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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2024, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Carmen Lombardi Presidente dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 7 febbraio 2024 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1053/2019 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Giuseppe Giuliano, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Terzigno, come in atti
- appellante E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'avv. Aldo Tagliente con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55;
- appellato
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Antonio
Caruso con il quale elettivamente domicilia come in atti;
-appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato presso questa Corte in data 18.4.2019, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1976/2018 del 19.10.2018
[...] con la quale il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la domanda di opposizione al ruolo esattoriale orientata ad ottenere l'accertamento della mancata notifica delle cartelle di pagamento elencate in ricorso e, di conseguenza, l'annullamento delle stesse e\o la declaratoria di prescrizione del debito contributivo riportato nel predetto estratto.
In particolare, il Tribunale aveva ritenuto ammissibile l'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo rilasciato da Controparte_3
ritenendo l'autonoma impugnabilità dell'estratto -
[...] qualificabile come opposizione all'esecuzione in difetto di notifica del titolo. Ritenute tuttavia regolari le notifiche delle cartelle indicate nell'estratto e ritenuta inammissibile la specifica eccezione di prescrizione successiva alla notifica formulata dall'opponente, ha rigettato il ricorso condannando l'opponente alle spese. Deduceva il appellante, di contro, che non era stata Pt_1 correttamente valutata dal Tribunale la domanda di accertamento della prescrizione successiva alla notifica delle cartelle tempestivamente formulata, non essendo l'istanza di sgravio posta come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Chiedeva, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi l'opposizione all'estratto di ruolo ed annullare tutte le pretese creditorie contributive opposte, con vittoria delle spese del doppio grado. L' si costituiva contestando i motivi di gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
si costituiva evidenziando che in relazione alle Controparte_2 cartelle n. 37120120008743127000 di €4471,55 e n. 37120120016662073000 di €2281,93, il contribuente in data 11/04/2019, e cioè successivamente la pubblicazione della sentenza di primo grado, aveva presentato ad domanda di adesione “saldo e stralcio” ex art. Pt_2
1 comma 184 e 185 Legge n. 145/2018, che comporta la rinuncia ai contenziosi in corso;
la Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 11540/2019 ha precisato che tale estinzione opera ope legis ed a prescindere dall'assenso delle controparti. Essendo la documentazione Contr concernente la domanda di rottamazione e l'assenso da parte di , successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, chiedeva a questa Corte di Appello di volerla ammettere nel giudizio di secondo grado ex art. 347 cpc. Concludeva in ogni caso per il rigetto del gravame.
Invitata con ordinanza del 7.4.23 a dedurre e documentare il proprio interesse ad agire, parte appellante depositava con note telematiche del 4.7.23, il proprio DURC. All'odierna udienza, dichiarato da parte appellante che la richiesta del era collegata all'accesso ad eventuali appalti, la CP_5 Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e la sentenza dovrà essere confermata seppure sulla base di argomentazioni parzialmente diverse da quelle prospettate dal primo giudice. La difesa dell'opponente in primo grado aveva fondato sostanzialmente il ricorso sul totale difetto di notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'estratto di ruolo, sostenendo che dunque l'opposizione all'estratto di ruolo svolgesse una funzione recuperatoria delle contestazioni attinenti al merito contributivo della pretesa che non era stato possibile svolgere per mancata conoscenza del titolo. In seconda istanza, laddove fosse stata accertata la regolare notifica delle cartelle riportate nell'estratto di ruolo, chiedeva accertarsi e dichiararsi che era maturata la prescrizione successiva per difetto di atti esecutivi e di atti interruttivi nei 5 anni successivi.
Sulla base di un condivisibile indirizzo della Suprema Corte, formatosi prima della novella legislativa dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 ad opera dell'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021, questo Collegio, con orientamento ormai consolidato, escludeva l'autonoma impugnabilità da parte del debitore dell'estratto di ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 07-03-2019, n. 6723; Cass., 9-3-2017, n. 6034; Cass. 13-10-2016, n. 20618; Cass. 10-11- 2016, n. 22946).
Il ragionamento operato dai giudici di legittimità prendeva le mosse dal rilievo che l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice. In particolare, nell'azione di mero accertamento, esso presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, tale da arrecare all'interessato un pregiudizio concreto ed attuale, che si sostanzia in un'illegittima situazione di fatto continuativa e che, perciò, si caratterizza per la sua stessa permanenza (cfr. Cass. civ., sez. lav., 31-07-2015, n. 16262; Cass. civ., sez. VI, 23-07-2015, n. 15479; Cass. civ., sez. VI, 13-07-2015, n. 14612; Cass. civ., sez. III, 23-06- 2015, n. 12893; Cass. civ. [ord.], sez. VI, 27-01-2011, n. 2051). Non vi erano quindi i presupposti, in difetto di qualsivoglia attività esecutiva da parte dell'Ente o dell'esattore, per percorrere la strada dell'azione di accertamento negativo del credito. Risulta infatti superata anche quella giurisprudenza che aveva riconosciuto l'interesse ad agire nei casi in cui fosse prospettata un'incertezza sull'esistenza del diritto, ad esempio in conseguenza della notifica di solleciti di pagamento (“in materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione dell'estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando - sul piano dell'interesse ad agire
- uno stato oggettivo di incertezza sull'esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'interesse ad agire è stato ravvisato nella contestazione da parte dell'ente previdenziale dell'avvenuta prescrizione del credito in epoca successiva alla notifica della cartella)” (Cassazione Sez. Lavoro, Sentenza n. 29294 del 12/11/2019, principio confermato da Cass. Sez. Lavoro n. 15603\20).
L'affermazione, precisava il Collegio, non si pone in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19704 del 2015 (resa peraltro, giova ricordare, in materia tributaria), secondo cui il contribuente non può autonomamente impugnare, per difetto di interesse, il mero estratto di ruolo, mentre può impugnare il titolo esecutivo, cioè il ruolo, e dunque la cartella di pagamento della quale, a causa dell'invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover necessariamente attendere la Controparte_6 notifica di un atto successivo.
Si tratta, invero, di azioni diverse, ricollegate a diversi fatti costitutivi e caratterizzate da differenti prospettazioni in relazione al petitum perseguito.
La distinzione era stata opportunamente ribadita, da ultimo, da Cass. civ., sez. Lav., sent. 8 ottobre 2019 n. 29294, che, nel ripercorrere analiticamente le diverse ipotesi di tutela riconosciute al debitore che intenda contestare l'esistenza di un debito contributivo di cui sia venuto a conoscenza solo mediante l'estratto di ruolo, aveva precisato che, mentre deve ritenersi ammissibile, in linea generale, l'azione recuperatoria ex art. 24 d. lgs. 46/1999 sul presupposto della decorrenza del relativo termine di impugnazione della cartella dal momento della prima conoscenza dell'esistenza della stessa tramite l'estratto di ruolo, non sussiste l'interesse ad agire qualora il debitore solleciti esclusivamente l'accertamento negativo del credito emerso dall'estratto di ruolo senza che alcun atto impositivo sia stato compiuto in suo danno. Così, testualmente, la Suprema Corte: “… se, invece, attraverso l'esercizio della medesima azione si intenda impugnare proprio l'estratto del ruolo in sé considerato ed a prescindere dalla verifica dell'avvenuta notifica della cartella, è evidente che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti alla notifica della cartella, perché l'estratto del ruolo non è atto idoneo a determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell'obbligo contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile l'accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24”.
Nelle more del giudizio è intervenuto il legislatore con l'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito con modifiche dalla l. n. 215 del 2021, che, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 (intitolato “Formazione e contenuto dei ruoli”), ha aggiunto il comma 4 bis, che testualmente prevede:
"4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Sulla questione dell'applicabilità della norma ai giudizi in corso sono intervenute, quindi, le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, affermando, quale principio di diritto nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c., che in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, lo ius superveniens dell'art. 12 comma 4 bis sopra citato trova applicazione anche nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata.
Detta norma, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione.
La citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dedotto e dimostrato, eventualmente attraverso il ricorso alla rimessione nei termini della parte che ne faccia richiesta;
da essa si trae, altresì, il corollario che nemmeno può ritenersi sussistente l'interesse ad agire a fronte della mera notifica di un'intimazione di pagamento, che non è un atto della procedura esecutiva, ma produce soltanto l'effetto di messa in mora del debitore e interruzione della prescrizione.
A tale condivisibile principio questa Corte ritiene doveroso dare piena applicazione.
Nel caso di specie, è palese dalla lettura del ricorso introduttivo di primo grado che il intendesse proporre un'azione di accertamento negativo Pt_1 dell'esistenza del credito dell' , a suo dire conosciuto solo attraverso CP_1
l'emissione dell'estratto di ruolo, contestando la ricezione delle notifiche delle cartelle esattoriali portate nell'estratto. Tuttavia, per le ragioni esposte poc'anzi, la verifica della ritualità delle notifiche contestata e l'eventuale maturazione della prescrizione successiva è divenuta irrilevante, a fronte dello ius superveniens di cui si è dato conto, che esclude senza riserve l'impugnazione dell'estratto di ruolo anche nel caso in cui la cartella esattoriale - o l'avviso di addebito - non siano stati validamente notificati, a meno che non ricorra il peculiare pregiudizio indicato nella norma stessa;
pregiudizio che l'appellato non ha in alcun modo dedotto.
Invero, invitata con ordinanza del 7.4.23 a dedurre e documentare il proprio interesse ad agire, parte appellante depositava con note telematiche del 4.7.23, il proprio dal quale risultava un'irregolarità contributiva, CP_5 dichiarando poi che la richiesta del era collegata all'accesso ad CP_5 eventuali appalti. Ebbene, il tenore delle allegazioni e dei documenti prodotti non rientra nell'ipotesi di opponibilità dell'estratto per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui alla norma esaminata. Ed infatti,
l'ipotesi è configurata da una circostanza fattuale e concreta di attuale partecipazione a gare, non ad un'allegazione di partecipazione meramente eventuale a gare non in corso. Le ipotesi tipiche con cui la norma ha modulato l'interesse ad agire non ricorrono dunque nella fattispecie. Infatti, l'appellante non ha allegato nè provato per quale specifica gara o rapporto con la PA gli servisse il DURC regolar, laddove l'interesse legittimante deve essere specifico ed attuale.
L'opposizione proposta in primo grado, dunque, in riforma della sentenza impugnata, andata dichiarata inammissibile per difetto di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 12 comma 4 bis D.P.R. 602/1973.
La sentenza deve essere dunque corretta nelle motivazioni seppure gli esiti decisori risultano sostanzialmente sovrapponibili.
Le notevoli oscillazioni nella giurisprudenza in materia inducono a disporre la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: a) rigetta l'appello; b) compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228\2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n. 115 del 2002 se dovuto. Così deciso in Napoli in data 7.2.2024 Il Consigliere est. Dr.ssa Chiara de Franco Il Presidente
Dr.ssa Carmen Lombardi