Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4257/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 3 aprile 2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano il 22 ottobre 1961, cittadina italiana,
C.F. , CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Simeone presso il quale ha eletto domicilio e
2) Parte_2
Nato a Roma il 13 ottobre 1952, cittadino italiano,
C.F. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Simeone presso il quale ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in BA (LC) in data 3 luglio 1999; il matrimonio
è iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di BA (LC), anno 1999, atto n. 3, parte
2, serie C.
I coniugi si sono separati consensualmente, con verbale in data 17 maggio 2021, omologato con decreto del Tribunale di Milano (R.G. 17779/2021) il 19 maggio 2021.
nato a [...] il [...] (C.F. , cittadino italiano, Per_1 C.F._3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, attualmente domiciliato in Utrecht;
, nata a [...] il [...], (C.F. ), cittadina italiana, Per_2 C.F._4 economicamente non autosufficiente e convivente con la madre.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 3 aprile 2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in BA (LC) il 3 luglio 1999 tra
(C.F. e (C.F. ); Parte_1 C.F._5 Parte_2 C.F._6 matrimonio iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di BA (anno 1999, atto n. 3, parte 2, serie C) ordinando all' Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
B. Omologare le seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita in Milano, Via Spartaco n. 23 resta assegnata alla Dott. Parte_1 con tutto quanto l'arreda, dandosi atto che il Dott. se ne è allontanato portando via Parte_2 con sé i propri beni ed effetti personali.
2. A titolo di contributo al mantenimento di -maggiorenne non economicamente Per_2 autosufficiente e convivente con la madre- il Dott. si impegna a versare alla Dott. Parte_2
l'importo mensile, per 12 mensilità, di € 1.150,00, sinché convivente con la madre e Parte_1 comunque sinché non raggiunga l'autosufficienza economica;
l'importo verrà versato, a mezzo bonifico, sul conto corrente intestato alla Dott. noto al Dott. o a quello Parte_1 Parte_2 eventualmente diverso le cui coordinate saranno comunicate dalla Dott. al Dott. Parte_1
l'importo è sottoposto a rivalutazione annuale indici ISTAT – FOI, con prima Parte_2 rivalutazione aprile 2025, base aprile 2024.
Sempre a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il Dott. rimborserà alla Dott. Parte_2 il 50% dell'importo della TARI (o imposta sostitutiva per la raccolta e lo smaltimento Parte_1 rifiuti) entro 15 giorni dall'invio della documentazione giustificativa del pagamento effettuato.
3. I genitori terranno a proprio carico il 50% delle seguenti spese extra-assegno per : Per_2
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese di istruzione che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; b) spese di alloggio presso la sede universitaria o presso il luogo in cui si terranno i corsi di cui al punto a) che precede;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); b) spese per attività ludiche e ricreative;
c) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze dei figli senza i genitori;
d) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto.
4. Resta inteso che:
a) per le spese di cui al punto 3 da concordare, il genitore che, anche a fronte della richiesta di intenderà effettuare la spesa, dovrà comunicarlo all'altro che potrà esprimere il proprio Per_2 consenso oppure manifestare il proprio motivato dissenso entro i successivi 5 giorni;
in difetto di risposta, la spesa si intenderà concordata;
b) Il genitore anticipatario delle spese (da non concordarsi o quelle concordate) invierà richiesta di pagamento all'altro che potrà, nei successivi 15 giorni, chiedere l'invio della documentazione comprovante l'esborso che il genitore anticipatario dovrà inviare entro 30 giorni (a mezzo mail con ricevuta di lettura o a mani); il genitore non anticipatario della spesa dovrà procedere al rimborso entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento oppure, nel caso di richiesta della documentazione comprovante l'esborso, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione.
5. Il Dott. si impegna a rimborsare alla Dott. a) il 50% del premio Parte_2 Parte_1 annuale della polizza sanitaria a copertura delle spese mediche del figlio;
b) il 50% del Per_1 premio annuale relativo della polizza assicurativa (attualmente “Polizza Collettiva Magistrati” stipulata con a copertura delle spese dell'intero nucleo familiare) sinché la Controparte_1 stessa prevederà la copertura anche delle spese mediche del Dott. qualora tale Parte_2 copertura non fosse più possibile, il Dott. rimborserà alla Dott. Parte_2 Parte_3 del relativo premio assicurativo sinché la polizza attuale (o altra diversa stipulata con diversa società assicurativa) prevederà la copertura delle spese mediche anche per . Per_2
In deroga a quanto previsto al punto 3 (spese mediche) le parti concordano sin d'ora che: a) tutte le spese mediche per e coperte dall'attuale polizza assicurativa non dovranno Per_1 Per_2 essere preventivamente concordate;
b) tutte le spese mediche saranno di regola anticipate dalla Dott.
che tratterà per sé i relativi rimborsi, con divisione al 50% della franchigia, quale Parte_1 somma non rimborsata dall'assicurazione; c) per le spese mediche relative ai figli di importo rilevante, per le quali non sia previsto il pagamento diretto da parte dell'impresa assicuratrice ma solo il successivo rimborso, i genitori sosteranno le relative anticipazioni nella misura del 50% e la
Dott. restituirà al Dott. il 50% del rimborso ricevuto Parte_1 Parte_2 dall'assicurazione entro i 10 giorni dall'accredito da parte dell'impresa assicuratrice;
d) la quota di spesa non anticipata o non rimborsata dall'impresa assicuratrice (c.d. franchigia) sarà sostenuta da ciascuno dei genitori nella misura del 50%.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in BA (LC) il 3 luglio 1999 (iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di BA, anno 1999, atto n. 3, parte 2, serie
C) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA (LC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG