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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/11/2025, n. 1265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1265 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. SC S. OC Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 255 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila;
[...]
nei confronti di:
e non costituiti. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 656/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 25/10/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità ed, in ogni caso, l'inefficacia nei confronti dello Stato e, per esso, nei confronti del Parte_1
e dell' a) dell'atto di rinuncia alla proprietà posto in
[...] Parte_2
essere dal signor , con atto rep. n. 221737 del 27.08.2018 a rogito del Controparte_1
Notaio avente ad oggetto l'immobile sito in Chieti, alla Via Don Persona_1
Giovanni Minzoni, n. 5 e precisamente: appartamento al piano terzo sottostrada, con annesso fondaco al piano quarto sottostrada, per complessivi vani catastali 8 (otto); descritto nel N.C.E.U. al Foglio 29, p.lle graffate: - 4189 sub 47, per vani 8 ai piani S3-
S4, Cat. A/3, C1.2 e rendita di. E. 681,72; b) dell'atto di rinuncia alla proprietà posto in essere dalle sig.re e con il medesimo atto rep. n. Controparte_3 CP_2
221737 del 27.08.2018 a rogito del Notaio avente ad oggetto Persona_1
l'immobile sito in Chieti, alla Via Don Giovanni Minzoni, n. 5 e precisamente: l'appartamento al piano quarto, con annesso ripostiglio al pano terra, per complessivi vani catastali 6,5 (sei virgola cinque); descritto nel N.C.E.U. al Foglio 29, p.lla 4189 sub
1, per vani 6,5 ai piani T-4, Cat. A/2, Cl. 1 e rendita di E. 604,25. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata, definendo il giudizio di merito introdotto dagli odierni appellanti, ha rigettato le domande dagli stessi proposte, tese ad ottenere la declaratoria di invalidità e/o inefficacia nei propri confronti degli atti pubblici – meglio descritti nelle conclusioni sopra riportate – con i quali i convenuti avevano rinunciato alla proprietà di alcune porzioni immobiliari facenti parte di un edificio condominiale sito in
Chieti, del quale era stato ordinato lo sgombero e, dopo la formazione degli atti abdicativi della proprietà, la demolizione.
1.1. La sentenza ha ritenuto, in sintesi: che “tra i diritti soggettivi suscettibili di rinunzia rientri anche il diritto di proprietà su beni immobili”, in quanto disponibile;
che tale rinuncia non richiede alcuna accettazione, posto che la ricomprensione nel patrimonio statale dei beni immobili che non sono in proprietà di alcuno, previsto dall'art. 827 c.c., non costituisce effetto diretto della rinuncia abdicativa;
che la validità di siffatta rinuncia non richiede alcun vaglio di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c. e non è inficiata da illiceità della causa in concreto (trattandosi di atto unilaterale “per il quale non si pone né un problema di valutarne la tipicità, né la necessità di accertarne la funzione economico-sociale, stante l'assenza di un rapporto di relazione tra soggetti diversi”) o da illiceità del motivo (non potendo ritenersi tale “il fine o motivo di convenienza economica ovvero risparmio di spesa” perseguito dal rinunciante) o realizzata in frode alla legge (giacché “in assenza di una puntuale disposizione di legge, la funzione sociale del diritto di proprietà non potrebbe spingersi al punto tale da impedirne la rinuncia al titolare, rendendo di fatto il soggetto 'prigioniero' del suo diritto”) o in violazione del divieto di abuso del diritto ex art. 833 c.c. (norma non applicabile agli “atti che il privato realizza nel proprio interesse, esattamente come avvenuto nel caso di specie, laddove i convenuti hanno espressamente rappresentato l'impossibilità materiale di poter continuare ad occuparsi della gestione degli pag. 2/9 appartamenti siti nel condominio di Chieti, via Don Minzoni n. 5”); che, sotto quest'ultimo profilo, non vi era in fatto prova della natura emulativa delle rinunce, non avendo gli attori documentato il dedotto valore irrisorio dei beni abdicati, né – anche a ritenere ammissibili le produzioni documentali effettuate in sede di precisazione delle conclusioni - argomentato in merito alle eventuali conseguenze dannose derivanti dalla demolizione e ricostruzione dell'immobile nei termini pattuiti nel CP_4
contratto depositato in giudizio, potendosi invece presumersi che i beni rinunciati acquisissero valore quantomeno a seguito delle future opere di ricostruzione del compendio immobiliare nel quale erano inseriti.
