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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4799/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4799/2021 promossa da:
, c.f. , nata ad [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1
(AV) alla via Cortina Del Cerro 1/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Palma (c.f.
- pec: e dall'Avv. Giuseppe C.F._2 Email_1
Riccardo (c.f. - pec: .salerno.it,) C.F._3 Email_2 CP_2
OPPONENTE contro
, C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Serafina Vitale (c.f. C.F._4
– pec:
[...] Email_3
OPPOSTA
Nonché contro
, C.F. Controparte_4
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2
dello Stato di Napoli (C.F. PEC: , presso i cui C.F._5 Email_4
uffici domicilia per legge in Napoli alla via A. Diaz n. 11.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato il 25.11.2021, CP_1
sull'assunto che in data 06/11/2021 l' le aveva notificato
[...] Controparte_3
pagina 1 di 4 l'intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 22/000, con la quale veniva richiesto, nell'interesse della Area III bis/assegni, il pagamento della somma di € 47.022,14 in esecuzione Controparte_4
del ruolo 2010/742 a titolo di sanzioni amministrative ex art. 27 L.689/81e L. 386/1990 inerenti l'emissione di assegni;
e che, come emerge dallo stesso atto di intimazione, il pagamento di tale somma le sarebbe stato in precedenza richiesto con la cartella di pagamento n. 01220100000818510000 asseritamente notificata il 06/03/2010, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
e la , per ivi sentire Controparte_5 Controparte_4 accogliere le seguenti Conclusioni: “I. Voglia l'adito Giudice in virtù di quanto osservato e premesso, accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione ai crediti asseritamente dovuti a titolo di sanzioni amministrative in favore della e per l'effetto dichiarare l'inesigibilità delle Controparte_4 somme per cui viene richiesto il pagamento con l'intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 22/000. II.
Annullare l'intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 22/000 ed ordinare la cancellazione delle somme dal ruolo n. 2010/742 formato dalla . III. In via gradata accertare e dichiarare l'omessa Controparte_4 notifica della cartella di pagamento nr. 01220100000818510000, dell'ordinanza/ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 bis co. V L. 386/1990 e della contestazione di violazione di cui all'art. 4 L. 386/1990, per effetto dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 e della richiesta Pt_1 di pagamento ivi contenuta per omessa notifica degli atti presupposto, con ordine di cancellazione delle relative somme dal ruolo 2010/742 formato dalla . IV. Condannare i convenuti, in solido fra loro o Controparte_4 ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento di spese e competenze del Giudizio, con attribuzione agli scriventi procuratori per averne fatto anticipo. V. Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo, entrambi, il loro difetto di legittimazione passiva;
la deduceva, inoltre, di aver tempestivamente adottato, in data 17.10.2006, nel termine previsto CP_4 dall'art. 28 della L. 689/81 (cinque anni) l'ordinanza ingiunzione n. 17548 (a seguito dell'accertamento e della contestazione della violazione degli artt. 1 e 2, l. n. 386/1990 per aver emesso, l'odierna opponente, n. 5 assegni in difetto di provvista e n. 8 assegni senza l'autorizzazione del trattario), notificata alla sig.ra CP_1
dal messo notificatore del Comune di Solofra (AV) il 22.11.2006, oltre ad aver richiesto copia
[...] dell'avvenuto pagamento a mezzo raccomandata con a.r. del 18.04.2007; l' a sua volta CP_3
eccepiva, la definitività della cartella esattoriale perché non impugnata, sebbene ritualmente e tempestivamente notificata il 06/03/2010, e l'inammissibilità dell'atto di opposizione avverso l'intimazione di pagamento;
tutti e due concludevano per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese..
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 13.10.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. pagina 2 di 4 ***
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio, emerge che il titolo di debito non pagato è riferibile a sanzioni amministrative ex Legge n. 689/81 conseguenti alla emissione di assegni senza autorizzazione del trattario o senza provvista (articoli 1 e 2 della legge n. 386 del
1990); indi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Giova pure, ribadire che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., (Cass. 2.9.2020, n. 18256).
L'opponente ha eccepito in via preliminare ed assorbente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per la sopravvenuta estinzione dei crediti azionati per il decorso del termine di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento n. 01220100000818510000 in data 06/03/2010 rilevando che l'azione esecutiva poteva essere esercitata entro il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento, corrispondente al 05/03/2015, mentre l'intimazione è stata, invece, notificata solo in data 06/11/2021, dunque dopo 11 anni e 8 mesi dalla notifica della cartella di pagamento.
L'eccezione appare fondata, essendo effettivamente decorso dalla notificazione della cartella esattoriale, in data 06/03/2010, il termine di cinque anni senza che l' abbia dato impulso alla CP_3
procedura; il primo atto di impulso successivo alla notifica della cartella di pagamento, in difetto di allegazione di atti interruttivi, risulta essere l'avviso di intimazione notificato in data 06.11.2021; neppure può ritenersi che l'omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale consente, all'atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacché “l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale … con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione”, bensì unicamente la definitività del credito statale, in quanto la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cassazione SS.UU., sentenza n° 23397/2016). A ciò va aggiunto che, al caso di specie non è neppure applicabile la sospensione del termine di cui all'art. 68, primo comma, del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 (normativa emergenziale COVID), dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 poi prorogato fino al 31 agosto 2021, essendosi il credito prescritto già in data 06.03.2015.
In conclusione, l' non ha dato impulso alla procedura esecutiva azionata con la cartella di CP_3
pagamento notificata il 06/03/2010 per un periodo superiore a 5 anni ed il relativo diritto si è prescritto;
ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata, ed i crediti devono pertanto ritenersi estinti per l'inutile decorso del termine prescrizionale di 5 anni cui sono assoggettati.
pagina 3 di 4 L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione è assorbente e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad €
52.000,00 valore minimo, a carico della sola convenuta, per essere la fondatezza CP_3 dell'eccezione di prescrizione imputabile a condotta del concessionario per l'esazione; possono invece essere compensate nei confronti del , tenuto conto della produzione documentale diretta ad CP_4 attestare la tempestiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'atto di citazione in opposizione dichiara estinto il credito di cui all'intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 22/0002 notificata in data 06/11/2021 dall' Controparte_3
;
[...]
- Condanna l' , al pagamento delle spese legali in Controparte_3 favore di parte attrice che liquida in € 3.809,00 per onorario, oltre € 518,00 per spese borsuali, rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione;
- compensa le spese di lite con la . Controparte_4
AVELLINO, 06.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4799/2021 promossa da:
, c.f. , nata ad [...] il [...], residente in [...]CP_1 C.F._1
(AV) alla via Cortina Del Cerro 1/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Palma (c.f.
- pec: e dall'Avv. Giuseppe C.F._2 Email_1
Riccardo (c.f. - pec: .salerno.it,) C.F._3 Email_2 CP_2
OPPONENTE contro
, C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Serafina Vitale (c.f. C.F._4
– pec:
[...] Email_3
OPPOSTA
Nonché contro
, C.F. Controparte_4
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_2
dello Stato di Napoli (C.F. PEC: , presso i cui C.F._5 Email_4
uffici domicilia per legge in Napoli alla via A. Diaz n. 11.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ritualmente notificato il 25.11.2021, CP_1
sull'assunto che in data 06/11/2021 l' le aveva notificato
[...] Controparte_3
pagina 1 di 4 l'intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 22/000, con la quale veniva richiesto, nell'interesse della Area III bis/assegni, il pagamento della somma di € 47.022,14 in esecuzione Controparte_4
del ruolo 2010/742 a titolo di sanzioni amministrative ex art. 27 L.689/81e L. 386/1990 inerenti l'emissione di assegni;
e che, come emerge dallo stesso atto di intimazione, il pagamento di tale somma le sarebbe stato in precedenza richiesto con la cartella di pagamento n. 01220100000818510000 asseritamente notificata il 06/03/2010, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'
[...]
e la , per ivi sentire Controparte_5 Controparte_4 accogliere le seguenti Conclusioni: “I. Voglia l'adito Giudice in virtù di quanto osservato e premesso, accertare il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione ai crediti asseritamente dovuti a titolo di sanzioni amministrative in favore della e per l'effetto dichiarare l'inesigibilità delle Controparte_4 somme per cui viene richiesto il pagamento con l'intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 22/000. II.
Annullare l'intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 22/000 ed ordinare la cancellazione delle somme dal ruolo n. 2010/742 formato dalla . III. In via gradata accertare e dichiarare l'omessa Controparte_4 notifica della cartella di pagamento nr. 01220100000818510000, dell'ordinanza/ingiunzione emessa dal Prefetto ai sensi dell'art. 8 bis co. V L. 386/1990 e della contestazione di violazione di cui all'art. 4 L. 386/1990, per effetto dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 e della richiesta Pt_1 di pagamento ivi contenuta per omessa notifica degli atti presupposto, con ordine di cancellazione delle relative somme dal ruolo 2010/742 formato dalla . IV. Condannare i convenuti, in solido fra loro o Controparte_4 ciascuno per quanto di spettanza, al pagamento di spese e competenze del Giudizio, con attribuzione agli scriventi procuratori per averne fatto anticipo. V. Emettere ogni altro provvedimento del caso”.
