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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. RI ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2131 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa, su conclusioni precisate mediante il deposito di note scritte, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
, titolare dell'omonima ditta individuale (P. Parte_1
IVA ), elettivamente domiciliato in Melito di Porto Salvo P.IVA_1
(RC), via L. Einaudi n. 21, presso lo studio dell'avv. Mario Siviglia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attore-
E
(P. IVA ), in persona dell'amministratore CP_1 P.IVA_2 unico, legale rappresentante, sig.ra , elettivamente Controparte_2 domiciliata in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell'avv. Angelo Pugliatti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Convenuta –
, nato a [...] il Controparte_3
21.05.1980 ed ivi residente in [...];
- Convenuto contumace -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
1
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 24.07.2020, , Parte_1 titolare dell'omonima ditta, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: A. DICHIARARE, per i fatti sopra esposti, inefficace nei confronti del Sig. , Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale “ ” l'atto di Parte_1 compravendita per datio in solutum Rep. 7380/5028 – Reg. Gen. 14511, a rogito del Notaio , tra e Persona_1 Controparte_3 la relativo all'immobile sito in Melito Porto Salvo (RC) alla CP_4 via Tenente Minicuci snc, censito al N.C.E.U. di etto Comune al Foglio 42, Particella 1837, sub. 3, categoria C/2, classe 3, piano T;
B. Condannare i convenuti al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”.
A sostegno della propria domanda, premetteva di essere creditore della della somma complessiva di € 57.691,36 Parte_2 in forza di n. 4 fatture relative ad opere di realizzazione e messa in opera di lavorazioni in ferro ed alluminio, al cui totale andava sottratta la somma di € 5.000,00 già incassata a titolo di acconto.
In forza di tali crediti, l'attore aveva attivato una proceduta monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1166, emesso il 05.11.2013 e notificato il 03.12.2013 a , n.q. di legale Controparte_3 rappresentante della società con il quale Parte_2 era stato ingiunto il pagamento della somma di € 57.961,36 oltre spese legali.
Avverso tale decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione (RG 108/2014) che era stata definita con sentenza n. 145/2019, pubblicata il 28.01.2019, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Quest'ultima sentenza era stata notificata alla società in Parte_2 data 06.06.2019, unitamente ad atto di precetto, per un complessivo importo pari ad € 62.086,48.
In data 25.07.2019 era stato tentato un primo pignoramento mobiliare nei confronti della società debitrice, rimasto totalmente infruttuoso stante la criticità economica dell'azienda stessa. Di conseguenza, con ulteriore atto di precetto, in data 16.09.2019, si era perfezionata l'intimazione di pagare il complessivo importo di € 68.086,48, oltre a spese ed interessi, nei confronti di quale socio Controparte_3 accomandatario e liquidatore della società Parte_2
2 Una volta spirato il termine previsto in quest'ultimo precetto, era stata azionata dall'odierno attore una procedura di espropriazione forzata, pendente al momento dell'introduzione del presente giudizio, relativa ad alcuni beni di proprietà del CC (foglio 42, part. 1837, sub. 3, cat. C/2, classe 3, piano T, via Tenente Minicuci snc, Catasto Fabbricati Comune di Melito P.S.; foglio 3, part. 126, terreno agricolo CP_5
classe 3, Catasto Terreni Comune di Reggio Calabria;
foglio 3,
[...] part. 1193 e 1195, terreni agricoli classe 3, Catasto CP_5
Terreni Comune di Reggio Calabria – sez. Pellaro).
Nell'ambito di tale procedura esecutiva, in data 21.04.2020, il custode nominato dal Giudice aveva depositato la propria relazione preliminare evidenziando che, in data 18.09.2019, due giorni dopo la ricezione del precetto da parte del , lo stesso aveva trasferito la proprietà CP_3 dell'immobile emarginato al Catasto al Foglio 42, part. 1837, sub. 3, cat. C/2, classe 3, piano T, via Tenente Minicuci snc, alla società a mezzo di rogito notarile avente ad oggetto un contratto CP_4 di datio in solutum.
Poneva in evidenza che, la società era di proprietà di CP_4
, sorella di , nonché Controparte_2 Controparte_3 amministratore unico della società. Il responsabile tecnico di detta società risultava essere , fratello dei germani Controparte_6
e socio accomandante della Controparte_7 CP_2
Parte_2
Alla luce dei fatti, in data 12.07.2020 il presentava Parte_1 denuncia-querela per il reato di cui all'art. 388 c.p.
