Articolo 3 della Legge 14 agosto 1974, n. 404
Articolo 2
Versione
18 settembre 1974
Art. 3.
All'onere di L. 770.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 18 settembre 1974