Si costituivano in giudizio i convenuti eccependo, entrambi, il loro difetto di legittimazione passiva;
la deduceva, inoltre, di aver tempestivamente adottato, in data 17.10.2006, nel termine previsto CP_4 dall'art. 28 della L. 689/81 (cinque anni) l'ordinanza ingiunzione n. 17548 (a seguito dell'accertamento e della contestazione della violazione degli artt. 1 e 2, l. n. 386/1990 per aver emesso, l'odierna opponente, n. 5 assegni in difetto di provvista e n. 8 assegni senza l'autorizzazione del trattario), notificata alla sig.ra CP_1
dal messo notificatore del Comune di Solofra (AV) il 22.11.2006, oltre ad aver richiesto copia
[...] dell'avvenuto pagamento a mezzo raccomandata con a.r. del 18.04.2007; l' a sua volta CP_3
eccepiva, la definitività della cartella esattoriale perché non impugnata, sebbene ritualmente e tempestivamente notificata il 06/03/2010, e l'inammissibilità dell'atto di opposizione avverso l'intimazione di pagamento;
tutti e due concludevano per il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese..
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 13.10.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.11.2024, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. pagina 2 di 4 ***
Dall'esame della documentazione prodotta agli atti del giudizio, emerge che il titolo di debito non pagato è riferibile a sanzioni amministrative ex Legge n. 689/81 conseguenti alla emissione di assegni senza autorizzazione del trattario o senza provvista (articoli 1 e 2 della legge n. 386 del
1990); indi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Giova pure, ribadire che l'intimazione di pagamento costituisce atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., (Cass. 2.9.2020, n. 18256).
L'opponente ha eccepito in via preliminare ed assorbente l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per la sopravvenuta estinzione dei crediti azionati per il decorso del termine di 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento n. 01220100000818510000 in data 06/03/2010 rilevando che l'azione esecutiva poteva essere esercitata entro il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento, corrispondente al 05/03/2015, mentre l'intimazione è stata, invece, notificata solo in data 06/11/2021, dunque dopo 11 anni e 8 mesi dalla notifica della cartella di pagamento.
L'eccezione appare fondata, essendo effettivamente decorso dalla notificazione della cartella esattoriale, in data 06/03/2010, il termine di cinque anni senza che l' abbia dato impulso alla CP_3
procedura; il primo atto di impulso successivo alla notifica della cartella di pagamento, in difetto di allegazione di atti interruttivi, risulta essere l'avviso di intimazione notificato in data 06.11.2021; neppure può ritenersi che l'omessa impugnazione di un provvedimento accertativo o esattoriale consente, all'atto in oggetto, di acquistare “efficacia di giudicato”, giacché “l'inutile decorso del termine perentorio per proporre opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale … con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione”, bensì unicamente la definitività del credito statale, in quanto la trasformazione da prescrizione quinquennale in decennale si perfeziona soltanto con l'intervento del “titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cassazione SS.UU., sentenza n° 23397/2016). A ciò va aggiunto che, al caso di specie non è neppure applicabile la sospensione del termine di cui all'art. 68, primo comma, del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 (normativa emergenziale COVID), dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 poi prorogato fino al 31 agosto 2021, essendosi il credito prescritto già in data 06.03.2015.
In conclusione, l' non ha dato impulso alla procedura esecutiva azionata con la cartella di CP_3
pagamento notificata il 06/03/2010 per un periodo superiore a 5 anni ed il relativo diritto si è prescritto;
ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è fondata, ed i crediti devono pertanto ritenersi estinti per l'inutile decorso del termine prescrizionale di 5 anni cui sono assoggettati.
pagina 3 di 4 L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione è assorbente e rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad €
52.000,00 valore minimo, a carico della sola convenuta, per essere la fondatezza CP_3 dell'eccezione di prescrizione imputabile a condotta del concessionario per l'esazione; possono invece essere compensate nei confronti del , tenuto conto della produzione documentale diretta ad CP_4 attestare la tempestiva notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'atto di citazione in opposizione dichiara estinto il credito di cui all'intimazione di pagamento nr. 012 2019 90045463 22/0002 notificata in data 06/11/2021 dall' Controparte_3
;
[...]
- Condanna l' , al pagamento delle spese legali in Controparte_3 favore di parte attrice che liquida in € 3.809,00 per onorario, oltre € 518,00 per spese borsuali, rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione;
- compensa le spese di lite con la . Controparte_4
AVELLINO, 06.3.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 4 di 4