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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 3236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3236 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 25 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2511 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno
2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cupone Calvisi, 26 C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso in primo grado, dall'Avv. Paolo Galluccio (C.F. ) elettivamente C.F._2 domiciliato in Aversa alla Via Giotto n. 87 (il difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al fax n. 081. e all'indirizzo di P.E.C. P.IVA_1 Email_1
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1
alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maresca (C.F. CP_1
) giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso la sede C.F._3 dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 ( CP_1 Email_2
APPELLATA
1 OGGETTO: appello parziale alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
873/2024 del 27.03.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro aveva così statuito: “1) in accoglimento del ricorso , condanna l al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma di € 1.846,11 per il titolo indicato in motivazione oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2) compensa le spese di lite”.
L'appellante ha impugnato unicamente la statuizione sulle spese deducendo la violazione del dettato dell'art. 92 c.p.c. atteso che, contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, sulla questione dedotta in lite non sussisteva più contrasto interpretativo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la appellata fosse condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, vinte le spese del grado di appello.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita l che ha CP_2 sostenuto la infondatezza del gravame poiché la ripetitività e semplicità delle questioni dibattute giustificava la compensazione delle spese. Ha concluso, pertanto, per la conferma della gravata sentenza e per la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado di appello.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 attraverso lo scambio di note scritte.
Acquisite le note di trattazione depositate dalla sola parte appellante la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata definita nei termini di seguito espressi.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).
Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte Costituzionale
(sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.
2 Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione.
La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, ha ritenuto la illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che la compensazione possa essere disposta anche per ragioni che, pur non coincidendo con quelle tipizzate dal legislatore, presentino analoghe ragioni di gravità.
Nel corpo della motivazione, il Giudice delle leggi ha poi, espressamente affermato che il concetto di assoluta novità della questione ….. è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.
Nel caso che qui ne occupa, il primo Giudice ha inteso fare riferimento alla ipotesi del contrasto interpretativo atteso che ha motivato la compensazione con la difformità di orientamenti giurisprudenziali sulla medesima questione di diritto.,
Come correttamente evidenziato con l'atto di appello, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha risolto il conflitto fin dalla sentenza n. 15614 del luglio 2015 e alla detta pronunzia hanno fatto seguito numerosissimi, conformi, sentenze di legittimità.
Dunque, alla data di proposizione della domanda introduttiva – novembre 2022 - la questione non appariva opinabile né può aderirsi alla interpretazione sostenuta dalla difesa della appellata CP_1
Se, infatti, si aveva riguardo ad una questione ripetitiva che non presentava più difficoltà interpretative, il principio di principio di causalità oggettiva imponeva la condanna della appellata che aveva costretto il lavoratore a promuovere un giudizio pur essendo conscia della fondatezza delle avverse pretese (cfr. ex multis, Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013). Cont In parziale riforma della gravata sentenza, pertanto, la appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
Applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022 le spese devono essere quantificate in € 1.029,50.
Con la gravata sentenza, infatti, la è stata condannata al pagamento della somma di € CP_1
1.846,11 e, dunque, lo scaglione tariffario è quello previsto per le cause di valore compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00.
Il compenso dovuto, calcolato nei minimi considerata la ripetitività delle questioni dibattute e senza fase istruttoria poiché non espletata, è pari ad € 444,00 per la fase di studio, € 212,50 per quella introduttiva e ad € 373,00 per quella decisoria.
3 Sono, altresì, dovute le spese generali come per legge, l'IVA e la CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese del grado di appello, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dello scaglione tariffario per le cause di valore fino ad € 1.100,00, seguono la soccombenza con attribuzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna la appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 1.029,50 CP_1 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. P. Galluccio, anticipatario;
- condanna, altresì, la appellata alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 250,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. P. Galluccio, anticipatario.
In Napoli, 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel-
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 25 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2511 del registro generale degli affari contenziosi relativo all'anno
2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Cupone Calvisi, 26 C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al C.F._1 ricorso in primo grado, dall'Avv. Paolo Galluccio (C.F. ) elettivamente C.F._2 domiciliato in Aversa alla Via Giotto n. 87 (il difensore ha dichiarato di voler ricevere comunicazioni ed avvisi al fax n. 081. e all'indirizzo di P.E.C. P.IVA_1 Email_1
APPELLANTE
E
in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con sede legale in CP_1
alla Via Unità Italiana n. 28, rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maresca (C.F. CP_1
) giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso la sede C.F._3 dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 ( CP_1 Email_2
APPELLATA
1 OGGETTO: appello parziale alla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
873/2024 del 27.03.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 settembre 2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in funzione di Giudice del lavoro aveva così statuito: “1) in accoglimento del ricorso , condanna l al pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma di € 1.846,11 per il titolo indicato in motivazione oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo;
2) compensa le spese di lite”.
L'appellante ha impugnato unicamente la statuizione sulle spese deducendo la violazione del dettato dell'art. 92 c.p.c. atteso che, contrariamente a quanto sostenuto con la gravata sentenza, sulla questione dedotta in lite non sussisteva più contrasto interpretativo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la appellata fosse condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, vinte le spese del grado di appello.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita l che ha CP_2 sostenuto la infondatezza del gravame poiché la ripetitività e semplicità delle questioni dibattute giustificava la compensazione delle spese. Ha concluso, pertanto, per la conferma della gravata sentenza e per la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado di appello.
Nelle more del procedimento è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con sostituzione dell'udienza del 25.09.2025 attraverso lo scambio di note scritte.
Acquisite le note di trattazione depositate dalla sola parte appellante la causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata definita nei termini di seguito espressi.
L'appello proposto è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori fissata dall'art. 91, primo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
Quindi la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite.
L'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente.
La regolamentazione delle spese di lite è processualmente accessoria alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale ed è anche funzionalmente servente rispetto alla realizzazione della tutela giurisdizionale come diritto costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.).
Il «normale complemento» dell'accoglimento della domanda - ha affermato la Corte Costituzionale
(sentenza n. 303 del 1986) - è costituito proprio dalla liquidazione delle spese e delle competenze in favore della parte vittoriosa.
2 Ma non è una regola assoluta proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite ed è ampia la discrezionalità del legislatore nell'individuare le ipotesi di deroga al principio in questione.
La norma dell'art. 92 c.p.c. disciplina, appunto, il regime della deroga e, nella formulazione applicabile al caso di specie ratione temporis, stabilisce, per quel che qui ne occupa, che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, ha ritenuto la illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevede che la compensazione possa essere disposta anche per ragioni che, pur non coincidendo con quelle tipizzate dal legislatore, presentino analoghe ragioni di gravità.
Nel corpo della motivazione, il Giudice delle leggi ha poi, espressamente affermato che il concetto di assoluta novità della questione ….. è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza.
Nel caso che qui ne occupa, il primo Giudice ha inteso fare riferimento alla ipotesi del contrasto interpretativo atteso che ha motivato la compensazione con la difformità di orientamenti giurisprudenziali sulla medesima questione di diritto.,
Come correttamente evidenziato con l'atto di appello, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha risolto il conflitto fin dalla sentenza n. 15614 del luglio 2015 e alla detta pronunzia hanno fatto seguito numerosissimi, conformi, sentenze di legittimità.
Dunque, alla data di proposizione della domanda introduttiva – novembre 2022 - la questione non appariva opinabile né può aderirsi alla interpretazione sostenuta dalla difesa della appellata CP_1
Se, infatti, si aveva riguardo ad una questione ripetitiva che non presentava più difficoltà interpretative, il principio di principio di causalità oggettiva imponeva la condanna della appellata che aveva costretto il lavoratore a promuovere un giudizio pur essendo conscia della fondatezza delle avverse pretese (cfr. ex multis, Cass. n. 373/2015, Cass. n. 4074/2014 e Cass. n. 25781/2013). Cont In parziale riforma della gravata sentenza, pertanto, la appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado.
Applicati i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificati dal D.M. 147/2022 le spese devono essere quantificate in € 1.029,50.
Con la gravata sentenza, infatti, la è stata condannata al pagamento della somma di € CP_1
1.846,11 e, dunque, lo scaglione tariffario è quello previsto per le cause di valore compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00.
Il compenso dovuto, calcolato nei minimi considerata la ripetitività delle questioni dibattute e senza fase istruttoria poiché non espletata, è pari ad € 444,00 per la fase di studio, € 212,50 per quella introduttiva e ad € 373,00 per quella decisoria.
3 Sono, altresì, dovute le spese generali come per legge, l'IVA e la CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Le spese del grado di appello, nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto dello scaglione tariffario per le cause di valore fino ad € 1.100,00, seguono la soccombenza con attribuzione.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in parziale riforma della gravata sentenza, che nel resto conferma, condanna la appellata alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 1.029,50 CP_1 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. P. Galluccio, anticipatario;
- condanna, altresì, la appellata alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 250,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione all'avv. P. Galluccio, anticipatario.
In Napoli, 25 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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