Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2162 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE ORALE
Il giorno 20 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Claudia Turco, chiamata la causa R.G. n. 9719 dell'anno 2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
E NEI CONFRONTI DI
Controparte_2
Sono presenti
Per l'opponente l'Avv. Alessandro Gatto, in sostituzione degli avv.ti
Andò e La Gattuta;
per l'opposta e per l'Avv Marco Controparte_1 CP_2
Civiletti, in sostituzione dell'Avv. Perelli;
Ai fini della pratica forense è altresì presente la dott.sa
[...]
(studio avv. Civiletti). Persona_1
Entrambi i procuratori si riportano alle rispettive difese ed alle note conclusive.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale dà lettura del provvedimento. il Giudice
Claudia Turco
Tribunale di Palermo Sez. VI Civile
sezione VI Civile
- 2 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
N. R.G. 9719/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9719/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti La Parte_1
Gattuta Francesco e Andò Giuseppe
Ricorrente contro rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Perelli Cazzola Alessandra
Resistente
rappresentata e difesa dall'Avv. Perelli Cazzola Controparte_2
Alessandra
Interveniente
- 3 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.7.2024 (in seguito Parte_1
, nel termine assegnato dal G.E. con l'ordinanza di Parte_1
revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione adottata a conclusione della fase sommaria, introduceva il giudizio di merito conseguente all'esaurimento della fase cautelare dell'opposizione proposta dalla stessa all'esecuzione per rilascio Parte_1 di immobile promossa dalla (in seguito Controparte_1 P_
. Detta esecuzione procedeva in forza della sentenza n.
[...]
4265/2021 emessa dal Tribunale di Palermo, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda stipulato tra le parti in data 16 novembre 2009 per grave inadempimento dell'affittuaria , e conseguentemente Parte_1
intimato il rilascio dell'unità immobiliare contraddistinta al numero
S99 (catastalmente identificato al Foglio 91 – Part. - 2140 - Sub. 118 –
Cat. D/8) sita all'interno del Centro Commerciale “Forum di
” e destinata, come da contratto, all'esercizio di attività di Pt_1 somministrazione sotto l'insegna “ . La sentenza è stata CP_3
confermata dalla Corte d'Appello di Palermo con pronuncia n.
1756/2023, divenuta definitiva.
Deduceva parte ricorrente che il contratto stipulato tra le parti in data
16 novembre 2009, qualificato come affitto di ramo d'azienda, dovesse in realtà ritenersi locazione commerciale e che la stipulazione dello stesso fosse avvenuta in un contesto di asimmetria informativa, per effetto dell'omessa comunicazione – da parte della
– dei dati economici contenuti nello studio di impatto P_
presentato in sede autorizzativa. Tali omissioni, unitamente
- 4 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
all'imposizione di un canone significativamente superiore ai valori di riferimento approvati, avrebbero indotto la ricorrente a contrattare a condizioni inique, in violazione dei principi di buona fede e correttezza.
Deduceva inoltre la riserva di un trattamento economico più favorevole a operatori commerciali di maggiori dimensioni, nonché la sussistenza di un grave squilibrio contrattuale, ulteriormente aggravato dall'insorgenza di eventi eccezionali (pandemia Covid-19
e lavori nella food court del centro commerciale), che avrebbero temporaneamente escluso l'obbligo di pagamento del canone.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto per rilascio e di ogni atto esecutivo consequenziale, in considerazione dell'illegittima applicazione del canone locativo e dell'esistenza di un controcredito in suo favore;
nel merito, la declaratoria dell'insussistenza del diritto della P_
di procedere ad esecuzione forzata, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, P_
l'inammissibilità dell'istanza cautelare di sospensione, già rigettata in sede esecutiva e non impugnata con reclamo, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione, essendo stata proposta successivamente alla conclusione dell'esecuzione avvenuta in data 4 ottobre 2024 con l'immissione in possesso della P_
nell'immobile occupato.
Deduceva, poi, la manifesta infondatezza dell'opposizione vertente sui motivi di merito, evidenziando come le doglianze sollevate dalla si risolvano in mere contestazioni di merito, già Parte_1
- 5 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
definitivamente decise con sentenza passata in giudicato della Corte
d'Appello di Palermo.
Secondo la resistente, in presenza di un titolo giudiziale definitivo,
l'opposizione all'esecuzione non può essere strumento per rimettere in discussione il merito della decisione, potendo fondarsi solo su vizi che ne determinino l'inesistenza giuridica.
La contestava inoltre le eccezioni sulla valenza dello P_
studio di impatto, rappresentandone l'irrilevanza sul piano negoziale e la non vincolatività rispetto alla determinazione dei canoni. Negava altresì ogni profilo di dolo omissivo, sottolineando l'assenza di obblighi informativi non adempiuti e la regolarità della trattativa contrattuale. Sosteneva, infine, che la pandemia da Covid-19 e la chiusura temporanea della food court non possano costituire esimenti all'inadempimento, trattandosi di circostanze già vagliate e respinte dal giudice della cognizione.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, con condanna alle spese di controparte anche ai sensi dell'art. 96, commi 3 (condanna equitativa d'ufficio) e 4 (pagamento in favore della cassa delle ammende) c.p.c.
Con comparsa di intervento volontario ex art. 419 c.p.c. si costituiva la quale cessionaria del ramo d'azienda relativo al Controparte_2 centro commerciale “Forum Palermo”, comprensivo del rapporto oggetto di causa, in forza di conferimento effettuato da P_
con atto del 6.11.2024, a rogito Notaio in Milano, rep. Persona_2
n. 20.453, racc. n. 13.272.
L'interveniente dichiarava di subentrare nella posizione sostanziale della parte resistente , aderendo integralmente alle difese P_
- 6 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
da essa svolte e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta da parte ricorrente, con condanna della medesima per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata l'eccezione sollevata dalla parte resistente di inammissibilità della richiesta cautelare di sospensione in quanto già formulata e decisa in sede di opposizione all'atto di precetto per rilascio dell'immobile e degli atti esecutivi conseguenti. L'eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento.
È noto che le opposizioni esecutive siano caratterizzate da una struttura necessariamente bifasica, con una prima fase cautelare dinanzi al Giudice dell'esecuzione, il quale valuterà se concedere o meno la sospensione con provvedimento reclamabile a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., ed una fase di merito a cognizione piena eventuale e rimessa all'iniziativa della parte (ex plurimis, Cass. civ.
n. 25170/2018).
Orbene, una volta iniziata l'esecuzione, ogni questione relativa alla sospensione degli atti esecutivi compete al giudice dell'esecuzione e non può essere proposta in sede di giudizio a cognizione piena.
Nel caso di specie, a ciò si aggiunge che l'esecuzione risulta definitivamente conclusa con l'immissione in possesso della parte procedente in data 4 ottobre 2024, come da relativo verbale di rilascio
(cfr. doc. 13 allegato alla costituzione parte resistente). Pertanto,
l'istanza di sospensione, oltre che inammissibile, risulta anche priva di interesse attuale e concreto, essendosi già realizzato l'effetto esecutivo cui il precetto era finalizzato.
- 7 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Nel merito, l'opposizione deve essere rigettata per manifesta inammissibilità delle doglianze sollevate, in quanto integralmente riferite a questioni di merito già definitivamente decise nel giudizio di cognizione.
Infatti, l'opposizione all'esecuzione può essere proposta, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., unicamente per contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, mentre le contestazioni concernenti l'esistenza stessa del credito, se fondate su elementi di fatto preesistenti alla formazione del titolo di natura giudiziale, non sono più proponibili in sede esecutiva (cfr. Cass. Civ. ord. n. 3277/2015 e da ultimo Cass. Civ. n. 2785/2025).
In altri termini, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. può essere proposta per contestare il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, l'impignorabilità dei beni o la qualità di creditore del soggetto procedente, ma non per contestare le ragioni di merito che hanno portato alla formazione del titolo esecutivo.
Nella specie, la deduceva l'asserita natura locatizia Parte_1
del contratto, la sussistenza di asimmetrie informative e l'applicazione di un canone ritenuto iniquo, nonché l'incidenza di eventi straordinari (pandemia e lavori nella food court). Orbene, tali argomentazioni attengono chiaramente al merito della vicenda contrattuale e sono già state oggetto di accertamento da parte del giudice della cognizione, conclusosi con il titolo esecutivo azionato
(sentenza n. 4265/2021 del Tribunale di Palermo), confermata in sede di appello con sentenza passata in giudicato (cfr. doc. 8 allegato alla costituzione di parte resistente).
- 8 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Conclusivamente, le domande di parte ricorrente vanno dichiarate inammissibili.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo – tenuto conto dei criteri indicati nelle tabelle allegate al
D.M. n. 147/2022, del valore della controversia, della natura della stessa, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi, per le sole fasi introduttiva, di studio e decisionale, in esse assorbita l'istruttoria solo documentale. Il subentro della nella medesima CP_2 posizione processuale della e con eguale difesa legittima P_
la condanna unitaria dell'opponente in favore di entrambe le predette opposte.
L'evidente infondatezza del ricorso induce all'accoglimento della richiesta di condanna aggravata della ai sensi dell'art. Parte_1
96, commi 3 e 4 c.p.c., come richiesto da parte resistente al pagamento di un ulteriore importo che appare equo liquidare, in via equitativa, in euro 1.000,00, sempre cumulativamente in favore delle opposte.
Trova infine applicazione l'art. 96, comma 4 c.p.c., che prevede l'automatica condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della cassa delle ammende (a compensazione del danno arrecato all'Amministrazione giustizia per l'inutile impiego di risorse speso nella gestione del processo), di una somma di denaro che si ritiene congruo quantificare in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- 9 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
- Condanna cumulativamente in favore di Parte_1
e alla refusione delle spese del presente P_ CP_2 giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna altresì cumulativamente in Parte_1
favore di e al pagamento dell'ulteriore P_ CP_2
somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., nonché al pagamento dell'ulteriore importo di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma
4 c.p.c.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 20 maggio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
- 10 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile