Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961.