Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza dell'11/04/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 382/2022 R.G., promossa da:
nata il [...] a [...], e residente a [...] in Parte_1
Via Nazionale Gliaca n. 132, C.F. ( ), rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1 in atti, dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 07/02/2022, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
CP_ All'odierna istante veniva comunicato dall' con missiva datata 16/04/2021 pervenuta il
10/05/2021 che era stata pagata in più la somma di € 2.133,69 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2019809502109, nel periodo che va dal 01/01/2018 al 31/12/2018; asserendo come si legge nella missiva opposta che “sono state revocati la disoccupazione agricola a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura”;
Contestava la pretesa avversa, e concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , il quale preliminarmente eccepiva la decadenza dall'azione, produceva CP_1
sentenza n. 1728/2023, emessa nel procedimento RGN 1484/2021, con la quale è stata rigettata la domanda tendente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2018, e nel merito contestando le pretese avverse concludeva per il rigetto.
La causa, matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza dell'11/04/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha fornito, con la produzione la sentenza n.1728/2023, emessa nel procedimento
RGN 1484/2021, con la quale il Tribunale di Patti non ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, che la stessa non ha diritto alla CP_ corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, oggetto del presente giudizio, cui l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate necessarie per l'ottenimento della CP_ prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 11/04/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia