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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/05/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 144/2022 promossa da:
(c.f. ) ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1 stato in data 31.12.2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Florinda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Argenio Matteo Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Campodoni Francesco, come da procura in atti;
APPELLATA avverso la sentenza n. 1661/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata il 16.06.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa: - in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 1661/2021 emessa dal
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 16.06.2021; - per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa (già Finaref Ltd.) a prestare la garanzia Controparte_2
pagina 1 di 15 assicurativa prevista dalle polizze collettive 307 10 18 30 01 e n. 307 10 18 30 02 Finaref
e , in relazione al contratto di mutuo ipotecario 13500558861 Credit Agricole CP_3
Cariparma, e per l'effetto condannare , già Finaref, a pagare a Credit CP_1
Agricole la somma di euro 78 mila o quella ritenuta di giustizia, nonché condannare la compagnia assicurativa a rilevare indenne il sig. da ogni conseguenza Parte_1 pregiudizievole, nel caso in cui non venisse corrisposta dall'assicuratore alla banca la somma di euro 78 mila o quella ritenuta di giustizia. Visto il tenore delle difese della parte convenuta, con istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria in giudizio;
- con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”;
Per l'appellata:
“Previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto, rigettare integralmente
l'appello ex adverso proposto perché infondato, confermando conseguentemente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1661/2021, ovvero rigettare comunque le domande tutte formulate dall'appellante in quanto infondate e non provate, non avendo lo stesso diritto ad alcun indennizzo in relazione al rapporto contrattuale dedotto. Con vittoria nelle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLADECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24.5.2018, conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Firenze la compagnia assicuratrice , già Controparte_1
Finaref Ltd., chiedendo che quest'ultima fosse condannata: a prestare la garanzia assicurativa prevista dalle polizze collettive 307 Finaref e Cassa di Risparmio Parma e
Piacenza in relazione al contratto di mutuo ipotecario 135 0058961 e 00894878 Crédit
Agricole Cariparma e, per l'effetto, a pagare alla banca la somma di € 78.000,00; in ogni caso, a rilevarlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato assolvimento agli obblighi di pagamento nei confronti di Crédit Agricole Cariparma.
A fondamento della domanda, esponeva: di aver stipulato nel 2008 un contratto di assicurazione con Finaref Insurance Ltd., poi divenuta a garanzia del Controparte_2 contratto di mutuo ipotecario n. 1350058961 concessogli da Crédit Agricole Cariparma in data 09.04.2008; che nel 2013 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson, patologia che non gli aveva più consentito di svolgere la sua consueta attività lavorativa di imbianchino cartongessista, con conseguente impossibilità di adempiere al pagamento delle restanti rate del contratto di mutuo;
che il sinistro era stato denunciato in data
04.09.2015 alla compagnia assicuratrice, la quale tuttavia si era rifiutata di corrispondere l'indennizzo richiesto tanto che la banca mutuante gli aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo con pretesa di pagamento della somma di € 78.856,00, costituente il debito residuo gravante sul mutuatario.
pagina 2 di 15 Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva innanzitutto Controparte_1 dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per difetto di traduzione nella lingua della convenuta e per indeterminatezza delle ragioni della domanda e dell'oggetto; in subordine, instava per il rigetto della domanda attorea, attesa l'inoperatività della polizza in relazione al sinistro denunciato dall'assicurato.
Avutasi l'integrazione dell'atto di citazione, stante l'indeterminazione dell'oggetto, la causa veniva istruita con produzioni documentali e decisa in data 16.06.2021 con la sentenza n. 1661/2021 emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con la quale il Tribunale di Firenze rigettava la domanda avanzata dal , condannandolo a rifondere alla Pt_1 controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure rilevava che l'art.
3.3 lett. C della nota informativa, replicato nell'art. 4.0- C delle condizioni di assicurazione prevedeva che
“Lo stato di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno otto giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento
Chirurgico. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di Morte, di Infortunio Totale e
Permanente o di Malattie Gravi. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società”. Ciò premesso, deduceva che la patologia denunciata dell'attore fuoriuscisse dall'oggetto dell'obbligo assicurativo e dunque dall'operatività della polizza risultando pacifico che l'attore non era stato sottoposto ad interventi chirurgici di sorta.
Con separato decreto del 16.06.2021, inoltre, rigettava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ai sensi dell'art. 126, comma 3, T.U. Pt_1
115/02 ritenendo manifestamente infondate le sue pretese.
2. Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto rituale appello, affidato a due Pt_1 motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'omessa valutazione da parte del primo giudice della illegittimità dell'invocata clausola contrattuale, prevista con identica formulazione agli artt.
3.3 lettera C della nota informativa e 4.1 delle condizioni generali di assicurazione: tale clausola, a detta dell'appellante, nel limitare l'operatività della polizza al previo intervento chirurgico e al ricovero per almeno 8 giorni, risulterebbe vessatoria,
e come tale nulla in base agli artt. 33 e 36 del d.lgs. n. 206/2005;
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non è stato dato rilievo alla presunta violazione della normativa antitrust da parte della compagnia appellata e della per averlo di fatto obbligato a stipulare una specifica CP_4
pagina 3 di 15 polizza assicurativa a determinate condizioni, subordinando a tale stipula l'attivazione del prestito.
3. Si è costituita in giudizio , preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e comunque sostenendo l'infondatezza del gravame e la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
4. Con ordinanza del 15.11.2023, il Collegio ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dall'appellante per l'assenza di un concreto periculum in mora.
5. In data 15.07.2024 l'Avv. Corrado, difensore di parte appellante ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine del
31.12.2021, ha depositato istanza di liquidazione dei propri compensi, successivamente integrata su richiesta dell'ufficio.
6. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del 23.4.2024; indi, è stata rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 27/28.3.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025), è stata nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
1. Sull'eccezione di improcedibilità ex art. 348bis c.p.c. –
Preliminarmente va rilevato che l'appellata ha sollevato eccezione di Controparte_2 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma in esame è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. Sulla vessatorietà delle clausole di cui agli artt.
3.3 lett. C ultimo capoverso e
4.1–
pagina 4 di 15 Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata per non avere il Pt_1 giudice dichiarato d'ufficio la nullità della clausola prevista all'art.
3.3 lett. C della nota informativa e all'art.
4.1 delle condizioni generali relative alla polizza da lui conclusa con la convenuta a garanzia del mutuo ipotecario stipulato con Crédit Controparte_1
Agricole Cariparma, stante la sua natura vessatoria.
Si è già detto che tale clausola, riprodotta in modo identico nei due articoli citati e intitolata “Assicurazione da inabilità temporanea totale da infortunio”, recita: “Lo stato di
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno otto giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento Chirurgico. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di Morte, di Infortunio Totale e Permanente o di Malattie
Gravi. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società”.
In base alla prospettazione dell'appellante, tale previsione contrattuale comporterebbe un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, in violazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
Dal suo canto, la compagnia assicuratrice sostiene la legittimità della clausola in parola trattandosi, a suo modo di vedere, di previsione volta a delimitare l'oggetto del contratto assicurativo e non a limitare o ad escludere la responsabilità dell'assicurazione.
Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Prima di analizzare la clausola censurata, va premesso in punto di fatto che risulta pacifico, e comunque provato documentalmente, che l'appellante è affetto da malattia di
Parkinson, patologia diagnosticatagli nel giugno del 2013 (si veda al riguardo la relazione medica del Dott. redatta in data 25.02.2014 su modulo predisposto da Per_1 [...]
, doc. 13). Parimenti documentata risulta la data di insorgenza dell'inabilità CP_1 temporanea totale riportata dal paziente, individuata dal medico nel giorno 01.09.2013 e ancora sussistente alla data della relazione (e ciò risulta evidente anche dalla natura della patologia, trattandosi di malattia neurologica degenerativa). Nell'atto di citazione di primo grado l'attore ha esposto di aver denunciato il sinistro in data 04.09.2015 con lettera raccomandata inviata a (doc. 5). Controparte_1
Ciò premesso, si osserva preliminarmente che, come correttamente sostenuto dall'appellante, la nullità delle clausole vessatorie contenute in un contratto di assicurazione tra professionista e consumatore è senz'altro rilevabile d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo. Tale potere va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per cui il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, pagina 5 di 15 la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014).
Nel caso di specie, la polizza assicurativa è stata prodotta in giudizio fin dall'atto introduttivo di talché le clausole poi invocate dalla convenuta a sostegno dell'inoperatività della polizza risultavano allegate fin dagli atti introduttivi del primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive imposte dalla legge.
Passando all'esame della clausola contestata, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15598 del 11/06/2019).
Alla luce di tale interpretazione, applicata dalla Suprema Corte anche laddove il contratto assicurativo sia stipulato da un consumatore, il criterio che deve guidare l'interprete nella valutazione della vessatorietà (o meno) di una clausola è da individuarsi nella distinzione tra previsioni che limitano la responsabilità dell'assicuratore o escludono in radice il rischio garantito e previsioni che hanno invece lo scopo di precisare il rischio oggetto di garanzia.
Solo nelle prime due ipotesi, è ravvisabile la vessatorietà della clausola, stante il disposto dell'art. 34, comma 2, cod. cons., in base al quale “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”, da coordinare con la natura peculiare del contratto assicurativo, caratterizzato dalla causa aleatoria e non commutativa e, dunque, dal fisiologico e volontario squilibrio economico del sinallagma dovuto alla necessaria incertezza circa il se ed il quando si verificherà l'evento dedotto in contratto.
È noto altresì come l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata e all'estensione del rischio assicurato rientri nei compiti del giudice di merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove siano rispettati i parametri legali di interpretazione del contratto e ove sia presente congrua motivazione (cfr. Cass., III, sentenza n. 12804/2006). Il giudice di merito, dunque, deve innanzitutto individuare il rischio assicurato dai contraenti per verificare se l'operazione economica sottesa alla polizza assicurativa risulti funzionale alla realizzazione di un piano di distribuzione dei pagina 6 di 15 rischi che garantisca l'equilibrio normativo delle posizioni contrattuali e non produca invece “uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, che è quanto si verifica allorché venga messa in dubbio — proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio — la ricorrenza dell'interesse effettivo di una delle parti per la stipulazione del contratto” (cfr. p. 9 parte motiva di Cass. civ. III, ordinanza n.
14595/2020).
In base all'art. 1882 c.c. “l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Ne consegue, che l'interprete, nella preliminare individuazione del rischio garantito dalla polizza, deve avere riguardo all'evento attinente alla vita umana dedotto nel contratto il quale, una volta verificatosi, fa scattare l'obbligo di indennizzo (si cfr. Cass., III, sentenza n. 395/2007).
Nell'operazione ermeneutica descritta, inoltre, assume rilievo persino il frontespizio della polizza, il quale costituisce senz'altro espressione della volontà negoziale delle parti in ordine alla specificazione del rischio che si intende garantire (come ritenuto anche da
Cass., III, sentenza n. 12804/2006).
La giurisprudenza ha anche chiarito che, pur non esistendo una definizione normativa di rischio, la stessa può ricavarsi dal collegamento tra la causa indennitaria del contratto e la tipologia di danno individuata o in base alla cosa assicurata, o in relazione alla azione umana o fattore causale produttivo del danno, o ancora in relazione alla natura del bene perduto (cfr. in parte motiva, Cass., III, sentenza n. 15598/2019).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che la polizza stipulata dal con ha espressamente ad oggetto la morte, Pt_1 Controparte_2
l'invalidità totale e permanente derivante da infortunio, l'inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, la malattia grave e la disoccupazione (si veda la scheda di adesione alla copertura assicurativa “mutuo privati Cariparma” sottoscritta dal cliente, doc. 4).
Inoltre, la polizza in esame definisce il rischio garantito a partire dal fattore causale produttivo del danno, costituito dall'inabilità temporanea totale, il quale appunto deve derivare da infortunio o da malattia.
Così individuato il rischio che le parti contrattuali intendevano coprire con la polizza stipulata, va esaminata la clausola contestata dall'appellante per accertarne od escluderne la vessatorietà, alla luce degli approdi giurisprudenziali sopra richiamati.
La clausola in questione limita l'operatività del contratto agli stati di inabilità derivanti da malattie che comportino la necessità di un intervento chirurgico con ricovero ospedaliero di almeno 8 giorni o comunque la necessità di grandi interventi chirurgici. A giudizio di pagina 7 di 15 questa Corte, tale previsione non costituisce una mera specificazione dell'evento assicurato poiché aggiunge un requisito fattuale accidentale e soprattutto successivo rispetto ad una già compiuta verificazione dell'evento stesso, di per sé già sufficiente a far sorgere l'obbligo di indennizzo.
A fronte dell'accertamento di una patologia grave quale quella sofferta dal , il Pt_1 morbo di Parkinson, la polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio “inabilità temporanea totale derivante da malattia” avrebbe dovuto senz'altro operare, dal momento che è stata data prova della verificazione dell'evento dedotto nel contratto ed essendo il ricovero ospedaliero e il grande intervento chirurgico fatti che, lungi dallo specificare gli elementi costitutivi e materiali dell'evento assicurato, rappresentano una delimitazione del rischio posto a carico dell'assicuratore fino quasi ad escluderlo del tutto, se non in pochissime ipotesi concretamente verificabili.
Con tale clausola, infatti, l'assicuratore predisponente l'atto, ha previsto una così ampia casistica di patologie e infortuni esclusi dalla polizza da risultare la stessa finalizzata non ad una specificazione del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest'ultimo, con modalità tali da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto assicurativo, destinato a garantire proprio i rischi collegati alla malattia in genere (cfr. pag. 8 in parte motiva, Cass. civile, III, sentenza n. 8235/2010).
