Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/06/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
persona à del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del in deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1482/2022 R.G.
promossa da
(C.F C.F._1 ) e Parte_2 Parte_1 Parte_3in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Codice Fiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. PAOLO DI PIAZZA, (C.F.
per procura in atti,
ricorrente,
contro
(c.f. P.IVA_1 ), in persona Controparte_1
del Capitano pro tempore, rappresentata e difesa dal Capitano Alessandro Sarro, resistente,
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 19.10.2022 Parte_1 in qualità di comandante della Motonave Regina Pt_4 ed il signor
,legale Parte_3
rappresentante della proponevano opposizione avverso: Controparte_2
Controparte_1 di CP_1 num.303/2022,
,- ordinanza ingiunzione e confisca della del 16/09/2022, notificato in data 20 settembre 2022, avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa della somma di euro 2.000,00, più spese di notifica, la confisca dei beni sottoposti a sequestro amministrativo, la sospensione della licenza di pesca n. NumeroDiPa_1 rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali e riferita all'imbarcazione da pesca iscritta al num. 06MZ00568 DEI dell'Ufficio Circondariale Marittimo di S.AGATA DI MILITELLO Parte_5
per un periodo di tre mesi, con decorrenza dal giorno di deposito della licenza di pesca presso l'Ufficio di Iscrizione;
è fatto divieto di: "pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale e non espressamente permessi o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione", nonché le sanzioni accessorie art. 12 comma 1 del D.l.vo 04/2012 lettera A (confisca del pescato) kg 165 di tonno alalunga;
lettera B (confisca degli attrezzi), consistenti mt 2400 circa di rete da posta Derivante del tipo "EX Ferrettara", suddivisa in n.03 spezzoni. art. 12 comma 2 del d.l.vo 04/2012 sospensione della licenza da pesca;
art.14 punti 4 sulla licenza di pesca;
- l'ordinanza num.26/2022 di assegnazione punti al Comandante della motonave;
- ordinanza n.27/2022, di assegnazione punti al titolare della licenza di pesca soc. coop.
Parte_2 notificate in data 21/09/2022.
Rappresentavano che il 26 maggio 2022 la Guardia Costiera di Palermo aveva contestato la violazione dell' art.10 comma 1 del D.l.vo 04/2012 lettera H laddove è fatto divieto di: "pescare con attrezzi o strumenti, vietati dalla normativa comunitaria e nazionale e non espressamente permessi o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione".
Gli opponenti eccepivano la violazione del principio di legalità enunciato dall'art. 1, 1.
n. 689/1981, sotto il profilo della tipicità e della determinatezza, evidenziando che manca la norma di regolamento che indichi tassativamente le caratteristiche che rendono una rete a circuizione vietata o equiparabile ad una rete da posta derivante.
Sostenevano, poi, che l'attrezzo da pesca fosse conforme alla normativa europea, evidenziando che la rete rinvenuta sulla motonave Parte_6 non possa essere classificata come una rete del tipo ex ferrettara, trattandosi invece di una rete a circuizione, le cui caratteristiche sono conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel
Regolamento comunitario n.1624/94.
Invocavano poi la scriminante di cui all'art. 3 Legge n. 689/1981, richiamando il concetto di buona fede e di errore sulla liceità della condotta posta in essere.
Chiedevano, pertanto, che venissero annullate le ordinanze-ingiunzione opposte e, in subordine, la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata, con rateizzazione del pagamento.
Si è costituita la Controparte_1 di CP_1 contestando l'opposizione ed evidenziando la correttezza dei provvedimenti adottati. Ha esposto che il peschereccio aveva intrapreso la battuta di pesca indicando, nel giornale di bordo, l'utilizzo di una rete a circuizione con chiusura meccanica, in contrasto con quanto rinvenuto a bordo al momento del controllo. Difatti, i militari verbalizzanti, saliti a bordo, hanno notato l'assenza di anelli o bretelle, elementi base per l'utilizzo di una rete a circuizione a chiusura. La rete, trovata bagnata, è risultata altresì avere un rapporto di proporzione tra altezza e lunghezza tale -così come suggerito dalle indicazioni operative in uso e determinate dagli istituti di settore come ad esempio il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR)- da ricondurla ad un uso come ferrettara (con maglia superiore al consentito, in palese violazione della normativa di settore) e non come circuizione.
