUF.
Il Tribunale di Cuneo, istruita la causa mediante CTU contabile, con sentenza n. 241/2022 dell'8 marzo
2022 rigettava integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali. Il giudice di primo grado fondava la propria decisione sul principio dell'inversione dell'onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito contenuta nella raccomandata A/R del 25 luglio 2014, sottoscritta da tutti i debitori ingiunti. Tale documento costituiva espresso atto ricognitivo ai sensi degli articoli 1988 e 1989 c.c., con cui i debitori riconoscevano espressamente di essere debitori verso della somma di euro 166.185,21 per esposizione del Controparte_6 conto corrente n. 1000/4278, oltre interessi al tasso variabile dell'8,341% nominale annuo.
Va dunque ricordato che, nonostante il Tribunale avesse alfine fondato la propria decisione sull'inversione dell'onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito, era stata comunque disposta consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, il giudice di primo grado, in sentenza, aveva ritenuto di non tener conto “delle risultanze riscontrate in sede di CTU, anche perché, nonostante i rilievi ivi emersi, in ogni caso la carenza di produzioni documentali accertate dalla dott.ssa avrebbero dovuto essere colmate proprio dagli stessi opponenti". Per_1
Il giudice di primo grado aveva quindi utilizzato la CTU non per superare l'inversione dell'onere probatorio, ma per verificare il corredo documentale e tecnico finalizzato alla delibazione della fondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti. Tuttavia, le risultanze peritali non erano state ritenute decisive per la decisione, prevalendo la valutazione giuridica sulla ricognizione di debito e sulla genericità delle contestazioni formulate.
Il Tribunale rilevava che gli opponenti non avevano mai disconosciuto tale documentazione né ai sensi dell'art. 2697 c.c., né secondo le disposizioni degli artt. 214 ss. c.p.c., determinando così l'inversione dell'onere probatorio a loro carico per dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale. Le contestazioni formulate dagli opponenti venivano ritenute generiche e prive di supporto probatorio, evidenziando che non era stata prodotta alcuna documentazione contrattuale o estratti conto per dimostrare le presunte violazioni normative addebitate alla banca, limitandosi a formulare allegazioni astratte e non circostanziate. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, il giudice riteneva legittima la pattuizione infrannuale in quanto il rapporto era sorto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999 che modificò l'art. 120 TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, risultando rispettate le condizioni di reciprocità e di specifica approvazione scritta.
pagina 6 di 24 Relativamente alle fideiussioni, il Tribunale applicava il principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, secondo cui la nullità dell'intesa antitrust a monte determina nullità parziale dei contratti a valle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI censurato, salvo che sia dimostrata l'essenzialità di tali clausole per i contraenti. Nel caso di specie, l'eccezione veniva rigettata per mancanza di specifica allegazione circa l'essenzialità delle clausole contestate. La domanda riconvenzionale per illegittima segnalazione in Centrale Rischi veniva rigettata per difetto di prova del nesso causale e del danno conseguenza, non essendo il danno mai in re ipsa secondo la giurisprudenza consolidata.
II. Le difese delle parti in appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, e i garanti proponevano appello con atto ON notificato il 4 aprile 2022, articolando undici motivi di gravame. Il primo e principale motivo di gravame si incentrava sulla erronea valutazione operata dal giudice di primo grado dell'atto del 25 luglio 2014, consistente in una raccomandata A/R sottoscritta da e dai garanti e in un pagherò cambiario ON di pari data. Gli appellanti contestavano la qualificazione di tali documenti come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., sostenendo che il documento non conteneva una chiara ed espressa volontà di riconoscersi debitori, limitandosi a dichiarare "che siamo debitori" anziché "che ci riconosciamo debitori".
Evidenziavano inoltre che il documento era stato qualificato dalla stessa banca come "piano di rientro" nella corrispondenza intercorsa e che era stato tempestivamente contestato con lettera del marzo 2016.
Il secondo ordine di censure atteneva alle nullità dei rapporti bancari sottostanti per violazione delle disposizioni del Testo Unico Bancario. Gli appellanti eccepivano violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di pattuizione scritta della misura degli interessi ultra-legali, delle commissioni e delle spese nel contratto di conto corrente n. 4278 del 9 novembre 2000, che riportava solo clausole generiche senza specificazione delle condizioni economiche. Deducevano inoltre violazione dell'art. 1283 c.c. per illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori, in contrasto con la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 che richiede reciprocità nella periodicità, nonché usurarietà dei tassi applicati e nullità delle commissioni per applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi e altre spese prive di valida pattuizione contrattuale.
Gli appellanti deducevano inoltre la nullità delle fideiussioni rilasciate il 15 febbraio 2001 e successivamente modificate il 3 marzo 2005, per violazione della normativa antitrust, richiamando il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 che aveva dichiarato contrarie all'art. 2 della legge 287/1990 le clausole nn. 2, 6 e
8 dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, e la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021 che ha sancito la nullità parziale di tali clausole. Sostenevano inoltre la decadenza delle pagina 7 di 24 garanzie ex art. 1957 c.c. per tardiva azione nei confronti del debitore principale, essendo decorsi oltre 12 mesi tra la risoluzione dei rapporti e la proposizione del ricorso monitorio.
Quanto ai contratti derivati Interest Rate Swap, gli appellanti eccepivano la nullità per violazione della normativa TUF, in particolare per mancanza del contratto quadro di servizi di investimento richiesto dall'art. 23 TUF, assenza della dichiarazione di professionalità ex art. 31 Reg. n. 11522/98 e CP_10 violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza ex artt. 21 e 28 TUF. Lamentavano infine i vizi della consulenza tecnica di primo grado, sostenendo che il quesito era stato formulato in modo esplorativo e non neutrale, richiedendo la riconvocazione del CTU per chiarimenti sui punti non adeguatamente sviluppati.
Dal canto suo, subentrata a per cessione del credito nell'ambito di Controparte_8 Controparte_6 un'operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999, contestava radicalmente la ricostruzione degli appellanti sull'atto del 25 luglio 2014, sostenendo che la raccomandata A/R costituiva valida ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., in quanto i debitori avevano espressamente riconosciuto di essere debitori di €
166.185,21 per esposizione del conto corrente, specificando anche il tasso di interesse dell'8,341% nominale annuo. Evidenziava che tale documento non era mai stato disconosciuto ai sensi degli artt. 2719
c.c. e 214 ss. c.p.c., assurgendo quindi a piena ricognizione di debito con conseguente inversione dell'onere probatorio.
L'appellata eccepiva la genericità e l'inammissibilità delle contestazioni degli appellanti, sostenendo che l'atto di citazione in opposizione non rispettava il principio di autosufficienza ex art. 163 c.p.c., limitandosi a rinviare per relationem alla consulenza tecnica di parte. Contestava inoltre la mancanza di produzioni documentali specifiche da parte degli opponenti, i quali non avrebbero prodotto alcuna copia dei contratti da cui desumere i vizi lamentati, limitandosi ad allegazioni generiche e astratte. Eccepiva inoltre l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario per le questioni relative alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, richiamando l'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che assegna alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 287/1990.
Quanto alla validità delle fideiussioni, l'appellata sosteneva che le stesse, contenendo la clausola "a semplice richiesta scritta" e mancando del carattere accessorio, dovevano qualificarsi come contratti autonomi di garanzia, ai quali non si applica l'art. 1957 c.c. Argomentava inoltre l'inapplicabilità della normativa antitrust, rilevando che i garanti, essendo soci della società debitrice, non potevano essere qualificati come consumatori ai fini dell'applicazione della tutela antitrust, e che la fideiussione del 15 febbraio 2001 era anteriore al periodo oggetto di indagine della Banca d'Italia. Difendeva infine la correttezza della pagina 8 di 24 consulenza tecnica di primo grado, sostenendo che il quesito era neutrale e che i risultati avevano comunque comportato una significativa riduzione del credito originariamente azionato.
III. La fase introduttiva del presente grado e la rimessione in istruttoria
Nel corso del giudizio di appello, come già cennato, si verificava la cessione del credito da parte di
[...]
a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999, Controparte_6 Controparte_8 con conseguente intervento di quest'ultima società nel giudizio quale cessionaria del credito azionato, in luogo dell'originaria appellata, già costituita. La Corte d'Appello, valutate le istanze istruttorie formulate dalle parti e la complessità delle questioni tecniche controverse, con ordinanza del 2 febbraio 2024 disponeva nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidandola nuovamente alla Dott.ssa Persona_2
Il quesito formulato dalla Corte si articolava in quattro punti fondamentali:
• la verifica dell'applicazione di interessi usurari nei rapporti di conto corrente n. 4627 e n. 4278 nonché nel contratto di mutuo chirografario;
• l'analisi degli effetti della manipolazione dei tassi IB nel periodo compreso tra il 29 settembre
2005 e il 30 maggio 2008, come accertato dalla Cassazione civile, sezione III, con ordinanza n.
34889/2023;
• l'esame dei contratti derivati IRS e dei relativi addebiti;
• la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 4278 comprensivo degli effetti delle rettifiche operate.
Il primo punto del quesito richiedeva al CTU di verificare, con riferimento al contratto di c/c n. 4627, se fossero stati applicati interessi usurari nel corso del rapporto, limitando l'esame ai periodi oggetto della documentazione contabile prodotta, e in caso affermativo di espungere gli interessi addebitati in eccesso rispetto al tasso soglia. Analogamente, per il mutuo chirografario, doveva verificare se al momento della rinegoziazione fossero stati pattuiti interessi corrispettivi o di mora usurari, considerando come capitale residuo dovuto quello indicato nella CT di parte attrice prodotta in primo grado. Per il conto corrente n.
4278, in caso di applicazione di interessi usurari, doveva espungere quelli addebitati in eccesso rispetto al tasso soglia.
Il secondo punto del quesito riguardava specificamente gli interessi applicati al mutuo, richiedendo al CTU di sostituire gli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo interessato dalla manipolazione dei tassi IB accertata dalla Cassazione, effettuando due separati conteggi, uno sostituendo gli interessi convenzionali con quelli legali e l'altro lasciando invariati gli interessi pattuiti ed applicati. Il terzo punto concerneva i contratti IRS, richiedendo di svolgere gli accertamenti già richiesti dal tribunale ai punti G e H
pagina 9 di 24 del quesito conferito al CTU in primo grado anche con riferimento ai restanti contratti di IRS prodotti. Il quarto punto richiedeva la rideterminazione del saldo del rapporto di c/c n. 4278, sul quale era confluito il c/c n. 4627, e del finanziamento del 30 luglio 2007 alla data del recesso/risoluzione dei rapporti.
Con la medesima ordinanza, la Corte fissava per la comparizione ed il giuramento del CTU l'udienza del 28 maggio 2024, assegnando alle parti termine sino all'udienza per la nomina di un consulente tecnico di parte.
Autorizzava inoltre il CTU a tenere le operazioni peritali in videoconferenza o con modalità telematiche, stabilendo i seguenti termini per l'espletamento dell'incarico: fino al 30 settembre 2024 per il deposito e trasmissione della bozza di relazione ai legali delle parti;
alle parti per il deposito e trasmissione delle loro osservazioni scritte termine sino al 15 ottobre 2024; al CTU per il deposito della relazione finale termine sino al 30 ottobre 2024. Il Collegio fissava per trattazione udienza avanti a sé al 12 novembre 2024 disponendo che l'udienza si tenesse in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Successivamente, con istanza del 30 novembre 2024, la CTU presentava richiesta di proroga dei termini, che veniva concessa con ordinanza del 5 novembre 2024. A seguito della proroga, i nuovi termini venivano così rideterminati: al CTU, per trasmettere alle parti la bozza della propria relazione, sino al 30 novembre
2024; alle parti, per la trasmissione delle proprie osservazioni al CTU, sino al 15 dicembre 2024; al CTU, per depositare in cancelleria la relazione finale, con copia cartacea di cortesia per il relatore, sino al 7 gennaio 2025. La Corte rinviava per trattazione all'udienza del 21 gennaio 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita da deposito di note scritte;
all'esito, precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa a decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IV. La CTU esperita e il suo esito
La CTU, nella propria relazione finale, riferisce di avere ha adottato la metodologia consolidata dalle
Istruzioni della Banca d'Italia, utilizzando il software specializzato elaborato secondo un protocollo realizzato con il l' , Per quanto concerne il conto corrente n. 4627, analizzato nel ON1 periodo dal secondo trimestre 2004 al quarto trimestre 2010, la CTU ha proceduto alla verifica dell'usura secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 16303/2018, applicando il
"regime del margine" per le commissioni di massimo scoperto fino al 31 dicembre 2009 e successivamente includendo tali commissioni tra gli oneri annualizzati.
L'analisi ha evidenziato l'assenza di usura in tutti i ventisette trimestri esaminati per il conto corrente n.
4627, nonostante l'addebito di competenze per complessivi 38.915,24 euro. Tale risultato assume particolare rilevanza considerando che il rapporto rientrava nella categoria "apertura di credito in conto corrente" e che la verifica è stata condotta limitatamente ai periodi per i quali era disponibile documentazione contabile completa. Diversamente, per il conto corrente n. 4278, oggetto di analisi per il pagina 10 di 24 periodo dal quarto trimestre 2000 al primo trimestre 2016, la consulenza ha rilevato un episodio di usura sopravvenuta nel secondo trimestre 2014, con un debordo di 140,78 euro rispetto al tasso soglia.
La metodologia applicata ha seguito rigorosamente le disposizioni dell'art. 117 del Testo Unico Bancario e le correlate Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti. Il secondo aspetto del quesito ha riguardato la problematica della manipolazione dei tassi IB nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, come accertato dalla Cassazione civile, sezione III, con ordinanza n. 34889/2023. La consulente ha elaborato due distinte ipotesi di calcolo: la prima prevedendo la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo interessato dalla manipolazione, la seconda mantenendo invariati gli interessi pattuiti.
La terza sezione dell'elaborato peritale ha affrontato la questione dei contratti derivati IRS collegati ai rapporti bancari. La consulente ha verificato l'assenza della documentazione precontrattuale prescritta dalla normativa in materia di intermediazione mobiliare, in particolare quella prevista dagli articoli 21 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998 e dal regolamento intermediari ratione temporis vigente. L'analisi ha evidenziato l'assenza della dichiarazione di professionalità, requisito soggettivo essenziale per la negoziazione in strumenti derivati, configurando una violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza che caratterizzano la prestazione dei servizi di investimento. Le perdite derivanti dai differenziali negativi sui contratti IRS, al netto degli accrediti dei differenziali positivi, sono state quantificate in 28.996,87 euro.
La metodologia adottata dalla consulente per il calcolo del Tasso Effettivo Globale nei rapporti di finanziamento ha parimenti seguito le Istruzioni della Banca d'Italia nelle loro diverse versioni temporali, dall'aggiornamento del luglio 2001 fino alle Istruzioni dell'agosto 2009. Particolare attenzione è stata dedicata al trattamento degli oneri e delle spese, distinguendo tra quelli inclusi nel calcolo del TEG e quelli esclusi. Questa distinzione assume specifico rilievo per la corretta determinazione del tasso effettivamente praticato e per il confronto con i tassi soglia pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'elaborato ha inoltre affrontato la questione della natura promiscua dei rapporti di conto corrente, evidenziando come la presenza di diverse linee di credito con tassi differenziati richiederebbe una verifica separata per ciascuna categoria secondo le rispettive soglie usura. Tuttavia, la mancanza di documentazione sufficiente per separare le diverse linee ha imposto alla consulente di limitare la verifica all'apertura di credito ordinaria, soluzione metodologicamente corretta in relazione ai dati di fatto documentalmente disponibili.
La rideterminazione finale del saldo del rapporto di conto corrente n. 4278, comprensivo degli effetti delle rettifiche operate, ha prodotto due scenari alternativi in funzione del trattamento della questione IB.
Nel primo scenario, con sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo della pagina 11 di 24 manipolazione, il saldo ricalcolato alla data del 9 marzo 2016 risulta a credito del correntista per 7.007,99 euro;
nel secondo scenario, mantenendo invariati gli interessi pattuiti, il saldo risulta a debito per 2.961,45 euro.
V. Tema del contendere: contestazioni alla CTU e questioni ancora controverse
Le questioni controverse che emergono dall'istruttoria tecnica e dalle difese delle parti possono essere sistematizzate nei seguenti profili di diritto sostanziale e processuale:
1. Qualificazione dell'atto del 25 luglio 2014 e inversione dell'onere probatorio
La questione preliminare attiene alla corretta qualificazione giuridica dell'atto del 25 luglio 2014. Il contrasto interpretativo si incentra sulla distinzione tra ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. e semplice promessa di pagamento o piano di rientro, considerando la formulazione del documento ("che siamo debitori" anziché "che ci riconosciamo debitori"), la clausola di salvaguardia "salvo errori e omissioni", la qualificazione da parte della banca come "piano di rientro" e la tempestiva contestazione operata dai debitori.
2. Nullità dei contratti bancari per violazione del Testo Unico Bancario
La seconda questione concerne le nullità per violazione delle disposizioni imperative del TUB, con particolare riferimento all'art. 117 TUB che richiede l'indicazione scritta del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati. La CTU ha accertato l'assenza di indicazioni contrattuali specifiche sui tassi di interesse, commissioni e spese, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi BOT per l'intero periodo.
3. Usurarietà dei tassi applicati nei rapporti di conto corrente
La terza questione riguarda la verifica dell'usurarietà secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. La CTU ha rilevato un episodio di usura sopravvenuta nel secondo trimestre 2014 per il conto corrente n. 4278, con il superamento di 140,78 euro rispetto al tasso soglia, applicando il "regime del margine" per le commissioni di massimo scoperto fino al 31 dicembre 2009.
4. Manipolazione dei tassi IB e suoi effetti sui contratti di finanziamento
La quarta questione attiene agli effetti della manipolazione dei tassi IB nel periodo 29 settembre 2005
- 30 maggio 2008, come accertato dalla Cassazione civile. La CTU ha elaborato due distinte ipotesi di calcolo: la prima prevedendo la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali comporta una riduzione di 9.532,50 euro, la seconda mantenendo invariati gli interessi pattuiti non produce variazioni.
pagina 12 di 24 5. Nullità dei contratti derivati IRS per violazione del TUF
La quinta questione concerne la validità dei contratti derivati e la loro funzione di copertura. La CTU ha accertato l'assenza della dichiarazione di professionalità ex art. 31 Reg. n. 11522/98 e ha CP_10 quantificato in 28.996,87 euro le perdite derivanti dai differenziali negativi sui contratti IRS, configurando violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza del TUF.
6. Nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust
La sesta questione deve essere affrontata alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021 sulla nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dello schema ABI. Permangono questioni interpretative relative all'ambito temporale di applicazione, alla qualificazione soggettiva dei garanti e all'effettiva riproduzione delle clausole anticoncorrenziali, considerando che le fideiussioni del 2001 sono anteriori al periodo di indagine.
7. Decadenza delle garanzie ex art. 1957 c.c.
La settima questione riguarda l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alle fideiussioni contenenti clausole di rinuncia ai termini. Considerando che tra la risoluzione dei rapporti (18 febbraio 2016) e la proposizione del ricorso monitorio (12 giugno 2017) sono decorsi oltre 12 mesi, deve valutarsi se la clausola di rinuncia sia nulla per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite.
8. Capitalizzazione degli interessi e violazione dell'art. 1283 c.c.
L'ottava questione attiene alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori, in relazione alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 che richiede reciprocità nella periodicità e specifica approvazione scritta delle clausole di capitalizzazione.
9. Rideterminazione complessiva del saldo e quantum debeatur.
La nona questione concerne la determinazione finale del credito alla luce di tutte le rettifiche operate. La consulenza ha prodotto due scenari alternativi: nel primo, con applicazione di tutte le rettifiche, il saldo risulta a debito del correntista per 7.007,99 euro;
nel secondo, mantenendo invariati gli interessi per il periodo della manipolazione IB, il saldo risulta a debito per 2.961,45 euro.
10. Efficacia probatoria della CTU e superamento dell'inversione dell'onere probatorio
La decima questione riguarda l'idoneità della consulenza tecnica d'ufficio a superare l'inversione dell'onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito. La CTU di secondo grado ha operato su documentazione pagina 13 di 24 più completa e ha applicato metodologie tecniche specifiche che nel giudizio di primo grado erano rimaste inesplorate.
VI. Motivi della decisione
VI.1 Sulla qualificazione dell'atto del 25 luglio 2014 e l'inversione dell'onere probatorio
La questione preliminare attiene alla corretta qualificazione giuridica dell'atto del 25 luglio 2014. Il documento in questione, consistente in una raccomandata A/R sottoscritta da e dai garanti, ON conteneva la dichiarazione "che siamo debitori nei confronti di , alla data odierna, dei seguenti Controparte_6 importi... Euro 166.185,21 per esposizione del c/c/c 00261/1000/4278... salvo errori e omissioni".
La formulazione utilizzata presenta elementi che possono deporre contro la configurazione di un vero e proprio atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., quanto meno ove incondizionato. Al riguardo, più che la formulazione letterale della dichiarazione "che siamo debitori" anziché "che ci riconosciamo debitori", tale da integrare – secondo la prospettazione di parte opponente – un atto di volontà ricognitivo, rileva la clausola di salvaguardia "salvo errori e omissioni", tale da evidenziare ulteriormente la natura non definitiva della dichiarazione. Inoltre, la qualificazione del documento da parte della stessa banca come "piano di rientro" nella corrispondenza intercorsa e la tempestiva contestazione operata dai debitori con lettera del marzo
2016 confermano l'assenza dell'animus recognoscendi.
Tuttavia, anche qualora si volesse riconoscere natura ricognitiva al documento in questione, ciò non precluderebbe agli opponenti il diritto di eccepire le nullità del rapporto sottostante e le conseguenti pretese di ripetizione dell'indebito: l'atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., avendo natura di promessa unilaterale non fonte di obbligazione, non impedisce al correntista di eccepire le invalidità idonee ad inficiare il rapporto da cui il debito trae origine nonché gli eventuali illeciti addebiti pregressi, esonerando solo il beneficiario dall'onere di fornire prova del rapporto posto a fondamento del credito senza assumere valore confessorio.
Costituisce, invero, jus receptum l'indirizzo interpretativo sulla base del quale ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Nel caso specifico dei rapporti bancari, la ricognizione di debito non preclude al correntista la possibilità di dimostrare l'inesistenza o l'invalidità delle clausole contrattuali sottostanti, avendo essa mero effetto confermativo del rapporto fondamentale senza costituire autonoma fonte di obbligazione. pagina 14 di 24 Pertanto, l'eventuale natura ricognitiva dell'atto del 25 luglio 2014 non impedisce l'accertamento delle nullità contrattuali emerse dalla CTU, rimanendo applicabile il principio per cui la ricognizione non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione soggetta alla forma scritta ad substantiam.
VI.2 Sulle nullità dei contratti bancari per violazione del Testo Unico Bancario
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato diverse violazioni delle disposizioni imperative del Testo Unico
Bancario. Il CTU ha rilevato l'assenza di indicazioni contrattuali specifiche sui tassi di interesse, commissioni e spese nel contratto di conto corrente n. 4278 del 9 novembre 2000, che riportava solo clausole generiche senza specificazione delle condizioni economiche. La banca appellata ha sostenuto di aver "espressamente integrato gli atti di causa con copia di tutta la documentazione bancaria intervenuta in corso di rapporto", argomentando che l'onere di produrre la documentazione contrattuale specifica gravava sugli opponenti in virtù dell'inversione dell'onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito del 25 luglio 2014.
Tale carenza integra violazione dell'art. 117, comma 4, TUB che prescrive l'obbligo per i contratti di indicare "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati"; è pacifico che la carenza di tali requisiti è sanzionata a pena di nullità, per violazione di norma posta a tutela del contraente debole e la questione ha espressamente formato oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Posto che il riconoscimento di debito non vale a sanare la nullità, restava onere della Banca integrare la documentazione al fine di provare la validità, sotto il profilo di effettiva pattuizione e determinatezza delle condizioni praticate, delle clausole contestate dalla parte opponente.
La violazione dell'art. 117 TUB comporta nullità delle clausole indeterminate per violazione del principio di trasparenza bancaria, essenziale per consentire al cliente la valutazione della convenienza economica del contratto. In applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB, devono applicarsi i tassi sostitutivi BOT per l'intero periodo del rapporto, comportando una significativa rideterminazione del quantum debeatur.
La nullità delle clausole indeterminate non comporta nullità dell'intero contratto, operando il meccanismo di sostituzione automatica previsto dalla norma, che mira a preservare l'equilibrio contrattuale attraverso l'applicazione di condizioni economiche determinate per legge.
VI.3 Sull'usurarietà dei tassi applicati
La CTU ha rilevato un solo episodio di usura sopravvenuta nel secondo trimestre 2014 per il conto corrente n. 4278, con il modesto supero di 140,78 euro rispetto al tasso soglia. La verifica è stata condotta secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 16303/2018, applicando il "regime del pagina 15 di 24 margine" per le commissioni di massimo scoperto fino al 31 dicembre 2009 e successivamente includendo tali commissioni tra gli oneri annualizzati.
Quando il tasso originariamente pattuito venga modificato ex art. 118 TUB e risulti superiore al tasso soglia applicabile nel momento della variazione, trova applicazione l'art. 1815 comma 2 c.c. con conseguente azzeramento degli interessi, dovendo svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso con riferimento alla soglia vigente al momento della modifica.
L'accertamento dell'usura comporta la nullità della clausola relativa agli interessi per il periodo interessato, con applicazione del tasso legale ex art. 1815, comma 2, c.c. Tale nullità opera automaticamente per effetto della legge, senza necessità di specifica domanda di parte, trattandosi di norma imperativa posta a tutela dell'ordine pubblico economico.
VI.4 Sulla manipolazione dei tassi IB
La questione della manipolazione dei tassi IB nel periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio 2008 assume specifico rilievo alla luce dell'accertamento operato dalla Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
34889 del 21 dicembre 2023. La manipolazione comporta nullità della clausola per indeterminatezza ex artt.
1346 e 1418 c.c., in quanto il parametro di riferimento risulta artificiosamente alterato e quindi inidoneo a determinare correttamente il prezzo del denaro.
La CTU ha elaborato due distinte ipotesi di calcolo: nel primo scenario, con sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo della manipolazione, si ottiene una riduzione di 9.532,50 euro degli interessi dovuti;
nel secondo scenario, mantenendo invariati gli interessi pattuiti, non si produce alcuna variazione.
La prima ipotesi muove dal presupposto secondo cui la manipolazione rende indeterminabile il parametro di riferimento per il calcolo degli interessi, imponendo l'applicazione del tasso legale sostitutivo per il periodo interessato. La nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto comporta l'impossibilità di mantenere in vita la pattuizione originaria, dovendo il giudice applicare il criterio sostitutivo legale.
Nondimeno, la questione della manipolazione dei tassi IB nel periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio
2008, come accertato dalla Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34889 del 21 dicembre 2023, richiede un'analisi differenziata rispetto alle ipotesi di nullità derivata da intese anticoncorrenziali.
L'orientamento iniziale della Terza Sezione civile, espresso dalla citata ordinanza n. 34889/2023, aveva ritenuto che "raggiunto dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte", configurando la decisione della pagina 16 di 24 Commissione Europea come "prova privilegiata" della nullità delle clausole parametrate all'IB manipolato.
Tuttavia, tale orientamento è stato significativamente ridimensionato dalla successiva Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12007 del 3 maggio 2024, che ha chiarito che "i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'IB, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in 'applicazione' delle suddette pratiche o intese".
Tale indirizzo si pone nel solco di precedenti di merito (Trib. Torino, 29.1.2024, G.U. Astuni) che già avevano anticipato tale orientamento restrittivo, motivatamente discostandosi da Cass. ord. 34889/2023, cit., osservandosi che "due sono pertanto le primarie differenze tra il caso all'odierno esame e i precedenti riguardanti lo schema di fideiussione omnibus raccomandato dall'ABI alla generalità delle banche aderenti e da queste volontariamente adottato: (1) manca l'intervento di un ente esponenziale degli interessi dell'intero ceto bancario;
(2) manca altresì una posizione collettiva comune all'intero ceto bancario nei confronti della clientela".
Il contrasto interpretativo ha portato la Prima Sezione civile, con ord. interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024,
a rimettere la questione alle Sezioni Unite, evidenziando che "l'orientamento interpretativo fatto proprio dalle richiamate pronunce della Terza Sezione desta alcune perplessità e merita di essere ripensato". L'ordinanza ha precisato che "tali contratti non possono considerarsi 'a valle' rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Pur dovendosi prendere atto dello stato attualmente controverso della questione, alla luce della più recente sentenza della Cassazione e della stessa motivazione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte ritiene di aderire a tale orientamento, con la conseguenza che il debitore che invochi la nullità o la sostituzione automatica delle clausole di rinvio al tasso IB deve fornire la prova specifica non solo dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale volta ad alterare il parametro, ma anche che tale intesa abbia raggiunto concretamente il proprio obiettivo, dimostrando che il parametro sia stato effettivamente alterato a causa della manipolazione subita e che tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto.
pagina 17 di 24 Nel caso di specie, gli appellanti non hanno fornito allegazione specifica circa la partecipazione di
[...]
all'intesa manipolativa del tasso IB, limitandosi al richiamo generico dell'accertamento CP_6 giurisprudenziale dell'esistenza della manipolazione.
Non risulta dagli atti specifica allegazione della partecipazione di all'intesa manipolativa;
Controparte_6
Manca dimostrazione del nesso causale tra l'eventuale manipolazione e le specifiche condizioni contrattuali pattuite.
In assenza di specifica allegazione e prova della partecipazione di all'intesa manipolativa e Controparte_6 del nesso causale tra tale intesa e le condizioni contrattuali specificamente pattuite, deve ritenersi applicabile il secondo scenario di calcolo elaborato dalla CTU, con mantenimento degli interessi convenzionali pattuiti.
La mera esistenza di una manipolazione del parametro di riferimento non è sufficiente a determinare nullità del contratto in assenza dei presupposti soggettivi e causali richiesti dalla giurisprudenza consolidata.
La giurisprudenza consolidata richiede che la parte che invoca la nullità derivata fornisca prova specifica di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Come chiarito da Cass. Civ., Sez. I, n. 15175/2019, "non è sufficiente l'allegazione generica dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, dovendo essere dimostrato il concreto collegamento tra l'intesa stessa e il singolo rapporto contrattuale".
VI.5 Sulla nullità dei contratti derivati IRS
L'art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF) stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto e contenere gli elementi essenziali del rapporto. L'art. 31 del
Regolamento Consob n. 11522/1998 prevedeva, per i contratti derivati OTC, l'alternativa tra la qualificazione del cliente come "operatore qualificato" mediante specifica dichiarazione di professionalità e, alternativamente, l'applicazione integrale della disciplina di tutela prevista per gli investitori non professionali (artt. 27, 28, 29, 30 del Regolamento).
La consulenza tecnica ha accertato l'assenza della dichiarazione di professionalità ex art. 31 Reg. n. CP_10
11522/98, elemento che configura violazione degli obblighi di forma e di condotta previsti dalla normativa di settore. Tale carenza non comporta automaticamente nullità integrale dei contratti, ma determina l'applicazione del regime di tutela previsto per gli investitori non professionali.
Se è pur vero che la mancanza della dichiarazione di professionalità non determina ex se nullità assoluta dei contratti derivati, la conseguente manifesta violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 27 e 28 del Regolamento Consob per gli investitori non professionali e di adeguatezza dell'operazione, ex art. 29 del Regolamento genera responsabilità dell'intermediario per i danni conseguenti.
pagina 18 di 24 La ricognizione di debito del 25 luglio 2014 non può precludere l'accertamento delle violazioni della disciplina TUF per le seguenti ragioni, stante la natura imperativa delle norme (le disposizioni del TUF in materia di servizi di investimento sono inderogabili e poste a tutela dell'ordine pubblico economico) ed il carattere genetico del vizio: le violazioni degli obblighi informativi e di adeguatezza attengono alla fase di conclusione del contratto e non possono essere sanate da successivi atti ricognitori, anche alla luce della specialità della disciplina TUF prevale sulla disciplina generale dei contratti in quanto normativa speciale di settore.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, n. 8395/2018), in caso di violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza, il cliente ha diritto alla restituzione delle perdite subite, calcolate come differenza tra i flussi negativi e positivi generati dall'operazione.
La CTU ha quantificato in 28.996,87 euro le perdite nette derivanti dai differenziali negativi sui contratti
IRS, importo che rappresenta il danno conseguente alla violazione degli obblighi di condotta dell'intermediario.
Il diritto alla restituzione trova fondamento nella responsabilità contrattuale dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza. Non si tratta di nullità contrattuale, ma di risarcimento del danno per violazione delle regole di condotta, che si concretizza nella restituzione delle perdite subite dal cliente.
Tale diritto, come cennato, non è precluso dalla ricognizione di debito, in quanto:
Le norme del TUF sono imperative e inderogabili;
La violazione attiene alla fase genetica del rapporto;
Il danno deriva da condotta illecita dell'intermediario indipendente dal riconoscimento del debito complessivo.
La violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza nella negoziazione dei contratti IRS comporta responsabilità dell'intermediario e diritto del cliente alla restituzione delle perdite subite, quantificate in
28.996,87 euro. Tale diritto sussiste indipendentemente dalla ricognizione di debito, trovando fondamento nella disciplina imperativa del TUF e nella responsabilità per inadempimento degli obblighi di condotta.
VI.6 Sulla validità delle fideiussioni omnibus
La questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust richiede un'analisi che tenga conto dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, dell'ambito temporale di applicazione del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e della qualificazione soggettiva dei garanti. pagina 19 di 24 Dall'esame degli atti processuali emerge che le fideiussioni originarie furono sottoscritte il 15 febbraio 2001 dai Sigg.ri , , e , il massimale garantito fu Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_1 successivamente elevato con comunicazione del 3 marzo 2005.
Quanto alla qualificazione soggettiva dei garanti dagli atti risulta che è legale Controparte_3 rappresentante di (come indicato nell'atto di appello) e , e ON CP_4 CP_5
sono soci della società debitrice. Parte_1
Sotto il profilo temporale, il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 che ha censurato lo schema ABI, come noto, inerisce al periodo luglio 2003 - maggio 2005.
Le Sezioni Unite n. 41994/2021 hanno stabilito che la nullità dell'intesa antitrust "a monte" determina nullità parziale dei contratti "a valle" limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI censurato, purché sussistano i seguenti presupposti:
- collegamento temporale: Il contratto deve essere stato stipulato nel periodo di vigenza dell'intesa;
- riproduzione delle clausole: Il contratto deve contenere le specifiche clausole censurate (artt. 2, 6, 8 dello schema ABI);
- qualificazione soggettiva: la tutela è prioritariamente rivolta ai consumatori, estendendosi agli altri soggetti solo in presenza di specifici presupposti.
Applicando i principi consolidati sulla nullità derivata da intese anticoncorrenziali:
Nesso temporale: Le fideiussioni del 15 febbraio 2001 sono anteriori al periodo di indagine della Banca
d'Italia (luglio 2003 - maggio 2005). Solo l'elevazione del massimale del 3 marzo 2005 potrebbe rientrare nell'ambito temporale censurato;
Qualificazione dei garanti: I fideiussori, in quanto soci e amministratore della società debitrice, non possono essere qualificati come consumatori. Come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (19 novembre
2015), la tutela consumeristica è esclusa per chi svolga incarichi di amministratore o sia titolare di partecipazioni societarie;
Interesse alla garanzia: I garanti, essendo soggetti cointeressati al finanziamento in quanto soci della società beneficiaria, non si trovano nella posizione di debolezza contrattuale che giustifica la tutela antitrust.
Nel caso di specie la questione sollevata è carente sotto ciascuno dei profili richiamati dalla giurisprudenza di legittimità ora ricordata:
pagina 20 di 24 - carenza temporale: le fideiussioni originarie (15 febbraio 2001) sono anteriori al periodo censurato, mentre solo l'elevazione del massimale (3 marzo 2005) potrebbe teoricamente rientrare nell'ambito di applicazione;
- carenza soggettiva: i garanti, in quanto soci e amministratore della società debitrice, non rientrano nella categoria dei soggetti tutelati dalla normativa antitrust, essendo cointeressati al finanziamento;
In assenza dei presupposti temporali, soggettivi e probatori richiesti per affermare la nullità derivata da intese anticoncorrenziali, le fideiussioni devono ritenersi valide ed efficaci. La qualificazione dei garanti come soci e amministratore della società debitrice esclude l'applicazione della tutela antitrust, essendo essi soggetti cointeressati al finanziamento e non in posizione di debolezza contrattuale.
VI.7 Sulla decadenza delle garanzie ex art. 1957 c.c.
Ritenuta la validità delle fideiussioni e, conseguentemente, l'efficacia della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., non trova applicazione il termine di decadenza semestrale ivi previsto.
La clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c., contenuta nelle fideiussioni validamente stipulate, produce i suoi effetti quando non sia dimostrata la nullità della stessa per violazione della normativa antitrust. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, "le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e ai termini dell'art. 1957 c.c. sono valide quando non siano dimostrate nulle per violazione della normativa antitrust".
Nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la nullità delle clausole fideiussorie per violazione della normativa antitrust, la deroga pattuita all'art. 1957 c.c. mantiene piena efficacia, con conseguente esclusione dell'operatività del termine di decadenza semestrale.
I fideiussori pertanto non sono liberati dalle garanzie prestate e rimangono obbligati in solido con la debitrice principale per l'importo accertato dalla CTU.
VI.8 Sulla rideterminazione del saldo e il quantum debeatur
La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori viola il principio di reciprocità stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Come accertato dalla
CTU, il contratto non conteneva la specifica approvazione scritta delle clausole di capitalizzazione richiesta dall'art. 7 della delibera.
La violazione dell'art. 1283 c.c. e della disciplina del TUB comporta nullità delle clausole anatocistiche, con conseguente ricalcolo degli interessi secondo il regime legale di capitalizzazione annuale. La Delibera CICR richiede, quale condizione di legittimità della capitalizzazione infrannuale, oltre al rispetto della condizione pagina 21 di 24 di reciprocità, l'indicazione del valore del tasso rapportato su base annua e la specifica approvazione scritta delle clausole relative alla capitalizzazione.
Trattandosi di contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi di conto corrente bancario se prevista da clausole anatocistiche, essendo tali clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto basate su uso negoziale anziché normativo.
Nel caso di specie, la mancanza della specifica approvazione scritta e la violazione del principio di reciprocità comportano l'applicazione del regime legale di capitalizzazione annuale, con significativo impatto sulla determinazione degli interessi dovuti.
VI.9 Esito della lite.
Applicando cumulativamente tutte le rettifiche accertate dalla CTU, l'esito della lite può essere come di seguito compendiato.
Per quanto concerne il debitore principale l'accertamento tecnico ha dimostrato che, nel ON primo scenario di calcolo (con applicazione di tutte le rettifiche esclusa la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo della manipolazione IB), il saldo complessivo risulta a debito della società per 2961,14 euro alla data del 9 marzo 2016. Tale risultato deriva dall'applicazione delle seguenti rettifiche cumulative: - Sostituzione dei tassi contrattuali con quelli BOT per violazione dell'art. 117 TUB sui rapporti di conto corrente;
- Espunzione dell'usura rilevata nel secondo trimestre 2014 per il conto corrente n. 4278; - Mantenimento degli interessi convenzionali per il periodo della manipolazione
IB sul mutuo chirografario;
- Restituzione delle perdite sui contratti derivati IRS quantificate in
28.996,87 euro;
- Ricalcolo degli interessi senza capitalizzazione illegittima.
I fideiussori ( , , e , rigettata la questione CP_4 CP_5 Controparte_3 Parte_1 nullità parziale e, per l'effetto, ritenuta validamente pattuita la clausola di decadenza delle garanzie ex art. 1957 c.c., non sono liberati dalle garanzie prestate.
La sentenza di primo grado, nel merito, deve pertanto essere riformata nei seguenti termini: 1.
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere parzialmente accolta;
2. Il decreto ingiuntivo n. 1105/2017, conseguentemente, dev'essere revocato;
3. deve essere condannata a pagare a ON CP_8
(subentrata a per cessione del credito) la somma di 2961,14 euro, oltre interessi legali
[...] Controparte_6 ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data del 9 marzo 2016; 4. I fideiussori , , CP_4 CP_5
e non sono liberati da ogni obbligazione di garanzia per effetto della Controparte_3 Parte_1 decadenza ex art. 1957 c.c. e restano pertanto tenuti, in solido con la debitrice principale, al pagamento del debito nei confronti di questa comunque accertato. pagina 22 di 24 VI.10 Sulle spese processuali
La determinazione delle spese processuali deve essere effettuata secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Come noto, la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese va rapportata all'esito finale della lite, considerando unitariamente la fase monitoria e quella di opposizione come parti di un unico processo.
Nel caso di specie, pur essendosi verificata una drastica riduzione del credito azionato (da € 229.526,74 a €
2.961,45, pari al 98,7% del petitum monitorio), tale risultato non configura vittoria sostanziale degli appellanti secondo i principi consolidati poiché , "il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente" (Cass. civ., sez. I, ord. n. 16636/2025).
L'accoglimento parziale dell'opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, neppure si traduce in reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, co. 2°, cpc, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità della norma sulla soccombenza reciproca.
Tuttavia, la significativa sproporzione tra il credito azionato e quello effettivamente dovuto (con una riduzione prossima al 99%), la controvertibilità della residua posta creditoria, perché conseguente ad interpretazione contrastata della questione relativa alla c.d. manipolazione dei tassi IB (recentemente rimessa alle Sezioni Unite), unitamente – infine – alla circostanza che gli opponenti non avevano alternativa all'opposizione per contestare una pretesa manifestamente sovradimensionata, giustifica l'applicazione del principio di causalità, non potendo la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione, quando la sproporzione della pretesa renda inevitabile il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Le spese processuali di entrambi i gradi vengono pertanto integralmente compensate tra le parti, in considerazione della sproporzione tra credito azionato e credito accertato e della conseguente necessità per gli opponenti di ricorrere alla tutela giurisdizionale per contestare una pretesa in larghissima parte infondata;
le spese di CTU di entrambi i gradi, parallelamente, vanno poste paritariamente, nella misura del
50% ciascuna, a carico della parte appellante e di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ON
, , e avverso la sentenza del Tribunale civile CP_4 CP_5 Controparte_3 Parte_1 di Cuneo n. 241/2022 dell'8 marzo 2022, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
pagina 23 di 24 revoca il decreto ingiuntivo n. 1105/2017 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 4 luglio 2017 R.G. n.
2369/2017;
dichiara tenuta e condanna quale debitrice principale ed i fideiussori , CP_1 CP_4 CP_5
, e in solido fra loro e nei limiti delle garanzie prestate, a pagare
[...] Controparte_3 Parte_1 ad in (subentrata a per cessione del credito) la somma di Controparte_8 Controparte_6 CP_12 euro 2961,14, oltre interessi legali dalla data del 9 marzo 2016 fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, spese e competenze delle CTU di entrambi i gradi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Cons. est. La presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Gabriella Ratti Presidente dr.ssa Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 504/2022 promossa da:
(C.F. e P.I , con sede legale in TE (CN), Via Paolo Borsellino n. 13 già CP_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante sig. (C.F. CP_2 Controparte_3
), che compare anche in proprio, nonché per il sig. (C.F. C.F._1 CP_4
), per il sig. (C.F. ) e per il sig. C.F._2 CP_5 C.F._3 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 Pt_1 C.F._4
c.p.c, dall'Avv. Rosario Salvatore Silvestri (C.F.: ) con studio con studio in Torino, Via C.F._5
Venti Settembre 17, ove elettivamente tutti si domiciliano;
Parte appellante
Contro
(C.F. ) con sede legale in Torino - Piazza San Carlo nr. 156, e Controparte_6 P.IVA_2 per essa - in forza di procura speciale in data 28 novembre 2018, nonché in forza di procura speciale rilasciata in data 25/11/2019 - quale procuratrice per la gestione e riscossione dei crediti,
[...] con sede in MILANO - Via Galileo Galilei nr. 7 ora Bastioni di Porta Nuova nr. 19 (C.F. CP_7
pagina 1 di 24 ), in persona del suo procuratore Avv. in questa sede rappresentata e difesa P.IVA_3 Parte_2 dall'Avv. Gianmaria (Giovanni IA) Dalmasso (C.F. ), giusta procura allegata ex C.F._6 art. 83 comma 3 c.p.c, elettivamente domiciliata in Torino - Via Avigliana nr. 14 presso lo Studio e la persona dell'Avv. Giampaolo Mussano;
Parte appellata
Con l'intervento di
C.F. , P. IVA ), con sede legale a NO (TV) in Controparte_8 P.IVA_4 P.IVA_4
Via Vittorio Alfieri n. 1, rappresentata da con sede a Milano, Bastioni di Porta Controparte_7
Nuova n. 19, (C.F. ) in persona del procuratore Avv. rappresentata e difesa P.IVA_3 Parte_2 dall'Avv. Raffaella Rabbia (C.F. ) giusta procura allegata ex art. 83 comma 3 c.p.c, C.F._7 con domicilio eletto presso il di lei studio a Cuneo in Via Asilo n. 5
Intervenuta ex art. 111 c.p.c
OGGETTO: - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 241/2022 CP_9
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento degli specifici motivi di gravame di cui all'atto di appello notificato in data 04/04/2022:
In via principale e nel merito accogliere i motivi di appello e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, accogliendo le domande formulate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 05.10.2017, che di seguito si riportano integralmente:
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi in narrativa, revocarlo, in subordine accertare le somme effettivamente dovute per legge;
- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi del rapporto di conto corrente n.
1000/4279 e dei rapporti ad esso collegati per violazione della normativa antiusura e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e condizioni addebitate a tale titolo applicando il disposto dell'art. 1815 II co c.c.; in subordine accertare e dichiarare la nullità, illegittimità inefficacia del contratto di conto corrente del 09/11/2000 n. 1000/4278 per violazione dell'art.
1284 c.c., 117 D.lgs 385/93 per omessa indicazione dei tassi e delle condizioni e per l'effetto ordinare la ripetizione degli pagina 2 di 24 interesse e delle condizioni ultra-legali non debitamente sottoscritte ed accettate con i tassi e le condizioni previste dall'art.
1284 c.c. o dall'art. 117 D.lgs 385/93; accertare e dichiarare la nullità, illegittimità inefficacia delle variazioni unilaterali compiute nel contratto di conto corrente del n. 1000/4278, e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e delle condizioni addebitate dall'istituto in violazione dell'art. 118 D.lgs 385/96;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi del rapporto di conto corrente n. 1000/4278 e dei rapporti ad esso collegati per violazione della normativa di cui all'art. 1283
c.c. e dell'art. 120 D.lgs 385/93 e della delibera CICR 09/02/2000 e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi maturati a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative delle commissioni di massimo scoperto di affidamento e spese gestione fido del rapporto di conto corrente n. 1000/4278 e dei rapporti ad esso collegati per assenza di causa e violazione dell'art. 2bis legge 2/2009 e per l'effetto ordinare la ripetizione di quanto addebitato a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative delle valute per violazione dell'art. 117 D.lgs
385/93 e 1282 c.c. sul conto corrente n. 1000/4278 e dei rapporti ad esso collegati e per l'effetto ordinare la ripetizione di quanto ingiustamente addebitato a tale titolo;
- Accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi corrispettivi del rapporto di finanziamento chirografario del 30/07/2007 n. 50745977 e dell'atto di rinegoziazione del 22/09/2011, per violazione della normativa antiusura e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e condizioni addebitate a tale titolo;
in subordine accertare e dichiarare la nullità, illegittimità inefficacia del contratto di finanziamento chirografario del 30/07/2007 n. 50745977 e dell'atto di rinegoziazione del 22/09/2011, per violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 D.lgs 385/93 e per l'effetto ordinare la ripetizione degli interessi e delle condizioni ultra legali applicate;
in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la nullità, delle clausole determinative degli interessi e delle condizioni del contratto di finanziamento del 30/07/2007 n.
50745977 e dell'atto di rinegoziazione del 22/09/2011, per violazione degli elementi pubblicitari previsti dalla legge e per
l'effetto ordinare la ripetizione e delle condizioni addebitate dall'istituto in violazione dell'art. 117 D.lgs 385/96;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inadempienza dei contratti derivati Interest Rate Swap Over The Counter addebitati sul conto 1000/4278 e del conti collegati, imposti dall'istituto per assenza di valida causa, e/o omessa valutazione di adeguatezza e appropriatezza e/o omessa informativa del conflitto di interesse, e per l'effetto condannare l'istituto al ristoro dei danni patrimoniali conseguenti pari agli addebiti operati sul rapporto di conto corrente 1000/4278 e dei rapporti collegati;
- Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità delle fideiussioni rilasciate dai Sig.ri Controparte_3 CP_5
e in atti, per tutti i motivi addotti nel presente atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo CP_4 Parte_1 emesso nei suoi confronti e/o in subordine limitarne gli effetti nei limiti delle obbligazioni assunti e di quanto si accerterà in corso di giudizio;
- Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di giudizio oltre oneri di legge ed interessi sino al soddisfo, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
pagina 3 di 24 In via istruttoria rimettere la causa sul ruolo istruttorio per la riconvocazione del CTU a chiarimenti sugli approfondimenti, siccome richiesti dalla scrivente difesa con note del 09/12/2024 e nelle note di udienza del 21/01/2025, in subordine accertare l'assenza del debito ingiunto e quindi ordinare la ripetizione delle maggiori somme rilevate a favore della società opponente ed appellante di € 7.000,99, come da relazione del CTU nominato del 07/01/2025”
Per : Controparte_6
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria ed avversa eccezione, previa acquisizione ex officio del fascicolo di prime cure a mente dell'art. 347 c. 3 C.p.c., così pronunciare:
IN PRINCIPALITA': respinte tutte, nessuna esclusa, le argomentazioni difensive e le istanze ex adverso rassegnate, rigettare l'appello proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza nr. 241/2022 pronunciata dal Tribunale di
Cuneo – G.I. Dott. Basta in data 08/03/2022, a definizione del giudizio R.G. 3719/2017.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, liquidati a mente del D.M. 55/2014, con gli aumenti previsti ai sensi dell'art. 4 c.1bis di tale disposizione.
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di prime cure, previa istruttoria di rito sulla base di tutte - nessuna esclusa - le istanze istruttorie rassegnate, condannare la C.F./P.Iva ON
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in TE (CN) – Via Vittorio Veneto nr. 36, P.IVA_1 in solido con i garanti Sigg.ri , C.F. , nato a [...] il CP_4 C.F._8
27/06/1942, , C.F. , nato a [...] il [...], CP_5 C.F._3 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...], e CP_3 C.F._9 Parte_1
, C.F. , nato a [...] il [...], al pagamento:
[...] C.F._10
➢ della complessiva somma di Euro 184.817,82 per capitale ed interessi al 24/03/2017, in ordine allo scoperto del c/co nr. 261/1000/4278, oltre agli interessi al tasso del 7% (inferiore a quello contrattuale) dal 25/03/2017 sino al saldo effettivo;
➢ della complessiva somma di Euro 44.708,92 per capitale ed interessi al 24/03/2017 in ordine all'esposizione derivante dal mutuo chirografo nr. 50745977, oltre interessi al tasso dovuto per legge e per contratto dal 25/03/2017 sino al saldo effettivo;
ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio di opposizione, liquidati a mente del D.M. 55/2014, con gli aumenti previsti ai sensi dell'art. 4 c.1bis di tale disposizione”
Per Controparte_8
pagina 4 di 24 “IN PRINCIPALITA': respinte tutte, nessuna esclusa, le argomentazioni difensive e le istanze ex adverso rassegnate, rigettare l'appello proposto, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 241/2022 pronunciata dal Tribunale di
Cuneo - G.I. Dott. Basta in data 08/03/2022, a definizione del giudizio R.G. 3719/2017.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di opposizione.
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di prime cure, previa istruttoria di rito sulla base di tutte - nessuna esclusa - le istanze istruttorie rassegnate accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva (e/o di titolarità dal lato passivo) di n Controparte_8 ordine alla domanda di ripetizione proposta dagli appellanti con la citazione introduttiva del presente giudizio;
condannare la C.F./P. IVA in persona del legale rappresentante p.t., corrente in ON P.IVA_5
TE (CN) – Via Vittorio Veneto n. 36, in solido con i garanti Sigg.ri C.F. CP_4
, C.F. , C.F. C.F._8 CP_5 C.F._3 Controparte_3
e C.F. , al pagamento: C.F._11 Parte_1 C.F._12
della complessiva somma di Euro 184.817,82 per capitale e interessi al 24. /03/2017, in ordine allo scoperto di
c/co nr. 261/1000/4278, oltre agli interessi al tasso del 7% (inferiore a quello contrattuale) dal 25/03/2017 sino al saldo effettivo;
della complessiva somma di Euro 44.708,92 per capitale e interessi al 24/03/2017 in ordine all'esposizione derivante dal mutuo chirografario nr. 50745977, oltre interessi al tasso dovuto per legge e per contratto dal 25/03/2017 sino al saldo effettivo;
ovvero di quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Giudizio di primo grado e sentenza appellata
Il presente giudizio trae origine dal decreto ingiuntivo n. 1105/2017 emesso dal Tribunale di Cuneo in data
4 luglio 2017 su istanza di con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma Controparte_6 complessiva di € 229.526,74 nei confronti di (già e dei garanti ON Controparte_2 CP_4
, , e L'ingiunzione aveva ad oggetto il saldo
[...] CP_5 Controparte_3 Parte_1 debitore del rapporto di conto corrente n. 1000/4278 per € 184.817,82 e l'esposizione derivante dal mutuo chirografario n. 50745977 per € 44.708,92, entrambi alla data del 24 marzo 2017.
Il decreto ingiuntivo veniva opposto con citazione del 6 ottobre 2017, dando luogo al giudizio di primo grado R.G. 3719/2017 dinanzi al Tribunale di Cuneo. Gli opponenti articolavano le proprie difese su molteplici profili di nullità dei rapporti bancari sottostanti, eccependo violazioni del Testo Unico Bancario,
pagina 5 di 24 usurarietà dei tassi applicati, illegittimità della capitalizzazione degli interessi, nullità delle commissioni e delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, nonché nullità dei contratti derivati
Interest Rate Swap per violazione della disciplina TUF.
Il Tribunale di Cuneo, istruita la causa mediante CTU contabile, con sentenza n. 241/2022 dell'8 marzo
2022 rigettava integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento delle spese processuali. Il giudice di primo grado fondava la propria decisione sul principio dell'inversione dell'onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito contenuta nella raccomandata A/R del 25 luglio 2014, sottoscritta da tutti i debitori ingiunti. Tale documento costituiva espresso atto ricognitivo ai sensi degli articoli 1988 e 1989 c.c., con cui i debitori riconoscevano espressamente di essere debitori verso della somma di euro 166.185,21 per esposizione del Controparte_6 conto corrente n. 1000/4278, oltre interessi al tasso variabile dell'8,341% nominale annuo.
Va dunque ricordato che, nonostante il Tribunale avesse alfine fondato la propria decisione sull'inversione dell'onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito, era stata comunque disposta consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, il giudice di primo grado, in sentenza, aveva ritenuto di non tener conto “delle risultanze riscontrate in sede di CTU, anche perché, nonostante i rilievi ivi emersi, in ogni caso la carenza di produzioni documentali accertate dalla dott.ssa avrebbero dovuto essere colmate proprio dagli stessi opponenti". Per_1
Il giudice di primo grado aveva quindi utilizzato la CTU non per superare l'inversione dell'onere probatorio, ma per verificare il corredo documentale e tecnico finalizzato alla delibazione della fondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti. Tuttavia, le risultanze peritali non erano state ritenute decisive per la decisione, prevalendo la valutazione giuridica sulla ricognizione di debito e sulla genericità delle contestazioni formulate.
Il Tribunale rilevava che gli opponenti non avevano mai disconosciuto tale documentazione né ai sensi dell'art. 2697 c.c., né secondo le disposizioni degli artt. 214 ss. c.p.c., determinando così l'inversione dell'onere probatorio a loro carico per dimostrare l'inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale. Le contestazioni formulate dagli opponenti venivano ritenute generiche e prive di supporto probatorio, evidenziando che non era stata prodotta alcuna documentazione contrattuale o estratti conto per dimostrare le presunte violazioni normative addebitate alla banca, limitandosi a formulare allegazioni astratte e non circostanziate. Quanto alla capitalizzazione degli interessi, il giudice riteneva legittima la pattuizione infrannuale in quanto il rapporto era sorto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999 che modificò l'art. 120 TUB e della delibera CICR del 9 febbraio 2000, risultando rispettate le condizioni di reciprocità e di specifica approvazione scritta.
pagina 6 di 24 Relativamente alle fideiussioni, il Tribunale applicava il principio stabilito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 41994/2021, secondo cui la nullità dell'intesa antitrust a monte determina nullità parziale dei contratti a valle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI censurato, salvo che sia dimostrata l'essenzialità di tali clausole per i contraenti. Nel caso di specie, l'eccezione veniva rigettata per mancanza di specifica allegazione circa l'essenzialità delle clausole contestate. La domanda riconvenzionale per illegittima segnalazione in Centrale Rischi veniva rigettata per difetto di prova del nesso causale e del danno conseguenza, non essendo il danno mai in re ipsa secondo la giurisprudenza consolidata.
II. Le difese delle parti in appello
Avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo, e i garanti proponevano appello con atto ON notificato il 4 aprile 2022, articolando undici motivi di gravame. Il primo e principale motivo di gravame si incentrava sulla erronea valutazione operata dal giudice di primo grado dell'atto del 25 luglio 2014, consistente in una raccomandata A/R sottoscritta da e dai garanti e in un pagherò cambiario ON di pari data. Gli appellanti contestavano la qualificazione di tali documenti come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., sostenendo che il documento non conteneva una chiara ed espressa volontà di riconoscersi debitori, limitandosi a dichiarare "che siamo debitori" anziché "che ci riconosciamo debitori".
Evidenziavano inoltre che il documento era stato qualificato dalla stessa banca come "piano di rientro" nella corrispondenza intercorsa e che era stato tempestivamente contestato con lettera del marzo 2016.
Il secondo ordine di censure atteneva alle nullità dei rapporti bancari sottostanti per violazione delle disposizioni del Testo Unico Bancario. Gli appellanti eccepivano violazione dell'art. 117 TUB per mancanza di pattuizione scritta della misura degli interessi ultra-legali, delle commissioni e delle spese nel contratto di conto corrente n. 4278 del 9 novembre 2000, che riportava solo clausole generiche senza specificazione delle condizioni economiche. Deducevano inoltre violazione dell'art. 1283 c.c. per illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori, in contrasto con la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 che richiede reciprocità nella periodicità, nonché usurarietà dei tassi applicati e nullità delle commissioni per applicazione di commissioni di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi e altre spese prive di valida pattuizione contrattuale.
Gli appellanti deducevano inoltre la nullità delle fideiussioni rilasciate il 15 febbraio 2001 e successivamente modificate il 3 marzo 2005, per violazione della normativa antitrust, richiamando il provvedimento della
Banca d'Italia n. 55/2005 che aveva dichiarato contrarie all'art. 2 della legge 287/1990 le clausole nn. 2, 6 e
8 dello schema ABI per le fideiussioni omnibus, e la successiva pronuncia delle Sezioni Unite n.
41994/2021 che ha sancito la nullità parziale di tali clausole. Sostenevano inoltre la decadenza delle pagina 7 di 24 garanzie ex art. 1957 c.c. per tardiva azione nei confronti del debitore principale, essendo decorsi oltre 12 mesi tra la risoluzione dei rapporti e la proposizione del ricorso monitorio.
Quanto ai contratti derivati Interest Rate Swap, gli appellanti eccepivano la nullità per violazione della normativa TUF, in particolare per mancanza del contratto quadro di servizi di investimento richiesto dall'art. 23 TUF, assenza della dichiarazione di professionalità ex art. 31 Reg. n. 11522/98 e CP_10 violazione degli obblighi informativi e di valutazione dell'adeguatezza ex artt. 21 e 28 TUF. Lamentavano infine i vizi della consulenza tecnica di primo grado, sostenendo che il quesito era stato formulato in modo esplorativo e non neutrale, richiedendo la riconvocazione del CTU per chiarimenti sui punti non adeguatamente sviluppati.
Dal canto suo, subentrata a per cessione del credito nell'ambito di Controparte_8 Controparte_6 un'operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999, contestava radicalmente la ricostruzione degli appellanti sull'atto del 25 luglio 2014, sostenendo che la raccomandata A/R costituiva valida ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., in quanto i debitori avevano espressamente riconosciuto di essere debitori di €
166.185,21 per esposizione del conto corrente, specificando anche il tasso di interesse dell'8,341% nominale annuo. Evidenziava che tale documento non era mai stato disconosciuto ai sensi degli artt. 2719
c.c. e 214 ss. c.p.c., assurgendo quindi a piena ricognizione di debito con conseguente inversione dell'onere probatorio.
L'appellata eccepiva la genericità e l'inammissibilità delle contestazioni degli appellanti, sostenendo che l'atto di citazione in opposizione non rispettava il principio di autosufficienza ex art. 163 c.p.c., limitandosi a rinviare per relationem alla consulenza tecnica di parte. Contestava inoltre la mancanza di produzioni documentali specifiche da parte degli opponenti, i quali non avrebbero prodotto alcuna copia dei contratti da cui desumere i vizi lamentati, limitandosi ad allegazioni generiche e astratte. Eccepiva inoltre l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario per le questioni relative alla nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, richiamando l'art. 3, comma 1, lett. c) del d.lgs. 168/2003 che assegna alla competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 287/1990.
Quanto alla validità delle fideiussioni, l'appellata sosteneva che le stesse, contenendo la clausola "a semplice richiesta scritta" e mancando del carattere accessorio, dovevano qualificarsi come contratti autonomi di garanzia, ai quali non si applica l'art. 1957 c.c. Argomentava inoltre l'inapplicabilità della normativa antitrust, rilevando che i garanti, essendo soci della società debitrice, non potevano essere qualificati come consumatori ai fini dell'applicazione della tutela antitrust, e che la fideiussione del 15 febbraio 2001 era anteriore al periodo oggetto di indagine della Banca d'Italia. Difendeva infine la correttezza della pagina 8 di 24 consulenza tecnica di primo grado, sostenendo che il quesito era neutrale e che i risultati avevano comunque comportato una significativa riduzione del credito originariamente azionato.
