Articolo 1 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1759
Articolo 2
Versione
25 gennaio 1963
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961.
Entrata in vigore il 25 gennaio 1963