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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7180 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 37697/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro all'udienza del 19.6.2025 emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte 1 nei confronti di e
Controparte 1
Con ricorso depositato telematicamente il 17.10.2024 parte ricorrente si oppone al decreto ingiuntivo 5718/2024 con il quale la convenuta ottenne l'ingiunzione al pagamento di € 1292,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali per il mancato pagamento di retribuzioni di giugno e luglio 2024.
L'istante afferma che la lavoratrice è stata regolarmente retribuita e rappresenta che la convenuta ha ottenuto il decreto ingiuntivo impugnato in assenza delle relative buste paga.
All'odierna prima odierna udienza nessuno è comparso.
Questo Giudice, in considerazione che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c, non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ritiene che la mancanza di impulso di parte abbia costituito rinuncia implicita al giudizio. Infatti, nel rito del lavoro non si ritiene di poter fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio (vedi sull'argomento, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”).
Il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara improcedibile la domanda depositata il 17.10.2024 nell'interesse di nei confronti di Controparte_1 ed estinto il processo. Parte 1
Roma, 19.6.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro
Il Giudice designato Anna Pagotto nella causa iscritta al n. 37697/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro all'udienza del 19.6.2025 emette la seguente
SENTENZA
tra
Parte 1 nei confronti di e
Controparte 1
Con ricorso depositato telematicamente il 17.10.2024 parte ricorrente si oppone al decreto ingiuntivo 5718/2024 con il quale la convenuta ottenne l'ingiunzione al pagamento di € 1292,00, oltre rivalutazione, interessi e spese legali per il mancato pagamento di retribuzioni di giugno e luglio 2024.
L'istante afferma che la lavoratrice è stata regolarmente retribuita e rappresenta che la convenuta ha ottenuto il decreto ingiuntivo impugnato in assenza delle relative buste paga.
All'odierna prima odierna udienza nessuno è comparso.
Questo Giudice, in considerazione che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c, non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla controparte, ritiene che la mancanza di impulso di parte abbia costituito rinuncia implicita al giudizio. Infatti, nel rito del lavoro non si ritiene di poter fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio (vedi sull'argomento, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”).
Il ricorso in esame non può che essere dichiarato improcedibile, con conseguente estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro dichiara improcedibile la domanda depositata il 17.10.2024 nell'interesse di nei confronti di Controparte_1 ed estinto il processo. Parte 1
Roma, 19.6.2025
Il Giudice