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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1559 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] i ) con il Parte_1 C.F._1
IN LA (C.F. C.F._2
e nata a [...] ) Parte_2 C.F._3
NI LA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le Persona_1
relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Persona_2
paritaria presso entrambi, ferma comunque la residenza che resterà invariata.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, del cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3) Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi che trascorrerà con la figlia. Sarà obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
4) Il padre ha comunicato la propria intenzione di lasciare la casa familiare a partire dal Parte_1
01.02.2025 o comunque entro l'ultimazione della sua nuova abitazione, in corso di costruzione, sita in
IA (PU) in Strada Provinciale 38 n. 103 ove stabilirà la propria residenza;
5) I genitori potranno tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della ragazza, alternando una settimana con tre presenze giornaliere, comprensive del pernottamento, presso l'abitazione del padre a quella successiva con una permanenza a favore del medesimo genitore di quattro giorni, preferibilmente non consecutivi quanto meno per il primo biennio.
6) Entrambi i genitori potranno comunque partecipare ad eventi od impegni rilevanti per la vita della figlia, quali compleanni, tornei, momenti conviviali, ricorrenze e festività, acquisti in occasione delle festività.
7) Gli stessi si impegnano a prestare attenzione alle esigenze della figlia cercando di mantenere una condotta costruttiva e ispirata ai doveri genitoriali, mantenere una comunicazione funzionale, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
8) Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere con sé la figlia, alternando con la madre, con cadenza annuale, il periodo che va dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio.
Mentre per le vacanze di Pasqua, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Infine nel corso dell'anno entrambi i genitori potranno tenere con se pagina 2 di 6 la figlia, per un periodo non superiore a due settimane consecutive, per trascorrere le proprie ferie insieme alla minore, previo accordo per le date con l'altro genitore e la minore.
9) Quanto alle questioni economiche, fermo il diritto della madre a percepire per intero gli assegni familiari (assegno unico), si conviene che sarà posto a carico del padre un contributo di Parte_1
mantenimento della figlia pari ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili (annualmente Persona_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT), che lo stesso dovrà versare anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese, alla madre . Tale assegno per comune volontà delle parti decorrerà Parte_2
dal giorno in cui il Sig. lascerà la casa familiare poiché fino ad allora sarà a suo carico e Parte_1
per intero il pagamento del canone di locazione mentre le utenze della predetta abitazione saranno divise in parti uguali tra i genitori.
10) Dal momento in cui il Sig. lascerà tale immobile, allo scopo di soddisfare l'esigenza Parte_1
della figlia minore alla conservazione della casa familiare nell'attuale abitazione Persona_2
di S. VA in Marignano (RN) Via Montalbano n. 140, il predetto , tenuto conto Parte_1
anche dell'entità del canone di locazione attualmente corrisposto, si impegna a riconoscere un ulteriore contributo economico di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili a titolo di contributo volontario per il pagamento del canone di locazione, il cui contratto sarà immediatamente volturato alla sola Parte_2
e ciò nella sola ipotesi in cui la casa familiare resti stabilita nell'attuale dimora. Qualora
[...]
invece la madre ritenga di trasferire la propria dimora e quella di in un'altra abitazione, Persona_1
le parti, di comune accordo, stabiliscono che tale contributo sia ridotto e quindi rideterminato nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili, ma comunque alla condizione che la nuova abitazione sia prossima all'attuale centro di interessi della figlia minore e quindi ubicata in uno dei Persona_1
seguenti comuni: S. VA in Marignano (RN), Cattolica (RN), GA Mare (PU), IA (PU).
Venendo invece immediatamente a cessare, nella sua integralità, qualora tale dimora venga trasferita in un comune diverso da quelli indicati, venendo in questo caso meno l'esigenza di tutelare il centro di interessi della minore e ritenuto da entrambi i genitori che il contributo di mantenimento fissato nella misura di € 400,00 mensili sia già di per sé ampiamente esaustivo delle esigenze della minore, tenuto anche conto della collocazione paritaria della stessa.
Sempre a tal riguardo si specifica inoltre che tale contributo viene riconosciuto a favore della Signora
con l'intesa che la stessa non sia soggetto a rivalutazione istat e che lo stesso Parte_2
venga immediatamente a cessare nell'ipotesi dell'instaurazione di una convivenza tra la madre e un nuovo compagno. Si stabilisce inoltre che lo stesso venga progressivamente ridotto nella misura del
10% annuo in ragione dell'incremento del reddito professionale della Sig.ra fino Parte_2
pagina 3 di 6 alla sua totale cessazione al 31.12.2031. Resta inteso che qualora la presente clausola non dovesse essere omologata dal Tribunale per qualsiasi ragione, la stessa non produrrà alcun effetto, nemmeno parziale, tra le parti, avendo le stesse espressamente escluso la conversione o la validità parziale della presente clausola.
11) Saranno a carico del padre le rette di frequenza della figlia presso Parte_1 Persona_1
l'istituto scolastico paritario “Maestre Pie dell'Addolorata” di S. VA in Marignano;
12) Spetterà infine a , la quale per l'effetto assume fin dalla sottoscrizione del Parte_2
presente accordo tutte le responsabilità inerenti alla custodia, il comodato d'uso gratuito sull'autovettura “Mini” Tg GE771SR fino al primo Marzo 2025 e precisamente fino al termine del contratto di leasing della stessa.
13) Per quanto infine alle spese straordinarie entrambi i genitori saranno chiamati a concorrere in misura paritaria (50%) al pagamento delle stesse secondo il seguente prospetto:
- Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale conformi all'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo purché di qualità e costo corrispondente al grado dei risultati agonistici raggiunti nella relativa pratica sportiva);
spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature) - Campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc), che dovranno essere preventivamente interpellati, non offrano tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. Abbonamento mezzi di trasporto pubblici. Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
pagina 4 di 6 Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritte;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
- Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, mail o sms / messaggi whatsapp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax, mail o sms / messaggi whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi;
- Per quanto al rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, questo avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
14) Ciascun genitore, per poter effettuare viaggi e/o soggiorni all'estero con il figlio minore, dovrà acquisire il preventivo consenso scritto (anche a mezzo mail) dell'altro genitore. Mentre i genitori rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o passaporto.
15) I ricorrenti si impegnano e si obbligano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo a favore dei minori, i quali hanno diritto a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
16) Le spese del procedimento sono da intendersi compensate fra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 5 di 6 a) dispone che , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il 4.12.2019, si attengano alle Persona_1
condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento congiuntamente promosso da:
nato a [...] i ) con il Parte_1 C.F._1
IN LA (C.F. C.F._2
e nata a [...] ) Parte_2 C.F._3
NI LA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 23/09/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la disciplina dell'esercizio della responsabilità
[...]
genitoriale nei confronti della loro figlia nata a [...] il [...], e per le Persona_1
relative questioni economiche;
- dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 6 -ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle seguenti condizioni concordate dai genitori, di cui al ricorso congiunto e di seguito trascritte, dagli stessi confermate nelle note di trattazione scritta, essendo le stesse conformi alla legge e rispondenti agli interessi della minore:
1) la figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori con collocazione abitativa Persona_2
paritaria presso entrambi, ferma comunque la residenza che resterà invariata.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, del cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3) Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi che trascorrerà con la figlia. Sarà obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
4) Il padre ha comunicato la propria intenzione di lasciare la casa familiare a partire dal Parte_1
01.02.2025 o comunque entro l'ultimazione della sua nuova abitazione, in corso di costruzione, sita in
IA (PU) in Strada Provinciale 38 n. 103 ove stabilirà la propria residenza;
5) I genitori potranno tenere con sé la figlia, compatibilmente con gli impegni e le esigenze della ragazza, alternando una settimana con tre presenze giornaliere, comprensive del pernottamento, presso l'abitazione del padre a quella successiva con una permanenza a favore del medesimo genitore di quattro giorni, preferibilmente non consecutivi quanto meno per il primo biennio.
6) Entrambi i genitori potranno comunque partecipare ad eventi od impegni rilevanti per la vita della figlia, quali compleanni, tornei, momenti conviviali, ricorrenze e festività, acquisti in occasione delle festività.
7) Gli stessi si impegnano a prestare attenzione alle esigenze della figlia cercando di mantenere una condotta costruttiva e ispirata ai doveri genitoriali, mantenere una comunicazione funzionale, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
8) Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere con sé la figlia, alternando con la madre, con cadenza annuale, il periodo che va dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio.
Mentre per le vacanze di Pasqua, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal
Lunedì dell'Angelo al mercoledì. Infine nel corso dell'anno entrambi i genitori potranno tenere con se pagina 2 di 6 la figlia, per un periodo non superiore a due settimane consecutive, per trascorrere le proprie ferie insieme alla minore, previo accordo per le date con l'altro genitore e la minore.
9) Quanto alle questioni economiche, fermo il diritto della madre a percepire per intero gli assegni familiari (assegno unico), si conviene che sarà posto a carico del padre un contributo di Parte_1
mantenimento della figlia pari ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili (annualmente Persona_1
rivalutabile secondo gli indici ISTAT), che lo stesso dovrà versare anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese, alla madre . Tale assegno per comune volontà delle parti decorrerà Parte_2
dal giorno in cui il Sig. lascerà la casa familiare poiché fino ad allora sarà a suo carico e Parte_1
per intero il pagamento del canone di locazione mentre le utenze della predetta abitazione saranno divise in parti uguali tra i genitori.
10) Dal momento in cui il Sig. lascerà tale immobile, allo scopo di soddisfare l'esigenza Parte_1
della figlia minore alla conservazione della casa familiare nell'attuale abitazione Persona_2
di S. VA in Marignano (RN) Via Montalbano n. 140, il predetto , tenuto conto Parte_1
anche dell'entità del canone di locazione attualmente corrisposto, si impegna a riconoscere un ulteriore contributo economico di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili a titolo di contributo volontario per il pagamento del canone di locazione, il cui contratto sarà immediatamente volturato alla sola Parte_2
e ciò nella sola ipotesi in cui la casa familiare resti stabilita nell'attuale dimora. Qualora
[...]
invece la madre ritenga di trasferire la propria dimora e quella di in un'altra abitazione, Persona_1
le parti, di comune accordo, stabiliscono che tale contributo sia ridotto e quindi rideterminato nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili, ma comunque alla condizione che la nuova abitazione sia prossima all'attuale centro di interessi della figlia minore e quindi ubicata in uno dei Persona_1
seguenti comuni: S. VA in Marignano (RN), Cattolica (RN), GA Mare (PU), IA (PU).
Venendo invece immediatamente a cessare, nella sua integralità, qualora tale dimora venga trasferita in un comune diverso da quelli indicati, venendo in questo caso meno l'esigenza di tutelare il centro di interessi della minore e ritenuto da entrambi i genitori che il contributo di mantenimento fissato nella misura di € 400,00 mensili sia già di per sé ampiamente esaustivo delle esigenze della minore, tenuto anche conto della collocazione paritaria della stessa.
Sempre a tal riguardo si specifica inoltre che tale contributo viene riconosciuto a favore della Signora
con l'intesa che la stessa non sia soggetto a rivalutazione istat e che lo stesso Parte_2
venga immediatamente a cessare nell'ipotesi dell'instaurazione di una convivenza tra la madre e un nuovo compagno. Si stabilisce inoltre che lo stesso venga progressivamente ridotto nella misura del
10% annuo in ragione dell'incremento del reddito professionale della Sig.ra fino Parte_2
pagina 3 di 6 alla sua totale cessazione al 31.12.2031. Resta inteso che qualora la presente clausola non dovesse essere omologata dal Tribunale per qualsiasi ragione, la stessa non produrrà alcun effetto, nemmeno parziale, tra le parti, avendo le stesse espressamente escluso la conversione o la validità parziale della presente clausola.
11) Saranno a carico del padre le rette di frequenza della figlia presso Parte_1 Persona_1
l'istituto scolastico paritario “Maestre Pie dell'Addolorata” di S. VA in Marignano;
12) Spetterà infine a , la quale per l'effetto assume fin dalla sottoscrizione del Parte_2
presente accordo tutte le responsabilità inerenti alla custodia, il comodato d'uso gratuito sull'autovettura “Mini” Tg GE771SR fino al primo Marzo 2025 e precisamente fino al termine del contratto di leasing della stessa.
13) Per quanto infine alle spese straordinarie entrambi i genitori saranno chiamati a concorrere in misura paritaria (50%) al pagamento delle stesse secondo il seguente prospetto:
- Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale conformi all'interesse dei figli: spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo purché di qualità e costo corrispondente al grado dei risultati agonistici raggiunti nella relativa pratica sportiva);
spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature) - Campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc), che dovranno essere preventivamente interpellati, non offrano tempestive alternative.
Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. Abbonamento mezzi di trasporto pubblici. Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
pagina 4 di 6 Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritte;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
- Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax, mail o sms / messaggi whatsapp) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax, mail o sms / messaggi whatsapp) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi;
- Per quanto al rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario, questo avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente all'esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
14) Ciascun genitore, per poter effettuare viaggi e/o soggiorni all'estero con il figlio minore, dovrà acquisire il preventivo consenso scritto (anche a mezzo mail) dell'altro genitore. Mentre i genitori rilasciano fin d'ora il consenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio o passaporto.
15) I ricorrenti si impegnano e si obbligano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo a favore dei minori, i quali hanno diritto a ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, nonché di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
16) Le spese del procedimento sono da intendersi compensate fra le parti.
Visto l'art. 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e gli artt. 337 ter s.s. del codice civile nonché l'473 bis.51. cpc
P.Q.M.
pagina 5 di 6 a) dispone che , nell'esercizio della responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale nei confronti della figlia nata dall'unione il 4.12.2019, si attengano alle Persona_1
condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
b) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 23.01.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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