2. Gli originari attori hanno proposto appello chiedendo (con conclusioni palesemente affette da errori materiali, tuttavia corretti – nei termini in epigrafe trascritti - con la memoria conclusiva di cui si dirà) la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte, contestando sotto vari profili la motivazione della sentenza.
3. La causa, svoltasi nella contumacia degli appellati, non costituitisi nonostante la regolare notificazione dell'appello, è stata più volte rinviata in attesa della decisione della questione pregiudiziale (attinente all'ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili, nonché all'eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull'atto) sollevata ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dallo stesso
Tribunale di L'Aquila (in causa analoga alla presente) e dal Tribunale di Venezia e rimessa alle Sezioni Unite dalla prima Presidente della Cassazione.
3.1. Intervenuta la pronuncia sulla questione (Cass. SU 11/8/2025 n. 23093), è stata fissata udienza per la decisione della causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione alle parti di distinti termini per il deposito di memorie conclusionali
(depositate da parte appellante) e per il deposito di note scritte sostitutive di udienza a norma degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. (note anch'esse depositate dalla difesa degli appellanti).
4. Ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato, in applicazione dei principi di diritto che la ricordata sentenza nomofilattica ha enunciato nei seguenti termini: “1.
La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di pag. 3/9 attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un ‹‹altro contraente››. 2. - Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi della titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
4.1. Come è evidente, l'iter motivazionale della sentenza qui impugnata trova piena conferma nei principi di diritto appena riportati, alla luce dei quali si palesano del tutto infondate le censure (sostanzialmente ricalcate sulle argomentazioni già spese in primo grado e confutate dalla sentenza) mosse con l'atto di appello.
4.2. Nonostante ciò, la difesa degli appellanti (disconoscendo di fatto la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio pregiudiziale, introdotto dal d.lgs. 149/2022) ha, con la copiosa memoria conclusionale autorizzata (estesa 37 pagine, che vanno ad aggiungersi alle 76 pagine dell'atto di appello) perorato una disapplicazione, da parte di questa Corte, dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, sulla pag. 4/9 scorta della asserita necessità di “una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni di riferimento”.
4.3. Senonché a siffatta “lettura costituzionalmente orientata” (la quale dovrebbe, in sostanza, condurre a consentire anche allo Stato di rinunciare alla proprietà dei beni immobili adespoti discendente dall'art. 827 c.c. allorché essa si riveli onerosa per la collettività ovvero a ravvisare l'invalidità degli atti di rinuncia abdicativa egoisticamente finalizzati a riversare sulla collettività i costi di gestione o di demolizione di immobili ormai privi di qualsiasi valore intrinseco, quali quelli oggetto degli atti di rinuncia posti in essere dagli appellato) ha già provveduto – nell'ampia e articolata motivazione - la sentenza nomofilattica, la quale ha puntualmente e diffusamente confutato le argomentazioni anche sotto questo profilo svolte, nel procedimento di rinvio pregiudiziale, dalla difesa erariale ed in parte accolte nelle conclusioni della Procura Generale.
4.3.1. Infatti, nel procedimento di rinvio pregiudiziale, l'Avvocatura Generale dello
Stato aveva chiesto che fossero enunciati i seguenti principi di diritto: “[o]ve si ritenga la ammissibilità, in astratto, della c.d. rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, ed ove si ritenga che tale rinuncia possa comportare l'acquisto dell'immobile ex art. 827 c.c. in capo allo Stato senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo, ed al di fuori dello strumento della donazione, con tutte le relative formalità, accertare e dichiarare: i. che il terzo rinunciante ha l'obbligo giuridico di comunicare l'atto di rinuncia allo Stato (e per esso alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio); ii. e che l'articolo 827 c.c., in base ad una doverosa lettura adeguatrice costituzionalmente orientata, deve essere interpretato nel senso che allo
Stato spetta il potere di rifiuto eliminativo dell'acquisto, con efficacia ex tunc, da esercitarsi con le modalità di cui ai paragrafi 47 e 48 della presente memoria. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare: che, ogni qualvolta l'atto di rinuncia venisse posto in essere dal privato al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all'Erario ex art. 827 c.c. - e dunque in capo alla collettività intera - i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione, o di demolizione dell'immobile, facendo ricadere sullo Stato anche la responsabilità (sia civile: ex artt. 2051 e 2053 c.c., che penale: cfr.
pag. 5/9 art. 449 c.p.) per i danni che dovessero in futuro occorrere a cose e/o a persone nel caso di crollo e/o rovina del medesimo immobile, tale atto di rinuncia sarebbe nullo: in via principale: a.) in ragione della non meritevolezza e/o illiceità della relativa causa in concreto ex artt. 1322 e 1343 c.c.; in subordine: b.) per illiceità del motivo (ai sensi dell'art. 1345 c.c.); in ulteriore subordine: c.) per essere l'operazione realizzata in frode alla legge (a mente dell'art. 1344 c.c.); in via ulteriormente gradata: d.) perché compiuta in violazione del divieto di abuso del diritto ex art. 833 c.c.; In tutte le ipotesi, accertare e dichiarare, infine, che: il rinunziante continua a rispondere nei confronti dei terzi delle obbligazioni risarcitorie derivanti dalle proprie condotte passate (commissive e/o omissive)”. Quest'ultima conclusione, pur non dando luogo alla enunciazione di un principio di diritto (che sarebbe stato estraneo alle questioni oggetto dei rinvii pregiudiziali), ha trovato, comunque, una conferma nella motivazione della sentenza nomofilattica, laddove è stato precisato che “la responsabilità per i danni che siano causalmente collegati alla proprietà di un immobile, e il cui fatto illecito generatore si rinvenga nella negligente costruzione/manutenzione o custodia dello stesso, persiste anche in caso di rinuncia abdicativa (e non liberatoria) al bene. In forza dell'acquisto al patrimonio dello Stato, stabilito dall'art. 827 cod. civ., quest'ultimo diviene vincolato propter rem per i soli obblighi gestori sorti dopo la rinuncia, mentre le responsabilità risarcitorie sorte anteriormente restano a carico del rinunciante”.
4.3.2. Anche le conclusioni del Procuratore Generale, nel procedimento di rinvio giudiziale, hanno – sotto profili parzialmente diversi - evocato i valori costituzionali a mitigazione della incondizionata ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare. Esse, infatti, sono state le seguenti: “la rinuncia al diritto di proprietà immobiliare è ammissibile, quale atto negoziale in cui si estrinseca lo statuto proprietario. Il relativo negozio unilaterale a carattere abdicativo, non traslativo, non recettizio, irrevocabile, sottoposto a forma scritta ad substantiam e trascrivibile esclusivamente contro il rinunciante, comporta ipso iure l'acquisizione a titolo originario da parte dello Stato del bene oggetto di rinuncia ex art. 827 c.c. Esso è comunque soggetto a un giudizio di meritevolezza agganciato ai valori costituzionali, fondanti l'ordinamento giuridico, e al rispetto del diritto europeo, di modo che il pag. 6/9 negozio unilaterale di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà immobiliare in casi eccezionali può essere considerato immeritevole di tutela e, quindi, nullo se consista in un'operazione economica che si ponga in netto e irriducibile contrasto con gli interessi pubblici, collettivi e generali espressi dalla Costituzione e dai Trattati europei e concretantisi, in particolare, nel principio costituzionale della parità di bilancio e dei relativi vincoli europei di bilancio, senza che a tal fine sia sufficiente il mero perseguimento da parte del rinunciante di un fine egoistico”.
5. Non vi è, dunque, alcuna ragione per potere pervenire, in questa sede, a conclusioni diverse da quelle cui sono pervenute le Sezioni Unite. E ciò non solo in ossequio alla valenza nomofilattica della ricordata sentenza di queste ultime, ma anche in convinta adesione ai principi di diritto ivi enunciati ed alle motivazioni che ad esse hanno condotto, attraverso la convincente confutazione delle argomentazioni qui riproposte dagli appellanti, anche alla luce delle norme costituzionali (artt. 2, 3, 41, 42, 81 97) e sovranazionali suscettibili di venire in considerazione, le quali non consentono di ritenere “che la rinuncia alla proprietà di un immobile sia valida, e che perciò provochi quella situazione di vacanza presupposta dalla legge ai fini dell'acquisizione al patrimonio dello Stato, solo se il bene sia 'non inutile', ovvero 'conveniente', in base al suo valore economico, come se dovessero valutarsi i vantaggi di una prestazione in relazione al sacrificio provocato da una prevista controprestazione. Tanto la rinuncia del privato proprietario, quanto l'acquisto dello Stato, rilevano in funzione della realizzazione di interessi che costituiscono un prius rispetto alla qualificazione giuridica delle rispettive fattispecie, prescindendo dal fatto che abbiano ad oggetto un bene utile,
o profittevole, in termini di valore economico puramente soggettivo, e che l'uno e l'altro abbiano un plausibile interesse, rispettivamente, a dismetterlo e ad acquisirlo e conservarlo. La relazione di proprietà tutelata dall'ordinamento intercorre in via diretta e immediata tra soggetto e bene corporale, indipendentemente dal valore d'uso di quest'ultimo … A fronte di un atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario diretto alla perdita del diritto, non può peraltro comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., sia pure inteso quale specificazione con pag. 7/9 riferimento alla proprietà privata dell'art. 2 Cost., per il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà”. E ancora: “sotto un profilo formale, l'applicazione diretta da parte del giudice del principio della ‹‹funzione sociale›› ex art. 42, secondo comma, Cost., come norma imperativa e quindi come regola di validità cui la rinuncia alla proprietà immobiliare debba sottostare, è preclusa dalla riserva di legge che condiziona la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti. L'art. 42, secondo comma, Cost. contempla, invero, una riserva di legge relativa, rafforzata dall'indicazione dello scopo della funzione sociale (nonché dell'accessibilità a tutti), la quale così rappresenta l'indirizzo generale cui deve ispirarsi la legislazione ordinaria: ciò comporta che le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, possono essere stabilite solo dal legislatore, e non dal giudice. Sotto un profilo sostanziale, osta a ritenere che la rinuncia alla proprietà immobiliare possa realizzare un contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., la considerazione che tale norma non implica un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale», essendo dato il minimo costituzionale del diritto di proprietà sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall'apprezzabile valore economico dello stesso”. Infine: “la rinuncia alla proprietà di un immobile non può mai dirsi voluta per conseguire l'effetto di farne ricadere gli oneri sullo Stato, giacché la conseguenza della insorgenza della responsabilità statale propter rem discende non dall'autoregolamento degli interessi dettato dal rinunciante, ma dall'acquisto ex lege stabilito dall'art. 827 cod. civ.” ed “in presenza di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla proprietà di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non può invocarsi lo scopo della funzione sociale - che l'art. 42, secondo comma, Cost. impone alla normazione conformativa del contenuto del diritto di proprietà - per decidere della validità di tale atto, affidando al giudice un 'sindacato di costituzionalità' della medesima rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile … Per ricostruire altrimenti la nullità della rinuncia ad immobili 'dannosi' come dipendente dalla impossibilità giuridica del suo oggetto, fa comunque difetto la base legale che ostacoli in modo assoluto il risultato cui essa è diretta”.
pag. 8/9 6. Pertanto, disatteso il tentativo della difesa degli appellanti di rimettere in discussione l'intervento nomofilattico (e la funzione deflattiva dell'istituto di cui all'art. 363-bis c.p.c.), la sentenza impugnata – che ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite e condivisi da questa Corte è pienamente conforme – non può che trovare conferma attraverso il rigetto dell'appello.
6.1. La contumacia degli appellati esime dal regolare le spese del presente grado di giudizio. Tuttavia, a norma dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, il rigetto dell'appello implica l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale del versamento, da parte degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente estensore
SC S. OC
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. SC S. OC Presidente relatore
Dr. Silvia R. Fabrizio Consigliere
Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato, ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 255 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
e Parte_1 Parte_2
, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di L'Aquila;
[...]
nei confronti di:
e non costituiti. Controparte_1 CP_2 Controparte_3
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 656/2023 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il 25/10/2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità ed, in ogni caso, l'inefficacia nei confronti dello Stato e, per esso, nei confronti del Parte_1
e dell' a) dell'atto di rinuncia alla proprietà posto in
[...] Parte_2
essere dal signor , con atto rep. n. 221737 del 27.08.2018 a rogito del Controparte_1
Notaio avente ad oggetto l'immobile sito in Chieti, alla Via Don Persona_1
Giovanni Minzoni, n. 5 e precisamente: appartamento al piano terzo sottostrada, con annesso fondaco al piano quarto sottostrada, per complessivi vani catastali 8 (otto); descritto nel N.C.E.U. al Foglio 29, p.lle graffate: - 4189 sub 47, per vani 8 ai piani S3-
S4, Cat. A/3, C1.2 e rendita di. E. 681,72; b) dell'atto di rinuncia alla proprietà posto in essere dalle sig.re e con il medesimo atto rep. n. Controparte_3 CP_2
221737 del 27.08.2018 a rogito del Notaio avente ad oggetto Persona_1
l'immobile sito in Chieti, alla Via Don Giovanni Minzoni, n. 5 e precisamente: l'appartamento al piano quarto, con annesso ripostiglio al pano terra, per complessivi vani catastali 6,5 (sei virgola cinque); descritto nel N.C.E.U. al Foglio 29, p.lla 4189 sub
1, per vani 6,5 ai piani T-4, Cat. A/2, Cl. 1 e rendita di E. 604,25. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza qui impugnata, definendo il giudizio di merito introdotto dagli odierni appellanti, ha rigettato le domande dagli stessi proposte, tese ad ottenere la declaratoria di invalidità e/o inefficacia nei propri confronti degli atti pubblici – meglio descritti nelle conclusioni sopra riportate – con i quali i convenuti avevano rinunciato alla proprietà di alcune porzioni immobiliari facenti parte di un edificio condominiale sito in
Chieti, del quale era stato ordinato lo sgombero e, dopo la formazione degli atti abdicativi della proprietà, la demolizione.
1.1. La sentenza ha ritenuto, in sintesi: che “tra i diritti soggettivi suscettibili di rinunzia rientri anche il diritto di proprietà su beni immobili”, in quanto disponibile;
che tale rinuncia non richiede alcuna accettazione, posto che la ricomprensione nel patrimonio statale dei beni immobili che non sono in proprietà di alcuno, previsto dall'art. 827 c.c., non costituisce effetto diretto della rinuncia abdicativa;
che la validità di siffatta rinuncia non richiede alcun vaglio di meritevolezza ex art. 1322 comma 2 c.c. e non è inficiata da illiceità della causa in concreto (trattandosi di atto unilaterale “per il quale non si pone né un problema di valutarne la tipicità, né la necessità di accertarne la funzione economico-sociale, stante l'assenza di un rapporto di relazione tra soggetti diversi”) o da illiceità del motivo (non potendo ritenersi tale “il fine o motivo di convenienza economica ovvero risparmio di spesa” perseguito dal rinunciante) o realizzata in frode alla legge (giacché “in assenza di una puntuale disposizione di legge, la funzione sociale del diritto di proprietà non potrebbe spingersi al punto tale da impedirne la rinuncia al titolare, rendendo di fatto il soggetto 'prigioniero' del suo diritto”) o in violazione del divieto di abuso del diritto ex art. 833 c.c. (norma non applicabile agli “atti che il privato realizza nel proprio interesse, esattamente come avvenuto nel caso di specie, laddove i convenuti hanno espressamente rappresentato l'impossibilità materiale di poter continuare ad occuparsi della gestione degli pag. 2/9 appartamenti siti nel condominio di Chieti, via Don Minzoni n. 5”); che, sotto quest'ultimo profilo, non vi era in fatto prova della natura emulativa delle rinunce, non avendo gli attori documentato il dedotto valore irrisorio dei beni abdicati, né – anche a ritenere ammissibili le produzioni documentali effettuate in sede di precisazione delle conclusioni - argomentato in merito alle eventuali conseguenze dannose derivanti dalla demolizione e ricostruzione dell'immobile nei termini pattuiti nel CP_4
contratto depositato in giudizio, potendosi invece presumersi che i beni rinunciati acquisissero valore quantomeno a seguito delle future opere di ricostruzione del compendio immobiliare nel quale erano inseriti.
2. Gli originari attori hanno proposto appello chiedendo (con conclusioni palesemente affette da errori materiali, tuttavia corretti – nei termini in epigrafe trascritti - con la memoria conclusiva di cui si dirà) la riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte, contestando sotto vari profili la motivazione della sentenza.
3. La causa, svoltasi nella contumacia degli appellati, non costituitisi nonostante la regolare notificazione dell'appello, è stata più volte rinviata in attesa della decisione della questione pregiudiziale (attinente all'ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili, nonché all'eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull'atto) sollevata ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. dallo stesso
Tribunale di L'Aquila (in causa analoga alla presente) e dal Tribunale di Venezia e rimessa alle Sezioni Unite dalla prima Presidente della Cassazione.
3.1. Intervenuta la pronuncia sulla questione (Cass. SU 11/8/2025 n. 23093), è stata fissata udienza per la decisione della causa a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione alle parti di distinti termini per il deposito di memorie conclusionali
(depositate da parte appellante) e per il deposito di note scritte sostitutive di udienza a norma degli artt. 127-ter e 128 c.p.c. (note anch'esse depositate dalla difesa degli appellanti).
4. Ritiene questa Corte che l'appello debba essere rigettato, in applicazione dei principi di diritto che la ricordata sentenza nomofilattica ha enunciato nei seguenti termini: “1.
La rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di pag. 3/9 attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare ‹‹trova causa››, e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un ‹‹altro contraente››. 2. - Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un «fine egoistico», non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale». Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi della titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato”.
4.1. Come è evidente, l'iter motivazionale della sentenza qui impugnata trova piena conferma nei principi di diritto appena riportati, alla luce dei quali si palesano del tutto infondate le censure (sostanzialmente ricalcate sulle argomentazioni già spese in primo grado e confutate dalla sentenza) mosse con l'atto di appello.
4.2. Nonostante ciò, la difesa degli appellanti (disconoscendo di fatto la funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio pregiudiziale, introdotto dal d.lgs. 149/2022) ha, con la copiosa memoria conclusionale autorizzata (estesa 37 pagine, che vanno ad aggiungersi alle 76 pagine dell'atto di appello) perorato una disapplicazione, da parte di questa Corte, dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione, sulla pag. 4/9 scorta della asserita necessità di “una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni di riferimento”.
4.3. Senonché a siffatta “lettura costituzionalmente orientata” (la quale dovrebbe, in sostanza, condurre a consentire anche allo Stato di rinunciare alla proprietà dei beni immobili adespoti discendente dall'art. 827 c.c. allorché essa si riveli onerosa per la collettività ovvero a ravvisare l'invalidità degli atti di rinuncia abdicativa egoisticamente finalizzati a riversare sulla collettività i costi di gestione o di demolizione di immobili ormai privi di qualsiasi valore intrinseco, quali quelli oggetto degli atti di rinuncia posti in essere dagli appellato) ha già provveduto – nell'ampia e articolata motivazione - la sentenza nomofilattica, la quale ha puntualmente e diffusamente confutato le argomentazioni anche sotto questo profilo svolte, nel procedimento di rinvio pregiudiziale, dalla difesa erariale ed in parte accolte nelle conclusioni della Procura Generale.
4.3.1. Infatti, nel procedimento di rinvio pregiudiziale, l'Avvocatura Generale dello
Stato aveva chiesto che fossero enunciati i seguenti principi di diritto: “[o]ve si ritenga la ammissibilità, in astratto, della c.d. rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, ed ove si ritenga che tale rinuncia possa comportare l'acquisto dell'immobile ex art. 827 c.c. in capo allo Stato senza necessità di accettazione da parte di quest'ultimo, ed al di fuori dello strumento della donazione, con tutte le relative formalità, accertare e dichiarare: i. che il terzo rinunciante ha l'obbligo giuridico di comunicare l'atto di rinuncia allo Stato (e per esso alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio); ii. e che l'articolo 827 c.c., in base ad una doverosa lettura adeguatrice costituzionalmente orientata, deve essere interpretato nel senso che allo
Stato spetta il potere di rifiuto eliminativo dell'acquisto, con efficacia ex tunc, da esercitarsi con le modalità di cui ai paragrafi 47 e 48 della presente memoria. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare: che, ogni qualvolta l'atto di rinuncia venisse posto in essere dal privato al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all'Erario ex art. 827 c.c. - e dunque in capo alla collettività intera - i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione, o di demolizione dell'immobile, facendo ricadere sullo Stato anche la responsabilità (sia civile: ex artt. 2051 e 2053 c.c., che penale: cfr.
pag. 5/9 art. 449 c.p.) per i danni che dovessero in futuro occorrere a cose e/o a persone nel caso di crollo e/o rovina del medesimo immobile, tale atto di rinuncia sarebbe nullo: in via principale: a.) in ragione della non meritevolezza e/o illiceità della relativa causa in concreto ex artt. 1322 e 1343 c.c.; in subordine: b.) per illiceità del motivo (ai sensi dell'art. 1345 c.c.); in ulteriore subordine: c.) per essere l'operazione realizzata in frode alla legge (a mente dell'art. 1344 c.c.); in via ulteriormente gradata: d.) perché compiuta in violazione del divieto di abuso del diritto ex art. 833 c.c.; In tutte le ipotesi, accertare e dichiarare, infine, che: il rinunziante continua a rispondere nei confronti dei terzi delle obbligazioni risarcitorie derivanti dalle proprie condotte passate (commissive e/o omissive)”. Quest'ultima conclusione, pur non dando luogo alla enunciazione di un principio di diritto (che sarebbe stato estraneo alle questioni oggetto dei rinvii pregiudiziali), ha trovato, comunque, una conferma nella motivazione della sentenza nomofilattica, laddove è stato precisato che “la responsabilità per i danni che siano causalmente collegati alla proprietà di un immobile, e il cui fatto illecito generatore si rinvenga nella negligente costruzione/manutenzione o custodia dello stesso, persiste anche in caso di rinuncia abdicativa (e non liberatoria) al bene. In forza dell'acquisto al patrimonio dello Stato, stabilito dall'art. 827 cod. civ., quest'ultimo diviene vincolato propter rem per i soli obblighi gestori sorti dopo la rinuncia, mentre le responsabilità risarcitorie sorte anteriormente restano a carico del rinunciante”.
4.3.2. Anche le conclusioni del Procuratore Generale, nel procedimento di rinvio giudiziale, hanno – sotto profili parzialmente diversi - evocato i valori costituzionali a mitigazione della incondizionata ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare. Esse, infatti, sono state le seguenti: “la rinuncia al diritto di proprietà immobiliare è ammissibile, quale atto negoziale in cui si estrinseca lo statuto proprietario. Il relativo negozio unilaterale a carattere abdicativo, non traslativo, non recettizio, irrevocabile, sottoposto a forma scritta ad substantiam e trascrivibile esclusivamente contro il rinunciante, comporta ipso iure l'acquisizione a titolo originario da parte dello Stato del bene oggetto di rinuncia ex art. 827 c.c. Esso è comunque soggetto a un giudizio di meritevolezza agganciato ai valori costituzionali, fondanti l'ordinamento giuridico, e al rispetto del diritto europeo, di modo che il pag. 6/9 negozio unilaterale di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà immobiliare in casi eccezionali può essere considerato immeritevole di tutela e, quindi, nullo se consista in un'operazione economica che si ponga in netto e irriducibile contrasto con gli interessi pubblici, collettivi e generali espressi dalla Costituzione e dai Trattati europei e concretantisi, in particolare, nel principio costituzionale della parità di bilancio e dei relativi vincoli europei di bilancio, senza che a tal fine sia sufficiente il mero perseguimento da parte del rinunciante di un fine egoistico”.
5. Non vi è, dunque, alcuna ragione per potere pervenire, in questa sede, a conclusioni diverse da quelle cui sono pervenute le Sezioni Unite. E ciò non solo in ossequio alla valenza nomofilattica della ricordata sentenza di queste ultime, ma anche in convinta adesione ai principi di diritto ivi enunciati ed alle motivazioni che ad esse hanno condotto, attraverso la convincente confutazione delle argomentazioni qui riproposte dagli appellanti, anche alla luce delle norme costituzionali (artt. 2, 3, 41, 42, 81 97) e sovranazionali suscettibili di venire in considerazione, le quali non consentono di ritenere “che la rinuncia alla proprietà di un immobile sia valida, e che perciò provochi quella situazione di vacanza presupposta dalla legge ai fini dell'acquisizione al patrimonio dello Stato, solo se il bene sia 'non inutile', ovvero 'conveniente', in base al suo valore economico, come se dovessero valutarsi i vantaggi di una prestazione in relazione al sacrificio provocato da una prevista controprestazione. Tanto la rinuncia del privato proprietario, quanto l'acquisto dello Stato, rilevano in funzione della realizzazione di interessi che costituiscono un prius rispetto alla qualificazione giuridica delle rispettive fattispecie, prescindendo dal fatto che abbiano ad oggetto un bene utile,
o profittevole, in termini di valore economico puramente soggettivo, e che l'uno e l'altro abbiano un plausibile interesse, rispettivamente, a dismetterlo e ad acquisirlo e conservarlo. La relazione di proprietà tutelata dall'ordinamento intercorre in via diretta e immediata tra soggetto e bene corporale, indipendentemente dal valore d'uso di quest'ultimo … A fronte di un atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario diretto alla perdita del diritto, non può peraltro comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., sia pure inteso quale specificazione con pag. 7/9 riferimento alla proprietà privata dell'art. 2 Cost., per il profilo dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà”. E ancora: “sotto un profilo formale, l'applicazione diretta da parte del giudice del principio della ‹‹funzione sociale›› ex art. 42, secondo comma, Cost., come norma imperativa e quindi come regola di validità cui la rinuncia alla proprietà immobiliare debba sottostare, è preclusa dalla riserva di legge che condiziona la determinazione dei modi di acquisto, di godimento e dei limiti. L'art. 42, secondo comma, Cost. contempla, invero, una riserva di legge relativa, rafforzata dall'indicazione dello scopo della funzione sociale (nonché dell'accessibilità a tutti), la quale così rappresenta l'indirizzo generale cui deve ispirarsi la legislazione ordinaria: ciò comporta che le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, possono essere stabilite solo dal legislatore, e non dal giudice. Sotto un profilo sostanziale, osta a ritenere che la rinuncia alla proprietà immobiliare possa realizzare un contrasto con l'art. 42, secondo comma, Cost., la considerazione che tale norma non implica un dovere di essere e di restare proprietario per «motivi di interesse generale», essendo dato il minimo costituzionale del diritto di proprietà sia dal legame di appartenenza del bene, sia dall'apprezzabile valore economico dello stesso”. Infine: “la rinuncia alla proprietà di un immobile non può mai dirsi voluta per conseguire l'effetto di farne ricadere gli oneri sullo Stato, giacché la conseguenza della insorgenza della responsabilità statale propter rem discende non dall'autoregolamento degli interessi dettato dal rinunciante, ma dall'acquisto ex lege stabilito dall'art. 827 cod. civ.” ed “in presenza di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla proprietà di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non può invocarsi lo scopo della funzione sociale - che l'art. 42, secondo comma, Cost. impone alla normazione conformativa del contenuto del diritto di proprietà - per decidere della validità di tale atto, affidando al giudice un 'sindacato di costituzionalità' della medesima rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile … Per ricostruire altrimenti la nullità della rinuncia ad immobili 'dannosi' come dipendente dalla impossibilità giuridica del suo oggetto, fa comunque difetto la base legale che ostacoli in modo assoluto il risultato cui essa è diretta”.
pag. 8/9 6. Pertanto, disatteso il tentativo della difesa degli appellanti di rimettere in discussione l'intervento nomofilattico (e la funzione deflattiva dell'istituto di cui all'art. 363-bis c.p.c.), la sentenza impugnata – che ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite e condivisi da questa Corte è pienamente conforme – non può che trovare conferma attraverso il rigetto dell'appello.
6.1. La contumacia degli appellati esime dal regolare le spese del presente grado di giudizio. Tuttavia, a norma dell'art. 13 comma 1-quater TUSG, il rigetto dell'appello implica l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale del versamento, da parte degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'appello;
2. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente estensore
SC S. OC
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