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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6003/2022 depositato il 12/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 E C. Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 852/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 14/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H304022.2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H304022.2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: l'ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 controversia che qui ci occupa scaturisce da un avviso di accertamento (n. TY302H304022/2016) per l' anno d'imposta 2011, emesso dall'Agenzia delle entrate di Palermo a seguito di verifica fiscale della Guardia di finanza p.t. nei confronti della società Ricorrente_1 di Ricorrente_2 e C. s.a.s., esercente “altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria n.c.a.” (cfr. pvc ed Avviso originariamente impugnato in atti).
Dal pvc dei Milittari (datato 23.09.2016) emergeva l'utilizzo di fatture (acquisto di materiale edile) riferite ad operazioni ritenute “oggettivamente inesistenti” da parte della predetta Società per un importo complessivo di € 198.861,00 (cfr. pvc e fatture in atti).
La Società contribuente impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo deducendone l'illegittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 852/03/2022 rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte deducendone l' illegittimità e la nullità per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 546/92; l' omessa e/o apparente pronuncia in relazione al motivo diretto a denunciare “vizi dell'attività istruttoria”; l' omessa/apparente pronuncia con riguardo al motivo riferito alla “connivenza” tra cedente e cessionario del materiale edile;
illegittimità e nullità della sentenza impugnata per erroneità, contraddittorietà e illogicità delle motivazioni;
il difetto di motivazione della sentenza conseguente alla omessa valutazione delle prove;
il difetto di motivazione con riguardo alle richieste del ricorrente ed alle prove a supporto;
la violazione dell'art. 111 della Costituzione ed il difetto di motivazione;
il difetto e/o l' apparente motivazione riguardo alla prova costituita dalle dichiarazioni del cedente il materiale edile;
nonché il difetto di motivazione (cfr. appello in atti).
Ha concluso per la riforma.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
All'esito della relativa fase è stata rigettata la richiesta di emissione di provvedimento cautelare.
La Società appellante ha versato in atti consulenza tecnica (riferita al materiale acquistato) e sentenza di questa Corte riguardante la Società “Società_2” (n. 6592 del 2025) a sostegno delle proprie argomentazioni e giurisprudenza (cfr. consulenza in atti).
Nel corso dell'udienza odierna – a seguito di Ordinanza collegiale di rimessione al Sig. Presidente e di rassegnazione - sono stati sottoposti all'esame di questo Collegio sia il presente giudizio che quelli riguardanti le posizioni dei Soci Ricorrente_2, Nominativo_1 e Nominativo_2 (cfr. Ordinanze nn. 1555/25 e 769 del 2024 – verbali udienze in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono accorpati in gruppi omogenei e di seguito succintamente esaminati.
1.- Il reticolo motivazionale della prima sentenza espone i fatti di causa, lo svolgimento del processo, le richieste nonché i motivi in fatto ed in diritto che il Collegio di prima istanza ha posto alla base della propria decisione.
L'eventuale mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce una mera “imperfezione formale”
che non inficia la legittimità della sentenza.
Non può essere valorizzata la produzione documentale della Società appellante: la sentenza di questa Corte riguardante la “Maredolce” (n. 6592 del 2025) afferisce ad altra compagine sociale ed a fattispecie non perfettamente sovrapponibili (cfr. sentenza citata in atti).
2.- La giurisprudenza di legittimità – Cassazione, sentenza n. 21265 del 2 novembre 2005 - ha ritenuto che il processo verbale di constatazione redatto al termine di un controllo fiscale è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.: pertanto, occorre proporre una querela di falso per contestarne la veridicità (Cass.
22/1/2001, n. 6939; Cass. 12/5/2003, n. 7208).
Con altre arresti di legittimità è stato affermato che l'avviso di accertamento deve ritenersi legittimo anche nell'ipotesi in cui sia basato unicamente sulle risultanze del pvc.
