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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52915 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Maria Antonietta Figoli, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Resistente contumace Controparte_1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione
CONCLUSIONI: la ricorrente come da note di trattazione per l'udienza cartolare del 30.10.2024. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.8.21 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 27.9.1992 con;
che dall'unione Controparte_1
coniugale era nato il figlio , maggiorenne e convivente col padre;
Per_1
che nel tempo il rapporto coniugale si era deteriorato, alfine allontanandosi il marito dal domicilio domestico, ove aveva soltanto formalmente mantenuto la residenza;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza alcuna condizione.
Concessi diversi rinvii per consentire il rinnovo della notifica al resistente non costituito, alfine perfezionatasi, disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 3.5.22, rinviata per legittimo impedimento della ricorrente al
4.10.22, alla detta udienza, dato atto della mancata costituzione del resistente,
ritualmente citato nel termine concesso e dell'impossibilità conseguente di esperire il tentativo di conciliazione, sentita la ricorrente, personalmente comparsa, assunti i provvedimenti ex art.708 c.p.c., il Presidente f.f.
nominava sé stesso quale G.I. e rinviava il procedimento per il proseguo.
Concessi termini per il rinnovo della notifica al resistente non costituito, dato atto della mancata costituzione dello stesso, ritualmente citato ex art.143 c.p.c., dichiaratane la contumacia, ritenuta la causa matura per la decisione,
all'udienza del 30.10.24 la causa era riservata al Collegio per la decisione con termine di giorni 60 per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come riferito dalla ricorrente ed avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento in difetto di domanda,
così come non risultano sussistenti gli estremi normativi per l'assegnazione della casa coniugale (stabile dimora di figli minori ovvero maggiorenni non autonomi).
La mancata costituzione del resistente giustifica la declaratoria di irripetibilità
delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52915/2021 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma, Parte_1
10.11.1963) e (Roma, 5.1.1959), coniugati in Roma il Controparte_1
27.9.1992;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, parte II, serie A04, n. 01130);
C) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
D) spese irripetibili.
Così deciso in Roma il 13.1.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52915 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Maria Antonietta Figoli, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Resistente contumace Controparte_1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione
CONCLUSIONI: la ricorrente come da note di trattazione per l'udienza cartolare del 30.10.2024. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.8.21 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio in data 27.9.1992 con;
che dall'unione Controparte_1
coniugale era nato il figlio , maggiorenne e convivente col padre;
Per_1
che nel tempo il rapporto coniugale si era deteriorato, alfine allontanandosi il marito dal domicilio domestico, ove aveva soltanto formalmente mantenuto la residenza;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza alcuna condizione.
Concessi diversi rinvii per consentire il rinnovo della notifica al resistente non costituito, alfine perfezionatasi, disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 3.5.22, rinviata per legittimo impedimento della ricorrente al
4.10.22, alla detta udienza, dato atto della mancata costituzione del resistente,
ritualmente citato nel termine concesso e dell'impossibilità conseguente di esperire il tentativo di conciliazione, sentita la ricorrente, personalmente comparsa, assunti i provvedimenti ex art.708 c.p.c., il Presidente f.f.
nominava sé stesso quale G.I. e rinviava il procedimento per il proseguo.
Concessi termini per il rinnovo della notifica al resistente non costituito, dato atto della mancata costituzione dello stesso, ritualmente citato ex art.143 c.p.c., dichiaratane la contumacia, ritenuta la causa matura per la decisione,
all'udienza del 30.10.24 la causa era riservata al Collegio per la decisione con termine di giorni 60 per il deposito delle sole comparse conclusionali.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi, non essendovi dubbio alcuno in ordine all'intollerabilità della convivenza e al venir meno della comunione di vita materiale e spirituale delle parti, come riferito dalla ricorrente ed avuto anche riguardo al contegno processuale ed extraprocessuale del resistente.
Ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento in difetto di domanda,
così come non risultano sussistenti gli estremi normativi per l'assegnazione della casa coniugale (stabile dimora di figli minori ovvero maggiorenni non autonomi).
La mancata costituzione del resistente giustifica la declaratoria di irripetibilità
delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 52915/2021 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi (Roma, Parte_1
10.11.1963) e (Roma, 5.1.1959), coniugati in Roma il Controparte_1
27.9.1992;
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992, parte II, serie A04, n. 01130);
C) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
D) spese irripetibili.
Così deciso in Roma il 13.1.2025 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi