Art. 21.
Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, di intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra, verranno stabilite le norme per disciplinare le varie forme di cessazione dal servizio oltre quelle previste dal precedente art. 4, nonche' le norme per l'effettuazione dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, per lo svolgimento dei corsi di istruzione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'impiego in servizio degli ufficiali, per l'uso della uniforme; e saranno adottate tutte le altre disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.
Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, di intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra, verranno stabilite le norme per disciplinare le varie forme di cessazione dal servizio oltre quelle previste dal precedente art. 4, nonche' le norme per l'effettuazione dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, per lo svolgimento dei corsi di istruzione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'impiego in servizio degli ufficiali, per l'uso della uniforme; e saranno adottate tutte le altre disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.