Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
3030/2023 RGAC
Il giudice, DO. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, sul ricorso di
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Mazzini n. 41 (C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale dall'avv. Nadia C.F._1
Panetta del Foro di Asti (C.F. ), ai fini della presente procedura elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Asti, Piazza Medici n. 4, che dichiara di voler ricevere avvisi e notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata o all'utenza telefax n. Email_1
0141.320494
Avverso
DO. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], CP_1
c.f. e DO.SA , nata ad [...] il [...] e ivi residente in [...] CP_2 della Palazzina n. 72, c.f. elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Luca C.F._4
Gastini, c.f. , e Anna Maria Torello, c.f. entrambi del Foro di C.F._5 C.F._6
AleSAndria, con studio ivi in Piazzetta Santa Lucia n. 1, che li rappresentano e difendono come da procura alle liti
(C.F. ), in persona del procuratore speciale DO.SA , Controparte_3 P.IVA_1 CP_4 con sede in Milano, Via Clerici n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Motti (C.F.
) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, Corso C.F._7
Europa n. 12, giusta procura partita i.v.a. , corrente in Milano, via Clerici 14, in persona Controparte_3 P.IVA_1 del procuratore speciale pro tempore Dott.SA , nato a [...] il [...], rappresentata, CP_4 difesa ed elettivamente domiciliata, anche digitalmente – giusta procura allegata telematicamente e da intendersi posta in calce alla presente memoria di costituzione – dall'Avv. Carlo Cioppa, codice fiscale
[...]
, con studio a Milano, via Besana 9; C.F._8
Oggetto: Responsabilità medica.
Conclusioni come in atti.
Parte attrice agisce in via risarcitoria,
in relazione alla prestazione medica dei Dottori, qui convenuti, che assume esser stata negligente, e foriera di danni di carattere personale, come sancito in perizia per ATP, licenziata dal Tribunale di Asti, in procedimento rubricato sub 407 del 2022.
I convenuti sottoponevano la ricorrente ad una serie di prestazione sanitarie,
in ordine alle quali, il collegio peritale, nominato nel predetto giudizio ATP, ha rilevato:
“La perizianda ha riportato, in seguito all'intervento estrattivo del terzo molare inferiore destro, eseguito dal dr. , lesione iatrogena del nervo linguale durante l estrazione di dente del giudizio incluso con CP_1 conseguente perdita della sensibilità̀ esterocettiva del corpo linguale omolaterale e propriocettiva del corpo e della base linguale omolaterale, perdita della sensibilità̀ gustativa della porzione anteriore al solco terminale (dolce, salato, amaro, acido), mobilità linguale conservata ma con possibile alterazione per la perdita della propriocettività, insorgenza di disestesie con scosse e formicolii durante la masticazione e con la digitopressione. Sussiste certamente nesso di causalità̀ tra l'intervento e la lesione al nervo linguale subita dalla signora : sono soddisfatti il criterio cronologico, topografico, di adeguatezza lesiva, di Pt_1 continuità̀ fenomenica ed infine il criterio di esclusione di altra causa. Il primo intervento del prof. del Per_1 gennaio 2020 non ha fornito il successo atteso anzi nel tempo il quadro clinico soprattutto per quanto riguarda il dolore si è notevolmente aggravato come certificato da tutta la documentazione agli atti. Anche per il secondo intervento del Prof. sono corrette sia l'indicazione sia la tecnica chirurgica scelta sia la Per_1 sua esecuzione (neurorrafia con interposizione di nervo di banca), tuttavia anche dopo questo intervento non solo non c'è un miglioramento ma i dolori peggiorano estendendosi a tutto l'emivolto come documentato da tutte le successive consulenze…”.
Lo stesso collegio peritale aggiunge: “Il DO. e la DO.SA avrebbero dovuto inviare subito la CP_1 CP_2 signora per consulto, non attendere per oltre 6 mesi. Gli interventi effettuati dal prof. furono Pt_1 Per_1 conformi alla migliore scienza ed esperienza disponibile al momento dei fatti. La letteratura è concorde nel definire fra i tre e i sei mesi il tempo ideale per avere le maggiori possibilità di successo con una neurorrafia;
tuttavia, tale ritardo non è attribuibile al Prof. Per_2
L'intervento sulla signora fu eseguito 10 mesi dopo la lesione. Non a causa del prof. ma per Pt_1 Per_1 invio tardivo da parte della dr.SA e del dr. ”. CP_2 CP_1
Infine evidenziando che “non erano presenti precedenti morbosi intereSAnti la salute della perizianda al momento del sinistro”.
In conseguenza di quanto sopra,
la perizia concludeva nella valutazione, quanto alle menomazioni alla integrità psicofisica della vittima, in una determinazione pari a:
danno biologico permanente, nella misura del 10% della totale;
inabilità biologica TOTALE x gg. 4;
oltre gg. 30 di ITP al 50% e gg. 40 di ITP al 25%. Secondo le tabelle meneghine ratione temporis applicabili, facendo uso del punto tabellare relazionato alla età della vittima,
le considerazioni tecniche dei CCTTU si traducono nelle seguenti poste risarcitorie:
€ 19.667,00, per il danno a carattere permanente;
per spese mediche, valutate come congrue dai CTU, euro 16.149,83, oltre ad euro 152,00 per le ulteriori e successive spese documentate, datate 13.10.2023: per un totale di euro 16.301,83;
€ 2.871,00, per le voci, come in perizia, riconosciute a titolo ITT ed ITP, nei termini sopra riportati.
Andrà oltre a ciò, allocato sui convenuti il definitivo pagamento dei compensi, già riconosciuti al collegio peritale, in forza di soccombenza.
Non si ritiene invece (allo scopo di evitare duplicazioni risarcitorie) di doversi discostare dal valore tabellare, corrispondente al grado di invalidità riscontrato, sul quale dunque questo giudicante àncora la propria valutazione sul quantum, non riscontrando specifici motivi per addivenire ad una maggiorazione (pur chiesta da parte attrice, ma, a parere di chi scrive, non giustificabile dagli atti).
Non si ritiene neppure di potere ricomprendere, tra le voci risarcibili, i costi affrontati dalla attrice, per accedere ad un riferito mutuo, onde reperire liquidità, per sostenere un successivo intervento di parziale ripristino dei danni (i costi diretti di tale ultimo intervento sono invece tra le spese riconosciute dalla CTU
e sono dunque oggetto di risarcimento).
Detti accessori, per come prospettati, non sono ricollegabili, secondo criterio di necessità ed immediatezza, ex art. 1223 cc, all'evento dannoso, onde non possono esser oggetto di condanna.
Parimenti, non ritiene il giudicante che i Dottori abbiano omesso la neceSAria informativa medica, risultando invero che la paziente fosse resa eDOa del tipo di intervento, che andava ad affrontare.
Ovviamente, la malpractice medica costituisce patologia della prestazione, quindi eSA non poteva, al momento della cura, esser prevedibile, e neppure oggetto di un qualche previa informativa in favore della attrice.
Per contro, si terrà conto delle spese per assistenza tecnica, resa neceSAria alla luce della natura del giudizio, ed in particolare dei compensi riconosciuti ai consulenti di parte, in sede di liquidazione finale delle spese.
La condanna dei Dottori (alla cui conDOa verrà attribuita pari efficienza causale, in carenza di elementi certi per addivenire ad una diversa collocazione delle responsabilità) qui convenuti, risulta poi inscindibilmente legata alla posizione della compagnia assicuratrice, chiamata in giudizio, essendo pacifica la sussistenza della copertura assicurativa, quanto alla posizione del DO. , per come evincibile dalle CP_1 conclusioni che ha rassegnato in comparsa di risposta, in relazione a detta posizione. CP_3
In relazione alla DO.SA , CP_2
aDOa una posizione defensionale differente, eccependo: CP_3
“In ordine alla operatività della polizza:
La DottoreSA stipulava con la deducente compagnia la polizza CP_2 CP_3
IITDMM18A23761202429 per la responsabilità civile professionale dei medici, con franchigia euro 500,00.
(doc. 3) Occorre preliminarmente rilevare che la deducente, nei limiti di polizza, è tenuta a tenere indenne l'assicurata per ogni somma che questa sia tenuta a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo, colpa grave, di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel modulo di proposta non già come nel caso in esame, per la responsabilità derivante dalla titolarità dello studio dentistico.
Come acclarato dalla CTU medico legale depositata in atti, le prestazioni mediche, da cui parte ricorrente lamenta dei postumi invalidanti, traggono origine delle attività eseguite dal DO. e non già dalla CP_1 DO.SA . CP_2
In tema di operatività della polizza, si eccepisce inoltre quanto segue in ordine a:
Responsabilità solidale:
oltre, l'art. Art. 8 CGA prevede: “In caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti (persone Parte_2 fisiche o aziende sanitarie e non) la Società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell' Parte_2 stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ai sensi degli artt. 1298 e/o 2055
Codice civile.” Pertanto, ove fosse acclarata anche la responsabilità dell'Assicurato oltre a quella di altri soggetti, la responsabilità della DO.SA dovrà essere proporzionalmente riDOa e la Compagnia CP_2 esponente potrà rispondere nei limiti della quota di pertinenza dell'assicurato (nei limiti del massimale); e comunque sempre e solo in relazione ai danni causati dalla sua attività medica eseguita in ossequio all'oggetto di copertura assicurativa della polizza. La quota di pertinenza dell'Assicurato stesso dovrà, quindi, intendersi determinata ex artt. 1298 e/o 2055 c.c..
Ed ancora la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente in relazione alle conDOe per fatto illecito, eventuali inadempienze contrattuali della DO.SA , come la restituzione dell'onorario non costituisce CP_2 oggetto di polizza.
Esclusione di copertura per le richieste di risarcimento danni cagionati in seguito ad errori od omissioni derivanti dall'esercizio di attività amministrativa, come nel caso di specie ex art. 4 punto 13.
Si eccepisce l'applicazione ex art- 1910 c.c. in caso di medesima copertura assicurativa, da chiunque contratta per il medesimo rischio.
Gestione delle vertenze e spese legali:
Ex art. 7 CGA La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, sia civile che penale, designando, ove neceSArio, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all stesso. La Società non riconosce le Parte_2 spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da eSA designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all'assicurato. Nel caso che ci occupa la DO.SA ha CP_2 provveduto di sua sponte a nominare un proprio legale di fiducia senza alcuna previa comunicazione alla deducente, nulla sarà dovuto a tale titolo.
Consenso informato:
Ai sensi dell'art. 4 punto 5 delle Condizioni di Assicurazione sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento derivanti da inottemperanza sulle previsioni di cui al capo IV – Informazione e
Consenso – del codice di deontologia medica. Detto altrimenti, ciò implica che ove all'esito del giudizio dovesse emergere che la DO.SA ha omesso un'adeguata informazione e non ha ottenuto adeguato CP_2 consenso informato dalla Sig. , la copertura assicurativa da parte dell'esponente non sarà da Pt_1 ritenersi dovuta ai sensi di polizza. Sul punto, tuttavia si osserva, l'orientamento della Corte di CaSAzione –
(Cass. Terza Sezione Civile- Presidente Dott. Travaglino n. 28985/2019 e n. 29709/2019), con cui si identifica il consenso informato come voce di danno autonoma rispetto a quella inerente il trattamento terapeutico, e che l'interesse leso da tale conDOa illecita è oggettivamente distinto da quello della salute del soggetto, identificandosi nella compromissione della libertà di autodeterminazione della persona. Di conseguenza parte ricorrente dovrà darne rigorosa prova circa i pregiudizi di natura non patrimoniale in termini di sofferenza soggettiva per la violazione della libertà.
Sempre in tema esclusioni, ai sensi dell'art. 4 punto sei “Sono escluse dall'assicurazione le Richieste di
Risarcimento basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato”, pertanto in relazione a tale tipologia di danni la polizza invocata non può trovare operatività.”
Le difese così assunte non sembrano tuttavia persuasive.
La lettura offerta dalla assicuratrice, quanto all'art. 7 CGA, non può esser condivisa, in quanto importerebbe una ablazione del diritto di parte convenuta a valersi di difesa tecnica di fiducia, nel giudizio, ciò che appare del tutto illogico;
non si rinvengono d'altronde, quanto alla posizione della DO.SA , spese CP_2 defensionali superflue o eccessive, in ordine alle quali la assicuratrice poSA invocare esenzione da responsabilità in manleva.
Neppure corrisponde al vero che la CTU, licenziata ante causam, individui nel solo DO. il CP_1 responsabile dei danni da mala gestio medica, essendo anzi il tenore della perizia esattamente opposto.
Nulla quaestio invece per ciò che attiene al (richiesto) danno da omesso consenso informato, qui non riconosciuto, come detto, non essendone emersi i presupposti;
è invece corretta la eccezione, afferente alla operatività della franchigia contrattuale, nella misura di €
500,00, siccome oggetto di stipula inter partes.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando,
in accoglimento della domanda attorea,
A)Condanna i Dottori e , in solido, ed in pari quote nei rapporti interni, al CP_1 CP_2 risarcimento, in favore della attrice, delle seguenti somme:
per danno permanente alla integrità psicofisica, € 19.667,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
per spese mediche, 16.301,83, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
per le voci di inabilità temporanea, € 2.871,00, oltre rivalutazione ed interessi, dalla domanda giudiziale,
e sino al soddisfo;
B)Condanna i medesimi Dottori alla rifusione delle seguenti spese, per assistenza legale e tecnica nel presente giudizio e nel previo ATP, in favore di parte attrice:
€ 786 per esposti, € 18.000,00 per compenso per assistenza legale, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA in quanto dovute;
€ 2.717,54, per ripetizione somme pagate in favore dei CCTTUU, nel giudizio per ATP;
oltre interessi dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
€ 1.887,00, per ripetizione somme pagate e dovute ai CCTTPP di parte attrice;
oltre interessi dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo;
C)Condanna (C.F. ) a tenere indenni i sopra indicati convenuti, Controparte_3 P.IVA_1 di tutte le voci da questi dovute, in relazione ai superiori capi A) e B) del dispositivo - detratta franchigia da contratto ove contemplata – ovvero ad effettuare, su semplice richiesta degli assicurati, pagamento diretto, per le somme sub A) e B) supra, in favore della attrice.
Si comunichi.
Asti, 27.3.2025
Il gi DO.Perfetti