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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 409/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Donato Parte_1
Venezia ed elettivamente domiciliata in Potenza, alla via Anna Maria Ortense nr. 7 c/o lo studio del predetto difensore.
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Donato Parte_2
Venezia ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Anna Maria Ortense nr. 7 c/o lo studio del predetto difensore.
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
1 Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Conclusioni: le parti chiedono di omologare la separazione consensuale richiesta, ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 06.03.2025 i coniugi e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Potenza il 29/07/1995 e che dalla loro unione è nato il figlio Per_1 maggiorenne - hanno dedotto l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi ad astenersi da condotte che possano essere di pregiudizio alla reputazione, alla serenità e all'interesse dell'altro coniuge. 2) La Sig.ra rinuncia all'assegno di Parte_1 mantenimento. 3) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla moglie un assegno in Parte_3 funzione compensativa, pari ad euro 150,00 a partire dal 1 gennaio 2026 fino al 31.12.2026. mentre dal 1 gennaio 2027, il sig. corrisponderà alla la somma di euro Parte_3 Parte_1
200,00, somma che sarà rivalutata secondo gli indici Istat.”.
All'udienza del 22/05/2025, svoltasi in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato quanto dedotto nel ricorso. I ricorrenti hanno, inoltre, precisato di non essere proprietari di beni immobili e che l'unico figlio, è economicamente indipendente. Per_1
Il Tribunale ha quindi riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra questi, l'accordo prospettato dai coniugi non presenta profili di illiceità o contrarietà a norme imperative.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento della sig.ra a carico del sig. , che avverrà sulla base degli indici Pt_1 Pt_3
Istat-Foi.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
2 Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, dato il ricorso congiunto.
Con separata ordinanza la causa è rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_3
, con ricorso del 06/03/2025, così provvede:
[...]
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_3 contratto matrimonio in Potenza, il 29.07.1995, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza, Ufficio 1, dell'anno 1995 - Parte II - Serie A, volume 1 - Atto nr. 141;
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Potenza per gli adempimenti di competenza;
e) nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio, in Potenza il 22/05/2025
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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