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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/10/2025, n. 5543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5543 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8347/2019
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8347/2019 All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BANCHERI TOMMASO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. TUCCINI RICCARDO presente
(CONTUMACE) Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'1/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8347 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Bancheri (C.F.: – pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Email_1
Palestrina, Via Pedemontana n. 5, giusta procura in calce in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante protempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Tuccini (C.F.: - pec: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Email_2
Roma, Via Tagliamento n.25, giusta procura in atti
- APPELLATA – E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE –
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 16/12/2019, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Tivoli n. 585/2019, pubblicata in data 15/5/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.5581/2015, promosso dall'odierno appellato nei confronti di e di . CP_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono i seguenti: “L'attore agiva in giudizio per far accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro del motoveicolo targato CW 54669 di proprietà e condotto da citata ai soli fini della prova per interpello e per l'effetto Controparte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento patito da per i danni fisici subiti quantificati in Euro 51.720,00, in Parte_1 conseguenza del sinistro de quo, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa e giusta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come per legge. Si costituiva in giudizio la CP_1
, la quale nel merito chiedeva accertare e dichiarare l'esistenza della scriminante del caso fortuito
[...] ex art. 45 c.p. e conseguentemente respingere la domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice e compensa le spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello , ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
Parte_1
“In totale riforma della sentenza n. 585/2019, emessa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento R.G.
5581/2015, il 15.05.2019, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro del motoveicolo targato CW 54669 di proprietà e condotto da e per l'effetto condannare la , in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Macchiavelli n. 4, Trieste, al risarcimento patito da per i danni fisici subiti quantificati in € 17.266,78, in Parte_1 conseguenza del sinistro de quo, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore del procuratore antistatario”.
§ 5. — L'appellata in persona dell'amministratore protempore, costituitasi con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/5/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: nel merito respingere l'appello proposto dal in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in Parte_1 diritto con conferma integrale della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche pagina 3 di 11 generali e compensi processuali del secondo grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello formulato da si articola in tre motivi: Parte_2
§ 7.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “erronea valutazione dei fatti, impugnazione del capo della sentenza relativo al principio di caso fortuito”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “L'art. 141 cod. ass. prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito, come regola generale, dall'impresa presso la quale è assicurato il veicolo sul quale questi si trovava a viaggiare al momento del sinistro. L'unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito. In particolare, “deve essere affermato quale principio di diritto che l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto” (cfr. Cass. del
3/02/2019, n. 4147)”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il giudice di primo grado, ha basato la sentenza oggetto di impugnazione solo ed esclusivamente sull'art. 141 cod. ass. L'art. 141 Cod. ass. introduce un'azione diretta a favore del terzo trasportato. La posizione del danneggiato è rafforzata, giacché gli si consente di agire direttamente verso l'assicuratore; circostanza irrealizzabile seguendo le generali regole codicistiche, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale esistente tra assicurato danneggiante ed assicuratore. La Suprema Corte ripercorre vari precedenti, che però hanno solo lambito la questione, senza affrontarla. La prima pronuncia citata (Cass. 29276/2008) è di poco successiva all'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private. Invero, la sentenza verte sull'esclusione della qualifica di consumatore in capo al terzo trasportato con la conseguente pagina 4 di 11 inapplicabilità del foro territoriale esclusivo. Tuttavia, si sofferma sulla portata dell'art. 141, come espressione di una fattispecie complessa. Il trasportato a qualsiasi titolo subisce un danno illecito occasionato dal trasporto sul veicolo;
la legge prevede che l'assicurazione obbligatoria comprenda e copra tale danno (art. 122 c. 2 Cod. Ass.); la prefata norma, da sola, non consentirebbe al danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore, facoltà prevista solo in capo all'assicurato in virtù del sotteso rapporto contrattuale;
qui entra in gioco l'art. 141 che attribuisce l'azione diretta al trasportato, inesistente in base alle regole generali. Il secondo intervento (Cass. 19963/2013) analizza il diritto del trasportato alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia del 2011, ribadendo il principio “vulneratus ante omnia Controparte_3 reficiendus”; nondimeno si occupa di una fattispecie peculiare: quella in cui la veste di passeggero è ricoperta dal proprietario del veicolo su cui si verifica il sinistro. Un precedente significativo (Cass.
16181/2015) sottolinea come il trasportato, che agisca in via diretta contro l'assicuratore del vettore, debba unicamente provare il danno subito, senza allegare le modalità dell'incidente, giacché
l'individuazione della responsabilità dei rispettivi conducenti è irrilevante ai fini dell'art. 141 Cod.
Ass. «Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro». La suddetta lettura è costituzionalmente orientata (C.
Cost. Ord. 208/2008 e 440/2008), infatti, mira a rafforzare la posizione del trasportato, considerato un soggetto debole e a legittimarlo ad agire direttamente verso la compagnia del veicolo su cui viaggiava.
Tale decisione sembrerebbe propendere per l'interpretazione innovativa, nondimeno si muove sotto il profilo processuale, inerente all'onere della prova. Pertanto, potrebbe essere letta anche come espressione della lettura contenitiva. Infatti, il trasportato non è gravato dall'onere di dimostrare la responsabilità dei conducenti (innovativa) e correlativamente l'assicurazione, tramite la prova del caso fortuito, può dimostrare le modalità del sinistro e stabilire le rispettive responsabilità
(contenitiva). L'ultima pronuncia menzionata nel breve excursus svolto dalla Corte ha ammesso l'applicabilità dell'art. 141 ai casi in cui l'incidente, in cui sia coinvolto il terzo trasportato, avvenga con un veicolo non assicurato (Cass. 16477/2017). Secondo questa decisione, ritenuta espressione dell'orientamento innovativo, il passeggero ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, salvo il caso fortuito. L'assicuratore del vettore ha il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base dell'effettiva ripartizione della responsabilità. In base al percorso argomentativo della pronuncia, la scelta del legislatore, in tema di allocazione del rischio, è stata nel senso di privilegiare il diritto del trasportato pagina 5 di 11 ad ottenere il risarcimento (nei limiti del massimale minimo di legge) agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità o procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Pertanto, nel caso di specie l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del conducente risulta corretta sotto il profilo processuale.”.
L'appellante deduce, in sintesi, che il Giudice di prime cure abbia basato la Parte_1 propria decisione sull'art. 141 cod. ass., norma che tuttavia garantirebbe, in ogni caso, tutela al terzo trasportato, essendo irrilevante l'individuazione della responsabilità dei conducenti.
Il motivo di appello è infondato.
L'art. 141 cod. ass. (sotto la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”) al primo comma, sancisce che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
L'art. 141 cod. ass. richiede quindi, ai fini della sua operatività, non solo che si sia verificato un sinistro stradale, ossia un fatto riconducibile alla circolazione, e che il terzo trasportato dal veicolo incidentato abbia subito un danno, ma anche che il sinistro non sia dipeso da caso fortuito.
Il “caso fortuito” va inteso come evento interruttivo del nesso causale tra una certa condotta o una determinata situazione di fatto e il danno, e, per la sua dimostrazione, è necessaria la prova positiva della causa esterna che, per imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo di colui che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere del danno;
tale causa esterna può consistere in un fatto naturale, nel fatto di un terzo o nel fatto dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. Cass. Civ. n. 17963 del 2021) e tale interpretazione è stata avallata dalle Sezioni Unite della suddetta Corte che hanno precisato che la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma pagina 6 di 11 è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (cfr. Cass. Civ. Sez. U, n. 35318 del
30/11/2022).
È evidente pertanto che, ai sensi della suddetta norma, la scriminante del caso fortuito opera quale eccezione alla regola della risarcibilità del danno patito dal terzo trasportato, con conseguente rigetto del motivo di appello.
§ 7.2 — Il secondo motivo è rubricato: “interpretazione letterale dell'art. 141 codice assicurazioni. Sentenza cass. 4147/2019. Erronea applicazione della legge. Impugnazione del capo in diritto della sentenza”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo, dopo aver ripetuto considerazioni in merito all'interpretazione dell'art. 141, che…. Nel caso di specie il giudice di prime cure ha ritenuto provato il caso fortuito da parte dell'assicuratore sulla semplice asserzione che un animale ha attraversato la strada. In realtà la parte appellata non ha dato prova della totale assenza di corresponsabilità della conducente del veicolo sul quale veniva trasportato lo , è la parte appellata che doveva Pt_1 provare il totale rispetto delle norme del codice della strada, della congruità della velocità, della totale assenza di colpa in capo alla conducente. Il caso fortuito andava provato dalla compagnia, con elementi probatori idonei, in tal senso la Suprema Corte ha precisato il principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ed implica che il convenuto sia liberato dalla responsabilità per danni derivanti dalle cose in custodia solo ove dimostri, con onere a suo carico, che l'evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito, ossia “da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione […] la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. La pronuncia in esame costituisce un'ulteriore affermazione di un principio piuttosto consolidato in giurisprudenza, ma non per questo privo di profili di criticità e di ricadute sul piano operativo, ossia quello della esatta latitudine operativa della prova liberatoria in caso di responsabilità derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (cfr., ex pluribus, anche con precipuo riferimento alla responsabilità della P.A., Cass., ord. 27 marzo 2017, n. 7805; Cass., 23 marzo 2016, n. 5695; Cass., 22 marzo 2016, n. 5622; Cass., 11 marzo 2016, n. 4768; Cass., 12 marzo
2013, n. 6101; Cass., 18 ottobre 2011, n. 21508; Cass., 18 luglio 2011, n. 15720, in Resp. civ. e prev.,
2012, 2, 522 ss., con nota di Condotta omissiva dell'Ente pubblico e prevedibilità CP_4 dell'evento dannoso nella responsabilità ex art. 2051 c.c.: due casi a confronto;
Cass., 20 novembre pagina 7 di 11 2009, n. 24529; Cass., 3 aprile 2009, n. 8157; Cass., 6 giugno 2008, n. 15042). Nel caso di specie la parte appellata non ha dato alcuna prova della assenza di responsabilità in capo al conducente”.
