Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 48, lettera a), della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, firmato a Roma il 15 settembre 1962.