Rilevava che la cessione dell'unità immobiliare era stata effettuata da al solo fine di sottrarre tale bene, valutato in sede Controparte_3 di rogito notarile € 40.000,00, all'azione coattiva del credito di cui risultava essere titolare l'odierno attore. Infatti, tenuto conto dell'esito infruttuoso del precedente pignoramento, il predetto bene risultava essere l'unico bene di valore del patrimonio del debitore, la cui cessione rendeva altamente probabile l'infruttuosità di qualsiasi futura azione esecutiva promossa nei confronti del debitore, con conseguente grave pregiudizio alle ragioni del creditore.
Sottolineava che la finalità del negozio giuridico in questione era unicamente la modifica delle risultanze formali dei pubblici registri immobiliari in ordine alla proprietà dell'immobile per cui è causa, in modo da renderlo impignorabile ai creditori, circostanza confermata dal passaggio di titolarità del bene intervenuto tra fratello e sorella qualche giorno prima della scadenza del termine assegnato per l'adempimento a nel precetto del 16.09.2019. Controparte_3
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.11.2020, si costituiva la società precisando di aver proposto appello CP_1
(recante RG 267/2019) avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che il relativo giudizio era ancora pendente. Poneva in evidenza che l'opposizione spiegata in primo grado conteneva, tra gli altri motivi, un'eccezione di inadempimento con domanda riconvenzionale e richiesta risarcitoria.
Affermava che dalla visura catastale per soggetto, il sig. CP_3
risultava essere titolare di un compendio di beni immobili
[...] così composto: “a) Catasto Terreni del Comune di Melito di Porto Salvo (RC), foglio 42, particella 2683, qualità agrumeto, classe 1, superficie 08 are e 05 centiare, proprietà per 1/2; b) Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria sezione di Pellaro, foglio 3, particella 126, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 09 are e 60 centiare, proprietà per 1/1; c) Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria sezione di Pellaro, foglio 3, particella 1193, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 00 are e 32 centiare, proprietà per 1/1; d) Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria sezione di Pellaro, foglio 3, particella 1195, qualità seminativo arborato, classe 3, consistenza 04 are e 88 centiare, proprietà per 1/1”.
Evidenziava, quindi, che rispetto ai beni oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 100/2019 R.G.E. il complesso di beni immobili del debitore comprendeva anche il terreno edificabile di cui alla lettera a), del valore di € 84.122,50.
Assumeva di essersi accordata con il per un appalto avente CP_3 ad oggetto la realizzazione di una serie di lavori presso l'immobile oggetto della datio in solutum;
i lavori erano stati ultimati e consegnati in data anteriore all'accertamento del credito, ancora sub iudice, tra l'attore e la il debito residuo per tali lavori Parte_2 era pari ad € 40.000,00.
Eccepiva l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione revocatoria ordinaria per insussistenza del requisito oggettivo (eventus damni), ossia del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione compiuto dal debitore che deve aver determinato o aggravato il pericolo, attuale e concreto, dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante. Deduceva che, nel caso di specie, non vi era stata alcuna lesione della garanzia patrimoniale del debitore a seguito della datio in solutum tenuto conto che il compendio dei beni immobili facente capo al risultava CP_3 essere capiente rispetto all'entità del credito vantato da parte attrice.
Evidenziava che l'attore tentava di avvalersi dell'azione revocatoria pur, nella sostanza, lamentando la simulazione della datio in solutum.
4 Contestava, altresì, l'esistenza di un valido e certo rapporto di credito stante la pendenza, sul punto, di una contestazione giudiziale e, perciò, affermava l'inammissibilità dell'azione revocatoria.
Precisava che il legale rappresentante della società, CP_2
, risultava essere completamente all'oscuro rispetto ai ricavi,
[...] alle spese e ai guadagni della società di Parte_2 cui il fratello era socio accomandatario.
La convenuta aveva solo interesse a vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie nei confronti di che risultava Controparte_3 essere debitore della società dell'importo complessivo di € 40.000,00 quale somma residua derivante dal contratto di appalto.
Perciò, evidenziava che il credito della società convenuta nei confronti del CC sarebbe, comunque, anteriore rispetto a quello vantato dall'odierno attore nei confronti dello stesso.
Deduceva la mancata prova del giorno in cui Controparte_3 avrebbe ricevuto il secondo atto di precetto (asseritamente il 16.09.2019); in ogni caso, rilevava che i contatti con il notaio rogante erano avvenuti ben prima del giorno della stipula della datio in solutum.
Concludeva chiedendo di: “a) nel merito, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea o comunque rigettarla, con conferma degli effetti traslativi dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'atto di citazione;
[…] Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice precisava che, nell'ambito del giudizio pendente presso la sezione esecuzioni, era stata depositata la CTU ivi disposta, a firma dell'Arch. dove Per_2 erano stati stimati i beni pignorati come segue: “- COMUNE DI REGGIO CALABRIA (R.C.) – FOGLIO 3, Particella 126, Controparte_8 terreno agricolo SEMIN ARBOR, classe 3 del valore di € 1.003,00; - COMUNE DI REGGIO CALABRIA (R.C.) – Controparte_9
FOGLIO 3, Particella 1193, terreno agricolo ,
[...] CP_5 classe 3 del valore di € 33,00; - COMUNE DI REGGIO CALABRIA (R.C.)
– FOGLIO 3, Particella 1195, Controparte_9 terreno agricolo SEMIN classe 3 del valore di € 510,00”. CP_5
Precisava, ad ogni modo, che il fabbricato oggetto dell'azione revocatoria non era stato stimato dal ctu tenuto conto del passaggio di proprietà dello stesso in capo alla quanto al terreno CP_1
5 emarginato al Foglio 42, Particella 2683, qualità agrumeto, classe 1, superficie 08 are e 05 centiare, questo risultava essere di proprietà solo pro quota di , con la conseguenza che il valore Controparte_3 dello stesso ammonterebbe, pur contestando il valore assegnato a causa della sua inedificabilità per la vicinanza alla ferrovia, ad € 42.061,25, cifra insufficiente a soddisfare la pretesa creditoria dell'attore.
Deduceva, inoltre, che la società in Controparte_10 liquidazione, debitrice principale dell'attore, era stata destinataria di un'informativa interdittiva da parte della Prefettura di Reggio Calabria, prot. 15504 del 15.03.2013; tale provvedimento era stato impugnato innanzi al TAR e, successivamente, innanzi al Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia. Poneva in evidenza che la società convenuta era stata costituita in data 01.10.2023, proprio a ridosso della pronuncia del Consiglio di Stato, intervenuta in data 03.10.2023.
Con la prima memoria istruttoria, parte convenuta precisava che nel 2016 aveva prestato alla società di cui era socio Controparte_3 accomandatario la somma complessiva di € 3.500,00. Successivamente, in data 01.07.2019, la società convenuta aveva emesso la fattura n. 20 bis di € 27.980,00 per lavori che la stessa aveva eseguito e completato nell'estate 2017 sull'immobile oggetto di revocatoria. Di conseguenza, al fine di rientrare della situazione debitoria, pari ad € 31.480,00, la aveva Parte_2 deciso di trasferire alla la proprietà dell'immobile CP_1 oggetto di revocatoria del valore di € 40.000,00. Con due versamenti, rispettivamente del 30.07.2019 e del 07.08.2019, la CP_1 aveva versato alla l'eccedenza, pari ad € Parte_2
8.520,00.
Poneva in evidenza la diversa posizione giuridica occupata dall'attore rispetto alla propria: l'attore agiva nella qualità di presunto creditore sociale, diversamente la convenuta risultava essere creditrice particolare del socio accomandatario.
Nelle more del giudizio parte attrice depositava Sentenza della Corte di Appello Civile n. 765/2019 che rigettava l'appello confermando la sentenza n. 145/2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, a sua volta, aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 1166/2013, nonché dispositivo di sentenza penale n. 2555/2024, emessa nell'ambito del proc. Pen. N. 3503/2020 R.G.N.R. – n. 396/2023 R.G.T. con la quale il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica condannava e alla pena di € 300,00 di Controparte_3 Controparte_2 multa per il reato di cui all'art. 388 c.p. in concorso.
6 Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, da ultimo, con ordinanza del 13.03.2023, il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie conclusive e memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Si premette che oggetto del presente giudizio è un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
È noto che i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono l'esistenza di un credito, il compimento di un atto di disposizione, il c.d. periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni dei creditori attuato mediante un atto di disposizione che renda più difficile od onerosa la realizzazione del diritto (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 10298/2025: “In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”) ed nell'elemento soggettivo dato, nel caso di atto a titolo gratuito, dal consilium fraudis, cioè la consapevolezza del debitore di ledere le garanzia del creditore, cui si associa la partecipatio fraudis, cioè la consapevolezza di tale pregiudizio anche nel terzo contraente, allorché l'atto sia a titolo oneroso.
Ciò premesso, va verificato se sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda di dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dai convenuti.
Il credito a tutela del quale agisce parte attrice è certamente meritevole di tutela, atteso che ha superato il vaglio positivo di un giudice in sede monitoria, nonché di un giudizio di primo e secondo grado, in esito ai quali è stato confermato il decreto ingiuntivo a favore di parte attrice.
Va, quindi, disattesa l'eccezione di controparte, secondo cui il credito non sia certo ed esigibile.
Prima di vagliare il rispetto degli altri presupposti, corre l'obbligo di precisare che il negozio oggetto di revocatoria è una datio in solutum e tale circostanza fa venir meno l'operatività del comma 3 dell'art. 2901 c.c. Più specificamente, il negozio giuridico in esame conforma un atto discrezionale del debitore, non dovuto, in cui l'estinzione
7 dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto e, in quanto tale non è irrevocabile (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 1243/2024: “La datio in solutum, (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge fallimentare, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901, comma 3, del cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto”).
Vagliata la revocabilità, in astratto, del negozio de quo, occorre verificare il rispetto dei presupposti previsti dalla legge e l'assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attore.
Nel caso in esame è pacifico che l'atto impugnato abbia carattere oneroso (avendo funzione solutoria) e si collochi temporalmente dopo l'insorgere del credito vantato dall'attore.
Ne discende, come onere dell'attore, quello di allegare e provare l'atto di disposizione posto in essere, il pregiudizio cagionato da quest'ultimo al suo credito, nonché (trattandosi di atto posteriore all'insorgenza del credito) la conoscenza del pregiudizio arrecato da parte del disponente e del terzo acquirente.
Ritiene questo giudicante che l'onere allegatorio sia stato soddisfatto da parte dell'attore.
Infatti, egli ha compiutamente dedotto il titolo e l'ammontare del proprio credito, l'atto dispositivo (datio in solutum), il pregiudizio recato (costituito dalla sottrazione di un cespite aggredibile e dall'assenza di altri beni sufficienti a far fronte a tale debito) e la conoscenza di detto pregiudizio da parte del debitore e del cessionario, tenuto conto del rapporto di parentela che lega il disponente con la titolare della società acquirente.
Parimenti soddisfatto deve dirsi il correlativo onere probatorio.
Con riferimento specifico all'eventus damni, vale osservare che dalla documentazione prodotta si desume la consistenza patrimoniale di
, quale socio accomandatario della Controparte_3 [...]
che, al netto del bene oggetto della datio in solutum, Parte_2 sarebbe comunque stato insufficiente a soddisfare il credito vantato dall'attore.
8 Tale circostanza è sufficiente a ritenere integrato il requisito dell'eventus damni.
Con riferimento ai requisiti del consilium fraudis e della partecipatio fraudis nel caso, come quello di specie, in cui l'atto dispositivo sia posteriore al sorgere del credito, è ritenuta sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, senza la necessità di una dolosa preordinazione volta a pregiudicare la soddisfazione del credito.
Si evidenzia, al riguardo, la peculiarità dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti che hanno stipulato il negozio revocando (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 1286/2019: “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente)”), e la circostanza che lo stesso sia stato stipulato due giorni dopo la ricezione dell'intimazione di pagamento proveniente dall'odierno attore.
Non può sottacersi, inoltre, che con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria e sono stati ritenuti Controparte_2 Controparte_3 colpevoli del reato di cui all'art.388 c.p., proprio in relazione all'atto di compravendita oggetto del presente giudizio.
In definitiva, per tutte le ragioni su esposte la presente domanda deve dirsi fondata e va accolta, dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita a rogito del Notaio (Rep. 7380/5028 – Persona_1
Reg. Gen. 14511), intervenuto tra e la Controparte_3 CP_4 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Melito Porto Salvo (RC) alla
[...] via Tenente Minicuci snc, censito al N.C.E.U. di etto Comune al Foglio 42, Particella 1837, sub. 3, categoria C/2, classe 3, piano T.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico dei convenuti, in solido tra loro. Le stesse vanno liquidate, ex DM 55/2014, nella somma di € 3.809,00 oltre iva, cpa e rimborso
9 forfettario al 15% oltre ad € 518,00 per spese vive, da distrarre a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di Parte_1 CP_1 CP_3
, nella contumacia di quest'ultimo, disattesa o assorbita ogni
[...] diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'inefficacia relativa nei confronti di dell'atto di datio in solutum, in Notar Parte_1
del 18.09.2019 (rep. 7380, racc.5028), stipulato tra Persona_1
e n.q. di amministratore Controparte_3 Controparte_2 unico della CP_1
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi ed € 518,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarre in favore dell'avv. Mario Siviglia dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Reggio Calabria il 10 novembre 2025
Il Giudice
RI ZI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. RI ZI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2131 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa, su conclusioni precisate mediante il deposito di note scritte, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
, titolare dell'omonima ditta individuale (P. Parte_1
IVA ), elettivamente domiciliato in Melito di Porto Salvo P.IVA_1
(RC), via L. Einaudi n. 21, presso lo studio dell'avv. Mario Siviglia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attore-
E
(P. IVA ), in persona dell'amministratore CP_1 P.IVA_2 unico, legale rappresentante, sig.ra , elettivamente Controparte_2 domiciliata in Reggio Calabria, via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell'avv. Angelo Pugliatti che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Convenuta –
, nato a [...] il Controparte_3
21.05.1980 ed ivi residente in [...];
- Convenuto contumace -
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
1
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 24.07.2020, , Parte_1 titolare dell'omonima ditta, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione: A. DICHIARARE, per i fatti sopra esposti, inefficace nei confronti del Sig. , Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale “ ” l'atto di Parte_1 compravendita per datio in solutum Rep. 7380/5028 – Reg. Gen. 14511, a rogito del Notaio , tra e Persona_1 Controparte_3 la relativo all'immobile sito in Melito Porto Salvo (RC) alla CP_4 via Tenente Minicuci snc, censito al N.C.E.U. di etto Comune al Foglio 42, Particella 1837, sub. 3, categoria C/2, classe 3, piano T;
B. Condannare i convenuti al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e di non avere riscosso i secondi”.
A sostegno della propria domanda, premetteva di essere creditore della della somma complessiva di € 57.691,36 Parte_2 in forza di n. 4 fatture relative ad opere di realizzazione e messa in opera di lavorazioni in ferro ed alluminio, al cui totale andava sottratta la somma di € 5.000,00 già incassata a titolo di acconto.
In forza di tali crediti, l'attore aveva attivato una proceduta monitoria ottenendo il decreto ingiuntivo n. 1166, emesso il 05.11.2013 e notificato il 03.12.2013 a , n.q. di legale Controparte_3 rappresentante della società con il quale Parte_2 era stato ingiunto il pagamento della somma di € 57.961,36 oltre spese legali.
Avverso tale decreto ingiuntivo era stata proposta opposizione (RG 108/2014) che era stata definita con sentenza n. 145/2019, pubblicata il 28.01.2019, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Quest'ultima sentenza era stata notificata alla società in Parte_2 data 06.06.2019, unitamente ad atto di precetto, per un complessivo importo pari ad € 62.086,48.
In data 25.07.2019 era stato tentato un primo pignoramento mobiliare nei confronti della società debitrice, rimasto totalmente infruttuoso stante la criticità economica dell'azienda stessa. Di conseguenza, con ulteriore atto di precetto, in data 16.09.2019, si era perfezionata l'intimazione di pagare il complessivo importo di € 68.086,48, oltre a spese ed interessi, nei confronti di quale socio Controparte_3 accomandatario e liquidatore della società Parte_2
2 Una volta spirato il termine previsto in quest'ultimo precetto, era stata azionata dall'odierno attore una procedura di espropriazione forzata, pendente al momento dell'introduzione del presente giudizio, relativa ad alcuni beni di proprietà del CC (foglio 42, part. 1837, sub. 3, cat. C/2, classe 3, piano T, via Tenente Minicuci snc, Catasto Fabbricati Comune di Melito P.S.; foglio 3, part. 126, terreno agricolo CP_5
classe 3, Catasto Terreni Comune di Reggio Calabria;
foglio 3,
[...] part. 1193 e 1195, terreni agricoli classe 3, Catasto CP_5
Terreni Comune di Reggio Calabria – sez. Pellaro).
Nell'ambito di tale procedura esecutiva, in data 21.04.2020, il custode nominato dal Giudice aveva depositato la propria relazione preliminare evidenziando che, in data 18.09.2019, due giorni dopo la ricezione del precetto da parte del , lo stesso aveva trasferito la proprietà CP_3 dell'immobile emarginato al Catasto al Foglio 42, part. 1837, sub. 3, cat. C/2, classe 3, piano T, via Tenente Minicuci snc, alla società a mezzo di rogito notarile avente ad oggetto un contratto CP_4 di datio in solutum.
Poneva in evidenza che, la società era di proprietà di CP_4
, sorella di , nonché Controparte_2 Controparte_3 amministratore unico della società. Il responsabile tecnico di detta società risultava essere , fratello dei germani Controparte_6
e socio accomandante della Controparte_7 CP_2
Parte_2
Alla luce dei fatti, in data 12.07.2020 il presentava Parte_1 denuncia-querela per il reato di cui all'art. 388 c.p.
Rilevava che la cessione dell'unità immobiliare era stata effettuata da al solo fine di sottrarre tale bene, valutato in sede Controparte_3 di rogito notarile € 40.000,00, all'azione coattiva del credito di cui risultava essere titolare l'odierno attore. Infatti, tenuto conto dell'esito infruttuoso del precedente pignoramento, il predetto bene risultava essere l'unico bene di valore del patrimonio del debitore, la cui cessione rendeva altamente probabile l'infruttuosità di qualsiasi futura azione esecutiva promossa nei confronti del debitore, con conseguente grave pregiudizio alle ragioni del creditore.
Sottolineava che la finalità del negozio giuridico in questione era unicamente la modifica delle risultanze formali dei pubblici registri immobiliari in ordine alla proprietà dell'immobile per cui è causa, in modo da renderlo impignorabile ai creditori, circostanza confermata dal passaggio di titolarità del bene intervenuto tra fratello e sorella qualche giorno prima della scadenza del termine assegnato per l'adempimento a nel precetto del 16.09.2019. Controparte_3
3 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 27.11.2020, si costituiva la società precisando di aver proposto appello CP_1
(recante RG 267/2019) avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che il relativo giudizio era ancora pendente. Poneva in evidenza che l'opposizione spiegata in primo grado conteneva, tra gli altri motivi, un'eccezione di inadempimento con domanda riconvenzionale e richiesta risarcitoria.
Affermava che dalla visura catastale per soggetto, il sig. CP_3
risultava essere titolare di un compendio di beni immobili
[...] così composto: “a) Catasto Terreni del Comune di Melito di Porto Salvo (RC), foglio 42, particella 2683, qualità agrumeto, classe 1, superficie 08 are e 05 centiare, proprietà per 1/2; b) Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria sezione di Pellaro, foglio 3, particella 126, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 09 are e 60 centiare, proprietà per 1/1; c) Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria sezione di Pellaro, foglio 3, particella 1193, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 00 are e 32 centiare, proprietà per 1/1; d) Catasto Terreni del Comune di Reggio Calabria sezione di Pellaro, foglio 3, particella 1195, qualità seminativo arborato, classe 3, consistenza 04 are e 88 centiare, proprietà per 1/1”.
Evidenziava, quindi, che rispetto ai beni oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 100/2019 R.G.E. il complesso di beni immobili del debitore comprendeva anche il terreno edificabile di cui alla lettera a), del valore di € 84.122,50.
Assumeva di essersi accordata con il per un appalto avente CP_3 ad oggetto la realizzazione di una serie di lavori presso l'immobile oggetto della datio in solutum;
i lavori erano stati ultimati e consegnati in data anteriore all'accertamento del credito, ancora sub iudice, tra l'attore e la il debito residuo per tali lavori Parte_2 era pari ad € 40.000,00.
Eccepiva l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'azione revocatoria ordinaria per insussistenza del requisito oggettivo (eventus damni), ossia del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto di disposizione compiuto dal debitore che deve aver determinato o aggravato il pericolo, attuale e concreto, dell'insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito del revocante. Deduceva che, nel caso di specie, non vi era stata alcuna lesione della garanzia patrimoniale del debitore a seguito della datio in solutum tenuto conto che il compendio dei beni immobili facente capo al risultava CP_3 essere capiente rispetto all'entità del credito vantato da parte attrice.
Evidenziava che l'attore tentava di avvalersi dell'azione revocatoria pur, nella sostanza, lamentando la simulazione della datio in solutum.
4 Contestava, altresì, l'esistenza di un valido e certo rapporto di credito stante la pendenza, sul punto, di una contestazione giudiziale e, perciò, affermava l'inammissibilità dell'azione revocatoria.
Precisava che il legale rappresentante della società, CP_2
, risultava essere completamente all'oscuro rispetto ai ricavi,
[...] alle spese e ai guadagni della società di Parte_2 cui il fratello era socio accomandatario.
La convenuta aveva solo interesse a vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie nei confronti di che risultava Controparte_3 essere debitore della società dell'importo complessivo di € 40.000,00 quale somma residua derivante dal contratto di appalto.
Perciò, evidenziava che il credito della società convenuta nei confronti del CC sarebbe, comunque, anteriore rispetto a quello vantato dall'odierno attore nei confronti dello stesso.
Deduceva la mancata prova del giorno in cui Controparte_3 avrebbe ricevuto il secondo atto di precetto (asseritamente il 16.09.2019); in ogni caso, rilevava che i contatti con il notaio rogante erano avvenuti ben prima del giorno della stipula della datio in solutum.
Concludeva chiedendo di: “a) nel merito, accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria, sotto il profilo oggettivo e/o soggettivo, e, per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda attorea o comunque rigettarla, con conferma degli effetti traslativi dell'atto di disposizione patrimoniale oggetto dell'atto di citazione;
[…] Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice precisava che, nell'ambito del giudizio pendente presso la sezione esecuzioni, era stata depositata la CTU ivi disposta, a firma dell'Arch. dove Per_2 erano stati stimati i beni pignorati come segue: “- COMUNE DI REGGIO CALABRIA (R.C.) – FOGLIO 3, Particella 126, Controparte_8 terreno agricolo SEMIN ARBOR, classe 3 del valore di € 1.003,00; - COMUNE DI REGGIO CALABRIA (R.C.) – Controparte_9
FOGLIO 3, Particella 1193, terreno agricolo ,
[...] CP_5 classe 3 del valore di € 33,00; - COMUNE DI REGGIO CALABRIA (R.C.)
– FOGLIO 3, Particella 1195, Controparte_9 terreno agricolo SEMIN classe 3 del valore di € 510,00”. CP_5
Precisava, ad ogni modo, che il fabbricato oggetto dell'azione revocatoria non era stato stimato dal ctu tenuto conto del passaggio di proprietà dello stesso in capo alla quanto al terreno CP_1
5 emarginato al Foglio 42, Particella 2683, qualità agrumeto, classe 1, superficie 08 are e 05 centiare, questo risultava essere di proprietà solo pro quota di , con la conseguenza che il valore Controparte_3 dello stesso ammonterebbe, pur contestando il valore assegnato a causa della sua inedificabilità per la vicinanza alla ferrovia, ad € 42.061,25, cifra insufficiente a soddisfare la pretesa creditoria dell'attore.
Deduceva, inoltre, che la società in Controparte_10 liquidazione, debitrice principale dell'attore, era stata destinataria di un'informativa interdittiva da parte della Prefettura di Reggio Calabria, prot. 15504 del 15.03.2013; tale provvedimento era stato impugnato innanzi al TAR e, successivamente, innanzi al Consiglio di Stato che aveva confermato il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia. Poneva in evidenza che la società convenuta era stata costituita in data 01.10.2023, proprio a ridosso della pronuncia del Consiglio di Stato, intervenuta in data 03.10.2023.
Con la prima memoria istruttoria, parte convenuta precisava che nel 2016 aveva prestato alla società di cui era socio Controparte_3 accomandatario la somma complessiva di € 3.500,00. Successivamente, in data 01.07.2019, la società convenuta aveva emesso la fattura n. 20 bis di € 27.980,00 per lavori che la stessa aveva eseguito e completato nell'estate 2017 sull'immobile oggetto di revocatoria. Di conseguenza, al fine di rientrare della situazione debitoria, pari ad € 31.480,00, la aveva Parte_2 deciso di trasferire alla la proprietà dell'immobile CP_1 oggetto di revocatoria del valore di € 40.000,00. Con due versamenti, rispettivamente del 30.07.2019 e del 07.08.2019, la CP_1 aveva versato alla l'eccedenza, pari ad € Parte_2
8.520,00.
Poneva in evidenza la diversa posizione giuridica occupata dall'attore rispetto alla propria: l'attore agiva nella qualità di presunto creditore sociale, diversamente la convenuta risultava essere creditrice particolare del socio accomandatario.
Nelle more del giudizio parte attrice depositava Sentenza della Corte di Appello Civile n. 765/2019 che rigettava l'appello confermando la sentenza n. 145/2019 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, a sua volta, aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 1166/2013, nonché dispositivo di sentenza penale n. 2555/2024, emessa nell'ambito del proc. Pen. N. 3503/2020 R.G.N.R. – n. 396/2023 R.G.T. con la quale il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica condannava e alla pena di € 300,00 di Controparte_3 Controparte_2 multa per il reato di cui all'art. 388 c.p. in concorso.
6 Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, da ultimo, con ordinanza del 13.03.2023, il GI fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo che la stessa si svolgesse con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termini per il deposito di memorie conclusive e memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Si premette che oggetto del presente giudizio è un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
È noto che i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria sono l'esistenza di un credito, il compimento di un atto di disposizione, il c.d. periculum damni, cioè il pregiudizio delle ragioni dei creditori attuato mediante un atto di disposizione che renda più difficile od onerosa la realizzazione del diritto (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 10298/2025: “In tema di azione revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”) ed nell'elemento soggettivo dato, nel caso di atto a titolo gratuito, dal consilium fraudis, cioè la consapevolezza del debitore di ledere le garanzia del creditore, cui si associa la partecipatio fraudis, cioè la consapevolezza di tale pregiudizio anche nel terzo contraente, allorché l'atto sia a titolo oneroso.
Ciò premesso, va verificato se sussistano le condizioni per l'accoglimento della domanda di dichiarazione di inefficacia degli atti compiuti dai convenuti.
Il credito a tutela del quale agisce parte attrice è certamente meritevole di tutela, atteso che ha superato il vaglio positivo di un giudice in sede monitoria, nonché di un giudizio di primo e secondo grado, in esito ai quali è stato confermato il decreto ingiuntivo a favore di parte attrice.
Va, quindi, disattesa l'eccezione di controparte, secondo cui il credito non sia certo ed esigibile.
Prima di vagliare il rispetto degli altri presupposti, corre l'obbligo di precisare che il negozio oggetto di revocatoria è una datio in solutum e tale circostanza fa venir meno l'operatività del comma 3 dell'art. 2901 c.c. Più specificamente, il negozio giuridico in esame conforma un atto discrezionale del debitore, non dovuto, in cui l'estinzione
7 dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto e, in quanto tale non è irrevocabile (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 1243/2024: “La datio in solutum, (nella specie attuata mediante la cessione di beni con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è quindi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex articolo 66 della legge fallimentare, sottraendosi all'inefficacia ai sensi dell'articolo 2901, comma 3, del cc solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione, in cui l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto”).
Vagliata la revocabilità, in astratto, del negozio de quo, occorre verificare il rispetto dei presupposti previsti dalla legge e l'assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attore.
Nel caso in esame è pacifico che l'atto impugnato abbia carattere oneroso (avendo funzione solutoria) e si collochi temporalmente dopo l'insorgere del credito vantato dall'attore.
Ne discende, come onere dell'attore, quello di allegare e provare l'atto di disposizione posto in essere, il pregiudizio cagionato da quest'ultimo al suo credito, nonché (trattandosi di atto posteriore all'insorgenza del credito) la conoscenza del pregiudizio arrecato da parte del disponente e del terzo acquirente.
Ritiene questo giudicante che l'onere allegatorio sia stato soddisfatto da parte dell'attore.
Infatti, egli ha compiutamente dedotto il titolo e l'ammontare del proprio credito, l'atto dispositivo (datio in solutum), il pregiudizio recato (costituito dalla sottrazione di un cespite aggredibile e dall'assenza di altri beni sufficienti a far fronte a tale debito) e la conoscenza di detto pregiudizio da parte del debitore e del cessionario, tenuto conto del rapporto di parentela che lega il disponente con la titolare della società acquirente.
Parimenti soddisfatto deve dirsi il correlativo onere probatorio.
Con riferimento specifico all'eventus damni, vale osservare che dalla documentazione prodotta si desume la consistenza patrimoniale di
, quale socio accomandatario della Controparte_3 [...]
che, al netto del bene oggetto della datio in solutum, Parte_2 sarebbe comunque stato insufficiente a soddisfare il credito vantato dall'attore.
8 Tale circostanza è sufficiente a ritenere integrato il requisito dell'eventus damni.
Con riferimento ai requisiti del consilium fraudis e della partecipatio fraudis nel caso, come quello di specie, in cui l'atto dispositivo sia posteriore al sorgere del credito, è ritenuta sufficiente la semplice conoscenza, nel debitore e nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore, senza la necessità di una dolosa preordinazione volta a pregiudicare la soddisfazione del credito.
Si evidenzia, al riguardo, la peculiarità dei rapporti di parentela intercorrenti tra le parti che hanno stipulato il negozio revocando (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 1286/2019: “La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, con riferimento ad una vendita immobiliare posta in essere da due cofideiussori tre mesi dopo l'assunzione dell'obbligazione di garanzia e in favore di altra cofideiubente ad essi legata da vincolo parentale - rispettivamente, sorella e cognata -, aveva ritenuto che il rapporto di parentela avesse valenza soltanto indiziaria e che, quindi, non fosse di per sé idoneo a dimostrare la "scientia damni" del terzo acquirente)”), e la circostanza che lo stesso sia stato stipulato due giorni dopo la ricezione dell'intimazione di pagamento proveniente dall'odierno attore.
Non può sottacersi, inoltre, che con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria e sono stati ritenuti Controparte_2 Controparte_3 colpevoli del reato di cui all'art.388 c.p., proprio in relazione all'atto di compravendita oggetto del presente giudizio.
In definitiva, per tutte le ragioni su esposte la presente domanda deve dirsi fondata e va accolta, dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita a rogito del Notaio (Rep. 7380/5028 – Persona_1
Reg. Gen. 14511), intervenuto tra e la Controparte_3 CP_4 ed avente ad oggetto l'immobile sito in Melito Porto Salvo (RC) alla
[...] via Tenente Minicuci snc, censito al N.C.E.U. di etto Comune al Foglio 42, Particella 1837, sub. 3, categoria C/2, classe 3, piano T.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, quindi, poste a carico dei convenuti, in solido tra loro. Le stesse vanno liquidate, ex DM 55/2014, nella somma di € 3.809,00 oltre iva, cpa e rimborso
9 forfettario al 15% oltre ad € 518,00 per spese vive, da distrarre a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della e di Parte_1 CP_1 CP_3
, nella contumacia di quest'ultimo, disattesa o assorbita ogni
[...] diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda giudiziale, dichiara l'inefficacia relativa nei confronti di dell'atto di datio in solutum, in Notar Parte_1
del 18.09.2019 (rep. 7380, racc.5028), stipulato tra Persona_1
e n.q. di amministratore Controparte_3 Controparte_2 unico della CP_1
- condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere in favore dell'attore le spese di lite che liquida in € 3.809,00 per compensi ed € 518,00 per spese vive, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%, da distrarre in favore dell'avv. Mario Siviglia dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Reggio Calabria il 10 novembre 2025
Il Giudice
RI ZI
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