Versione
13 luglio 1980
13 luglio 1980
Art. 1. (Area di applicazione)
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 .
Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Universita'; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ai sensi dell' articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 , si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.
Fino a quando non sara' provveduto ai sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 .
Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanita', per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Universita'; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanita' e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.
L'Istituto centrale di statistica e' autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Ai sensi dell' articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 , si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.
Fino a quando non sara' provveduto ai sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 15/12/2010, n. 36779Provvedimento: […] Anche se ininfluente ai fini dell'esito del presente giudizio, il Tribunale osserva che la pretesa della ricorrente tesa ad ottenere la ricostruzione della sua posizione giuridica ed economica con l'applicazione dell'istituto del ricompattamento di cui all'art. 4 della L. n.312/1980 e di tutti gli altri istituti contrattuali previsti dalla normativa successiva relativa al personale del comparto Ministero, è palesemente infondata, in quanto come chiarito da parte resistente, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale richiamato, l'istituto previsto dal citato art.4 si applica unicamente agli impiegati civili dello stato ed al personale indicato nell'art.1 della menzionata legge n.312/1980, nel quale non è ricompreso il personale dipendente dell'ASST.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- riconoscimento anzianità lavorativa·
- legge n. 312/1980·
- annullamento di decreto ministeriale·
- ricorso amministrativo·
- spese compensate·
- ricompattamento posizione economica·
- violazione di norme contrattuali·
- eccesso di potere·
- mobilità del personale