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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/12/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 743/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Leonardo De Luca. attrice-opponente E (CF: ), in qualità di Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Francesca Occhiuzzi. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI All'udienza dell'11.9.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento comunicato il 15.9.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. La sig.ra in qualità di titolare della omonima azienda Controparte_1 agricola, chiedeva al Tribunale di Castrovillari di ingiungere alla
[...]
il pagamento di € 21.023,91 oltre interessi, esponendo Parte_1
a tal fine che: -con “contratto di acquisto sulla pianta dei prodotti agricoli” del 6.10.2020 redatto ai sensi dell'art. 62 Legge 27/2012 aveva venduto alla predetta società l'intera produzione della corrente annata agraria dell'agrumeto sito in Contrada Ogliastro, nel comune di Corigliano-Rossano (area urbana di Corigliano Calabro); - per come stabilito in tale accordo la raccolta delle clementine era ad esclusivo carico della acquirente, organizzata in più interventi e avrebbe dovuto avvenire al raggiungimento della giusta colorazione e dei parametri organolettici fondamentali per la commercializzazione (“a scend'albero a merce commerciabile”); -la raccolta dei frutti avrebbe dovuto terminare entro la data del 20.1.2021; -il prezzo era stato stabilito in € 0,35 al Kg al netto di IVA;
-€ 10.000,00 era stati corrisposti contestualmente alla firma dell'accordo a titolo di caparra da detrarre a fine raccolta, mentre la restante parte avrebbe dovuto essere pagata in due soluzioni alle date del 20.12.2020 e del 20.1.2021; -l'acquirente aveva effettuato un solo ciclo di raccolta acquisendo i frutti precoci e di maggiore pezzatura nel “periodo delle primizie”; -nei primi giorni del mese di dicembre 2020 il sig. , Persona_1 responsabile della commercializzazione della , recatosi nel Parte_1 fondo aveva manifestato senza alcuna spiegazione che la raccolta del frutto non sarebbe più continuata. Affermava quindi di avere diritto, visti i termini fissati nel contratto e la previsione dell'art. 62 comma 3 della L. 27/2012, di ottenere il pagamento del prezzo delle clementine raccolte dalla equivalente al Parte_1 quantitativo raccolto fino al 30.11.2020 moltiplicato per il prezzo concordato, per come risultante dalla fattura n. 2 del 30.11.2020 emessa sulla base dei documenti di trasporto ivi indicati.
1.1. La domanda monitoria veniva accolta con decreto ingiuntivo n. 82/2021 emesso in data 9.2.2021 al quale ha proposto opposizione la
[...] deducendo che: -nel mentre si accingeva con il proprio Parte_1 personale alla raccolta del frutto aveva constatato che lo stesso non era più commerciabile e di questa circostanza era stata prontamente resa edotta la sig.ra presente sempre durante la raccolta, da parte del dipendente sig. CP_1 Per_1
; -pertanto quanto statuito in contratto era stato onorato fino a che il frutto
[...] era commerciabile, dopodiché non era stato possibile dare seguito alla raccolta;
- nonostante tale circostanza la sig.ra prima che scadesse il contratto e CP_1 contrariamente ad ogni logica contrattuale, aveva azionato accertamento per ATP;
-la tipologia di vendita stipulata tra le parti era “a chilo” in cui la responsabilità per l'avaria del frutto rimane a carico del venditore, perciò l'opposta non poteva richiedere alcunché; -ad ogni modo la fattura azionata era stata debitamente
2 contestata;
-doveva essere considerata la somma corrisposta a titolo di acconto;
- nella denegata ipotesi di riconoscimento delle pretese di controparte la somma da corrispondere ammonterebbe al massimo ad € 9.089,00. Sulla base di queste premesse ha chiesto di dichiarare che nessun inadempimento contrattuale era stato posto in essere dalla e di disporre, per l'effetto, la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo. In via subordinata ha chiesto di riconoscere all'opposta la residuale somma di € 9.089,00.
2. Si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
*****************************
3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
3 La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Ciò posto, nel caso di specie l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte opposta -vale a dire il “contratto di acquisto sulla piana dei prodotti agricoli” – oltre che non contestata è documentalmente provata. È invero agli atti la relativa scrittura privata stipulata il 6.10.2020, peraltro prodotta anche dalla stessa parte opponente. In questa sede la parte opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine alla fattura azionata in sede monitoria (n. 2 del 30.11.2020), né in relazione ai documenti di trasporto in essa menzionati. In particolare, la non ha in alcun modo Parte_1 confutato di avere ricevuto la merce indicata in tale documentazione nel quantitativo ivi riportato e pertanto tale circostanza può ritenersi provata. L'opponente si è infatti limitata ad affermare genericamente di avere constatato durante la raccolta che il frutto non era più commerciabile e di avere “onorato quanto statuito nel contratto fino a che il frutto stesso era commerciabile, dopodiché non ha potuto dare seguito alla raccolta.”. In buona sostanza dal tenore delle allegazioni di parte opponente si desume che la stessa aveva iniziato la raccolta dei frutti nell'agrumeto, raccolta che in un primo momento era stata effettuata senza che venissero riscontrate problematiche di sorta;
successivamente nel corso della raccolta era emersa una presunta non conformità della merce che aveva impedito il prosieguo della raccolta. Mai nei propri atti la non ha Parte_1 espressamente riferito tali assunti relativi alla dedotta non commerciabilità del frutto alla merce di cui alla fattura per cui è giudizio la quale, non a caso, risulta essere proprio quella raccolta nella fase iniziale del rapporto, subito dopo la stipula del predetto contratto. Si consideri infatti che i DDT prodotti in sede monitoria concernono un lasso temporale compreso tra il 13.10.2020 e il 20.11.2020. Da quanto illustrato può trarsi, quale logica conseguenza, che gli asseriti vizi del prodotto siano tutt'al più riferibili ai frutti che l'opponente si sarebbe accinta a raccogliere dopo avere già ottenuto quelli per cui la sig.ra ha chiesto in CP_1 questa sede il corrispettivo. Tale conclusione si ritiene corroborata dal fatto che il teste di parte opponente sig. ha affermato di aver constatato la presenza di “pochissimi frutti Testimone_1 all'albero, non commestibili e alcuni frutti marci sul terreno” nel corso di un sopralluogo eseguito solo nel marzo del 2021, dunque a distanza di 4 mesi da quando erano state raccolte le clementine per cui è causa.
4 Quanto alle dichiarazioni dell'altro testimone di parte opponente, sig. , Persona_1 le stesse appaiono scarsamente influenti dal momento che il teste ha sì confermato di avere constatato la non commerciabilità del frutto ma non è stato in grado di riferire con la dovuta precisione quando ciò fosse avvenuto. Il sig. ha infatti dichiarato di non ricordare la data di raccolta, né l'anno, ma Per_1 che fosse il mese di novembre. Il riferimento al mese di novembre da sé considerato risulta poco significativo sia perché, come visto, una parte dei frutti per cui è causa era stata raccolta anche in ottobre;
sia se letto alla luce della PEC del 3.12.2020 prodotta dall'opposta in allegato al ricorso monitorio. In tale comunicazione, il cui contenuto non è stato in alcun modo contestato dall'opponente, la sig.ra esprimeva il suo disappunto poiché quella stessa CP_1 mattina il menzionato sig. per conto della veva dichiarato di Per_1 Parte_1 non voler più raccogliere il frutto di cui al contratto del 6.10.2020. Da ciò emerge quindi che la prima rimostranza circa la conformità della merce era stata sollevata dall'opponente solo a dicembre 2020, precisamente 13 giorni dopo l'ultima giornata di raccolta dei frutti di cui alla fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto. Questo conferma che, verosimilmente, gli asseriti vizi non riguardino le Parte_2 che erano già state raccolte dalla le Parte_1 uniche che vengono in rilievo nel presente giudizio in quanto oggetto della fattura di cui si discute. In questa prospettiva le contestazioni in ordine alla non commerciabilità della merce mosse dall'opponente non sono dirimenti perché non idonee a far venire meno il diritto della sig.ra a ricevere il prezzo pattuito per la merce già CP_1 acquistata dalla controparte in relazione alla quale la presenza di vizi non è stata né dimostrata e, alla luce di quanto sopra evidenziato, di fatto nemmeno contestata. Ciò nondimeno è del tutto pacifico che l'opposta ha già ricevuto dalla
[...]
la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra. Parte_1
Visto che ai sensi dell'art. 1385 c.c. la caparra deve essere imputata alla prestazione quando il contratto è eseguito e che, allo stato, non risulta che l'opposta abbia titolo per ritenere tale importo, questo deve essere espunto dal quantum oggetto del monitorio. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione merita di essere accolta nei limiti illustrati. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato ma la Parte_1 va comunque condannata al pagamento in favore della sig.ra
[...]
in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, Controparte_1 dell'importo di € 11.023,91 (€ 21.023,91 - € 10.000,00), oltre interessi al saggio e con la decorrenza ex art. 62 comma 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (ratione temporis applicabile).
5 4. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta dalla
[...]
e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 82/2021 emesso in data 9.2.2021 dal Tribunale di Castrovillari;
CONDANNA la in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1 favore di in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, Controparte_1 per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 11.023,91, oltre interessi al saggio e con la decorrenza ex art. 62 comma 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Castrovillari, 05/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Raffaele Zibellini, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 743 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(P.IVA: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Leonardo De Luca. attrice-opponente E (CF: ), in qualità di Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima azienda agricola, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Brandi Cordasco Salmena e Francesca Occhiuzzi. convenuta-opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo - Vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI All'udienza dell'11.9.2025 le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte e la causa, con provvedimento comunicato il 15.9.2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
1 1. La sig.ra in qualità di titolare della omonima azienda Controparte_1 agricola, chiedeva al Tribunale di Castrovillari di ingiungere alla
[...]
il pagamento di € 21.023,91 oltre interessi, esponendo Parte_1
a tal fine che: -con “contratto di acquisto sulla pianta dei prodotti agricoli” del 6.10.2020 redatto ai sensi dell'art. 62 Legge 27/2012 aveva venduto alla predetta società l'intera produzione della corrente annata agraria dell'agrumeto sito in Contrada Ogliastro, nel comune di Corigliano-Rossano (area urbana di Corigliano Calabro); - per come stabilito in tale accordo la raccolta delle clementine era ad esclusivo carico della acquirente, organizzata in più interventi e avrebbe dovuto avvenire al raggiungimento della giusta colorazione e dei parametri organolettici fondamentali per la commercializzazione (“a scend'albero a merce commerciabile”); -la raccolta dei frutti avrebbe dovuto terminare entro la data del 20.1.2021; -il prezzo era stato stabilito in € 0,35 al Kg al netto di IVA;
-€ 10.000,00 era stati corrisposti contestualmente alla firma dell'accordo a titolo di caparra da detrarre a fine raccolta, mentre la restante parte avrebbe dovuto essere pagata in due soluzioni alle date del 20.12.2020 e del 20.1.2021; -l'acquirente aveva effettuato un solo ciclo di raccolta acquisendo i frutti precoci e di maggiore pezzatura nel “periodo delle primizie”; -nei primi giorni del mese di dicembre 2020 il sig. , Persona_1 responsabile della commercializzazione della , recatosi nel Parte_1 fondo aveva manifestato senza alcuna spiegazione che la raccolta del frutto non sarebbe più continuata. Affermava quindi di avere diritto, visti i termini fissati nel contratto e la previsione dell'art. 62 comma 3 della L. 27/2012, di ottenere il pagamento del prezzo delle clementine raccolte dalla equivalente al Parte_1 quantitativo raccolto fino al 30.11.2020 moltiplicato per il prezzo concordato, per come risultante dalla fattura n. 2 del 30.11.2020 emessa sulla base dei documenti di trasporto ivi indicati.
1.1. La domanda monitoria veniva accolta con decreto ingiuntivo n. 82/2021 emesso in data 9.2.2021 al quale ha proposto opposizione la
[...] deducendo che: -nel mentre si accingeva con il proprio Parte_1 personale alla raccolta del frutto aveva constatato che lo stesso non era più commerciabile e di questa circostanza era stata prontamente resa edotta la sig.ra presente sempre durante la raccolta, da parte del dipendente sig. CP_1 Per_1
; -pertanto quanto statuito in contratto era stato onorato fino a che il frutto
[...] era commerciabile, dopodiché non era stato possibile dare seguito alla raccolta;
- nonostante tale circostanza la sig.ra prima che scadesse il contratto e CP_1 contrariamente ad ogni logica contrattuale, aveva azionato accertamento per ATP;
-la tipologia di vendita stipulata tra le parti era “a chilo” in cui la responsabilità per l'avaria del frutto rimane a carico del venditore, perciò l'opposta non poteva richiedere alcunché; -ad ogni modo la fattura azionata era stata debitamente
2 contestata;
-doveva essere considerata la somma corrisposta a titolo di acconto;
- nella denegata ipotesi di riconoscimento delle pretese di controparte la somma da corrispondere ammonterebbe al massimo ad € 9.089,00. Sulla base di queste premesse ha chiesto di dichiarare che nessun inadempimento contrattuale era stato posto in essere dalla e di disporre, per l'effetto, la Parte_1 revoca del decreto ingiuntivo. In via subordinata ha chiesto di riconoscere all'opposta la residuale somma di € 9.089,00.
2. Si è costituita la sig.ra chiedendo il rigetto dell'opposizione Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). I descritti criteri di bilanciamento degli oneri probatori devono essere contemperati con il c.d. principio di non contestazione. Quest'ultimo trae fondamento dal nuovo testo dell'art. 115 comma 1 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 69/2009, secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti specifici e precisi allegati dalla parte non specificatamente contestati dall'altra, dovendoli ritenere provati. L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
3 La non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non tempestivamente contestati, acquisiti al materiale processuale, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/02/2008, n.5191). Ciò posto, nel caso di specie l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte opposta -vale a dire il “contratto di acquisto sulla piana dei prodotti agricoli” – oltre che non contestata è documentalmente provata. È invero agli atti la relativa scrittura privata stipulata il 6.10.2020, peraltro prodotta anche dalla stessa parte opponente. In questa sede la parte opponente non ha svolto alcuna specifica contestazione in ordine alla fattura azionata in sede monitoria (n. 2 del 30.11.2020), né in relazione ai documenti di trasporto in essa menzionati. In particolare, la non ha in alcun modo Parte_1 confutato di avere ricevuto la merce indicata in tale documentazione nel quantitativo ivi riportato e pertanto tale circostanza può ritenersi provata. L'opponente si è infatti limitata ad affermare genericamente di avere constatato durante la raccolta che il frutto non era più commerciabile e di avere “onorato quanto statuito nel contratto fino a che il frutto stesso era commerciabile, dopodiché non ha potuto dare seguito alla raccolta.”. In buona sostanza dal tenore delle allegazioni di parte opponente si desume che la stessa aveva iniziato la raccolta dei frutti nell'agrumeto, raccolta che in un primo momento era stata effettuata senza che venissero riscontrate problematiche di sorta;
successivamente nel corso della raccolta era emersa una presunta non conformità della merce che aveva impedito il prosieguo della raccolta. Mai nei propri atti la non ha Parte_1 espressamente riferito tali assunti relativi alla dedotta non commerciabilità del frutto alla merce di cui alla fattura per cui è giudizio la quale, non a caso, risulta essere proprio quella raccolta nella fase iniziale del rapporto, subito dopo la stipula del predetto contratto. Si consideri infatti che i DDT prodotti in sede monitoria concernono un lasso temporale compreso tra il 13.10.2020 e il 20.11.2020. Da quanto illustrato può trarsi, quale logica conseguenza, che gli asseriti vizi del prodotto siano tutt'al più riferibili ai frutti che l'opponente si sarebbe accinta a raccogliere dopo avere già ottenuto quelli per cui la sig.ra ha chiesto in CP_1 questa sede il corrispettivo. Tale conclusione si ritiene corroborata dal fatto che il teste di parte opponente sig. ha affermato di aver constatato la presenza di “pochissimi frutti Testimone_1 all'albero, non commestibili e alcuni frutti marci sul terreno” nel corso di un sopralluogo eseguito solo nel marzo del 2021, dunque a distanza di 4 mesi da quando erano state raccolte le clementine per cui è causa.
4 Quanto alle dichiarazioni dell'altro testimone di parte opponente, sig. , Persona_1 le stesse appaiono scarsamente influenti dal momento che il teste ha sì confermato di avere constatato la non commerciabilità del frutto ma non è stato in grado di riferire con la dovuta precisione quando ciò fosse avvenuto. Il sig. ha infatti dichiarato di non ricordare la data di raccolta, né l'anno, ma Per_1 che fosse il mese di novembre. Il riferimento al mese di novembre da sé considerato risulta poco significativo sia perché, come visto, una parte dei frutti per cui è causa era stata raccolta anche in ottobre;
sia se letto alla luce della PEC del 3.12.2020 prodotta dall'opposta in allegato al ricorso monitorio. In tale comunicazione, il cui contenuto non è stato in alcun modo contestato dall'opponente, la sig.ra esprimeva il suo disappunto poiché quella stessa CP_1 mattina il menzionato sig. per conto della veva dichiarato di Per_1 Parte_1 non voler più raccogliere il frutto di cui al contratto del 6.10.2020. Da ciò emerge quindi che la prima rimostranza circa la conformità della merce era stata sollevata dall'opponente solo a dicembre 2020, precisamente 13 giorni dopo l'ultima giornata di raccolta dei frutti di cui alla fattura sottesa al decreto ingiuntivo opposto. Questo conferma che, verosimilmente, gli asseriti vizi non riguardino le Parte_2 che erano già state raccolte dalla le Parte_1 uniche che vengono in rilievo nel presente giudizio in quanto oggetto della fattura di cui si discute. In questa prospettiva le contestazioni in ordine alla non commerciabilità della merce mosse dall'opponente non sono dirimenti perché non idonee a far venire meno il diritto della sig.ra a ricevere il prezzo pattuito per la merce già CP_1 acquistata dalla controparte in relazione alla quale la presenza di vizi non è stata né dimostrata e, alla luce di quanto sopra evidenziato, di fatto nemmeno contestata. Ciò nondimeno è del tutto pacifico che l'opposta ha già ricevuto dalla
[...]
la somma di € 10.000,00 a titolo di caparra. Parte_1
Visto che ai sensi dell'art. 1385 c.c. la caparra deve essere imputata alla prestazione quando il contratto è eseguito e che, allo stato, non risulta che l'opposta abbia titolo per ritenere tale importo, questo deve essere espunto dal quantum oggetto del monitorio. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, l'opposizione merita di essere accolta nei limiti illustrati. Il decreto ingiuntivo deve essere revocato ma la Parte_1 va comunque condannata al pagamento in favore della sig.ra
[...]
in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, Controparte_1 dell'importo di € 11.023,91 (€ 21.023,91 - € 10.000,00), oltre interessi al saggio e con la decorrenza ex art. 62 comma 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (ratione temporis applicabile).
5 4. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata ed assorbita:
ACCOGLIE nei limiti di cui in motivazione l'opposizione proposta dalla
[...]
e per l'effetto Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 82/2021 emesso in data 9.2.2021 dal Tribunale di Castrovillari;
CONDANNA la in persona del l.r.p.t., al pagamento in Parte_1 favore di in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, Controparte_1 per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 11.023,91, oltre interessi al saggio e con la decorrenza ex art. 62 comma 3 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Castrovillari, 05/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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