La Capitaneria ha in particolare sottolineato che affinché una rete possa essere considerata a circuizione e soprattutto affinché sia produttiva occorre che l'altezza della stessa sia circa il 30% della lunghezza, proporzione non esistente nel caso di specie.
Disposta c.t.u., all'udienza del 3 Giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come segue.
2- L'opposizione è infondata.
Preliminarmente occorre osservare che l'ordinanza-ingiunzione opposta è stata adottata per aver per aver il Pt_1 quale comandante dell'unità da pesca Parte_6 "
esercitato attività da pesca illegali utilizzando reti da pesca derivanti del tipo ex ferrettara.
La Controparte_1 di Palermo ha infatti contestato la violazione dell'art. 10, comma
1, lett. h) D.Lgs. N. 4/2012, ai sensi del quale è fatto divieto di "pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione".
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio, dopo aver premesso di aver misurato una sola delle due reti (in quanto il volume delle due reti era molto simile), ha accertato che la rete misurata aveva una forma rettangolare con lunghezza di circa 465 mt e presentava in verticale n. 126 maglie, di dimensioni pari a 18 cm ciascuna. L'altezza totale della rete era quindi di circa 22/23 mt (n. 126 maglie x 18 cm = 2.268 cm = 22,68 mt).
Nella lima dei sugheri, nella parte alta della rete, sono posizionati i sugheri in gruppi da
4, ed ogni gruppo dista da quello successivo circa 4,60 ml, ovvero ogni 3 ponti. La lima dei sugheri serve a far galleggiare la parte superiore della rete.
Nella lima dei piombi, nella parte bassa della rete, non sono presenti i piombi, in quanto la corda è di per sé già piombata al suo interno, ed il sig. Pt_1 in sede di operazioni peritali ha dichiarato che tale corda piombata ha un peso di 100 g/ml. La piombatura della linea dei piombi, funge da zavorra, e serve a far abbassare la rete nel mare posizionandosi in senso verticale, più o meno velocemente a seconda del peso dei piombi. Le tre reti rinvenute sono costituite da fibra sintetica di colore rosso, comunemente chiamato nylon.
Sia lo spezzone della rete da pesca misurata e sia gli altri due spezzoni osservati sui luoghi, non presentavano anelli atti alla chiusura della rete.
Nel verbale di contestazione infrazione, gli agenti hanno così annotato: "dall'analisi delle caratteristiche riscontrate a bordo, si evidenzia la totale assenza di anelli, sia nella rete stessa che a bordo della unità, che avrebbero permesso la chiusura dello stesso attrezzo e dal rapporto tra altezza e lunghezza della stessa rete. Pertanto l'attrezzo utilizzato e rinvenuto a bordo era ascrivibile alle reti da posta derivante del tipo ex ferrettara con ampiezza di maglia 16 cm, con un'altezza di mt 30 (così come dichiarato dal Comandante dell'unità di pesca)".
[...] "l'attrezzo da pesca era suddiviso in n. 3 spezzoni da 800 mt cadauno;
per una lunghezza totale di mt 2.400, si precisa che la rete non munita di anelli né tantomeno a bordo erano presenti gli stessi anelli".
Si tratta di accertamento avvenuto sotto la diretta percezione degli agenti verbalizzanti e, come tale, dotato di efficacia privilegiata.
Fatta tale precisazione, il consulente ha chiarito che, secondo la normativa vigente, è consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione che abbiano una lunghezza inferiore ai 800 mt e un'altezza inferiore ai 120 mt, ed inoltre l'apertura della maglia della rete a circuizione deve essere superiore a 14 mm.
Secondo il c.t.u. le n. 3 reti da pesca sequestrate risultano regolari e rispecchiano i requisiti di legge, essendo lunghe 465 mt (rilevamento inferiore rispetto ai 800 mt fissati come misura massima prestabilita), essendo alte 22,68 mt (rilevamento inferiore rispetto ai 120 mt fissati come misura massima prestabilita) ed avendo maglie della dimensione di 18 cm (rilevamento superiore rispetto ai 14 mm fissati come misura minima prestabilita).
Al riguardo in effetti l'art. 9, par. 5, del Regolamento CE 21 dicembre 2006, n. 1967 stabilisce che "per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm";
l'Allegato II al Regolamento stabilisce poi che per le reti da circuizione “la lunghezza dellapezza è limitata a 800 m e l'altezza massima a 120 m". Tuttavia, la circostanza che la rete avesse delle misure conformi quelle previste dall'art
9, par. 5, Regolamenti 1967/2006 non è sufficiente per ritenere che la rete fosse effettivamente una rete a circuizione. La Controparte_1 ha infatti dedotto che la rete, trovata bagnata, è risultata altresì avere un rapporto di proporzione tra altezza e lunghezza tale-così come suggerito dalle indicazioni operative in uso e determinate dagli istituti di settore come ad esempio il
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - da ricondurla ad un uso come ferrettara (con maglia superiore al consentito, in palese violazione della normativa di settore) e non come circuizione;
evidenziando, inoltre, che, affinché una rete possa essere considerata a circuizione e soprattutto affinché sia produttiva occorre che l'altezza della stessa sia circa il 30% della lunghezza.
In un caso sostanzialmente analogo la Corte d'Appello di Messina in una recentissima pronuncia ha evidenziato che "[ ] Pur consentendo la normativa di settore l'utilizzo di reti da circuizione prive di chiusura (ossia prive, come quella detenuta a bordo della Cont
,di cavo ed anelli in acciaio di chiusura del sacco), tuttavia, ciò che manca all'attrezzo in questione per essere qualificato nei termini auspicati dall'appellante è il necessario rapporto del 30% tra altezza e lunghezza.
Come, infatti, evidenziato nell'ordinanza ingiunzione e ribadito dalle amministrazioni appellate, dalla relazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Sicurezza
Ambientale emerge che le caratteristiche di costruzione delle reti a circuizione impongono che l'altezza dell'attrezzo sia pari al 30% della lunghezza (cfr. Corte
d'Appello di Messina n. 52/2025).
A tal proposito nel verbale gli agenti, con accertamento dotato di efficacia privilegiata, hanno accertato che la rete era divisa in tre spezzoni per una lunghezza totale di 2.400 metri ed aveva un'altezza di metri 30.
Il c.t.u. ha, invece, accertato che la rete aveva una forma rettangolare con lunghezza di circa 465 mt e presentava in verticale n. 126 maglie, di dimensioni pari a 18 cm ciascuna.
L'altezza totale della rete era quindi di circa 22/23 mt (n. 126 maglie x 18 cm = 2.268 cm = 22,68 ml).
Il rapporto tra altezza e lunghezza non risulta, in ogni caso, rispettato nel caso di specie, dato che se si segue la misurazione dei verbalizzanti- l'altezza è pari a mt. 30 e non a mt. 240 (pari al 30% della lunghezza); ed anche qualora si seguisse la misurazione del c.t.u., il rapporto non sarebbe comunque rispettato, perché l'altezza (22/23 mt) è comunque inferiore al 30% della larghezza (465 ml x 30% = 139,50 mt). In secondo luogo, si osserva che il consulente, in occasione della verifica in mare con il metodo a circuizione, ha constatato che “una volta chiuso il cerchio, la rete è stata nuovamente tirata in barca con l'aiuto di un verricello (vedasi all. C e all. B - foto n.ri
14 e 15). Man mano che la rete veniva tirata in barca, il cerchio inizialmente disegnato si deformava diventando una ovale che si restringeva sempre di più (vedesi all. C).
