Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/06/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 2185/2019 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Silvana Ferriero (Presidente); dott. Biagio Politano (Consigliere) dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 2185/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto contratto di appalto, tra:
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Catanzaro, via Milano n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Raimondo Garcea, presso il cui studio in Catanzaro ha eletto domicilio;
Appellante
e
1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Giovanni Mascaro;
P.IVA_2
Appellato
Conclusioni delle parti:
per il procuratore dell'appellante “Voglia Controparte_1
l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: dichiarare cessata la materia del contendere;
non emettere alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.”
Per il procuratore dell'appellato titolare della Controparte_2 Controparte_2
di “dichiarare cessata la materia del contendere,
[...] Controparte_2 astenendosi dall'emettere qualsivoglia provvedimento in ordine alle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto
titolare dell'impresa Controparte_2 Controparte_2
, con atto di citazione notificato il 28.6.2010, ha convenuto davanti al Tribunale
[...] di Catanzaro la al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1 risarcimento del danno, lamentando che, dopo essersi aggiudicato una gara per l'appalto per l'esecuzione di quattro impianti automatizzati da realizzarsi presso i parcheggi delle stazioni ferroviarie di Catanzaro e Cosenza ed avere concluso con la società convenuta il relativo contratto, aveva potuto realizzare soltanto due degli impianti previsti, per causa da addebitare alla società convenuta.
Dal canto suo, la , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito Controparte_3 che era legittimata a recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 345 della legge n.
2248/1865, perché insoddisfatta delle prestazioni eseguite, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda o, in subordine, la riduzione delle somme richieste dall'attore.
Il Tribunale, con sentenza n. 652/2019, pubblicata il 9.4.2019, ha accolto parzialmente la domanda proposta da rilevando che la convenuta non aveva Controparte_2 dimostrato di aver adempiuto o di essere rimasta inadempiente per causa alla stessa non
2 imputabile e, quindi, condannando al pagamento della Controparte_1 somma di € 38.900,00, oltre accessori e spese.
In particolare, il Tribunale ha quantificato i danni in complessivi € 38.900,00 di cui:
4.900,00 per mancato utile;
€ 1.500,00 per costi vivi di partecipazione alla gara;
€
27.500,00 per custodia di materiali e, infine, € 5.000,00 per perdita di chances. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, con Controparte_1 istanza di inibitoria, lamentando, in sostanza: l'erroneo riconoscimento dei danni per costi di gara;
la mancata prova dei costi di custodia, sia quanto all'ammontare che alla durata;
l'insussistenza del danno da perdita di chances, stante la parziale esecuzione dell'appalto e la mancata dimostrazione di un effettivo pregiudizio professionale;
l'erronea liquidazione degli accessori, qualificando alcune somme come debiti di valore invece che di valuta.
L'appellata, costituitasi in giudizio il 20.2.2020, ha resistito all'appello, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e richiamando la documentazione prodotta in primo grado a fondamento delle proprie pretese.
Accolta l'istanza di inibitoria con ordinanza del 2.3.2020, la causa è stata successivamente oggetto di passaggio dalla terza alla seconda Sezione civile di questa
Corte d'Appello, con decreto presidenziale n. 57 del 25.10.2024.
Fisata l'udienza di precisazione delle conclusioni, nelle more (in data 22.5.2025), le parti hanno prodotto una transazione, con effetto novativo, contenente rinuncia reciproca a domande e azioni in entrambi i gradi del processo, con conferimento di apposito mandato ai rispettivi difensori per il deposito in giudizio delle rispettive dichiarazioni di rinuncia.
Con note di trattazione scritta, depositate in vista dell'udienza dell'11.6.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno chiesto, quindi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite, come sopra trascritto.
Alla luce dell'accordo intervenuto e delle concordi conclusioni presentate, deve essere accolta la domanda delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, non ostandovi ragioni contrarie.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Catanzaro n. 652/2019 del 25.3.2019, pubblicata il 9.4.2019, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.6.2025
Il Consigliere rel. ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Silvana Ferriero
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