In particolare è stato ritenuto (Cassazione, Ordinanza n. 25291 del 25 ottobre 2017) che le dichiarazioni rese da terzi agli organi investigativi dell'Amministrazione Finanziaria e trascritte nel verbale di constatazione possono essere poste a base di un giudizio presuntivo teso a dimostrare l'evasione fiscale (Cass. n.
9402/2007, n. 7421/1986).
3.-La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23550/2014, ha ribadito che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile (Cassazione, sentenze n. 12756/2002, n.
8959/2003, n. 17959/2013 e n. 15068/2013).
Con altra pronuncia (Corte di cassazione, n. 19338 del 22 settembre 2011) è stato ritenuto che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti non può comportare l'inutilizzabilità degli stessi in mancanza di specifica previsione in tal senso nelle norme di riferimento.
4.- Le molteplici censure riferite ai profili motivazionali sono infondati: dal controllo sostanziale, conclusosi in data 23.09.2016 con processo verbale di constatazione (notificato) è emerso l'utilizzo, da parte della
Società appellante, di fatture relative ad “operazioni oggettivamente inesistenti”.
In tal senso depongono molteplici elementi.
La Società_3 s.r.l. (soggetto emittente le fatture in contestazione) già dal mese di luglio 2011, non disponeva più di alcuna organizzazione aziendale, in quanto aveva ceduto i locali, i beni strumentali e tutta la merce alla società Società_4 s.r.l. (in tal senso vedi dichiarazioni del legale rappresentante in atti).
Il predetto non è stato in grado di quantificare la merce trasferita nei presunti locali della sorella alla quale aveva ceduto l'attività.
Dopo la cessione dei beni aziendali alla Società_4., la Società_3 s.r.l. non disponeva di personale dipendente per effettuare le numerose e quantitativamente importanti cessioni di merce di cui si tratta.
Nell'anno 2011, infatti, la Società_3 s.r.l. risulta aver avuto 4 dipendenti, di cui 3 per circa un mese: nessun dipendente risulta per le annualità successive, così come non risulta la disponibilità di nessun automezzo
(cfr. documentazione in atti)
Tuttavia, dall'esame delle fatture emesse dalla Società risultano effettuati, spesso nello stesso giorno, diversi trasporti – di dimensioni e peso sproporzionato alle risorse umane e strumentali a disposizione
- anche a clienti diversi, di ingenti quantità di materiale, e in quasi tutte le fatture risulta apposta la firma del medesimo conducente (cfr. documentazione in atti).
Per stessa ammissione del legale rappresentante la Società_3 s.r.l. ha utilizzato fatture per “operazioni inesistenti” per gli anni 2010 e 2011 al fine di abbattere sia il reddito che l'Iva.
Nei due mesi di ottobre-novembre 2011 (dopo la cessione dei beni aziendali alla Società_4.), la Società ha emesso fatture per complessivi € 520.000,00 circa, a fronte di fatture di importo unitario pari a poche decine o centinaia di euro emesse da gennaio a settembre, per complessivi € 198.000,00 circa.
Sui conti correnti intestati alla Società_3 s.r.l. sono risultati movimenti in entrata ed in uscita non riportati in contabilità (cfr. documentazione in atti).
Il tecnico incaricato dalla Guardia di finanza di stimare la quantità di beni fatturati ha relazionato che i materiali acquistati dalla Società_3 s.r.l. e trasportati presso il cantiere di Indirizzo_1 risultavano abnormi rispetto ai materiali utilizzati in cantiere (cfr. pag. 24 pvc).
Le quantità di merci asseritamente acquistate presso la Società_3 s.r.l. risultano spropositate in considerazione del fatto che nel cantiere, in cui le stesse sarebbero state utilizzate, hanno operato 3 o 4 operai (cfr. documentazione in atti).
Il materiale fotografico è idoneo a provare l'esecuzione di lavori presso il cantiere: non prova la quantità di materiale utilizzato (cfr. documentazione in atti).
La semplice comunicazione di lavoro temporaneo non prova la ripresa dei lavori.
La Società_3 s.r.l. non è stata l'unico fornitore della Ricorrente_1.
5.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazione di Iva e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l'emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione – è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'Iva correlativamente indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni (Cassazione, nn.
9108 del 2012).
La Società appellante non ha fornito apprezzabili prove contrarie.
6.- Con riguardo alle fatture 2011 (cfr. pag. 18 pvc ) non è stato provato alcun pagamento sino al 2013
(cfr. documentazione in atti).
La Società appellante ha dedotto di avere effettuato i pagamenti tramite bonifici, di contro è stato provato che, a seguito di pagamenti eseguiti da vari clienti sul conto corrente, il Sig. Nominativo_3 eseguiva prelevamenti in denaro contante (cfr. documentazione in atti).
A fronte delle specifiche contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la Società appellante, non ha prodotto alcuna prova contraria, né ha fornito elementi a sostegno delle proprie tesi.
7.- Non può essere apprezzata la consulenza tecnica prodotta in atti.
La stessa si riferisce al “ … Consumo dei materiali impiegati con riferimento alle fatture …” meglio descritte in atti (cfr. consulenza tecnica pag. 1).
In realtà la fattura si risolve in una mera elencazione del materiale come risultante dalle fatture di acquisto: circostanza che non è idonea a provare che il materiale sia stato effettivamente acquistato, sia entrato nella effettiva disponibilità della Società contribuente e che sia stato effettivamente utilizzato nei cantieri oggetto di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La documentazione contabile (sulla base della quale è stata elaborata la consulenza tecnica ) assume il medesimo valore probatorio a prescindere che venga utilizzata dall'Ufficio per le operazioni di accertamento ovvero dal contribuente per una perizia effettuata dal Consulente tecnico d'ufficio a proprio favore (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6864/2019).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00).
Palermo, 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6003/2022 depositato il 12/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 E C. Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 852/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 14/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H304022.2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY302H304022.2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: l'ufficio si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Difensore_1 controversia che qui ci occupa scaturisce da un avviso di accertamento (n. TY302H304022/2016) per l' anno d'imposta 2011, emesso dall'Agenzia delle entrate di Palermo a seguito di verifica fiscale della Guardia di finanza p.t. nei confronti della società Ricorrente_1 di Ricorrente_2 e C. s.a.s., esercente “altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria n.c.a.” (cfr. pvc ed Avviso originariamente impugnato in atti).
Dal pvc dei Milittari (datato 23.09.2016) emergeva l'utilizzo di fatture (acquisto di materiale edile) riferite ad operazioni ritenute “oggettivamente inesistenti” da parte della predetta Società per un importo complessivo di € 198.861,00 (cfr. pvc e fatture in atti).
La Società contribuente impugnava il provvedimento in parola dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo deducendone l'illegittimità (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia delle entrate si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice con sentenza n. 852/03/2022 rigettava il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza dinnanzi a questa Corte deducendone l' illegittimità e la nullità per violazione dell'art. 36 del D.lgs. n. 546/92; l' omessa e/o apparente pronuncia in relazione al motivo diretto a denunciare “vizi dell'attività istruttoria”; l' omessa/apparente pronuncia con riguardo al motivo riferito alla “connivenza” tra cedente e cessionario del materiale edile;
illegittimità e nullità della sentenza impugnata per erroneità, contraddittorietà e illogicità delle motivazioni;
il difetto di motivazione della sentenza conseguente alla omessa valutazione delle prove;
il difetto di motivazione con riguardo alle richieste del ricorrente ed alle prove a supporto;
la violazione dell'art. 111 della Costituzione ed il difetto di motivazione;
il difetto e/o l' apparente motivazione riguardo alla prova costituita dalle dichiarazioni del cedente il materiale edile;
nonché il difetto di motivazione (cfr. appello in atti).
Ha concluso per la riforma.
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
All'esito della relativa fase è stata rigettata la richiesta di emissione di provvedimento cautelare.