Come già esposto, la sottoposizione ad un intervento chirurgico, e ancor più il periodo minimo di otto giorni di ricovero, sono circostanze di fatto ulteriori ed accidentali rispetto all'evento garantito e soprattutto successive all'insorgenza della malattia. Tanto più se si considera che spesso per trattare una medesima patologia possono essere descritte al paziente più opzioni terapeutiche a parità di benefici, talvolta lasciando alla libera scelta dello stesso l'approccio desiderato, talvolta rendendosi necessario adottare un determinato trattamento in luogo di un altro per la specifica condizione clinica del singolo individuo.
Applicando le condizioni della polizza si finirebbe per farne discendere l'operatività dalla scelta terapeutica del paziente e, in ultima analisi, dall'esercizio della sua libertà di autodeterminazione, che in un certo senso verrebbe indirizzata impropriamente verso l'approccio chirurgico anche in presenza di alternative terapeutiche valide e meno impattanti, l'adozione delle quali però non darebbe luogo alla garanzia. Si aggiunga che, in generale, a parità dell'effetto “inabilità temporanea totale”, distinguere i casi in cui si sia reso necessario un intervento chirurgico con ricovero iniziale di almeno otto giorni da quelli in cui, pur in presenza di intervento, i giorni di ricovero risultino inferiori agli otto, è totalmente privo di ragioni giustificatrici apprezzabili dal punto di vista medico-scientifico.
pagina 8 di 15 Infine, e ad ulteriore riprova della natura vessatoria della disposizione, va rilevato che nella scheda di adesione (doc. 4) sono elencati gli articoli delle Condizioni Contrattuali approvati espressamente per iscritto dal cliente;
tra queste non è fatta menzione del contestato art.
4.1 mentre vi è menzione dell'art.
4.2 rubricato “esclusioni”, nel quale sono elencati i casi espressamente esclusi dalla copertura assicurativa. Come correttamente evidenziato dall'appellante, il contenuto della clausola di cui al secondo comma dell'art.
4.1 avrebbe trovato sistemazione più adeguata nell'articolo destinato alle esclusioni, dal momento che, pur formulata in senso positivo come a selezionare le ipotesi garantite, in realtà ha l'effetto di escludere l'operatività della polizza nei casi ivi indicati, ricavabili a contrario, andando ad estendere sproporzionatamente i rischi esclusi senza però che ciò sia segnalato nella disposizione a tale scopo predisposta e rispetto alla quale veniva infatti richiesta la sottoscrizione del cliente.
Alla luce di tali premesse, stante l'accertamento della vessatorietà della clausola di cui ai suindicati articoli 3.3 lett. C e 4.1, essa va dichiarata nulla ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. cons. con conseguente operatività delle polizze collettive nn. 30710183001 e
30710183002 in relazione al sinistro denunciato da . Parte_1
Resta assorbito il secondo motivo di appello.
3. Sulla quantificazione dell'indennizzo.
Passando al quantum, l'appellante ha indicato l'indennizzo assicurativo in € 78.000,00, pari al debito residuo richiestogli dall'istituto di credito con lettera raccomandata del
14.09.2017 (doc. 14). Con tale missiva la banca ha dichiarato di risolvere il contratto di mutuo ipotecario n. 1350058961, garantito dalla polizza con , Controparte_1 invitando il correntista a versare entro 15 giorni le somme rispettivamente di €
78.856,92, oltre ulteriore mora fino alla data del pagamento.
L'appellata, dal suo canto, nella propria comparsa di costituzione in appello ha sostenuto che, a prescindere dalla validità o meno della clausola censurata, l'assicurato non avrebbe dimostrato la durata della propria inabilità, sulla quale dovrebbe parametrarsi l'indennizzo, stante la disposizione contenuta sempre nell'art.
4.1 delle condizioni generali. Tale doglianza risulta facilmente superabile dalla circostanza notoria per cui il
Parkinson, patologia sofferta dal , è una malattia neurologica degenerativa non Pt_1 soggetta a regressione ma soltanto a progressiva ingravescenza e dunque non essendo ipotizzabile né la completa guarigione né la stabilizzazione dei postumi, di talché la durata dell'inabilità andrà necessariamente a coincidere con la durata della vita stessa del paziente.
In secondo luogo, l'appellata ha invocato l'applicazione della franchigia e del massimale previsti dal medesimo articolo 4.1 delle condizioni contrattuali secondo cui “La Società, in
pagina 9 di 15 caso di Sinistro liquiderà al Beneficiario, secondo le indicazioni del Contratto, mensilmente una somma pari (i) all'ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al Piano di
Ammortamento Originario ovvero (ii) all'ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al Piano di
Ammortamento Originario moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di adesione e l'importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di
Ammortamento Originario, nel caso in cui il capitale assicurato indicato al momento dell'adesione sia inferiore all'importo dovuto al Contraente a tale data, trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, e quindi per il restante periodo di inabilità stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa.”.
L'eccezione è inammissibile.
La Corte di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che, “in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare prima e provare poi l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (Cass. n. 27913 del 13/10/2021; n. 5625 del 28/02/2020; n. 1168 del 21/01/2020; n. 26813 del 21/10/2019; n. 3173 del 18/02/2016; n. 17459 del
31/07/2006)” (cfr. Cass., III, Ordinanza n. 16899/2023).
Con tali pronunce, la Suprema Corte ha anche confermato il proprio orientamento maggioritario a fronte di una giurisprudenza difforme che qualificava l'invocazione del massimale di polizza alla stregua di una mera difesa, rilevabile perciò in ogni stato e grado del giudizio (si veda a tal proposito Cass., Sez. 3, n. 10811/2011 17.05.2011 e
Sez. 2, Ordinanza n. 1475 del 18/01/2022). In relazione alla suddetta giurisprudenza minoritaria, la Corte di legittimità ha rilevato anzitutto come la previsione di un massimale alla copertura assicurativa non sia elemento essenziale del rapporto ma costituisca un mero limite alla pretesa indennitaria, che potrebbe anche non essere mai azionata, e che pertanto risponde all'esclusivo interesse dell'assicuratore, il quale potrebbe addirittura rinunciarvi. Inoltre, ha ulteriormente spiegato che “la seconda pagina 10 di 15 ragione per la quale non può essere condiviso il decisum di Cass. 10811/11, cit., è che il
'fatto costitutivo' della pretesa dell'assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l'avverarsi d'un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. L'esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell'assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 cod.civ.” (cfr. paragrafo 9.3 della parte motiva di Cass., III, Sentenza n. 5625/2020). Argomentazioni che non si possono che condividere ed applicare in questa sede.
Infine, la Suprema Corte ha anche illustrato la differenza tra assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione di cose - la quale viene in rilievo nel caso di specie trattandosi di contratto a garanzia di mutuo - affermando che in questa seconda tipologia di contratti il valore della cosa assicurata è elemento essenziale dell'atto, essendo vietata la soprassicurazione in virtù dell'art. 1908 c.c., a sua volta espressione del più generale principio indennitario. Tale divieto ha la funzione di evitare la percezione da parte dell'assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata così che la mancata previsione convenzionale di una somma massima garantita dall'assicuratore comporterebbe un difetto di causa con conseguente nullità del contratto. Dalla ratio sottesa alle pronunce della Suprema Corte emerge che nell'assicurazione di cose non è tanto il massimale a rappresentare un elemento essenziale previsto a pena di nullità strutturale del contratto ma bensì la precisa indicazione della somma assicurata, che non può mai essere superiore al valore della cosa garantita.