III. La fase introduttiva del presente grado e la rimessione in istruttoria
Nel corso del giudizio di appello, come già cennato, si verificava la cessione del credito da parte di
[...]
a nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex legge 130/1999, Controparte_6 Controparte_8 con conseguente intervento di quest'ultima società nel giudizio quale cessionaria del credito azionato, in luogo dell'originaria appellata, già costituita. La Corte d'Appello, valutate le istanze istruttorie formulate dalle parti e la complessità delle questioni tecniche controverse, con ordinanza del 2 febbraio 2024 disponeva nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidandola nuovamente alla Dott.ssa Persona_2
Il quesito formulato dalla Corte si articolava in quattro punti fondamentali:
• la verifica dell'applicazione di interessi usurari nei rapporti di conto corrente n. 4627 e n. 4278 nonché nel contratto di mutuo chirografario;
• l'analisi degli effetti della manipolazione dei tassi IB nel periodo compreso tra il 29 settembre
2005 e il 30 maggio 2008, come accertato dalla Cassazione civile, sezione III, con ordinanza n.
34889/2023;
• l'esame dei contratti derivati IRS e dei relativi addebiti;
• la rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente n. 4278 comprensivo degli effetti delle rettifiche operate.
Il primo punto del quesito richiedeva al CTU di verificare, con riferimento al contratto di c/c n. 4627, se fossero stati applicati interessi usurari nel corso del rapporto, limitando l'esame ai periodi oggetto della documentazione contabile prodotta, e in caso affermativo di espungere gli interessi addebitati in eccesso rispetto al tasso soglia. Analogamente, per il mutuo chirografario, doveva verificare se al momento della rinegoziazione fossero stati pattuiti interessi corrispettivi o di mora usurari, considerando come capitale residuo dovuto quello indicato nella CT di parte attrice prodotta in primo grado. Per il conto corrente n.
4278, in caso di applicazione di interessi usurari, doveva espungere quelli addebitati in eccesso rispetto al tasso soglia.
Il secondo punto del quesito riguardava specificamente gli interessi applicati al mutuo, richiedendo al CTU di sostituire gli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo interessato dalla manipolazione dei tassi IB accertata dalla Cassazione, effettuando due separati conteggi, uno sostituendo gli interessi convenzionali con quelli legali e l'altro lasciando invariati gli interessi pattuiti ed applicati. Il terzo punto concerneva i contratti IRS, richiedendo di svolgere gli accertamenti già richiesti dal tribunale ai punti G e H
pagina 9 di 24 del quesito conferito al CTU in primo grado anche con riferimento ai restanti contratti di IRS prodotti. Il quarto punto richiedeva la rideterminazione del saldo del rapporto di c/c n. 4278, sul quale era confluito il c/c n. 4627, e del finanziamento del 30 luglio 2007 alla data del recesso/risoluzione dei rapporti.
Con la medesima ordinanza, la Corte fissava per la comparizione ed il giuramento del CTU l'udienza del 28 maggio 2024, assegnando alle parti termine sino all'udienza per la nomina di un consulente tecnico di parte.
Autorizzava inoltre il CTU a tenere le operazioni peritali in videoconferenza o con modalità telematiche, stabilendo i seguenti termini per l'espletamento dell'incarico: fino al 30 settembre 2024 per il deposito e trasmissione della bozza di relazione ai legali delle parti;
alle parti per il deposito e trasmissione delle loro osservazioni scritte termine sino al 15 ottobre 2024; al CTU per il deposito della relazione finale termine sino al 30 ottobre 2024. Il Collegio fissava per trattazione udienza avanti a sé al 12 novembre 2024 disponendo che l'udienza si tenesse in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Successivamente, con istanza del 30 novembre 2024, la CTU presentava richiesta di proroga dei termini, che veniva concessa con ordinanza del 5 novembre 2024. A seguito della proroga, i nuovi termini venivano così rideterminati: al CTU, per trasmettere alle parti la bozza della propria relazione, sino al 30 novembre
2024; alle parti, per la trasmissione delle proprie osservazioni al CTU, sino al 15 dicembre 2024; al CTU, per depositare in cancelleria la relazione finale, con copia cartacea di cortesia per il relatore, sino al 7 gennaio 2025. La Corte rinviava per trattazione all'udienza del 21 gennaio 2025, disponendo che la stessa fosse sostituita da deposito di note scritte;
all'esito, precisate le conclusioni, la Corte tratteneva la causa a decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IV. La CTU esperita e il suo esito
La CTU, nella propria relazione finale, riferisce di avere ha adottato la metodologia consolidata dalle
Istruzioni della Banca d'Italia, utilizzando il software specializzato elaborato secondo un protocollo realizzato con il l' , Per quanto concerne il conto corrente n. 4627, analizzato nel ON1 periodo dal secondo trimestre 2004 al quarto trimestre 2010, la CTU ha proceduto alla verifica dell'usura secondo i criteri stabiliti dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 16303/2018, applicando il
"regime del margine" per le commissioni di massimo scoperto fino al 31 dicembre 2009 e successivamente includendo tali commissioni tra gli oneri annualizzati.
L'analisi ha evidenziato l'assenza di usura in tutti i ventisette trimestri esaminati per il conto corrente n.
4627, nonostante l'addebito di competenze per complessivi 38.915,24 euro. Tale risultato assume particolare rilevanza considerando che il rapporto rientrava nella categoria "apertura di credito in conto corrente" e che la verifica è stata condotta limitatamente ai periodi per i quali era disponibile documentazione contabile completa. Diversamente, per il conto corrente n. 4278, oggetto di analisi per il pagina 10 di 24 periodo dal quarto trimestre 2000 al primo trimestre 2016, la consulenza ha rilevato un episodio di usura sopravvenuta nel secondo trimestre 2014, con un debordo di 140,78 euro rispetto al tasso soglia.
La metodologia applicata ha seguito rigorosamente le disposizioni dell'art. 117 del Testo Unico Bancario e le correlate Istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti. Il secondo aspetto del quesito ha riguardato la problematica della manipolazione dei tassi IB nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, come accertato dalla Cassazione civile, sezione III, con ordinanza n. 34889/2023. La consulente ha elaborato due distinte ipotesi di calcolo: la prima prevedendo la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo interessato dalla manipolazione, la seconda mantenendo invariati gli interessi pattuiti.
La terza sezione dell'elaborato peritale ha affrontato la questione dei contratti derivati IRS collegati ai rapporti bancari. La consulente ha verificato l'assenza della documentazione precontrattuale prescritta dalla normativa in materia di intermediazione mobiliare, in particolare quella prevista dagli articoli 21 e seguenti del d.lgs. n. 58/1998 e dal regolamento intermediari ratione temporis vigente. L'analisi ha evidenziato l'assenza della dichiarazione di professionalità, requisito soggettivo essenziale per la negoziazione in strumenti derivati, configurando una violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza che caratterizzano la prestazione dei servizi di investimento. Le perdite derivanti dai differenziali negativi sui contratti IRS, al netto degli accrediti dei differenziali positivi, sono state quantificate in 28.996,87 euro.
La metodologia adottata dalla consulente per il calcolo del Tasso Effettivo Globale nei rapporti di finanziamento ha parimenti seguito le Istruzioni della Banca d'Italia nelle loro diverse versioni temporali, dall'aggiornamento del luglio 2001 fino alle Istruzioni dell'agosto 2009. Particolare attenzione è stata dedicata al trattamento degli oneri e delle spese, distinguendo tra quelli inclusi nel calcolo del TEG e quelli esclusi. Questa distinzione assume specifico rilievo per la corretta determinazione del tasso effettivamente praticato e per il confronto con i tassi soglia pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
L'elaborato ha inoltre affrontato la questione della natura promiscua dei rapporti di conto corrente, evidenziando come la presenza di diverse linee di credito con tassi differenziati richiederebbe una verifica separata per ciascuna categoria secondo le rispettive soglie usura. Tuttavia, la mancanza di documentazione sufficiente per separare le diverse linee ha imposto alla consulente di limitare la verifica all'apertura di credito ordinaria, soluzione metodologicamente corretta in relazione ai dati di fatto documentalmente disponibili.
La rideterminazione finale del saldo del rapporto di conto corrente n. 4278, comprensivo degli effetti delle rettifiche operate, ha prodotto due scenari alternativi in funzione del trattamento della questione IB.
Nel primo scenario, con sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo della pagina 11 di 24 manipolazione, il saldo ricalcolato alla data del 9 marzo 2016 risulta a credito del correntista per 7.007,99 euro;
nel secondo scenario, mantenendo invariati gli interessi pattuiti, il saldo risulta a debito per 2.961,45 euro.
V. Tema del contendere: contestazioni alla CTU e questioni ancora controverse
Le questioni controverse che emergono dall'istruttoria tecnica e dalle difese delle parti possono essere sistematizzate nei seguenti profili di diritto sostanziale e processuale:
1. Qualificazione dell'atto del 25 luglio 2014 e inversione dell'onere probatorio
La questione preliminare attiene alla corretta qualificazione giuridica dell'atto del 25 luglio 2014. Il contrasto interpretativo si incentra sulla distinzione tra ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. e semplice promessa di pagamento o piano di rientro, considerando la formulazione del documento ("che siamo debitori" anziché "che ci riconosciamo debitori"), la clausola di salvaguardia "salvo errori e omissioni", la qualificazione da parte della banca come "piano di rientro" e la tempestiva contestazione operata dai debitori.
2. Nullità dei contratti bancari per violazione del Testo Unico Bancario
La seconda questione concerne le nullità per violazione delle disposizioni imperative del TUB, con particolare riferimento all'art. 117 TUB che richiede l'indicazione scritta del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati. La CTU ha accertato l'assenza di indicazioni contrattuali specifiche sui tassi di interesse, commissioni e spese, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi BOT per l'intero periodo.
3. Usurarietà dei tassi applicati nei rapporti di conto corrente
La terza questione riguarda la verifica dell'usurarietà secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. La CTU ha rilevato un episodio di usura sopravvenuta nel secondo trimestre 2014 per il conto corrente n. 4278, con il superamento di 140,78 euro rispetto al tasso soglia, applicando il "regime del margine" per le commissioni di massimo scoperto fino al 31 dicembre 2009.
4. Manipolazione dei tassi IB e suoi effetti sui contratti di finanziamento
La quarta questione attiene agli effetti della manipolazione dei tassi IB nel periodo 29 settembre 2005
- 30 maggio 2008, come accertato dalla Cassazione civile. La CTU ha elaborato due distinte ipotesi di calcolo: la prima prevedendo la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali comporta una riduzione di 9.532,50 euro, la seconda mantenendo invariati gli interessi pattuiti non produce variazioni.
pagina 12 di 24 5. Nullità dei contratti derivati IRS per violazione del TUF
La quinta questione concerne la validità dei contratti derivati e la loro funzione di copertura. La CTU ha accertato l'assenza della dichiarazione di professionalità ex art. 31 Reg. n. 11522/98 e ha CP_10 quantificato in 28.996,87 euro le perdite derivanti dai differenziali negativi sui contratti IRS, configurando violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza del TUF.
6. Nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust
La sesta questione deve essere affrontata alla luce del principio delle Sezioni Unite n. 41994/2021 sulla nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dello schema ABI. Permangono questioni interpretative relative all'ambito temporale di applicazione, alla qualificazione soggettiva dei garanti e all'effettiva riproduzione delle clausole anticoncorrenziali, considerando che le fideiussioni del 2001 sono anteriori al periodo di indagine.
7. Decadenza delle garanzie ex art. 1957 c.c.
La settima questione riguarda l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. alle fideiussioni contenenti clausole di rinuncia ai termini. Considerando che tra la risoluzione dei rapporti (18 febbraio 2016) e la proposizione del ricorso monitorio (12 giugno 2017) sono decorsi oltre 12 mesi, deve valutarsi se la clausola di rinuncia sia nulla per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite.
8. Capitalizzazione degli interessi e violazione dell'art. 1283 c.c.
L'ottava questione attiene alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori, in relazione alla Delibera CICR del 9 febbraio 2000 che richiede reciprocità nella periodicità e specifica approvazione scritta delle clausole di capitalizzazione.
9. Rideterminazione complessiva del saldo e quantum debeatur.
La nona questione concerne la determinazione finale del credito alla luce di tutte le rettifiche operate. La consulenza ha prodotto due scenari alternativi: nel primo, con applicazione di tutte le rettifiche, il saldo risulta a debito del correntista per 7.007,99 euro;
nel secondo, mantenendo invariati gli interessi per il periodo della manipolazione IB, il saldo risulta a debito per 2.961,45 euro.
10. Efficacia probatoria della CTU e superamento dell'inversione dell'onere probatorio
La decima questione riguarda l'idoneità della consulenza tecnica d'ufficio a superare l'inversione dell'onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito. La CTU di secondo grado ha operato su documentazione pagina 13 di 24 più completa e ha applicato metodologie tecniche specifiche che nel giudizio di primo grado erano rimaste inesplorate.
VI. Motivi della decisione
VI.1 Sulla qualificazione dell'atto del 25 luglio 2014 e l'inversione dell'onere probatorio
La questione preliminare attiene alla corretta qualificazione giuridica dell'atto del 25 luglio 2014. Il documento in questione, consistente in una raccomandata A/R sottoscritta da e dai garanti, ON conteneva la dichiarazione "che siamo debitori nei confronti di , alla data odierna, dei seguenti Controparte_6 importi... Euro 166.185,21 per esposizione del c/c/c 00261/1000/4278... salvo errori e omissioni".
La formulazione utilizzata presenta elementi che possono deporre contro la configurazione di un vero e proprio atto ricognitivo ex art. 1988 c.c., quanto meno ove incondizionato. Al riguardo, più che la formulazione letterale della dichiarazione "che siamo debitori" anziché "che ci riconosciamo debitori", tale da integrare – secondo la prospettazione di parte opponente – un atto di volontà ricognitivo, rileva la clausola di salvaguardia "salvo errori e omissioni", tale da evidenziare ulteriormente la natura non definitiva della dichiarazione. Inoltre, la qualificazione del documento da parte della stessa banca come "piano di rientro" nella corrispondenza intercorsa e la tempestiva contestazione operata dai debitori con lettera del marzo
2016 confermano l'assenza dell'animus recognoscendi.
Tuttavia, anche qualora si volesse riconoscere natura ricognitiva al documento in questione, ciò non precluderebbe agli opponenti il diritto di eccepire le nullità del rapporto sottostante e le conseguenti pretese di ripetizione dell'indebito: l'atto di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., avendo natura di promessa unilaterale non fonte di obbligazione, non impedisce al correntista di eccepire le invalidità idonee ad inficiare il rapporto da cui il debito trae origine nonché gli eventuali illeciti addebiti pregressi, esonerando solo il beneficiario dall'onere di fornire prova del rapporto posto a fondamento del credito senza assumere valore confessorio.
Costituisce, invero, jus receptum l'indirizzo interpretativo sulla base del quale ogni effetto vincolante della ricognizione è destinato a venir meno ove sia giudizialmente allegato e provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, è invalido o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Nel caso specifico dei rapporti bancari, la ricognizione di debito non preclude al correntista la possibilità di dimostrare l'inesistenza o l'invalidità delle clausole contrattuali sottostanti, avendo essa mero effetto confermativo del rapporto fondamentale senza costituire autonoma fonte di obbligazione. pagina 14 di 24 Pertanto, l'eventuale natura ricognitiva dell'atto del 25 luglio 2014 non impedisce l'accertamento delle nullità contrattuali emerse dalla CTU, rimanendo applicabile il principio per cui la ricognizione non può supplire alla mancata documentazione della pattuizione soggetta alla forma scritta ad substantiam.
VI.2 Sulle nullità dei contratti bancari per violazione del Testo Unico Bancario
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato diverse violazioni delle disposizioni imperative del Testo Unico
Bancario. Il CTU ha rilevato l'assenza di indicazioni contrattuali specifiche sui tassi di interesse, commissioni e spese nel contratto di conto corrente n. 4278 del 9 novembre 2000, che riportava solo clausole generiche senza specificazione delle condizioni economiche. La banca appellata ha sostenuto di aver "espressamente integrato gli atti di causa con copia di tutta la documentazione bancaria intervenuta in corso di rapporto", argomentando che l'onere di produrre la documentazione contrattuale specifica gravava sugli opponenti in virtù dell'inversione dell'onere probatorio derivante dalla ricognizione di debito del 25 luglio 2014.
Tale carenza integra violazione dell'art. 117, comma 4, TUB che prescrive l'obbligo per i contratti di indicare "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati"; è pacifico che la carenza di tali requisiti è sanzionata a pena di nullità, per violazione di norma posta a tutela del contraente debole e la questione ha espressamente formato oggetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo. Posto che il riconoscimento di debito non vale a sanare la nullità, restava onere della Banca integrare la documentazione al fine di provare la validità, sotto il profilo di effettiva pattuizione e determinatezza delle condizioni praticate, delle clausole contestate dalla parte opponente.
La violazione dell'art. 117 TUB comporta nullità delle clausole indeterminate per violazione del principio di trasparenza bancaria, essenziale per consentire al cliente la valutazione della convenienza economica del contratto. In applicazione dell'art. 117, comma 7, TUB, devono applicarsi i tassi sostitutivi BOT per l'intero periodo del rapporto, comportando una significativa rideterminazione del quantum debeatur.
La nullità delle clausole indeterminate non comporta nullità dell'intero contratto, operando il meccanismo di sostituzione automatica previsto dalla norma, che mira a preservare l'equilibrio contrattuale attraverso l'applicazione di condizioni economiche determinate per legge.
VI.3 Sull'usurarietà dei tassi applicati
La CTU ha rilevato un solo episodio di usura sopravvenuta nel secondo trimestre 2014 per il conto corrente n. 4278, con il modesto supero di 140,78 euro rispetto al tasso soglia. La verifica è stata condotta secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con sentenza n. 16303/2018, applicando il "regime del pagina 15 di 24 margine" per le commissioni di massimo scoperto fino al 31 dicembre 2009 e successivamente includendo tali commissioni tra gli oneri annualizzati.
Quando il tasso originariamente pattuito venga modificato ex art. 118 TUB e risulti superiore al tasso soglia applicabile nel momento della variazione, trova applicazione l'art. 1815 comma 2 c.c. con conseguente azzeramento degli interessi, dovendo svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso con riferimento alla soglia vigente al momento della modifica.
L'accertamento dell'usura comporta la nullità della clausola relativa agli interessi per il periodo interessato, con applicazione del tasso legale ex art. 1815, comma 2, c.c. Tale nullità opera automaticamente per effetto della legge, senza necessità di specifica domanda di parte, trattandosi di norma imperativa posta a tutela dell'ordine pubblico economico.
VI.4 Sulla manipolazione dei tassi IB
La questione della manipolazione dei tassi IB nel periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio 2008 assume specifico rilievo alla luce dell'accertamento operato dalla Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n.
34889 del 21 dicembre 2023. La manipolazione comporta nullità della clausola per indeterminatezza ex artt.
1346 e 1418 c.c., in quanto il parametro di riferimento risulta artificiosamente alterato e quindi inidoneo a determinare correttamente il prezzo del denaro.
La CTU ha elaborato due distinte ipotesi di calcolo: nel primo scenario, con sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo della manipolazione, si ottiene una riduzione di 9.532,50 euro degli interessi dovuti;
nel secondo scenario, mantenendo invariati gli interessi pattuiti, non si produce alcuna variazione.
La prima ipotesi muove dal presupposto secondo cui la manipolazione rende indeterminabile il parametro di riferimento per il calcolo degli interessi, imponendo l'applicazione del tasso legale sostitutivo per il periodo interessato. La nullità della clausola per indeterminatezza dell'oggetto comporta l'impossibilità di mantenere in vita la pattuizione originaria, dovendo il giudice applicare il criterio sostitutivo legale.
Nondimeno, la questione della manipolazione dei tassi IB nel periodo 29 settembre 2005 - 30 maggio
2008, come accertato dalla Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34889 del 21 dicembre 2023, richiede un'analisi differenziata rispetto alle ipotesi di nullità derivata da intese anticoncorrenziali.
L'orientamento iniziale della Terza Sezione civile, espresso dalla citata ordinanza n. 34889/2023, aveva ritenuto che "raggiunto dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte", configurando la decisione della pagina 16 di 24 Commissione Europea come "prova privilegiata" della nullità delle clausole parametrate all'IB manipolato.
Tuttavia, tale orientamento è stato significativamente ridimensionato dalla successiva Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12007 del 3 maggio 2024, che ha chiarito che "i contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'IB, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono, in mancanza della prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, considerarsi contratti stipulati in 'applicazione' delle suddette pratiche o intese".
Tale indirizzo si pone nel solco di precedenti di merito (Trib. Torino, 29.1.2024, G.U. Astuni) che già avevano anticipato tale orientamento restrittivo, motivatamente discostandosi da Cass. ord. 34889/2023, cit., osservandosi che "due sono pertanto le primarie differenze tra il caso all'odierno esame e i precedenti riguardanti lo schema di fideiussione omnibus raccomandato dall'ABI alla generalità delle banche aderenti e da queste volontariamente adottato: (1) manca l'intervento di un ente esponenziale degli interessi dell'intero ceto bancario;
(2) manca altresì una posizione collettiva comune all'intero ceto bancario nei confronti della clientela".
Il contrasto interpretativo ha portato la Prima Sezione civile, con ord. interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024,
a rimettere la questione alle Sezioni Unite, evidenziando che "l'orientamento interpretativo fatto proprio dalle richiamate pronunce della Terza Sezione desta alcune perplessità e merita di essere ripensato". L'ordinanza ha precisato che "tali contratti non possono considerarsi 'a valle' rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti".
Pur dovendosi prendere atto dello stato attualmente controverso della questione, alla luce della più recente sentenza della Cassazione e della stessa motivazione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte ritiene di aderire a tale orientamento, con la conseguenza che il debitore che invochi la nullità o la sostituzione automatica delle clausole di rinvio al tasso IB deve fornire la prova specifica non solo dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale volta ad alterare il parametro, ma anche che tale intesa abbia raggiunto concretamente il proprio obiettivo, dimostrando che il parametro sia stato effettivamente alterato a causa della manipolazione subita e che tale alterazione abbia inciso in modo significativo sulla determinazione del tasso di interesse previsto dalle parti nel singolo contratto.
pagina 17 di 24 Nel caso di specie, gli appellanti non hanno fornito allegazione specifica circa la partecipazione di
[...]
all'intesa manipolativa del tasso IB, limitandosi al richiamo generico dell'accertamento CP_6 giurisprudenziale dell'esistenza della manipolazione.
Non risulta dagli atti specifica allegazione della partecipazione di all'intesa manipolativa;
Controparte_6
Manca dimostrazione del nesso causale tra l'eventuale manipolazione e le specifiche condizioni contrattuali pattuite.
In assenza di specifica allegazione e prova della partecipazione di all'intesa manipolativa e Controparte_6 del nesso causale tra tale intesa e le condizioni contrattuali specificamente pattuite, deve ritenersi applicabile il secondo scenario di calcolo elaborato dalla CTU, con mantenimento degli interessi convenzionali pattuiti.
La mera esistenza di una manipolazione del parametro di riferimento non è sufficiente a determinare nullità del contratto in assenza dei presupposti soggettivi e causali richiesti dalla giurisprudenza consolidata.
La giurisprudenza consolidata richiede che la parte che invoca la nullità derivata fornisca prova specifica di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. Come chiarito da Cass. Civ., Sez. I, n. 15175/2019, "non è sufficiente l'allegazione generica dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, dovendo essere dimostrato il concreto collegamento tra l'intesa stessa e il singolo rapporto contrattuale".
VI.5 Sulla nullità dei contratti derivati IRS
L'art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 (TUF) stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto e contenere gli elementi essenziali del rapporto. L'art. 31 del
Regolamento Consob n. 11522/1998 prevedeva, per i contratti derivati OTC, l'alternativa tra la qualificazione del cliente come "operatore qualificato" mediante specifica dichiarazione di professionalità e, alternativamente, l'applicazione integrale della disciplina di tutela prevista per gli investitori non professionali (artt. 27, 28, 29, 30 del Regolamento).
La consulenza tecnica ha accertato l'assenza della dichiarazione di professionalità ex art. 31 Reg. n. CP_10
11522/98, elemento che configura violazione degli obblighi di forma e di condotta previsti dalla normativa di settore. Tale carenza non comporta automaticamente nullità integrale dei contratti, ma determina l'applicazione del regime di tutela previsto per gli investitori non professionali.
Se è pur vero che la mancanza della dichiarazione di professionalità non determina ex se nullità assoluta dei contratti derivati, la conseguente manifesta violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 27 e 28 del Regolamento Consob per gli investitori non professionali e di adeguatezza dell'operazione, ex art. 29 del Regolamento genera responsabilità dell'intermediario per i danni conseguenti.
pagina 18 di 24 La ricognizione di debito del 25 luglio 2014 non può precludere l'accertamento delle violazioni della disciplina TUF per le seguenti ragioni, stante la natura imperativa delle norme (le disposizioni del TUF in materia di servizi di investimento sono inderogabili e poste a tutela dell'ordine pubblico economico) ed il carattere genetico del vizio: le violazioni degli obblighi informativi e di adeguatezza attengono alla fase di conclusione del contratto e non possono essere sanate da successivi atti ricognitori, anche alla luce della specialità della disciplina TUF prevale sulla disciplina generale dei contratti in quanto normativa speciale di settore.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, n. 8395/2018), in caso di violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza, il cliente ha diritto alla restituzione delle perdite subite, calcolate come differenza tra i flussi negativi e positivi generati dall'operazione.
La CTU ha quantificato in 28.996,87 euro le perdite nette derivanti dai differenziali negativi sui contratti
IRS, importo che rappresenta il danno conseguente alla violazione degli obblighi di condotta dell'intermediario.
Il diritto alla restituzione trova fondamento nella responsabilità contrattuale dell'intermediario per inadempimento degli obblighi informativi e di adeguatezza. Non si tratta di nullità contrattuale, ma di risarcimento del danno per violazione delle regole di condotta, che si concretizza nella restituzione delle perdite subite dal cliente.
Tale diritto, come cennato, non è precluso dalla ricognizione di debito, in quanto:
Le norme del TUF sono imperative e inderogabili;
La violazione attiene alla fase genetica del rapporto;
Il danno deriva da condotta illecita dell'intermediario indipendente dal riconoscimento del debito complessivo.
La violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza nella negoziazione dei contratti IRS comporta responsabilità dell'intermediario e diritto del cliente alla restituzione delle perdite subite, quantificate in
28.996,87 euro. Tale diritto sussiste indipendentemente dalla ricognizione di debito, trovando fondamento nella disciplina imperativa del TUF e nella responsabilità per inadempimento degli obblighi di condotta.
VI.6 Sulla validità delle fideiussioni omnibus
La questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust richiede un'analisi che tenga conto dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 41994/2021, dell'ambito temporale di applicazione del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e della qualificazione soggettiva dei garanti. pagina 19 di 24 Dall'esame degli atti processuali emerge che le fideiussioni originarie furono sottoscritte il 15 febbraio 2001 dai Sigg.ri , , e , il massimale garantito fu Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_1 successivamente elevato con comunicazione del 3 marzo 2005.
Quanto alla qualificazione soggettiva dei garanti dagli atti risulta che è legale Controparte_3 rappresentante di (come indicato nell'atto di appello) e , e ON CP_4 CP_5
sono soci della società debitrice. Parte_1
Sotto il profilo temporale, il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 che ha censurato lo schema ABI, come noto, inerisce al periodo luglio 2003 - maggio 2005.
Le Sezioni Unite n. 41994/2021 hanno stabilito che la nullità dell'intesa antitrust "a monte" determina nullità parziale dei contratti "a valle" limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI censurato, purché sussistano i seguenti presupposti:
- collegamento temporale: Il contratto deve essere stato stipulato nel periodo di vigenza dell'intesa;
- riproduzione delle clausole: Il contratto deve contenere le specifiche clausole censurate (artt. 2, 6, 8 dello schema ABI);
- qualificazione soggettiva: la tutela è prioritariamente rivolta ai consumatori, estendendosi agli altri soggetti solo in presenza di specifici presupposti.
Applicando i principi consolidati sulla nullità derivata da intese anticoncorrenziali:
Nesso temporale: Le fideiussioni del 15 febbraio 2001 sono anteriori al periodo di indagine della Banca
d'Italia (luglio 2003 - maggio 2005). Solo l'elevazione del massimale del 3 marzo 2005 potrebbe rientrare nell'ambito temporale censurato;
Qualificazione dei garanti: I fideiussori, in quanto soci e amministratore della società debitrice, non possono essere qualificati come consumatori. Come chiarito dalla Corte di Giustizia UE (19 novembre
2015), la tutela consumeristica è esclusa per chi svolga incarichi di amministratore o sia titolare di partecipazioni societarie;
Interesse alla garanzia: I garanti, essendo soggetti cointeressati al finanziamento in quanto soci della società beneficiaria, non si trovano nella posizione di debolezza contrattuale che giustifica la tutela antitrust.
Nel caso di specie la questione sollevata è carente sotto ciascuno dei profili richiamati dalla giurisprudenza di legittimità ora ricordata:
pagina 20 di 24 - carenza temporale: le fideiussioni originarie (15 febbraio 2001) sono anteriori al periodo censurato, mentre solo l'elevazione del massimale (3 marzo 2005) potrebbe teoricamente rientrare nell'ambito di applicazione;
- carenza soggettiva: i garanti, in quanto soci e amministratore della società debitrice, non rientrano nella categoria dei soggetti tutelati dalla normativa antitrust, essendo cointeressati al finanziamento;
In assenza dei presupposti temporali, soggettivi e probatori richiesti per affermare la nullità derivata da intese anticoncorrenziali, le fideiussioni devono ritenersi valide ed efficaci. La qualificazione dei garanti come soci e amministratore della società debitrice esclude l'applicazione della tutela antitrust, essendo essi soggetti cointeressati al finanziamento e non in posizione di debolezza contrattuale.
VI.7 Sulla decadenza delle garanzie ex art. 1957 c.c.
Ritenuta la validità delle fideiussioni e, conseguentemente, l'efficacia della clausola di deroga all'art. 1957
c.c., non trova applicazione il termine di decadenza semestrale ivi previsto.
La clausola di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c., contenuta nelle fideiussioni validamente stipulate, produce i suoi effetti quando non sia dimostrata la nullità della stessa per violazione della normativa antitrust. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, "le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e ai termini dell'art. 1957 c.c. sono valide quando non siano dimostrate nulle per violazione della normativa antitrust".
Nel caso di specie, non essendo stata dimostrata la nullità delle clausole fideiussorie per violazione della normativa antitrust, la deroga pattuita all'art. 1957 c.c. mantiene piena efficacia, con conseguente esclusione dell'operatività del termine di decadenza semestrale.
I fideiussori pertanto non sono liberati dalle garanzie prestate e rimangono obbligati in solido con la debitrice principale per l'importo accertato dalla CTU.
VI.8 Sulla rideterminazione del saldo e il quantum debeatur
La capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori a fronte di capitalizzazione annuale di quelli creditori viola il principio di reciprocità stabilito dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Come accertato dalla
CTU, il contratto non conteneva la specifica approvazione scritta delle clausole di capitalizzazione richiesta dall'art. 7 della delibera.
La violazione dell'art. 1283 c.c. e della disciplina del TUB comporta nullità delle clausole anatocistiche, con conseguente ricalcolo degli interessi secondo il regime legale di capitalizzazione annuale. La Delibera CICR richiede, quale condizione di legittimità della capitalizzazione infrannuale, oltre al rispetto della condizione pagina 21 di 24 di reciprocità, l'indicazione del valore del tasso rapportato su base annua e la specifica approvazione scritta delle clausole relative alla capitalizzazione.
Trattandosi di contratti stipulati prima del 22 aprile 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi passivi di conto corrente bancario se prevista da clausole anatocistiche, essendo tali clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. in quanto basate su uso negoziale anziché normativo.
Nel caso di specie, la mancanza della specifica approvazione scritta e la violazione del principio di reciprocità comportano l'applicazione del regime legale di capitalizzazione annuale, con significativo impatto sulla determinazione degli interessi dovuti.
VI.9 Esito della lite.
Applicando cumulativamente tutte le rettifiche accertate dalla CTU, l'esito della lite può essere come di seguito compendiato.
Per quanto concerne il debitore principale l'accertamento tecnico ha dimostrato che, nel ON primo scenario di calcolo (con applicazione di tutte le rettifiche esclusa la sostituzione degli interessi convenzionali con quelli legali per il periodo della manipolazione IB), il saldo complessivo risulta a debito della società per 2961,14 euro alla data del 9 marzo 2016. Tale risultato deriva dall'applicazione delle seguenti rettifiche cumulative: - Sostituzione dei tassi contrattuali con quelli BOT per violazione dell'art. 117 TUB sui rapporti di conto corrente;
- Espunzione dell'usura rilevata nel secondo trimestre 2014 per il conto corrente n. 4278; - Mantenimento degli interessi convenzionali per il periodo della manipolazione
IB sul mutuo chirografario;
- Restituzione delle perdite sui contratti derivati IRS quantificate in
28.996,87 euro;
- Ricalcolo degli interessi senza capitalizzazione illegittima.
I fideiussori ( , , e , rigettata la questione CP_4 CP_5 Controparte_3 Parte_1 nullità parziale e, per l'effetto, ritenuta validamente pattuita la clausola di decadenza delle garanzie ex art. 1957 c.c., non sono liberati dalle garanzie prestate.
La sentenza di primo grado, nel merito, deve pertanto essere riformata nei seguenti termini: 1.
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere parzialmente accolta;
2. Il decreto ingiuntivo n. 1105/2017, conseguentemente, dev'essere revocato;
3. deve essere condannata a pagare a ON CP_8
(subentrata a per cessione del credito) la somma di 2961,14 euro, oltre interessi legali
[...] Controparte_6 ex art. 1284, primo comma, c.c. dalla data del 9 marzo 2016; 4. I fideiussori , , CP_4 CP_5
e non sono liberati da ogni obbligazione di garanzia per effetto della Controparte_3 Parte_1 decadenza ex art. 1957 c.c. e restano pertanto tenuti, in solido con la debitrice principale, al pagamento del debito nei confronti di questa comunque accertato. pagina 22 di 24 VI.10 Sulle spese processuali
La determinazione delle spese processuali deve essere effettuata secondo i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Come noto, la valutazione della soccombenza ai fini della condanna alle spese va rapportata all'esito finale della lite, considerando unitariamente la fase monitoria e quella di opposizione come parti di un unico processo.
Nel caso di specie, pur essendosi verificata una drastica riduzione del credito azionato (da € 229.526,74 a €
2.961,45, pari al 98,7% del petitum monitorio), tale risultato non configura vittoria sostanziale degli appellanti secondo i principi consolidati poiché , "il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente" (Cass. civ., sez. I, ord. n. 16636/2025).
L'accoglimento parziale dell'opposizione, pur comportando la revoca integrale del decreto ingiuntivo, neppure si traduce in reciproca soccombenza ai sensi dell'art. 92, co. 2°, cpc, avendo il giudizio ad oggetto una domanda articolata in unico capo, il cui accoglimento in misura ridotta non comporta l'applicabilità della norma sulla soccombenza reciproca.
Tuttavia, la significativa sproporzione tra il credito azionato e quello effettivamente dovuto (con una riduzione prossima al 99%), la controvertibilità della residua posta creditoria, perché conseguente ad interpretazione contrastata della questione relativa alla c.d. manipolazione dei tassi IB (recentemente rimessa alle Sezioni Unite), unitamente – infine – alla circostanza che gli opponenti non avevano alternativa all'opposizione per contestare una pretesa manifestamente sovradimensionata, giustifica l'applicazione del principio di causalità, non potendo la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi abbia ragione, quando la sproporzione della pretesa renda inevitabile il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Le spese processuali di entrambi i gradi vengono pertanto integralmente compensate tra le parti, in considerazione della sproporzione tra credito azionato e credito accertato e della conseguente necessità per gli opponenti di ricorrere alla tutela giurisdizionale per contestare una pretesa in larghissima parte infondata;
le spese di CTU di entrambi i gradi, parallelamente, vanno poste paritariamente, nella misura del
50% ciascuna, a carico della parte appellante e di parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ON
, , e avverso la sentenza del Tribunale civile CP_4 CP_5 Controparte_3 Parte_1 di Cuneo n. 241/2022 dell'8 marzo 2022, in riforma della sentenza impugnata, così dispone:
pagina 23 di 24 revoca il decreto ingiuntivo n. 1105/2017 emesso dal Tribunale di Cuneo in data 4 luglio 2017 R.G. n.
2369/2017;
dichiara tenuta e condanna quale debitrice principale ed i fideiussori , CP_1 CP_4 CP_5
, e in solido fra loro e nei limiti delle garanzie prestate, a pagare
[...] Controparte_3 Parte_1 ad in (subentrata a per cessione del credito) la somma di Controparte_8 Controparte_6 CP_12 euro 2961,14, oltre interessi legali dalla data del 9 marzo 2016 fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
pone a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna, spese e competenze delle CTU di entrambi i gradi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Cons. est. La presidente
dott. Bruno Conca dr.ssa Gabriella Ratti
pagina 24 di 24