Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 1.400 milioni per l'anno 1990, in lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 10.400 milioni per l'anno 1992 si provvede: per l'anno 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica"; per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento "Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle amministrazioni pubbliche" per lire 3.700 milioni per il 1991 e per lire 10.400 milioni per il 1992 e dell'accantonamento "Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica" per lire 6.300 milioni per il 1991, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Versione
1 settembre 1990
1 settembre 1990