Art. 3.
I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.
In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a
sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica, Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all' articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, numero 88 .
I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.
In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a
sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica, Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all' articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, numero 88 .