Articolo 24 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 23Articolo 25
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13 luglio 1913
Art. 24.

A tutti i mediatori inscritti e' vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.

Non potra' ottenere l'inscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se la abbia ottenuta, dovra' esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualita' di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Societa' per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913