La Società appellante ha versato in atti consulenza tecnica (riferita al materiale acquistato) e sentenza di questa Corte riguardante la Società “Società_2” (n. 6592 del 2025) a sostegno delle proprie argomentazioni e giurisprudenza (cfr. consulenza in atti).
Nel corso dell'udienza odierna – a seguito di Ordinanza collegiale di rimessione al Sig. Presidente e di rassegnazione - sono stati sottoposti all'esame di questo Collegio sia il presente giudizio che quelli riguardanti le posizioni dei Soci Ricorrente_2, Nominativo_1 e Nominativo_2 (cfr. Ordinanze nn. 1555/25 e 769 del 2024 – verbali udienze in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato e va rigettato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono accorpati in gruppi omogenei e di seguito succintamente esaminati.
1.- Il reticolo motivazionale della prima sentenza espone i fatti di causa, lo svolgimento del processo, le richieste nonché i motivi in fatto ed in diritto che il Collegio di prima istanza ha posto alla base della propria decisione.
L'eventuale mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce una mera “imperfezione formale”
che non inficia la legittimità della sentenza.
Non può essere valorizzata la produzione documentale della Società appellante: la sentenza di questa Corte riguardante la “Maredolce” (n. 6592 del 2025) afferisce ad altra compagine sociale ed a fattispecie non perfettamente sovrapponibili (cfr. sentenza citata in atti).
2.- La giurisprudenza di legittimità – Cassazione, sentenza n. 21265 del 2 novembre 2005 - ha ritenuto che il processo verbale di constatazione redatto al termine di un controllo fiscale è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c.: pertanto, occorre proporre una querela di falso per contestarne la veridicità (Cass.
22/1/2001, n. 6939; Cass. 12/5/2003, n. 7208).
Con altre arresti di legittimità è stato affermato che l'avviso di accertamento deve ritenersi legittimo anche nell'ipotesi in cui sia basato unicamente sulle risultanze del pvc.
In particolare è stato ritenuto (Cassazione, Ordinanza n. 25291 del 25 ottobre 2017) che le dichiarazioni rese da terzi agli organi investigativi dell'Amministrazione Finanziaria e trascritte nel verbale di constatazione possono essere poste a base di un giudizio presuntivo teso a dimostrare l'evasione fiscale (Cass. n.
9402/2007, n. 7421/1986).
3.-La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23550/2014, ha ribadito che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile (Cassazione, sentenze n. 12756/2002, n.
8959/2003, n. 17959/2013 e n. 15068/2013).
Con altra pronuncia (Corte di cassazione, n. 19338 del 22 settembre 2011) è stato ritenuto che l'acquisizione irrituale di elementi rilevanti non può comportare l'inutilizzabilità degli stessi in mancanza di specifica previsione in tal senso nelle norme di riferimento.
4.- Le molteplici censure riferite ai profili motivazionali sono infondati: dal controllo sostanziale, conclusosi in data 23.09.2016 con processo verbale di constatazione (notificato) è emerso l'utilizzo, da parte della
Società appellante, di fatture relative ad “operazioni oggettivamente inesistenti”.
In tal senso depongono molteplici elementi.
La Società_3 s.r.l. (soggetto emittente le fatture in contestazione) già dal mese di luglio 2011, non disponeva più di alcuna organizzazione aziendale, in quanto aveva ceduto i locali, i beni strumentali e tutta la merce alla società Società_4 s.r.l. (in tal senso vedi dichiarazioni del legale rappresentante in atti).
Il predetto non è stato in grado di quantificare la merce trasferita nei presunti locali della sorella alla quale aveva ceduto l'attività.
Dopo la cessione dei beni aziendali alla Società_4., la Società_3 s.r.l. non disponeva di personale dipendente per effettuare le numerose e quantitativamente importanti cessioni di merce di cui si tratta.
Nell'anno 2011, infatti, la Società_3 s.r.l. risulta aver avuto 4 dipendenti, di cui 3 per circa un mese: nessun dipendente risulta per le annualità successive, così come non risulta la disponibilità di nessun automezzo
(cfr. documentazione in atti)
Tuttavia, dall'esame delle fatture emesse dalla Società risultano effettuati, spesso nello stesso giorno, diversi trasporti – di dimensioni e peso sproporzionato alle risorse umane e strumentali a disposizione
- anche a clienti diversi, di ingenti quantità di materiale, e in quasi tutte le fatture risulta apposta la firma del medesimo conducente (cfr. documentazione in atti).
Per stessa ammissione del legale rappresentante la Società_3 s.r.l. ha utilizzato fatture per “operazioni inesistenti” per gli anni 2010 e 2011 al fine di abbattere sia il reddito che l'Iva.
Nei due mesi di ottobre-novembre 2011 (dopo la cessione dei beni aziendali alla Società_4.), la Società ha emesso fatture per complessivi € 520.000,00 circa, a fronte di fatture di importo unitario pari a poche decine o centinaia di euro emesse da gennaio a settembre, per complessivi € 198.000,00 circa.
Sui conti correnti intestati alla Società_3 s.r.l. sono risultati movimenti in entrata ed in uscita non riportati in contabilità (cfr. documentazione in atti).
Il tecnico incaricato dalla Guardia di finanza di stimare la quantità di beni fatturati ha relazionato che i materiali acquistati dalla Società_3 s.r.l. e trasportati presso il cantiere di Indirizzo_1 risultavano abnormi rispetto ai materiali utilizzati in cantiere (cfr. pag. 24 pvc).
Le quantità di merci asseritamente acquistate presso la Società_3 s.r.l. risultano spropositate in considerazione del fatto che nel cantiere, in cui le stesse sarebbero state utilizzate, hanno operato 3 o 4 operai (cfr. documentazione in atti).
Il materiale fotografico è idoneo a provare l'esecuzione di lavori presso il cantiere: non prova la quantità di materiale utilizzato (cfr. documentazione in atti).
La semplice comunicazione di lavoro temporaneo non prova la ripresa dei lavori.
La Società_3 s.r.l. non è stata l'unico fornitore della Ricorrente_1.
5.- La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazione di Iva e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l'emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione – è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'Iva correlativamente indicata, fornire la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni (Cassazione, nn.
9108 del 2012).
La Società appellante non ha fornito apprezzabili prove contrarie.
6.- Con riguardo alle fatture 2011 (cfr. pag. 18 pvc ) non è stato provato alcun pagamento sino al 2013
(cfr. documentazione in atti).
La Società appellante ha dedotto di avere effettuato i pagamenti tramite bonifici, di contro è stato provato che, a seguito di pagamenti eseguiti da vari clienti sul conto corrente, il Sig. Nominativo_3 eseguiva prelevamenti in denaro contante (cfr. documentazione in atti).
A fronte delle specifiche contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la Società appellante, non ha prodotto alcuna prova contraria, né ha fornito elementi a sostegno delle proprie tesi.
7.- Non può essere apprezzata la consulenza tecnica prodotta in atti.
La stessa si riferisce al “ … Consumo dei materiali impiegati con riferimento alle fatture …” meglio descritte in atti (cfr. consulenza tecnica pag. 1).
In realtà la fattura si risolve in una mera elencazione del materiale come risultante dalle fatture di acquisto: circostanza che non è idonea a provare che il materiale sia stato effettivamente acquistato, sia entrato nella effettiva disponibilità della Società contribuente e che sia stato effettivamente utilizzato nei cantieri oggetto di accertamento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La documentazione contabile (sulla base della quale è stata elaborata la consulenza tecnica ) assume il medesimo valore probatorio a prescindere che venga utilizzata dall'Ufficio per le operazioni di accertamento ovvero dal contribuente per una perizia effettuata dal Consulente tecnico d'ufficio a proprio favore (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6864/2019).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Va confermata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 6.000,00 (seimila/00).
Palermo, 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG RO