Nel caso di specie, dunque, l'elemento essenziale del contratto di assicurazione, che il giudice può considerare anche d'ufficio, non è il massimale convenzionalmente pattuito ma l'entità della somma assicurata, pari a € 50.000,00 (si veda doc. 23) (cfr. Cass. VI,
Ordinanza n. 26813/2019).
Alla luce dei richiamati principi appare chiaro come anche nelle polizze assicurative di cose la previsione di un massimale, e discorso analogo deve valere anche per la franchigia, non costituisca elemento essenziale del contratto ma bensì fatto limitativo/estintivo dell'obbligo gravante sull'assicuratore, assoggettato alle regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
In conclusione, la compagnia ha provveduto ad eccepire la pattuizione di un massimale e di una franchigia soltanto nella memoria conclusionale in appello mentre, trattandosi di eccezioni in senso stretto, avrebbe dovuto sollevarle fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive ex artt. 167 e 183 c.p.c., con conseguente loro tardività ed inammissibilità.
pagina 11 di 15 Alla luce delle premesse svolte, posto che nella scheda di adesione alle polizze collettive di cui al doc. 23 intitolato “preventivo delle coperture assicurative sul mutuo” il capitale assicurato risulta pari a € 50.000,00 e che tale importo non è superabile nella liquidazione dell'indennizzo, la Compagnia Non deve essere condannata a CP_1 CP_2 prestare la garanzia in favore dell'assicurato nella misura complessiva Parte_1 di € 50.000,00.
4. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. –
Rassegnando le proprie conclusioni in entrambi i gradi di giudizio l'appellante ha proposto anche istanza di condanna dell'appellata per resistenza temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. “visto il tenore delle difese di parte convenuta”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito di recente che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (cfr. Cass. Sez. U,
Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021).
Nel caso di specie, l'appellante nulla ha specificamente allegato circa gli elementi da prendere in considerazione per ritenere sussistente la mala fede della compagnia appellata, limitandosi a richiamare genericamente le difese da questa spiegate. Ebbene, le stesse non appaiono frutto di una mancanza di correttezza nell'agire processuale della compagnia, la quale ha contestato la pretesa del proprio assicurato con argomentazioni adeguate all'oggetto della controversia, chiedendo principalmente l'applicazione del regolamento contrattuale. A ciò si aggiunga che il giudizio sulla vessatorietà delle clausole di una polizza assicurativa necessita di una preliminare interpretazione dell'accordo da parte del giudice per cui, ad eccezione di clamorose ipotesi di squilibrio normativo, non è sempre agevole discernere una clausola valida da una nulla, con conseguente possibilità che la parte interessata all'applicazione della clausola stessa sia in buona fede quando ne sostiene la legittimità.
Per gli stessi motivi, è da escludersi anche la sussistenza dei requisiti per una condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. poiché questa, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “richiede un accertamento, alla luce del principio di correttezza, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa
pagina 12 di 15 farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del
30/09/2021). Situazioni che non si ravvisano nel caso di specie.
5. Sulle spese di lite.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L,
Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Avuto riguardo all'esito del giudizio, che ha visto accolta la domanda dell'attore, le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, vanno poste integralmente a carico della compagnia appellata Controparte_5
[...
liquidazione deve avvenire alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia (accertato e ricompreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
115/02) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi €
7.616,00 per compensi (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al grado di appello, considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, in complessivi €
9.991,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.405,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge. pagina 13 di 15 Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/02, attesa l'ammissione del al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato per l'impugnazione dinanzi a questa Corte, come da delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 31.12.2021, deve disporsi che il pagamento delle spese processuali del presente grado di appello sia eseguito dalla convenuta in favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. n. 1661/2021 del Tribunale di Firenze
[...] emessa e pubblicata il 16.06.2021, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, così provvede:
1) riconosciuta la natura vessatoria della clausola contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, di cui agli articoli 3.3 lett. C, ultimo comma, della nota informativa e 4.1, comma 2, delle condizioni contrattuali, la dichiara nulla ai sensi dell'art. 36 d. lgs. 206/2005, e per l'effetto, condanna in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a versare a la Controparte_6 somma di € 50.000,00 in adempimento del proprio obbligo indennitario nei confronti dell'assicurato e, in ogni caso, a rilevare indenne l'assicurato da ogni Parte_1 conseguenza pregiudizievole, nel caso in cui non venisse corrisposta alla banca la suddetta somma;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 rifondere a le spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi Parte_1
€ 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge, in base al calcolo specificato in parte motiva;
3) pone a carico di le spese del presente grado di appello, liquidate in Controparte_2 complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge, disponendo ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/02, che il relativo pagamento sia eseguito dalla convenuta in favore dello Stato.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 14 di 15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Dania Mori Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 144/2022 promossa da:
(c.f. ) ammesso al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1 stato in data 31.12.2021, rappresentato e difeso dall'Avv. Corrado Florinda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Argenio Matteo Massimo ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Campodoni Francesco, come da procura in atti;
APPELLATA avverso la sentenza n. 1661/2021 del Tribunale di Firenze pubblicata il 16.06.2021; trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza del
27.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa: - in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza n. 1661/2021 emessa dal
Tribunale di Firenze, pubblicata in data 16.06.2021; - per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa (già Finaref Ltd.) a prestare la garanzia Controparte_2
pagina 1 di 15 assicurativa prevista dalle polizze collettive 307 10 18 30 01 e n. 307 10 18 30 02 Finaref
e , in relazione al contratto di mutuo ipotecario 13500558861 Credit Agricole CP_3
Cariparma, e per l'effetto condannare , già Finaref, a pagare a Credit CP_1
Agricole la somma di euro 78 mila o quella ritenuta di giustizia, nonché condannare la compagnia assicurativa a rilevare indenne il sig. da ogni conseguenza Parte_1 pregiudizievole, nel caso in cui non venisse corrisposta dall'assicuratore alla banca la somma di euro 78 mila o quella ritenuta di giustizia. Visto il tenore delle difese della parte convenuta, con istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. per resistenza temeraria in giudizio;
- con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio”;
Per l'appellata:
“Previe le opportune ed ulteriori declaratorie in fatto e in diritto, rigettare integralmente
l'appello ex adverso proposto perché infondato, confermando conseguentemente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1661/2021, ovvero rigettare comunque le domande tutte formulate dall'appellante in quanto infondate e non provate, non avendo lo stesso diritto ad alcun indennizzo in relazione al rapporto contrattuale dedotto. Con vittoria nelle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLADECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 24.5.2018, conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi al Tribunale di Firenze la compagnia assicuratrice , già Controparte_1
Finaref Ltd., chiedendo che quest'ultima fosse condannata: a prestare la garanzia assicurativa prevista dalle polizze collettive 307 Finaref e Cassa di Risparmio Parma e
Piacenza in relazione al contratto di mutuo ipotecario 135 0058961 e 00894878 Crédit
Agricole Cariparma e, per l'effetto, a pagare alla banca la somma di € 78.000,00; in ogni caso, a rilevarlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato assolvimento agli obblighi di pagamento nei confronti di Crédit Agricole Cariparma.
A fondamento della domanda, esponeva: di aver stipulato nel 2008 un contratto di assicurazione con Finaref Insurance Ltd., poi divenuta a garanzia del Controparte_2 contratto di mutuo ipotecario n. 1350058961 concessogli da Crédit Agricole Cariparma in data 09.04.2008; che nel 2013 gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson, patologia che non gli aveva più consentito di svolgere la sua consueta attività lavorativa di imbianchino cartongessista, con conseguente impossibilità di adempiere al pagamento delle restanti rate del contratto di mutuo;
che il sinistro era stato denunciato in data
04.09.2015 alla compagnia assicuratrice, la quale tuttavia si era rifiutata di corrispondere l'indennizzo richiesto tanto che la banca mutuante gli aveva comunicato la risoluzione del contratto di mutuo con pretesa di pagamento della somma di € 78.856,00, costituente il debito residuo gravante sul mutuatario.
pagina 2 di 15 Costituitasi in giudizio, la convenuta chiedeva innanzitutto Controparte_1 dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per difetto di traduzione nella lingua della convenuta e per indeterminatezza delle ragioni della domanda e dell'oggetto; in subordine, instava per il rigetto della domanda attorea, attesa l'inoperatività della polizza in relazione al sinistro denunciato dall'assicurato.
Avutasi l'integrazione dell'atto di citazione, stante l'indeterminazione dell'oggetto, la causa veniva istruita con produzioni documentali e decisa in data 16.06.2021 con la sentenza n. 1661/2021 emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. con la quale il Tribunale di Firenze rigettava la domanda avanzata dal , condannandolo a rifondere alla Pt_1 controparte le spese di lite, liquidate in complessivi € 13.430,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
A fondamento della decisione, il giudice di prime cure rilevava che l'art.
3.3 lett. C della nota informativa, replicato nell'art. 4.0- C delle condizioni di assicurazione prevedeva che
“Lo stato di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno otto giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento
Chirurgico. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di Morte, di Infortunio Totale e
Permanente o di Malattie Gravi. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società”. Ciò premesso, deduceva che la patologia denunciata dell'attore fuoriuscisse dall'oggetto dell'obbligo assicurativo e dunque dall'operatività della polizza risultando pacifico che l'attore non era stato sottoposto ad interventi chirurgici di sorta.
Con separato decreto del 16.06.2021, inoltre, rigettava l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal ai sensi dell'art. 126, comma 3, T.U. Pt_1
115/02 ritenendo manifestamente infondate le sue pretese.
2. Avverso la suddetta sentenza, il ha proposto rituale appello, affidato a due Pt_1 motivi di gravame.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'omessa valutazione da parte del primo giudice della illegittimità dell'invocata clausola contrattuale, prevista con identica formulazione agli artt.
3.3 lettera C della nota informativa e 4.1 delle condizioni generali di assicurazione: tale clausola, a detta dell'appellante, nel limitare l'operatività della polizza al previo intervento chirurgico e al ricovero per almeno 8 giorni, risulterebbe vessatoria,
e come tale nulla in base agli artt. 33 e 36 del d.lgs. n. 206/2005;
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui non è stato dato rilievo alla presunta violazione della normativa antitrust da parte della compagnia appellata e della per averlo di fatto obbligato a stipulare una specifica CP_4
pagina 3 di 15 polizza assicurativa a determinate condizioni, subordinando a tale stipula l'attivazione del prestito.
3. Si è costituita in giudizio , preliminarmente eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza dei motivi ai sensi dell'art. 348bis c.p.c. e comunque sostenendo l'infondatezza del gravame e la correttezza della sentenza impugnata, di cui ha chiesto l'integrale conferma.
4. Con ordinanza del 15.11.2023, il Collegio ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado proposta dall'appellante per l'assenza di un concreto periculum in mora.
5. In data 15.07.2024 l'Avv. Corrado, difensore di parte appellante ammessa al
Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine del
31.12.2021, ha depositato istanza di liquidazione dei propri compensi, successivamente integrata su richiesta dell'ufficio.
6. Esaurita la trattazione, la causa è stata trattenuta in decisione, una prima volta, con ordinanza del 23.4.2024; indi, è stata rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 27/28.3.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025), è stata nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (20+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
1. Sull'eccezione di improcedibilità ex art. 348bis c.p.c. –
Preliminarmente va rilevato che l'appellata ha sollevato eccezione di Controparte_2 inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis e ter c.p.c.
L'eccezione non merita accoglimento.
Invero, la ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello presa in considerazione dalla norma in esame è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria. Pertanto, qualora il giudice ritenga fin da subito che il gravame non abbia ragionevole probabilità di accoglimento, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia invece trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348bis e ter c.p.c.
2. Sulla vessatorietà delle clausole di cui agli artt.
3.3 lett. C ultimo capoverso e
4.1–
pagina 4 di 15 Con il primo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata per non avere il Pt_1 giudice dichiarato d'ufficio la nullità della clausola prevista all'art.
3.3 lett. C della nota informativa e all'art.
4.1 delle condizioni generali relative alla polizza da lui conclusa con la convenuta a garanzia del mutuo ipotecario stipulato con Crédit Controparte_1
Agricole Cariparma, stante la sua natura vessatoria.
Si è già detto che tale clausola, riprodotta in modo identico nei due articoli citati e intitolata “Assicurazione da inabilità temporanea totale da infortunio”, recita: “Lo stato di
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio e Malattia dovrà essere conseguenza diretta di un ricovero con intervento chirurgico che comporti una degenza pari ad almeno otto giorni oppure in seguito ad un ricovero per Grande Intervento Chirurgico. Tale copertura cessa la sua efficacia in caso di Morte, di Infortunio Totale e Permanente o di Malattie
Gravi. In tali casi, il premio resta acquisito dalla Società”.
In base alla prospettazione dell'appellante, tale previsione contrattuale comporterebbe un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, in violazione dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
Dal suo canto, la compagnia assicuratrice sostiene la legittimità della clausola in parola trattandosi, a suo modo di vedere, di previsione volta a delimitare l'oggetto del contratto assicurativo e non a limitare o ad escludere la responsabilità dell'assicurazione.
Il motivo è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Prima di analizzare la clausola censurata, va premesso in punto di fatto che risulta pacifico, e comunque provato documentalmente, che l'appellante è affetto da malattia di
Parkinson, patologia diagnosticatagli nel giugno del 2013 (si veda al riguardo la relazione medica del Dott. redatta in data 25.02.2014 su modulo predisposto da Per_1 [...]
, doc. 13). Parimenti documentata risulta la data di insorgenza dell'inabilità CP_1 temporanea totale riportata dal paziente, individuata dal medico nel giorno 01.09.2013 e ancora sussistente alla data della relazione (e ciò risulta evidente anche dalla natura della patologia, trattandosi di malattia neurologica degenerativa). Nell'atto di citazione di primo grado l'attore ha esposto di aver denunciato il sinistro in data 04.09.2015 con lettera raccomandata inviata a (doc. 5). Controparte_1
Ciò premesso, si osserva preliminarmente che, come correttamente sostenuto dall'appellante, la nullità delle clausole vessatorie contenute in un contratto di assicurazione tra professionista e consumatore è senz'altro rilevabile d'ufficio dal giudice, in ogni stato e grado del processo. Tale potere va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato per cui il contraente, laddove deduca la nullità di una clausola di delimitazione del rischio, è tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, pagina 5 di 15 la sua inconoscibilità, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5952 del 14/03/2014).
Nel caso di specie, la polizza assicurativa è stata prodotta in giudizio fin dall'atto introduttivo di talché le clausole poi invocate dalla convenuta a sostegno dell'inoperatività della polizza risultavano allegate fin dagli atti introduttivi del primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive imposte dalla legge.
Passando all'esame della clausola contestata, l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell'art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto - e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma - le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15598 del 11/06/2019).
Alla luce di tale interpretazione, applicata dalla Suprema Corte anche laddove il contratto assicurativo sia stipulato da un consumatore, il criterio che deve guidare l'interprete nella valutazione della vessatorietà (o meno) di una clausola è da individuarsi nella distinzione tra previsioni che limitano la responsabilità dell'assicuratore o escludono in radice il rischio garantito e previsioni che hanno invece lo scopo di precisare il rischio oggetto di garanzia.
Solo nelle prime due ipotesi, è ravvisabile la vessatorietà della clausola, stante il disposto dell'art. 34, comma 2, cod. cons., in base al quale “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”, da coordinare con la natura peculiare del contratto assicurativo, caratterizzato dalla causa aleatoria e non commutativa e, dunque, dal fisiologico e volontario squilibrio economico del sinallagma dovuto alla necessaria incertezza circa il se ed il quando si verificherà l'evento dedotto in contratto.
È noto altresì come l'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione in ordine alla portata e all'estensione del rischio assicurato rientri nei compiti del giudice di merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove siano rispettati i parametri legali di interpretazione del contratto e ove sia presente congrua motivazione (cfr. Cass., III, sentenza n. 12804/2006). Il giudice di merito, dunque, deve innanzitutto individuare il rischio assicurato dai contraenti per verificare se l'operazione economica sottesa alla polizza assicurativa risulti funzionale alla realizzazione di un piano di distribuzione dei pagina 6 di 15 rischi che garantisca l'equilibrio normativo delle posizioni contrattuali e non produca invece “uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti, che è quanto si verifica allorché venga messa in dubbio — proprio per la presenza di clausole di delimitazione del rischio — la ricorrenza dell'interesse effettivo di una delle parti per la stipulazione del contratto” (cfr. p. 9 parte motiva di Cass. civ. III, ordinanza n.
14595/2020).
In base all'art. 1882 c.c. “l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”. Ne consegue, che l'interprete, nella preliminare individuazione del rischio garantito dalla polizza, deve avere riguardo all'evento attinente alla vita umana dedotto nel contratto il quale, una volta verificatosi, fa scattare l'obbligo di indennizzo (si cfr. Cass., III, sentenza n. 395/2007).
Nell'operazione ermeneutica descritta, inoltre, assume rilievo persino il frontespizio della polizza, il quale costituisce senz'altro espressione della volontà negoziale delle parti in ordine alla specificazione del rischio che si intende garantire (come ritenuto anche da
Cass., III, sentenza n. 12804/2006).
La giurisprudenza ha anche chiarito che, pur non esistendo una definizione normativa di rischio, la stessa può ricavarsi dal collegamento tra la causa indennitaria del contratto e la tipologia di danno individuata o in base alla cosa assicurata, o in relazione alla azione umana o fattore causale produttivo del danno, o ancora in relazione alla natura del bene perduto (cfr. in parte motiva, Cass., III, sentenza n. 15598/2019).
Applicando i suddetti principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che la polizza stipulata dal con ha espressamente ad oggetto la morte, Pt_1 Controparte_2
l'invalidità totale e permanente derivante da infortunio, l'inabilità temporanea totale da infortunio e malattia, la malattia grave e la disoccupazione (si veda la scheda di adesione alla copertura assicurativa “mutuo privati Cariparma” sottoscritta dal cliente, doc. 4).
Inoltre, la polizza in esame definisce il rischio garantito a partire dal fattore causale produttivo del danno, costituito dall'inabilità temporanea totale, il quale appunto deve derivare da infortunio o da malattia.
Così individuato il rischio che le parti contrattuali intendevano coprire con la polizza stipulata, va esaminata la clausola contestata dall'appellante per accertarne od escluderne la vessatorietà, alla luce degli approdi giurisprudenziali sopra richiamati.
La clausola in questione limita l'operatività del contratto agli stati di inabilità derivanti da malattie che comportino la necessità di un intervento chirurgico con ricovero ospedaliero di almeno 8 giorni o comunque la necessità di grandi interventi chirurgici. A giudizio di pagina 7 di 15 questa Corte, tale previsione non costituisce una mera specificazione dell'evento assicurato poiché aggiunge un requisito fattuale accidentale e soprattutto successivo rispetto ad una già compiuta verificazione dell'evento stesso, di per sé già sufficiente a far sorgere l'obbligo di indennizzo.
A fronte dell'accertamento di una patologia grave quale quella sofferta dal , il Pt_1 morbo di Parkinson, la polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio “inabilità temporanea totale derivante da malattia” avrebbe dovuto senz'altro operare, dal momento che è stata data prova della verificazione dell'evento dedotto nel contratto ed essendo il ricovero ospedaliero e il grande intervento chirurgico fatti che, lungi dallo specificare gli elementi costitutivi e materiali dell'evento assicurato, rappresentano una delimitazione del rischio posto a carico dell'assicuratore fino quasi ad escluderlo del tutto, se non in pochissime ipotesi concretamente verificabili.
Con tale clausola, infatti, l'assicuratore predisponente l'atto, ha previsto una così ampia casistica di patologie e infortuni esclusi dalla polizza da risultare la stessa finalizzata non ad una specificazione del rischio contrattuale bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest'ultimo, con modalità tali da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto assicurativo, destinato a garantire proprio i rischi collegati alla malattia in genere (cfr. pag. 8 in parte motiva, Cass. civile, III, sentenza n. 8235/2010).
Come già esposto, la sottoposizione ad un intervento chirurgico, e ancor più il periodo minimo di otto giorni di ricovero, sono circostanze di fatto ulteriori ed accidentali rispetto all'evento garantito e soprattutto successive all'insorgenza della malattia. Tanto più se si considera che spesso per trattare una medesima patologia possono essere descritte al paziente più opzioni terapeutiche a parità di benefici, talvolta lasciando alla libera scelta dello stesso l'approccio desiderato, talvolta rendendosi necessario adottare un determinato trattamento in luogo di un altro per la specifica condizione clinica del singolo individuo.
Applicando le condizioni della polizza si finirebbe per farne discendere l'operatività dalla scelta terapeutica del paziente e, in ultima analisi, dall'esercizio della sua libertà di autodeterminazione, che in un certo senso verrebbe indirizzata impropriamente verso l'approccio chirurgico anche in presenza di alternative terapeutiche valide e meno impattanti, l'adozione delle quali però non darebbe luogo alla garanzia. Si aggiunga che, in generale, a parità dell'effetto “inabilità temporanea totale”, distinguere i casi in cui si sia reso necessario un intervento chirurgico con ricovero iniziale di almeno otto giorni da quelli in cui, pur in presenza di intervento, i giorni di ricovero risultino inferiori agli otto, è totalmente privo di ragioni giustificatrici apprezzabili dal punto di vista medico-scientifico.
pagina 8 di 15 Infine, e ad ulteriore riprova della natura vessatoria della disposizione, va rilevato che nella scheda di adesione (doc. 4) sono elencati gli articoli delle Condizioni Contrattuali approvati espressamente per iscritto dal cliente;
tra queste non è fatta menzione del contestato art.
4.1 mentre vi è menzione dell'art.
4.2 rubricato “esclusioni”, nel quale sono elencati i casi espressamente esclusi dalla copertura assicurativa. Come correttamente evidenziato dall'appellante, il contenuto della clausola di cui al secondo comma dell'art.
4.1 avrebbe trovato sistemazione più adeguata nell'articolo destinato alle esclusioni, dal momento che, pur formulata in senso positivo come a selezionare le ipotesi garantite, in realtà ha l'effetto di escludere l'operatività della polizza nei casi ivi indicati, ricavabili a contrario, andando ad estendere sproporzionatamente i rischi esclusi senza però che ciò sia segnalato nella disposizione a tale scopo predisposta e rispetto alla quale veniva infatti richiesta la sottoscrizione del cliente.
Alla luce di tali premesse, stante l'accertamento della vessatorietà della clausola di cui ai suindicati articoli 3.3 lett. C e 4.1, essa va dichiarata nulla ai sensi degli artt. 34 e 36 cod. cons. con conseguente operatività delle polizze collettive nn. 30710183001 e
30710183002 in relazione al sinistro denunciato da . Parte_1
Resta assorbito il secondo motivo di appello.
3. Sulla quantificazione dell'indennizzo.
Passando al quantum, l'appellante ha indicato l'indennizzo assicurativo in € 78.000,00, pari al debito residuo richiestogli dall'istituto di credito con lettera raccomandata del
14.09.2017 (doc. 14). Con tale missiva la banca ha dichiarato di risolvere il contratto di mutuo ipotecario n. 1350058961, garantito dalla polizza con , Controparte_1 invitando il correntista a versare entro 15 giorni le somme rispettivamente di €
78.856,92, oltre ulteriore mora fino alla data del pagamento.
L'appellata, dal suo canto, nella propria comparsa di costituzione in appello ha sostenuto che, a prescindere dalla validità o meno della clausola censurata, l'assicurato non avrebbe dimostrato la durata della propria inabilità, sulla quale dovrebbe parametrarsi l'indennizzo, stante la disposizione contenuta sempre nell'art.
4.1 delle condizioni generali. Tale doglianza risulta facilmente superabile dalla circostanza notoria per cui il
Parkinson, patologia sofferta dal , è una malattia neurologica degenerativa non Pt_1 soggetta a regressione ma soltanto a progressiva ingravescenza e dunque non essendo ipotizzabile né la completa guarigione né la stabilizzazione dei postumi, di talché la durata dell'inabilità andrà necessariamente a coincidere con la durata della vita stessa del paziente.
In secondo luogo, l'appellata ha invocato l'applicazione della franchigia e del massimale previsti dal medesimo articolo 4.1 delle condizioni contrattuali secondo cui “La Società, in
pagina 9 di 15 caso di Sinistro liquiderà al Beneficiario, secondo le indicazioni del Contratto, mensilmente una somma pari (i) all'ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al Piano di
Ammortamento Originario ovvero (ii) all'ammontare delle rate mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportate in dodicesimi) in scadenza durante tale periodo in base al Piano di
Ammortamento Originario moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di adesione e l'importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di
Ammortamento Originario, nel caso in cui il capitale assicurato indicato al momento dell'adesione sia inferiore all'importo dovuto al Contraente a tale data, trascorsi 60 giorni di franchigia assoluta, e quindi per il restante periodo di inabilità stessa, con il limite massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per singola rata mensile. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 60 giorni di franchigia, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e 36 nel corso della singola copertura assicurativa.”.
L'eccezione è inammissibile.
La Corte di legittimità ha, infatti, ripetutamente affermato che, “in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare prima e provare poi l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (Cass. n. 27913 del 13/10/2021; n. 5625 del 28/02/2020; n. 1168 del 21/01/2020; n. 26813 del 21/10/2019; n. 3173 del 18/02/2016; n. 17459 del
31/07/2006)” (cfr. Cass., III, Ordinanza n. 16899/2023).
Con tali pronunce, la Suprema Corte ha anche confermato il proprio orientamento maggioritario a fronte di una giurisprudenza difforme che qualificava l'invocazione del massimale di polizza alla stregua di una mera difesa, rilevabile perciò in ogni stato e grado del giudizio (si veda a tal proposito Cass., Sez. 3, n. 10811/2011 17.05.2011 e
Sez. 2, Ordinanza n. 1475 del 18/01/2022). In relazione alla suddetta giurisprudenza minoritaria, la Corte di legittimità ha rilevato anzitutto come la previsione di un massimale alla copertura assicurativa non sia elemento essenziale del rapporto ma costituisca un mero limite alla pretesa indennitaria, che potrebbe anche non essere mai azionata, e che pertanto risponde all'esclusivo interesse dell'assicuratore, il quale potrebbe addirittura rinunciarvi. Inoltre, ha ulteriormente spiegato che “la seconda pagina 10 di 15 ragione per la quale non può essere condiviso il decisum di Cass. 10811/11, cit., è che il
'fatto costitutivo' della pretesa dell'assicurato ad essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile è l'avverarsi d'un sinistro che abbia le caratteristiche descritte nel contratto. L'esistenza del massimale e la sua misura non costituiscono dunque i fatti generatori del credito dell'assicurato, ma piuttosto i fatti limitativi del debito dell'assicuratore. In quanto tali, essi debbono essere allegati e provati da quest'ultimo, secondo la regola di cui all'art. 2697 cod.civ.” (cfr. paragrafo 9.3 della parte motiva di Cass., III, Sentenza n. 5625/2020). Argomentazioni che non si possono che condividere ed applicare in questa sede.
Infine, la Suprema Corte ha anche illustrato la differenza tra assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione di cose - la quale viene in rilievo nel caso di specie trattandosi di contratto a garanzia di mutuo - affermando che in questa seconda tipologia di contratti il valore della cosa assicurata è elemento essenziale dell'atto, essendo vietata la soprassicurazione in virtù dell'art. 1908 c.c., a sua volta espressione del più generale principio indennitario. Tale divieto ha la funzione di evitare la percezione da parte dell'assicurato di indennizzi superiori al valore della cosa assicurata così che la mancata previsione convenzionale di una somma massima garantita dall'assicuratore comporterebbe un difetto di causa con conseguente nullità del contratto. Dalla ratio sottesa alle pronunce della Suprema Corte emerge che nell'assicurazione di cose non è tanto il massimale a rappresentare un elemento essenziale previsto a pena di nullità strutturale del contratto ma bensì la precisa indicazione della somma assicurata, che non può mai essere superiore al valore della cosa garantita.
Nel caso di specie, dunque, l'elemento essenziale del contratto di assicurazione, che il giudice può considerare anche d'ufficio, non è il massimale convenzionalmente pattuito ma l'entità della somma assicurata, pari a € 50.000,00 (si veda doc. 23) (cfr. Cass. VI,
Ordinanza n. 26813/2019).
Alla luce dei richiamati principi appare chiaro come anche nelle polizze assicurative di cose la previsione di un massimale, e discorso analogo deve valere anche per la franchigia, non costituisca elemento essenziale del contratto ma bensì fatto limitativo/estintivo dell'obbligo gravante sull'assicuratore, assoggettato alle regole di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
In conclusione, la compagnia ha provveduto ad eccepire la pattuizione di un massimale e di una franchigia soltanto nella memoria conclusionale in appello mentre, trattandosi di eccezioni in senso stretto, avrebbe dovuto sollevarle fin dalla comparsa di costituzione in primo grado, nel rispetto delle preclusioni assertive ex artt. 167 e 183 c.p.c., con conseguente loro tardività ed inammissibilità.
pagina 11 di 15 Alla luce delle premesse svolte, posto che nella scheda di adesione alle polizze collettive di cui al doc. 23 intitolato “preventivo delle coperture assicurative sul mutuo” il capitale assicurato risulta pari a € 50.000,00 e che tale importo non è superabile nella liquidazione dell'indennizzo, la Compagnia Non deve essere condannata a CP_1 CP_2 prestare la garanzia in favore dell'assicurato nella misura complessiva Parte_1 di € 50.000,00.
4. La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. –
Rassegnando le proprie conclusioni in entrambi i gradi di giudizio l'appellante ha proposto anche istanza di condanna dell'appellata per resistenza temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. “visto il tenore delle difese di parte convenuta”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito di recente che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3, l'aver abusato dello strumento processuale (cfr. Cass. Sez. U,
Ordinanza n. 25041 del 16/09/2021).
Nel caso di specie, l'appellante nulla ha specificamente allegato circa gli elementi da prendere in considerazione per ritenere sussistente la mala fede della compagnia appellata, limitandosi a richiamare genericamente le difese da questa spiegate. Ebbene, le stesse non appaiono frutto di una mancanza di correttezza nell'agire processuale della compagnia, la quale ha contestato la pretesa del proprio assicurato con argomentazioni adeguate all'oggetto della controversia, chiedendo principalmente l'applicazione del regolamento contrattuale. A ciò si aggiunga che il giudizio sulla vessatorietà delle clausole di una polizza assicurativa necessita di una preliminare interpretazione dell'accordo da parte del giudice per cui, ad eccezione di clamorose ipotesi di squilibrio normativo, non è sempre agevole discernere una clausola valida da una nulla, con conseguente possibilità che la parte interessata all'applicazione della clausola stessa sia in buona fede quando ne sostiene la legittimità.
Per gli stessi motivi, è da escludersi anche la sussistenza dei requisiti per una condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. poiché questa, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, “richiede un accertamento, alla luce del principio di correttezza, dell'esercizio ad opera della parte soccombente delle sue prerogative processuali in modo abusivo, cioè senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, da desumersi in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa
pagina 12 di 15 farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26545 del
30/09/2021). Situazioni che non si ravvisano nel caso di specie.
5. Sulle spese di lite.
La riforma del merito della decisione impugnata, determinando la caducazione dell'intera pronuncia di primo grado (ivi inclusa quella accessoria sulle spese) impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio, sulla base dell'esito finale della lite. Secondo il costante indirizzo della Suprema Corte, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale; esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv.
648466 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017, Rv. 642738 - 01; Sez. L,
Sen tenza n. 11423 del 01/06/2016, Rv. 639931 - 01; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del
18/03/2014, Rv. 629993 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 28718 del 30/12/2013, Rv. 628885 -
01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013, Rv. 628731 - 01; Sez. L, Sentenza
n. 18837 del 30/08/2010, Rv. 614783 - 01; Sez. L, Sentenza n. 26985 del 22/12/2009,
Rv. 611189 - 01).
Avuto riguardo all'esito del giudizio, che ha visto accolta la domanda dell'attore, le spese processuali dei due gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza e, pertanto, vanno poste integralmente a carico della compagnia appellata Controparte_5
[...
liquidazione deve avvenire alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M. 55/2014, e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia (accertato e ricompreso nello scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n.
115/02) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi €
7.616,00 per compensi (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione, € 2.905,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al grado di appello, considerata la fase di inibitoria nell'ambito della fase di trattazione, in complessivi €
9.991,00 per compensi (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.405,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge. pagina 13 di 15 Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/02, attesa l'ammissione del al patrocinio a Pt_1 spese dello Stato per l'impugnazione dinanzi a questa Corte, come da delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 31.12.2021, deve disporsi che il pagamento delle spese processuali del presente grado di appello sia eseguito dalla convenuta in favore dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. n. 1661/2021 del Tribunale di Firenze
[...] emessa e pubblicata il 16.06.2021, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza gravata, così provvede:
1) riconosciuta la natura vessatoria della clausola contenuta nel contratto di assicurazione stipulato tra le parti, di cui agli articoli 3.3 lett. C, ultimo comma, della nota informativa e 4.1, comma 2, delle condizioni contrattuali, la dichiara nulla ai sensi dell'art. 36 d. lgs. 206/2005, e per l'effetto, condanna in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a versare a la Controparte_6 somma di € 50.000,00 in adempimento del proprio obbligo indennitario nei confronti dell'assicurato e, in ogni caso, a rilevare indenne l'assicurato da ogni Parte_1 conseguenza pregiudizievole, nel caso in cui non venisse corrisposta alla banca la suddetta somma;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 rifondere a le spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi Parte_1
€ 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge, in base al calcolo specificato in parte motiva;
3) pone a carico di le spese del presente grado di appello, liquidate in Controparte_2 complessivi € 9.991,00, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge, disponendo ai sensi dell'art. 133 d.P.R. n. 115/02, che il relativo pagamento sia eseguito dalla convenuta in favore dello Stato.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 20.5.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
pagina 14 di 15 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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