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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 16/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 190/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 190/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Margaritone 9 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv.
GUGLIELMO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 14.2.2025, agisce nei Parte_1
confronti di , eccependo la prescrizione del diritto e la tardività della CP_1
contestazione con conseguente intervento della decadenza (art. 13 legge n. 412/1991) e che l'indebito non si sarebbe formato in quanto l'attività di lavoro svolta in realtà costituisce prestazione di lavoro occasionale compatibile con la fruizione della NASPI, nei limiti reddituali, e non lavoro autonomo occasionale.
Pertanto, chiede accertarsi la prescrizione quinquennale dell'indebito a titolo di ratei di prestazione NASPI risalenti al periodo 10/2016 – 1/2017 oggetto di richiesta del 23.4.2024; nel merito chiede accertarsi l'inesistenza dell'indebito e l'irripetibilità delle somme.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce, l' resistente chiedendo la reiezione della domanda ex CP_2
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente. Infatti, l'indennità di disoccupazione della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ha natura giuridica previdenziale non pensionistica, sicché non operano né le regole dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico, che si configurano come una disciplina eccezionale, e pertanto insuscettibile di applicazione analogica, né i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che escludono la ripetibilità qualora la situazione abbia generato l'affidamento del percettore e a quest'ultimo non sia imputabile l'erogazione indebita.
La fattispecie soggiace pertanto alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c.
(Cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 11659/2024) anche in punto di termini di prescrizione (ordinaria decennale) oltre che di inosservanza delle specifiche decadenze poste nell'attività di recupero dalla normativa sopra indicata (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412). Nel calcolo della prescrizione devono poi essere considerate le sospensioni di legge.
2 Nel merito, pare doveroso premettere che nei giudizi aventi ad oggetto la ripetizione dell'indebito, l'onere della prova grava sul percettore delle somme, in particolare in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini del godimento della prestazione. Grava, invece, sull' l'onere di dimostrare i CP_1
fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del ricorrente, previa allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi da parte di quest'ultimo, come da insegnamento della giurisprudenza consolidata sul punto, che ha espresso il principio per il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
(Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore
l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per
l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' CP_3
previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata).” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 18046/2010, Cass. Civ. Sez.
Lav.n. 26231/2018).
Nel caso in esame, occorre rilevare che la parte ricorrente non abbia adempiuto il proprio onere di allegazione e prova che l'attività lavorativa svolta sia effettivamente da qualificare come semplice collaborazione occasionale sottratta all'obbligo di comunicazione se fonte di compensi inferiori a € 5.000 annui.
È pacifico che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa nel periodo coperto dall'indennità NASPI percependo importi che lo stesso poi ha provveduto1correttamente – a qualificare come attività lavorativa autonoma – attività professionale e dichiarati alla stregua di compenso per la prestazione di lavoro autonomo occasionale in data 29.12.2016.
Come rilevato dall' , nel caso di specie non è possibile identificare il CP_1
rapporto come una collaborazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017, in
3 quanto tale norma non era applicabile ratione temporis. Dal 1° gennaio 2016, infatti, per effetto del d.lgs. n. 81/2015 sono state abolite le c.d. prestazioni occasionali, cui si poteva ricorrere per prestazioni di durata non superiore a 30 giorni all'anno. Le collaborazioni aventi carattere saltuario potevano essere inquadrate, ricorrendone i presupposti, solo come lavoro autonomo occasionale o lavoro accessorio (voucher).
Correttamente, dunque, l'attività di lavoro svolta è stata inquadrata (anche dallo stesso ricorrente) come lavoro autonomo occasionale in quanto era l'unica forma di attività occasionale ammessa dalla normativa prima dell'entrata in vigore dell'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
In punto di decadenza dalla Naspi, la Cassazione precisa: “La decadenza dalla Naspi prevista dall'art. 11 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 22/2015, per
l'omessa comunicazione nel termine dell'art. 10 comma 1, non sanziona solo
l'omissione formale ma bensì l'impossibilità di consentire una verifica della compatibilità reddituale, tant'è che nella seconda parte del primo comma dell'art. 10 si prevede che la presentazione della dichiarazione reddituale ed i dati in essa ricavabili incidano sul trattamento in corso di erogazione. Inoltre, poiché lo scopo di tale aiuto è finalizzato ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che non possono disporre di altre forme di reddito a causa della fine del loro rapporto di lavoro, tale sostegno viene revocato se il lavoratore comunica in ritardo la sua nuova occupazione, rendendolo responsabile delle conseguenze per la mancata notifica” (Cfr.
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2025, n.4740).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, potendosi condannare alle spese la parte soccombente anche in assenza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (sul punto, cfr. Corte di cassazione civ., ordinanza 19.10.2022 n.
30729: “La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle
4 domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa”).
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell' – CP_1 delle spese di lite che liquida in € 886,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 16/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 190/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUGLIELMO BORRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Via Margaritone 9 52100 Arezzo ITALIA presso il difensore avv.
GUGLIELMO BORRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 14.2.2025, agisce nei Parte_1
confronti di , eccependo la prescrizione del diritto e la tardività della CP_1
contestazione con conseguente intervento della decadenza (art. 13 legge n. 412/1991) e che l'indebito non si sarebbe formato in quanto l'attività di lavoro svolta in realtà costituisce prestazione di lavoro occasionale compatibile con la fruizione della NASPI, nei limiti reddituali, e non lavoro autonomo occasionale.
Pertanto, chiede accertarsi la prescrizione quinquennale dell'indebito a titolo di ratei di prestazione NASPI risalenti al periodo 10/2016 – 1/2017 oggetto di richiesta del 23.4.2024; nel merito chiede accertarsi l'inesistenza dell'indebito e l'irripetibilità delle somme.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce, l' resistente chiedendo la reiezione della domanda ex CP_2
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Preliminarmente, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione avanzata da parte ricorrente. Infatti, l'indennità di disoccupazione della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ha natura giuridica previdenziale non pensionistica, sicché non operano né le regole dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico, che si configurano come una disciplina eccezionale, e pertanto insuscettibile di applicazione analogica, né i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che escludono la ripetibilità qualora la situazione abbia generato l'affidamento del percettore e a quest'ultimo non sia imputabile l'erogazione indebita.
La fattispecie soggiace pertanto alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c.
(Cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 11659/2024) anche in punto di termini di prescrizione (ordinaria decennale) oltre che di inosservanza delle specifiche decadenze poste nell'attività di recupero dalla normativa sopra indicata (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412). Nel calcolo della prescrizione devono poi essere considerate le sospensioni di legge.
2 Nel merito, pare doveroso premettere che nei giudizi aventi ad oggetto la ripetizione dell'indebito, l'onere della prova grava sul percettore delle somme, in particolare in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari ai fini del godimento della prestazione. Grava, invece, sull' l'onere di dimostrare i CP_1
fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del ricorrente, previa allegazione e dimostrazione dei fatti costitutivi da parte di quest'ultimo, come da insegnamento della giurisprudenza consolidata sul punto, che ha espresso il principio per il quale “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
(Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore
l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per
l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall' CP_3
previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata).” (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un. n. 18046/2010, Cass. Civ. Sez.
Lav.n. 26231/2018).
Nel caso in esame, occorre rilevare che la parte ricorrente non abbia adempiuto il proprio onere di allegazione e prova che l'attività lavorativa svolta sia effettivamente da qualificare come semplice collaborazione occasionale sottratta all'obbligo di comunicazione se fonte di compensi inferiori a € 5.000 annui.
È pacifico che il ricorrente abbia svolto attività lavorativa nel periodo coperto dall'indennità NASPI percependo importi che lo stesso poi ha provveduto1correttamente – a qualificare come attività lavorativa autonoma – attività professionale e dichiarati alla stregua di compenso per la prestazione di lavoro autonomo occasionale in data 29.12.2016.
Come rilevato dall' , nel caso di specie non è possibile identificare il CP_1
rapporto come una collaborazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. 50/2017, in
3 quanto tale norma non era applicabile ratione temporis. Dal 1° gennaio 2016, infatti, per effetto del d.lgs. n. 81/2015 sono state abolite le c.d. prestazioni occasionali, cui si poteva ricorrere per prestazioni di durata non superiore a 30 giorni all'anno. Le collaborazioni aventi carattere saltuario potevano essere inquadrate, ricorrendone i presupposti, solo come lavoro autonomo occasionale o lavoro accessorio (voucher).
Correttamente, dunque, l'attività di lavoro svolta è stata inquadrata (anche dallo stesso ricorrente) come lavoro autonomo occasionale in quanto era l'unica forma di attività occasionale ammessa dalla normativa prima dell'entrata in vigore dell'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
In punto di decadenza dalla Naspi, la Cassazione precisa: “La decadenza dalla Naspi prevista dall'art. 11 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 22/2015, per
l'omessa comunicazione nel termine dell'art. 10 comma 1, non sanziona solo
l'omissione formale ma bensì l'impossibilità di consentire una verifica della compatibilità reddituale, tant'è che nella seconda parte del primo comma dell'art. 10 si prevede che la presentazione della dichiarazione reddituale ed i dati in essa ricavabili incidano sul trattamento in corso di erogazione. Inoltre, poiché lo scopo di tale aiuto è finalizzato ad assicurare temporaneamente una forma di assistenza ai lavoratori che non possono disporre di altre forme di reddito a causa della fine del loro rapporto di lavoro, tale sostegno viene revocato se il lavoratore comunica in ritardo la sua nuova occupazione, rendendolo responsabile delle conseguenze per la mancata notifica” (Cfr.
Cassazione civile sez. lav., 23/02/2025, n.4740).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo, potendosi condannare alle spese la parte soccombente anche in assenza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (sul punto, cfr. Corte di cassazione civ., ordinanza 19.10.2022 n.
30729: “La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle
4 domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa”).
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore dell' – CP_1 delle spese di lite che liquida in € 886,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 16/04/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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