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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/10/2024, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1281/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1281/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BOLDRACCHI NICOLE, giusta mandato Parte_1 allegato al ricorso in opposizione
Ricorrente in opposizione contro rappresentato e difeso dall'Avv. BOSSI EUGENIO, giusta procura allegata Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente in opposizione
[...]
Controparte_2
Terzi chiamati, contumaci
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 256/2021- r. g. n. 839/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come segue: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, a. nel merito, in via principale, accertare l'intervenuta cessione in data 11.05.2018 da parte di Controparte_3 al Sig. , in qualità di titolare firmatario della omonima ditta individuale (P.IVA
[...] Controparte_2
, dell'azienda e dei contratti di locazione meglio individuati nell'atto pubblico prodotto sub. Doc.
3. Per P.IVA_1 l'effetto accertare la responsabilità del Sig. rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni di Controparte_2 locazione azionati monetariamente dal , condannando il Sig. al pagamento di Controparte_1 Controparte_2 quanto eventualmente dovuto al per i titoli dedotti;
Controparte_1
b. nel merito, in subordine rispetto alla domanda sub. C), accertata la responsabilità del Sig. rispetto Controparte_2 all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione azionati monetariamente dal , dichiarare tenuto e Controparte_1 condannare il Sig. al pagamento di quanto eventualmente pagato dal Sig. al Controparte_2 Parte_1 CP_1
a titolo di canoni di locazione;
[...] c. sempre in via principale, accertare l'intervenuta violazione da parte del dei doveri di correttezza e Controparte_1 buona fede gravanti sullo stesso nell'esecuzione del contratto, in modo tale da configurare ipotesi di abuso del diritto e, per pagina 1 di 5 l'effetto, condannare il , nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore Controparte_1 del Sig. in misura equivalente all'ammontare dei canoni di locazione successivi alla prima morosità (data Parte_1 in cui il avrebbe dovuto esercitare la risoluzione) e così per € 5.750,00 ovvero da determinarsi in via equitativa. d. CP_1 sempre in via principale, in alternativa all'accoglimento di quanto richiesto sub. E) accertare inesigibilità parziale del credito oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di La Spezia n. 256/2021 del 30.04.2021 poiché maturato in periodi interessati dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia Covid-19. Per l'effetto rideterminare l'ammontare del canone di locazione con ogni conseguenza di legge;
e. sempre in via principale, accertata la violazione da parte del Sig. dei divieti posti dall'art. 2320 c.c., Controparte_2 dichiarare il Sig. illimitatamente e personalmente responsabile per le obbligazioni della Controparte_2 [...]
con ogni conseguenza di legge. Controparte_3 f. in ogni caso accertata l'esistenza di accollo da parte del Sig. rispetto a tutte le obbligazioni contratte Controparte_2 da dichiarare tenuto e condannare il Sig. a manlevare e tenere Controparte_3 Controparte_2 indenne il Sig. da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa derivante da obbligazioni della Parte_1 [...]
Controparte_3 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedimento anche di mediazione, oltre IVA e CPA. Clausola concessa come per legge”.
Parte resistente ha concluso come segue:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 256/2021 del Tribunale della Spezia. In subordine, condannare, comunque, il Sig. e/o i suoi aventi causa a corrispondere al Comune di i canoni CP_3 CP_1 di locazione nella misura in cui saranno ritenuti dovuti. Con vittoria di spese e competenze di lite, anche per il procedimento di mediazione, ed istanza per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2021, svolgeva opposizione avverso il decreto CP_3 ingiuntivo n. 256/2021, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto a Controparte_3
e al ricorrente il pagamento della somma di Euro 6.247,53 oltre interessi e spese del monitorio in
[...] favore del , a titolo di canoni di locazione riferibili al periodo marzo 2019/aprile Controparte_1
2021 e di cui al contratto stipulato in data 13.2.2015, avente ad oggetto l'immobile sito in , CP_1
Lungomare Vespucci n. 41.
L'opponente fondava la propria difesa sui seguenti motivi di opposizione:
A) Cessione dell'azienda, esercitata all'interno dei locali concessi in locazione dal Comune di
, da parte della società in favore dell'impresa individuale Sunset di CP_1 CP_3 [...]
in data antecedente il maturare della morosità e conseguente esclusiva responsabilità della CP_2 cessionaria nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/1978;
B) Violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali nell'esecuzione del rapporto: l'immobile oggetto di giudizio era stato sottoposto a sequestro preventivo sin dal maggio 2019 ai danni della cessionaria , ed essendo la morosità già risalente al marzo 2019, Controparte_4
l'ente avrebbe dovuto attivarsi immediatamente invocando la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 6 del contratto di locazione al fine di contenere il credito poi maturato nel corso dei due anni successivi. Conseguente diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare dei canoni successivi al primo, pari ad Euro 5.750,00;
C) In subordine, non imputabilità dell'inadempimento a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento (anche dell'attività di bar e ristorazione svolta pagina 2 di 5 all'interno dei locali in godimento) e diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali con conseguente parziale inesigibilità del credito;
D) Responsabilità illimitata del socio accomandante quale accomandatario Controparte_2 di fatto, considerata l'ingerenza nella gestione della società anche ai sensi dell'art. 2320 c.c. CP_3
L'opponente chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi, e Controparte_2
al fine di essere da questi manlevato. Controparte_2
Costituitosi in giudizio, il insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
I terzi, ritualmente citati in giudizio, non si costituivano, restando contumaci.
Con ordinanza de 18.1.2022 il GI rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. e, dichiarata la contumacia dei terzi, rimetteva le parti in mediazione.
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla si configura come azione contrattuale CP_5 finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta al momento della stipula del contratto di subappalto e cioè il pagamento del saldo della fattura n. 29 del 14.6.2018.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la pagina 3 di 5 propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria dal si Controparte_1 fonda sulle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione già citato, stipulato tra le parti in data
13.2.2015.
A fronte di tale richiesta, alcuna prova dell'adempimento dell'opponente è stata raggiunta.
Al contrario, il ricorrente non ha offerto prova alcuna delle circostanze costituenti motivo di opposizione, atteso che le prove orali richieste in sede di II memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. sono state dichiarate inammissibili in quanto non articolate in separati capitoli di prova, né essendo stati indicati i testi da escutere.
Fermi tali premesse, non sono emersi ulteriori elementi idonei a superare le argomentazioni spese dal
GI con l'ordinanza del 18.1.2022, con cui si dava atto che l'opposizione non era sostenuta da adeguato fumus:
A) In disparte ogni accertamento sull'effettiva cessione dell'azienda, in considerazione dell'inserimento di un patto di riservato dominio e del mancato pagamento delle somme individuate quale prezzo della vendita, l'art. 36 L. n. 392/1978 prevede un beneficium ordinis e non anche il più gravoso beneficium excussionis in favore del cedente: il conduttore del contratto di locazione ceduto unitamente all'azienda subentra negli obblighi contrattuali del precedente conduttore (cfr. Cass. n.
9486/2007).
In caso di inadempimento del conduttore ceduto, cioè, il proprietario- se non ha liberato il cedente- ha facoltà di ottenere l'adempimento da parte del cedente. La responsabilità di quest'ultimo è meramente sussidiaria, di modo che la proposizione dell'azione giudiziale è consentita solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del cessionario nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria comunque la preventiva richiesta di adempimento mediante messa in mora (cfr. Cass. n. 13706/2017; Cass.
21794/2019). Circostanza confermata nel caso di specie dai documenti nn. 5 e 6 allegati dal CP_1
B) Non appare fondata la contestata condotta di abuso del diritto in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, tenuto conto proprio della normativa emergenziale e del c.d.
“blocco degli sfratti” a seguito del D.L. n. 183/2020 e D.L. n. 41/2021 per tutto il 2021, del provvedimento di sequestro preventivo per gli anni antecedenti, nonché delle successive intimazioni di pagamento rimaste senza esito, né avendo la parte dedotto di aver formulato alcuna offerta formale al creditore per la riconsegna dei locali in via bonaria.
C) Anche tale motivo di opposizione non ha trovato alcun riscontro, né risulta agli atti che l'opponente abbia mai formulato alcuna richiesta in tal senso all'ente prima del presente giudizio. D) L'eventuale fondatezza della domanda di accertamento svolta dall'opponente ai sensi dell'art. 2320 c.c. avrebbe comportato al massimo la responsabilità solidale con il terzo chiamato, in quanto tale rilevante nei rapporti interni tra le parti, ma non nei riguardi del creditore, che ben avrebbe potuto pretendere l'intero da ciascuno. Anche di tali circostanze in fatto, meramente allegate, peraltro, non è stata raggiunta alcuna prova.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (minimi per la fase istruttoria, meramente documentale) e che “in tema di
pagina 4 di 5 spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (Cass. n. 27926/2019; Cass. n. 11606/2018; Cass. n. 18125/2017), sicché le medesime includono quelle relative alla fase monitoria. Ritenuta la congruità, le medesime sono da liquidare come da nota spese depositata in atti dal opposto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 256/2021, che Parte_1 deve intendersi confermato;
Condanna a rifondere al le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in Euro 3.838,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 3.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Sezione Civile in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 1281/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. BOLDRACCHI NICOLE, giusta mandato Parte_1 allegato al ricorso in opposizione
Ricorrente in opposizione contro rappresentato e difeso dall'Avv. BOSSI EUGENIO, giusta procura allegata Controparte_1 alla comparsa di costituzione e risposta
Resistente in opposizione
[...]
Controparte_2
Terzi chiamati, contumaci
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 256/2021- r. g. n. 839/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha concluso come segue: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, a. nel merito, in via principale, accertare l'intervenuta cessione in data 11.05.2018 da parte di Controparte_3 al Sig. , in qualità di titolare firmatario della omonima ditta individuale (P.IVA
[...] Controparte_2
, dell'azienda e dei contratti di locazione meglio individuati nell'atto pubblico prodotto sub. Doc.
3. Per P.IVA_1 l'effetto accertare la responsabilità del Sig. rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni di Controparte_2 locazione azionati monetariamente dal , condannando il Sig. al pagamento di Controparte_1 Controparte_2 quanto eventualmente dovuto al per i titoli dedotti;
Controparte_1
b. nel merito, in subordine rispetto alla domanda sub. C), accertata la responsabilità del Sig. rispetto Controparte_2 all'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione azionati monetariamente dal , dichiarare tenuto e Controparte_1 condannare il Sig. al pagamento di quanto eventualmente pagato dal Sig. al Controparte_2 Parte_1 CP_1
a titolo di canoni di locazione;
[...] c. sempre in via principale, accertare l'intervenuta violazione da parte del dei doveri di correttezza e Controparte_1 buona fede gravanti sullo stesso nell'esecuzione del contratto, in modo tale da configurare ipotesi di abuso del diritto e, per pagina 1 di 5 l'effetto, condannare il , nella persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore Controparte_1 del Sig. in misura equivalente all'ammontare dei canoni di locazione successivi alla prima morosità (data Parte_1 in cui il avrebbe dovuto esercitare la risoluzione) e così per € 5.750,00 ovvero da determinarsi in via equitativa. d. CP_1 sempre in via principale, in alternativa all'accoglimento di quanto richiesto sub. E) accertare inesigibilità parziale del credito oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di La Spezia n. 256/2021 del 30.04.2021 poiché maturato in periodi interessati dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia Covid-19. Per l'effetto rideterminare l'ammontare del canone di locazione con ogni conseguenza di legge;
e. sempre in via principale, accertata la violazione da parte del Sig. dei divieti posti dall'art. 2320 c.c., Controparte_2 dichiarare il Sig. illimitatamente e personalmente responsabile per le obbligazioni della Controparte_2 [...]
con ogni conseguenza di legge. Controparte_3 f. in ogni caso accertata l'esistenza di accollo da parte del Sig. rispetto a tutte le obbligazioni contratte Controparte_2 da dichiarare tenuto e condannare il Sig. a manlevare e tenere Controparte_3 Controparte_2 indenne il Sig. da qualsivoglia conseguenza patrimoniale negativa derivante da obbligazioni della Parte_1 [...]
Controparte_3 In ogni caso con vittoria di spese e compensi di procedimento anche di mediazione, oltre IVA e CPA. Clausola concessa come per legge”.
Parte resistente ha concluso come segue:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione ed istanza, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 256/2021 del Tribunale della Spezia. In subordine, condannare, comunque, il Sig. e/o i suoi aventi causa a corrispondere al Comune di i canoni CP_3 CP_1 di locazione nella misura in cui saranno ritenuti dovuti. Con vittoria di spese e competenze di lite, anche per il procedimento di mediazione, ed istanza per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2021, svolgeva opposizione avverso il decreto CP_3 ingiuntivo n. 256/2021, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto a Controparte_3
e al ricorrente il pagamento della somma di Euro 6.247,53 oltre interessi e spese del monitorio in
[...] favore del , a titolo di canoni di locazione riferibili al periodo marzo 2019/aprile Controparte_1
2021 e di cui al contratto stipulato in data 13.2.2015, avente ad oggetto l'immobile sito in , CP_1
Lungomare Vespucci n. 41.
L'opponente fondava la propria difesa sui seguenti motivi di opposizione:
A) Cessione dell'azienda, esercitata all'interno dei locali concessi in locazione dal Comune di
, da parte della società in favore dell'impresa individuale Sunset di CP_1 CP_3 [...]
in data antecedente il maturare della morosità e conseguente esclusiva responsabilità della CP_2 cessionaria nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 36 L. n. 392/1978;
B) Violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali nell'esecuzione del rapporto: l'immobile oggetto di giudizio era stato sottoposto a sequestro preventivo sin dal maggio 2019 ai danni della cessionaria , ed essendo la morosità già risalente al marzo 2019, Controparte_4
l'ente avrebbe dovuto attivarsi immediatamente invocando la clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 6 del contratto di locazione al fine di contenere il credito poi maturato nel corso dei due anni successivi. Conseguente diritto al risarcimento del danno pari all'ammontare dei canoni successivi al primo, pari ad Euro 5.750,00;
C) In subordine, non imputabilità dell'inadempimento a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19 e delle conseguenti misure di contenimento (anche dell'attività di bar e ristorazione svolta pagina 2 di 5 all'interno dei locali in godimento) e diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali con conseguente parziale inesigibilità del credito;
D) Responsabilità illimitata del socio accomandante quale accomandatario Controparte_2 di fatto, considerata l'ingerenza nella gestione della società anche ai sensi dell'art. 2320 c.c. CP_3
L'opponente chiedeva inoltre di essere autorizzato a chiamare in causa i terzi, e Controparte_2
al fine di essere da questi manlevato. Controparte_2
Costituitosi in giudizio, il insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto.
I terzi, ritualmente citati in giudizio, non si costituivano, restando contumaci.
Con ordinanza de 18.1.2022 il GI rigettava l'istanza ex art. 649 c.p.c. e, dichiarata la contumacia dei terzi, rimetteva le parti in mediazione.
Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, la causa veniva istruita documentalmente e veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce giudizio di cognizione che presenta una struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è lasciata all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per contestare i fatti costitutivi della pretesa azionata, soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa, che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito.
Quanto alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova, nel giudizio di opposizione l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore - attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore - convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Tanto premesso, l'azione monitoria esercitata dalla si configura come azione contrattuale CP_5 finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta al momento della stipula del contratto di subappalto e cioè il pagamento del saldo della fattura n. 29 del 14.6.2018.
In base al principio consacrato dall'art. 2697 c.c. l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto ed ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso assunta nei suoi confronti sulla base di un contratto a prestazioni corrispettive, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare: 1) l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio;
2) l'adempimento della propria obbligazione e l'inadempimento della controparte, nonché l'eventuale danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la pagina 3 di 5 propria obbligazione o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (SS.UU. Cass. n.
3373/2010; SS. UU. Cass. n. 13533/2001).
Nel caso di specie, la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria dal si Controparte_1 fonda sulle obbligazioni nascenti dal contratto di locazione già citato, stipulato tra le parti in data
13.2.2015.
A fronte di tale richiesta, alcuna prova dell'adempimento dell'opponente è stata raggiunta.
Al contrario, il ricorrente non ha offerto prova alcuna delle circostanze costituenti motivo di opposizione, atteso che le prove orali richieste in sede di II memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. sono state dichiarate inammissibili in quanto non articolate in separati capitoli di prova, né essendo stati indicati i testi da escutere.
Fermi tali premesse, non sono emersi ulteriori elementi idonei a superare le argomentazioni spese dal
GI con l'ordinanza del 18.1.2022, con cui si dava atto che l'opposizione non era sostenuta da adeguato fumus:
A) In disparte ogni accertamento sull'effettiva cessione dell'azienda, in considerazione dell'inserimento di un patto di riservato dominio e del mancato pagamento delle somme individuate quale prezzo della vendita, l'art. 36 L. n. 392/1978 prevede un beneficium ordinis e non anche il più gravoso beneficium excussionis in favore del cedente: il conduttore del contratto di locazione ceduto unitamente all'azienda subentra negli obblighi contrattuali del precedente conduttore (cfr. Cass. n.
9486/2007).
In caso di inadempimento del conduttore ceduto, cioè, il proprietario- se non ha liberato il cedente- ha facoltà di ottenere l'adempimento da parte del cedente. La responsabilità di quest'ultimo è meramente sussidiaria, di modo che la proposizione dell'azione giudiziale è consentita solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del cessionario nuovo conduttore, nei cui confronti è necessaria comunque la preventiva richiesta di adempimento mediante messa in mora (cfr. Cass. n. 13706/2017; Cass.
21794/2019). Circostanza confermata nel caso di specie dai documenti nn. 5 e 6 allegati dal CP_1
B) Non appare fondata la contestata condotta di abuso del diritto in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuali, tenuto conto proprio della normativa emergenziale e del c.d.
“blocco degli sfratti” a seguito del D.L. n. 183/2020 e D.L. n. 41/2021 per tutto il 2021, del provvedimento di sequestro preventivo per gli anni antecedenti, nonché delle successive intimazioni di pagamento rimaste senza esito, né avendo la parte dedotto di aver formulato alcuna offerta formale al creditore per la riconsegna dei locali in via bonaria.
C) Anche tale motivo di opposizione non ha trovato alcun riscontro, né risulta agli atti che l'opponente abbia mai formulato alcuna richiesta in tal senso all'ente prima del presente giudizio. D) L'eventuale fondatezza della domanda di accertamento svolta dall'opponente ai sensi dell'art. 2320 c.c. avrebbe comportato al massimo la responsabilità solidale con il terzo chiamato, in quanto tale rilevante nei rapporti interni tra le parti, ma non nei riguardi del creditore, che ben avrebbe potuto pretendere l'intero da ciascuno. Anche di tali circostanze in fatto, meramente allegate, peraltro, non è stata raggiunta alcuna prova.
L'opposizione deve quindi essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. (minimi per la fase istruttoria, meramente documentale) e che “in tema di
pagina 4 di 5 spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento” (Cass. n. 27926/2019; Cass. n. 11606/2018; Cass. n. 18125/2017), sicché le medesime includono quelle relative alla fase monitoria. Ritenuta la congruità, le medesime sono da liquidare come da nota spese depositata in atti dal opposto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di La Spezia definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così dispone:
Rigetta l'opposizione svolta da avverso il decreto ingiuntivo n. 256/2021, che Parte_1 deve intendersi confermato;
Condanna a rifondere al le spese del presente giudizio, Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in Euro 3.838,00 oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, se dovuta.
Così deciso in La Spezia, in data 3.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
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