§ 7.3 — Il terzo motivo è rubricato: “Onere probatorio ex art. 2697 c.c. osservazioni sull'onere probatorio e inversione dell'onere nel capo della sentenza. Caso fortuito ed assenza di responsabilità del conducente onere probatorio in capo all'assicurazione”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il giudice di primo grado nella motivazione della sentenza impugnata asserisce “che l'incidente per cui è causa è avvenuto a causa di un cane improvvisamente fuoriuscito da una strada laterale, con perdita del controllo del mezzo con conseguente caduta del terzo trasportato. Tale motivazione è carente e illogica, che vi sia stato l'attraversamento del cane è fatto pacifico, risultante anche per tabulas dal certificato di pronto soccorso. Quello che parte appellata non ha provato è la totale assenza di responsabilità in capo al conducente. L'onere probatorio andava assolto dalla parte appellata, la quale nel corso del giudizio di primo grado ha omesso qualsiasi richiesta istruttoria sulla convenuta contumace Controparte_2
Nella memoria ex art. 183 II comma cpc controparte chiede solo interrogatorio formale di Pt_1
, tra l'altro richiesta non reiterata in sede di udienza, ma nessuna richiesta è stata avanzata
[...] nei confronti della conducente;
pertanto, parte appellata non ha assolto l'onere probatorio sulla condotta del conducente esente da responsabilità. Alla luce della sentenza Cass. 4147/2019, l'onere di provare il caso fortuito grava sull'assicurazione, con espresso principio che solo nel caso in cui non sia attribuibile alcuna responsabilità al conducente si può escludere il risarcimento del danno del terzo trasportato. Parte appellante ha provato che si trovava a bordo in qualità di Parte_1 terzo trasportato sul motoveicolo honda tg. cw54669 assicurato con . Ha, altresì CP_1 quantificato, a mezzo della espletata ctu, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, il danno fisico subito quantificato come segue: I.T. 7,5% € 9774,91, I.T.A.: 40 GG. € 1882,80, I.T.P.: 20 GG.
(al 75%) € 706,05, I.T.P.: 20 GG. (al 50%) € 470,70, I.T.P.: 20 GG. (al 25%) € 235,35, danno morale
€ 4138,97, spese mediche € 58,00, totale € 17.266,78. Parte appellata, non ha fornito alcuna prova, manca la prova di esenzione dalla responsabilità e dalla corresponsabilità in capo alla conducente
Era onere della parte appellata provare che la stessa avesse tenuto una condotta Controparte_2 esente da responsabilità e che pertanto la causazione dell'evento lesivo avesse come unico responsabile l'attraversamento del cane. Tale principio si legge anche nella impugnata sentenza ove il
Giudice di primo grado precisa “Una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di pagina 8 di 11 responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto” (cfr. Cass. del
3/02/2019, n. 4147). È evidente che il Giudice di prime cure ha invertito l'onere probatorio, spettava a parte appellata la prova della condotta esente da responsabilità, prova che nel caso di specie non è stata fornita”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “…con riferimento al caso in esame, la stessa parte attrice, in atto di citazione ha affermato che l'incidente per cui è causa è avvenuto a causa di un cane improvvisamente fuoriuscito da una strada laterale rispetto quella percorsa dal motociclo condotto dalla Sig. la quale, per evitare l'impatto, perdeva il controllo del mezzo con CP_2 conseguente caduta del terzo trasportato Sig. . In tale ipotesi, quando un cane o un animale Pt_1 selvatico attraversino improvvisamente la strada, dove la possibilità dell'evento non viene segnalata, essendo l'attraversamento coevo al passaggio del veicolo, siamo in piena applicazione del caso fortuito in quanto l'attraversamento dell'animale è certamente inevitabile, data la repentinità degli spostamenti dello stesso e costituisce l'unica causa scatenante dell'evento (nel caso in esame non viene neppure prospettata una specifica colpa del conducente) ”.
Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
L'appellante lamenta, in sintesi, che l'Assicurazione non avrebbe fornito la prova del fortuito e dell'assenza di responsabilità in capo alla conducente del motociclo OL . CP_2
I motivi sono infondati.
Come noto i fatti pacifici non hanno bisogno di prova ed era stato proprio l'attore, odierno appellante, a rappresentare, nella citazione di primo grado, che l'incidente per cui è causa era avvenuto perché: “il motoveicolo targato CW54669 per evitare l'impatto con un cane uscito all'improvviso da una strada laterale perdeva il controllo del mezzo comportando la caduta del trasportato”.
Del resto tale dinamica è anche contenuta nella relazione medico-legale di parte allegata dall'attore
(doc.2 del fascicolo attoreo di primo grado) dove si legge: “al riguardo delle modalità del sinistro precisa quanto meglio appresso specificato: mentre si trovava in qualità di passeggero su motociclo
Honda “Shadow” 750, che transitava in Via Maremmana Superiore, cadeva al suolo, in quanto il conducente della moto, per evitare un cane sbucato improvvisamente sulla sede stradale, effettuava una brusca manovra perdendo il controllo del motociclo”. pagina 9 di 11 Va aggiunto che l'attore, odierno appellante, non ha contestato specificamente in primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c., la configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di caso fortuito per come dedotta dalla controparte, limitandosi solo a sostenere che il terzo trasportato avesse comunque diritto al risarcimento del danno (si legge, infatti, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1,
c.p.c.: “Quando si verifica un incidente stradale, ai passeggeri che si trovano all'interno dell'auto spetta sempre il risarcimento per le lesioni personali riportate a seguito dell'urto. Ciò vale anche se la colpa del sinistro è del conducente che li trasportava o se non c'è stato alcun urto con altre automobili”), tant'è che il Tribunale aveva ritenuto superflua la prova per interpello richiesta dalla convenuta nella memoria istruttoria.
Invero, a fronte della descrizione della dinamica fornita proprio da parte attrice e del fatto pacifico che l'incidente fosse stato causato dall'improvviso attraversamento dell'animale, non vi era alcunché da provare da parte della convenuta, non potendosi del resto pretendere che la stessa fornisse la prova in ordine all'assenza di profili di colpa nella condotta del conducente che andavano esclusi già in base alla dinamica descritta dall'attore.
E' infatti evidente che l'improvviso attraversamento di un animale contestualmente al passaggio del veicolo, costituisca un caso fortuito, trattandosi di evento imprevedibile e inevitabile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo da parte del conducente, si pone quale unica causa del verificarsi del sinistro.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve quindi concludersi che il Giudice a quo abbia fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
§ 8 — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della causa
(fra € 5.200,00 ed € 26.000,00, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
§ 9 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 10 di 11 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Tivoli n. 585/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da , confermando la sentenza di primo grado;
Parte_1
2) Condanna alla refusione delle spese del grado in favore di in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante protempore che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, l'1/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
pagina 11 di 11
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 8347/2019 All'udienza collegiale del giorno 01/10/2025 ore 10:40
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. BANCHERI TOMMASO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. TUCCINI RICCARDO presente
(CONTUMACE) Controparte_2
Avv.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE DR Antonio Perinelli Martina Bianchi Assistente giudiziario pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'1/10/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8347 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Bancheri (C.F.: – pec: C.F._2
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Email_1
Palestrina, Via Pedemontana n. 5, giusta procura in calce in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante protempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Tuccini (C.F.: - pec: C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Email_2
Roma, Via Tagliamento n.25, giusta procura in atti
- APPELLATA – E
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE –
pagina 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 16/12/2019, ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale di Tivoli n. 585/2019, pubblicata in data 15/5/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n.5581/2015, promosso dall'odierno appellato nei confronti di e di . CP_1 Controparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono i seguenti: “L'attore agiva in giudizio per far accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro del motoveicolo targato CW 54669 di proprietà e condotto da citata ai soli fini della prova per interpello e per l'effetto Controparte_2 condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 risarcimento patito da per i danni fisici subiti quantificati in Euro 51.720,00, in Parte_1 conseguenza del sinistro de quo, o in quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa e giusta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come per legge. Si costituiva in giudizio la CP_1
, la quale nel merito chiedeva accertare e dichiarare l'esistenza della scriminante del caso fortuito
[...] ex art. 45 c.p. e conseguentemente respingere la domanda risarcitoria in quanto infondata in fatto e in diritto”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda di parte attrice e compensa le spese di lite”.
§ 4. — Con l'atto di appello , ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
Parte_1
“In totale riforma della sentenza n. 585/2019, emessa dal Tribunale di Tivoli nel procedimento R.G.
5581/2015, il 15.05.2019, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro del motoveicolo targato CW 54669 di proprietà e condotto da e per l'effetto condannare la , in Controparte_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Macchiavelli n. 4, Trieste, al risarcimento patito da per i danni fisici subiti quantificati in € 17.266,78, in Parte_1 conseguenza del sinistro de quo, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e giusta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi a favore del procuratore antistatario”.
§ 5. — L'appellata in persona dell'amministratore protempore, costituitasi con CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/5/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita: nel merito respingere l'appello proposto dal in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in Parte_1 diritto con conferma integrale della sentenza impugnata. In ogni caso con vittoria di spese, anche pagina 3 di 11 generali e compensi processuali del secondo grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello formulato da si articola in tre motivi: Parte_2
§ 7.1. — Con il primo motivo viene dedotta la: “erronea valutazione dei fatti, impugnazione del capo della sentenza relativo al principio di caso fortuito”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “L'art. 141 cod. ass. prevede che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito, come regola generale, dall'impresa presso la quale è assicurato il veicolo sul quale questi si trovava a viaggiare al momento del sinistro. L'unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da caso fortuito. In particolare, “deve essere affermato quale principio di diritto che l'art. 141 cod. ass., in conseguenza del riferimento al caso fortuito - nella giuridica accezione inclusiva di condotte umane - come limite all'obbligo risarcitorio dell'assicuratore del vettore verso il trasportato danneggiato nel sinistro, richiede che il vettore sia almeno corresponsabile del sinistro quale presupposto della condanna risarcitoria del suo assicuratore;
una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto” (cfr. Cass. del
3/02/2019, n. 4147)”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il giudice di primo grado, ha basato la sentenza oggetto di impugnazione solo ed esclusivamente sull'art. 141 cod. ass. L'art. 141 Cod. ass. introduce un'azione diretta a favore del terzo trasportato. La posizione del danneggiato è rafforzata, giacché gli si consente di agire direttamente verso l'assicuratore; circostanza irrealizzabile seguendo le generali regole codicistiche, atteso che il danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale esistente tra assicurato danneggiante ed assicuratore. La Suprema Corte ripercorre vari precedenti, che però hanno solo lambito la questione, senza affrontarla. La prima pronuncia citata (Cass. 29276/2008) è di poco successiva all'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private. Invero, la sentenza verte sull'esclusione della qualifica di consumatore in capo al terzo trasportato con la conseguente pagina 4 di 11 inapplicabilità del foro territoriale esclusivo. Tuttavia, si sofferma sulla portata dell'art. 141, come espressione di una fattispecie complessa. Il trasportato a qualsiasi titolo subisce un danno illecito occasionato dal trasporto sul veicolo;
la legge prevede che l'assicurazione obbligatoria comprenda e copra tale danno (art. 122 c. 2 Cod. Ass.); la prefata norma, da sola, non consentirebbe al danneggiato di agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del vettore, facoltà prevista solo in capo all'assicurato in virtù del sotteso rapporto contrattuale;
qui entra in gioco l'art. 141 che attribuisce l'azione diretta al trasportato, inesistente in base alle regole generali. Il secondo intervento (Cass. 19963/2013) analizza il diritto del trasportato alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia del 2011, ribadendo il principio “vulneratus ante omnia Controparte_3 reficiendus”; nondimeno si occupa di una fattispecie peculiare: quella in cui la veste di passeggero è ricoperta dal proprietario del veicolo su cui si verifica il sinistro. Un precedente significativo (Cass.
16181/2015) sottolinea come il trasportato, che agisca in via diretta contro l'assicuratore del vettore, debba unicamente provare il danno subito, senza allegare le modalità dell'incidente, giacché
l'individuazione della responsabilità dei rispettivi conducenti è irrilevante ai fini dell'art. 141 Cod.
Ass. «Lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro». La suddetta lettura è costituzionalmente orientata (C.
Cost. Ord. 208/2008 e 440/2008), infatti, mira a rafforzare la posizione del trasportato, considerato un soggetto debole e a legittimarlo ad agire direttamente verso la compagnia del veicolo su cui viaggiava.
Tale decisione sembrerebbe propendere per l'interpretazione innovativa, nondimeno si muove sotto il profilo processuale, inerente all'onere della prova. Pertanto, potrebbe essere letta anche come espressione della lettura contenitiva. Infatti, il trasportato non è gravato dall'onere di dimostrare la responsabilità dei conducenti (innovativa) e correlativamente l'assicurazione, tramite la prova del caso fortuito, può dimostrare le modalità del sinistro e stabilire le rispettive responsabilità
(contenitiva). L'ultima pronuncia menzionata nel breve excursus svolto dalla Corte ha ammesso l'applicabilità dell'art. 141 ai casi in cui l'incidente, in cui sia coinvolto il terzo trasportato, avvenga con un veicolo non assicurato (Cass. 16477/2017). Secondo questa decisione, ritenuta espressione dell'orientamento innovativo, il passeggero ha sempre diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualità, salvo il caso fortuito. L'assicuratore del vettore ha il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base dell'effettiva ripartizione della responsabilità. In base al percorso argomentativo della pronuncia, la scelta del legislatore, in tema di allocazione del rischio, è stata nel senso di privilegiare il diritto del trasportato pagina 5 di 11 ad ottenere il risarcimento (nei limiti del massimale minimo di legge) agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale è trasportato), senza attendere l'accertamento delle rispettive responsabilità o procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Pertanto, nel caso di specie l'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del conducente risulta corretta sotto il profilo processuale.”.
L'appellante deduce, in sintesi, che il Giudice di prime cure abbia basato la Parte_1 propria decisione sull'art. 141 cod. ass., norma che tuttavia garantirebbe, in ogni caso, tutela al terzo trasportato, essendo irrilevante l'individuazione della responsabilità dei conducenti.
Il motivo di appello è infondato.
L'art. 141 cod. ass. (sotto la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”) al primo comma, sancisce che “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
L'art. 141 cod. ass. richiede quindi, ai fini della sua operatività, non solo che si sia verificato un sinistro stradale, ossia un fatto riconducibile alla circolazione, e che il terzo trasportato dal veicolo incidentato abbia subito un danno, ma anche che il sinistro non sia dipeso da caso fortuito.
Il “caso fortuito” va inteso come evento interruttivo del nesso causale tra una certa condotta o una determinata situazione di fatto e il danno, e, per la sua dimostrazione, è necessaria la prova positiva della causa esterna che, per imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo di colui che sarebbe altrimenti chiamato a rispondere del danno;
tale causa esterna può consistere in un fatto naturale, nel fatto di un terzo o nel fatto dello stesso danneggiato.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. Cass. Civ. n. 17963 del 2021) e tale interpretazione è stata avallata dalle Sezioni Unite della suddetta Corte che hanno precisato che la nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma pagina 6 di 11 è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro (cfr. Cass. Civ. Sez. U, n. 35318 del
30/11/2022).
È evidente pertanto che, ai sensi della suddetta norma, la scriminante del caso fortuito opera quale eccezione alla regola della risarcibilità del danno patito dal terzo trasportato, con conseguente rigetto del motivo di appello.
§ 7.2 — Il secondo motivo è rubricato: “interpretazione letterale dell'art. 141 codice assicurazioni. Sentenza cass. 4147/2019. Erronea applicazione della legge. Impugnazione del capo in diritto della sentenza”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo, dopo aver ripetuto considerazioni in merito all'interpretazione dell'art. 141, che…. Nel caso di specie il giudice di prime cure ha ritenuto provato il caso fortuito da parte dell'assicuratore sulla semplice asserzione che un animale ha attraversato la strada. In realtà la parte appellata non ha dato prova della totale assenza di corresponsabilità della conducente del veicolo sul quale veniva trasportato lo , è la parte appellata che doveva Pt_1 provare il totale rispetto delle norme del codice della strada, della congruità della velocità, della totale assenza di colpa in capo alla conducente. Il caso fortuito andava provato dalla compagnia, con elementi probatori idonei, in tal senso la Suprema Corte ha precisato il principio di diritto più volte enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ed implica che il convenuto sia liberato dalla responsabilità per danni derivanti dalle cose in custodia solo ove dimostri, con onere a suo carico, che l'evento dannoso sia stato determinato da caso fortuito, ossia “da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione […] la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. La pronuncia in esame costituisce un'ulteriore affermazione di un principio piuttosto consolidato in giurisprudenza, ma non per questo privo di profili di criticità e di ricadute sul piano operativo, ossia quello della esatta latitudine operativa della prova liberatoria in caso di responsabilità derivante da cose in custodia ex art. 2051 c.c. (cfr., ex pluribus, anche con precipuo riferimento alla responsabilità della P.A., Cass., ord. 27 marzo 2017, n. 7805; Cass., 23 marzo 2016, n. 5695; Cass., 22 marzo 2016, n. 5622; Cass., 11 marzo 2016, n. 4768; Cass., 12 marzo
2013, n. 6101; Cass., 18 ottobre 2011, n. 21508; Cass., 18 luglio 2011, n. 15720, in Resp. civ. e prev.,
2012, 2, 522 ss., con nota di Condotta omissiva dell'Ente pubblico e prevedibilità CP_4 dell'evento dannoso nella responsabilità ex art. 2051 c.c.: due casi a confronto;
Cass., 20 novembre pagina 7 di 11 2009, n. 24529; Cass., 3 aprile 2009, n. 8157; Cass., 6 giugno 2008, n. 15042). Nel caso di specie la parte appellata non ha dato alcuna prova della assenza di responsabilità in capo al conducente”.
§ 7.3 — Il terzo motivo è rubricato: “Onere probatorio ex art. 2697 c.c. osservazioni sull'onere probatorio e inversione dell'onere nel capo della sentenza. Caso fortuito ed assenza di responsabilità del conducente onere probatorio in capo all'assicurazione”.
Sostiene parte appellante a fondamento del motivo che “Il giudice di primo grado nella motivazione della sentenza impugnata asserisce “che l'incidente per cui è causa è avvenuto a causa di un cane improvvisamente fuoriuscito da una strada laterale, con perdita del controllo del mezzo con conseguente caduta del terzo trasportato. Tale motivazione è carente e illogica, che vi sia stato l'attraversamento del cane è fatto pacifico, risultante anche per tabulas dal certificato di pronto soccorso. Quello che parte appellata non ha provato è la totale assenza di responsabilità in capo al conducente. L'onere probatorio andava assolto dalla parte appellata, la quale nel corso del giudizio di primo grado ha omesso qualsiasi richiesta istruttoria sulla convenuta contumace Controparte_2
Nella memoria ex art. 183 II comma cpc controparte chiede solo interrogatorio formale di Pt_1
, tra l'altro richiesta non reiterata in sede di udienza, ma nessuna richiesta è stata avanzata
[...] nei confronti della conducente;
pertanto, parte appellata non ha assolto l'onere probatorio sulla condotta del conducente esente da responsabilità. Alla luce della sentenza Cass. 4147/2019, l'onere di provare il caso fortuito grava sull'assicurazione, con espresso principio che solo nel caso in cui non sia attribuibile alcuna responsabilità al conducente si può escludere il risarcimento del danno del terzo trasportato. Parte appellante ha provato che si trovava a bordo in qualità di Parte_1 terzo trasportato sul motoveicolo honda tg. cw54669 assicurato con . Ha, altresì CP_1 quantificato, a mezzo della espletata ctu, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado, il danno fisico subito quantificato come segue: I.T. 7,5% € 9774,91, I.T.A.: 40 GG. € 1882,80, I.T.P.: 20 GG.
(al 75%) € 706,05, I.T.P.: 20 GG. (al 50%) € 470,70, I.T.P.: 20 GG. (al 25%) € 235,35, danno morale
€ 4138,97, spese mediche € 58,00, totale € 17.266,78. Parte appellata, non ha fornito alcuna prova, manca la prova di esenzione dalla responsabilità e dalla corresponsabilità in capo alla conducente
Era onere della parte appellata provare che la stessa avesse tenuto una condotta Controparte_2 esente da responsabilità e che pertanto la causazione dell'evento lesivo avesse come unico responsabile l'attraversamento del cane. Tale principio si legge anche nella impugnata sentenza ove il
Giudice di primo grado precisa “Una volta accertato l'an della responsabilità del vettore, non occorre accertare quale sia la misura di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, dovendo comunque l'assicuratore del vettore risarcire in toto il trasportato, salva eventuale rivalsa verso l'assicuratore di altro corresponsabile o di altri corresponsabili della causazione del sinistro. La totale assenza di pagina 8 di 11 responsabilità del vettore deve essere inoltre dimostrata dal suo assicuratore provando che il caso fortuito è stata l'unica causa del sinistro, salvo che l'assicuratore di un altro dei veicoli coinvolti non intervenga e non lo esoneri dall'obbligo risarcitorio dichiarando la esclusiva responsabilità del proprio assicurato, in tal caso il giudice dovendo subito estromettere l'assicuratore del vettore, la domanda risarcitoria attorea rivolgendosi ex lege verso l'assicuratore intervenuto” (cfr. Cass. del
3/02/2019, n. 4147). È evidente che il Giudice di prime cure ha invertito l'onere probatorio, spettava a parte appellata la prova della condotta esente da responsabilità, prova che nel caso di specie non è stata fornita”.
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata: “…con riferimento al caso in esame, la stessa parte attrice, in atto di citazione ha affermato che l'incidente per cui è causa è avvenuto a causa di un cane improvvisamente fuoriuscito da una strada laterale rispetto quella percorsa dal motociclo condotto dalla Sig. la quale, per evitare l'impatto, perdeva il controllo del mezzo con CP_2 conseguente caduta del terzo trasportato Sig. . In tale ipotesi, quando un cane o un animale Pt_1 selvatico attraversino improvvisamente la strada, dove la possibilità dell'evento non viene segnalata, essendo l'attraversamento coevo al passaggio del veicolo, siamo in piena applicazione del caso fortuito in quanto l'attraversamento dell'animale è certamente inevitabile, data la repentinità degli spostamenti dello stesso e costituisce l'unica causa scatenante dell'evento (nel caso in esame non viene neppure prospettata una specifica colpa del conducente) ”.
Il secondo ed il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente attesa la loro stretta connessione.
L'appellante lamenta, in sintesi, che l'Assicurazione non avrebbe fornito la prova del fortuito e dell'assenza di responsabilità in capo alla conducente del motociclo OL . CP_2
I motivi sono infondati.
Come noto i fatti pacifici non hanno bisogno di prova ed era stato proprio l'attore, odierno appellante, a rappresentare, nella citazione di primo grado, che l'incidente per cui è causa era avvenuto perché: “il motoveicolo targato CW54669 per evitare l'impatto con un cane uscito all'improvviso da una strada laterale perdeva il controllo del mezzo comportando la caduta del trasportato”.
Del resto tale dinamica è anche contenuta nella relazione medico-legale di parte allegata dall'attore
(doc.2 del fascicolo attoreo di primo grado) dove si legge: “al riguardo delle modalità del sinistro precisa quanto meglio appresso specificato: mentre si trovava in qualità di passeggero su motociclo
Honda “Shadow” 750, che transitava in Via Maremmana Superiore, cadeva al suolo, in quanto il conducente della moto, per evitare un cane sbucato improvvisamente sulla sede stradale, effettuava una brusca manovra perdendo il controllo del motociclo”. pagina 9 di 11 Va aggiunto che l'attore, odierno appellante, non ha contestato specificamente in primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art.115 c.p.c., la configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di caso fortuito per come dedotta dalla controparte, limitandosi solo a sostenere che il terzo trasportato avesse comunque diritto al risarcimento del danno (si legge, infatti, nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1,
c.p.c.: “Quando si verifica un incidente stradale, ai passeggeri che si trovano all'interno dell'auto spetta sempre il risarcimento per le lesioni personali riportate a seguito dell'urto. Ciò vale anche se la colpa del sinistro è del conducente che li trasportava o se non c'è stato alcun urto con altre automobili”), tant'è che il Tribunale aveva ritenuto superflua la prova per interpello richiesta dalla convenuta nella memoria istruttoria.
Invero, a fronte della descrizione della dinamica fornita proprio da parte attrice e del fatto pacifico che l'incidente fosse stato causato dall'improvviso attraversamento dell'animale, non vi era alcunché da provare da parte della convenuta, non potendosi del resto pretendere che la stessa fornisse la prova in ordine all'assenza di profili di colpa nella condotta del conducente che andavano esclusi già in base alla dinamica descritta dall'attore.
E' infatti evidente che l'improvviso attraversamento di un animale contestualmente al passaggio del veicolo, costituisca un caso fortuito, trattandosi di evento imprevedibile e inevitabile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo da parte del conducente, si pone quale unica causa del verificarsi del sinistro.
Alla luce delle suesposte considerazioni deve quindi concludersi che il Giudice a quo abbia fatto buon governo dei suddetti principi, ritenendo correttamente sussistente una ipotesi di caso fortuito, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato.
§ 8 — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n.55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in relazione al valore della causa
(fra € 5.200,00 ed € 26.000,00, compensi minimi attesa la semplicità della controversia) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 567,00
Fase introduttiva del giudizio: € 461,00
Fase istruttoria trattazione: € 922,00
Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 2.906,00
§ 9 — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 10 di 11 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 definitiva del Tribunale di Tivoli n. 585/2019, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da , confermando la sentenza di primo grado;
Parte_1
2) Condanna alla refusione delle spese del grado in favore di in Parte_1 CP_1 persona del legale rappresentante protempore che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Roma, l'1/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Raffaele Miele Dott. Antonio Perinelli
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