Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
RG 19759 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19759 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ESPOSITO FRANCESCA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BOCCHINI FERNANDO presso il C.F._2
quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione
[...]
al matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 14/10/1995 (atto n. 2, P. II, S. A, sez. G, anno 1996), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in
1
rg.4916/2022.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 30/09/1996, maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente e il 20/10/2000 e il 10/05/2004, maggiorenni ma non Per_2 Per_3
economicamente indipendenti.
Le parti comparivano all'udienza del'11/03/2025 e, nel confermare la volontà di divorziare alle condizioni così come concordate, precisavano che “il contributo al mantenimento dei figli ancora non economicamente indipendenti ( e a carico del deve intendersi pari a Per_2 Per_3 CP_1
300 € per ciascun figlio”.
I difensori chiedevano recepirsi le condizioni così come concordate dalle parti e il giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso, come precisate all'udienza del
11/03/2025, di cui al verbale, qui di seguito riprodotte:
I coniugi vivranno autonomamente nei domicili che ognuno liberamente sceglierà, con
l'obbligo di comunicarsi i relativi indirizzi e recapiti telefonici ed i mutamenti degli stessi in funzione di tutela dei figli.
La casa familiare sita in Napoli alla Via Delle Cave n.44, condotta in locazione, è assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto, come già in sede di separazione.
I coniugi si danno reciprocamente atto di essere entrambi economicamente autosufficienti;
pertanto nulla è previsto per il loro mantenimento.
I coniugi si danno altresì atto che, dei tre figli venuti dal matrimonio, il primo è Per_1
economicamente autosufficiente. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei due figli non ancora economicamente indipendenti e Abitando gli stessi con la madre, il Per_2 Per_3
corrisponderà alla SI.ra l'assegno di € 600,00 mensili quale contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento dei figli e (300,00€ per ciascun figlio) da inviarsi al domicilio Per_2 Per_3 della stessa entro il giorno quattro di ogni mese. L'assegno è automaticamente adeguato ogni anno secondo gli indici ISTAT con riguardo a prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2 Le spese straordinarie scolastiche, ludico/sportive, sanitarie non coperte dal SSN, gravano su entrambi i genitori in misura paritaria.
La SI.ra rinuncia alla sua quota di comunione sull'immobile sito in Napoli alla Pt_1
Via Aquino, n.15, acquistato in comunione legale. Il SI. si obbliga a intestare la piena CP_1 proprietà dell'immobile ai tre figli. Precisano che i due atti dispositivi sono determinazioni essenziali della regolazione della crisi coniugale e quindi del divorzio.
I coniugi si danno atto di avere risolto e definito tra gli stessi ogni rapporto di natura patrimoniale e di non avere pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo o ragione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
a NAPOLI il 14/10/1995 (atto n. 2, P. II, S. A, sez. G, reg. Atti Matrimonio
[...]
anno 1996);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/03/2025
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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