Nonostante la rete fosse priva degli anelli normalmente utilizzati per la chiusura meccanica, la chiusura della rete veniva effettuata tirando la corda appositamente apposta nella lima dei piombi (vedasi all. C). Come evincibile dal video che si allega la rete de quo è stata calata in mare col metodo della circuizione, metodo consentito dalla legge, ma di fatto, l'efficacia di tale metodo non è stata ottimale, poiché l'assenza degli anelli in tutta la lunghezza della rete non ha consentito la totale chiusura della rete sin dall'inizio. La presenza della corda per chiudere la rete ha chiuso la rete solamente dopo aver raccolto circa il 50% della rete calata in mare, lasciando in precedenza ampi
"vuoti" dal quale l'eventuale pesce accerchiato avrebbe potuto tranquillamente dileguarsi. Inoltre è doveroso evidenziare che la lima dei sugheri, seppur rinforzata dalla presenza dei palloni gialli, allacciati ad intervalli regolari, non è apparsa totalmente a galla, ma in alcuni tratti tendeva ad affondare lasciando, anche in questo caso, ampio margine per la fuoriuscita del pesce eventualmente accerchiato
Il c.t.u. ha quindi concluso evidenziando che la prova in mare della rete de quo ha consentito di accertare che la pesca col metodo della circuizione è sì possibile ed anche fattibile con la rete in oggetto, ma di fatto è risultata poco efficace, poiché non si è riesciti a chiudere totalmente la rete, e ciò consente all'eventuale pesce circuito di potersi defilare dagli ampi spazi liberi.
Ritiene il Tribunale che, alla luce degli elementi acquisiti, sussista un robusto quadro probatorio che consente di escludere che, nella fattispecie in esame, sia stata svolta attività di pesca con una rete a circuizione, come sostenuto dagli opponenti, e ciò lo si desume da: a) il rapporto tra la altezza e la lunghezza (che di per sé consente di escludere che la rete possa essere qualificata come "rete a circuizione"); b) l'assenza di anelli e la scarsa efficacia e produttività della rete oggetto di causa se calata in mare con la modalità
a circuizione, come evidenziato dal c.t.u., che ha accertato che l'assenza degli anelli in tutta la lunghezza della rete non ha consentito la totale chiusura della rete sin dall'inizio.
La presenza della corda per chiudere la rete ha chiuso la rete solamente dopo aver raccolto circa il 50% della rete calata in mare, lasciando in precedenza ampi "vuoti” dal quale l'eventuale pesce accerchiato avrebbe potuto tranquillamente dileguarsi. Inoltre la lima dei sugheri, seppur rinforzata dalla presenza dei palloni gialli, allacciati ad intervalli regolari, non è apparsa totalmente a galla, ma in alcuni tratti tendeva ad affondare lasciando, anche in questo caso, ampio margine per la fuoriuscita del pesce eventualmente accerchiato;
c) la discordanza tra quanto dichiarato nel giornale di pesca in fase di uscita dal porto per la battuta -ove è stato dichiarato l'utilizzo di circuizione con chiusura meccanica (ovvero l'utilizzo della rete con anelli, bretelle, cavi, verricelli).
Correttamente, dunque, è stata accertata dalla Capitaneria di Porto un'attività di pesca vietata, essendo stata utilizzata una rete che, per caratteristiche tecniche e soprattutto per funzionalità, può essere ricondotta ad un uso come rete da posta derivante del tipo "ex ferrettara", il cui utilizzo è pacificamente vietato dalla normativa comunitaria di settore.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, non sussiste la dedotta violazione dell'art. 1 della legge 689/198.
3- Gli opponenti hanno invocato, poi, la scriminante di cui all'art. 3 Legge n. 689/1981.
Vale richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (ex ultimis Cass. n. 33441/2019;
Cass. n. 20219/2018).
In altri termini, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, ma occorre che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 720/2028; Cass. n.2480/2006) (cfr in senso analogo Corte d'Appello
di Messina n. 52/2025).
L'opponente non ha fornito la prova della sua buona fede che, peraltro, appare possa escludersi alla luce della accertata scarsa funzionalità della rete se utilizzata con il metodo a circuizione (cfr ctu).
4- La sanzione appare, infine, proporzionata alla gravità dei fatti contestati, posto che la
Controparte_1 ha applicato la sanzione entro la cornice edittale (da € 1.000,00 a €
6.000,00) prevista dall'art. 11 D.Lgs. n. 4/2012, così come modificato dall'art. 11 ter
D.L. n. 27/2019, applicando una sanzione di € 2.000,00 (di poco superiore, dunque, al minimo edittale).
Per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
5- Nulla va, infine, disposto sulle spese.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota" (Cass. 4 agosto 2023, n. 23825).
6- Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico dell'opponente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1482/2022 RG, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) nulla sulle spese della Capitaneria di Porto di CP_1;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente, come separatamente liquidate.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 04/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano