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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/06/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 1077 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1077/2023 avente ad oggetto: acquisto diritto di proprietà per usucapione e pendente
TRA
(C.F. ) con l'Avv. Flavio Bianchi del _1 C.F._1
Foro di Viterbo – ATTRICE –
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), (C.F. C.F._4 Controparte_4
), (C.F. ) C.F._5 Controparte_5 C.F._6
– CONVENUTI CONTUMACI –
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.04.2025, parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la sig.ra è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, _1 dell'immobile censito nel comune di Bagnoregio, Foglio 61, Particelle 384 e 477 del catasto fabbricati e Foglio 61, P. lle 393-476-477-478-479 del catasto terreni, e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. In via subordinata, qualora il GI dovesse ritenere che le parti eventualmente costituite siano comproprietari degli immobili oggetto di causa, si chiede che vengano condannati a rifondere le spese affrontate nell'ultimo ventennio pari a circa 53.831,53, ognuno per la propria quota”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio gli odierni convenuti chiedendo l'emissione di una _1 sentenza attestante l'acquisto per usucapione, in suo favore, del diritto di proprietà in relazione ai seguenti beni immobili;
abitazione e terreno siti loc. Castel Cellesi, nel
Comune di Bagnoregio, censiti al Foglio n. 61, particella n. 384 e 477 (catasto fabbricati) ed al Foglio n. 61 e P.lla 393-476-477-478-479 (catasto terreni).
A fondamento della domanda deduceva che da oltre vent'anni aveva posseduto in maniera continuativa, animo domini, l'indicato bene, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e corrispondendo, inoltre, quanto dovuto per tasse e spese. Aggiungeva che nel corso degli anni si era comportata come proprietaria esclusiva dei beni, non avendo mai ricevuto contestazione alcuna da parte di terzi in merito al possesso e manutenzione delle unità immobiliari in esame. Tali unità, tuttavia, risultava formalmente così suddivisa: 2/4 in favore di ¼ di _1
, deceduto in data 24.12.1996; 1/12 di e 1/12 Persona_1 Controparte_1 ciascuno ai figli deceduto in data 19.06.2022, e Controparte_6 [...]
. Aggiungeva, ancora che erede di era la moglie CP_3 Persona_1
, la quale aveva già rinunciato alla eredità del medesimo, così come CP_7 tutti gli altri comproprietari e che eredi di erano la moglie Controparte_6 Per_2
e i figli e di cui non risultava l'accettazione
[...] Controparte_5 Controparte_8 di eredità
Alla luce di tali deduzioni, parte attrice dopo avere vanamente esperito la mediazione, ha chiesto dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'immobile di cui è causa. Nel corso del processo, nella contumacia dei convenuti, venivano ammesse ed assunte le prove richieste (documenti e testi).
Infine, all'udienza del 17.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Giova, preliminarmente, rilevare che affinché si abbia il possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà di immobili è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato con l'animus possidendi che si concretizza in un potere che si manifesta mediante intenzionale del possessore, corrispondente all'esercizio di un diritto domenicale sull'immobile. Appare appurato che tale possesso si è manifestato pacificamente, ininterrottamente ed in modo non violento e clandestino, requisiti, questi, indispensabili secondo gli artt. 1158 e 1163 c.c.
Ciò posto, si ritiene che attraverso le prove assunte nel corso del processo e la documentazione depositata, parte attrice ha dato conto dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà in relazione all'unità immobiliare sopra descritta. In particolare, i testi e , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
16.04.24, hanno confermato le circostanze dedotte da parte attrice, ossia che la stessa si era sempre comportata come proprietaria provvedendo al pagamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria del terreno, nonché degli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile (teste , sul cap. 11, “E' vero, io l'ho Testimone_1 vista sempre lì da quando io avevo 5 anni. Siamo confinanti. La vedo quasi tutti i giorni. Ricordo che lei ha rifatto il tetto di casa, i tubi in giardini. Si occupa della pulizia e manutenzione del campo circostante la casa”; , sul medesimo Testimone_2 capitolo “Si è vero, io abito a circa 50 mt. La signora vive a Rapallo ma viene spesso
a Bagnoregio, si è sempre occupata della casa. Noi a volte le prendevamo le bollette che arrivavano quando lei non c'era e gliele inviavamo. Viene d'estate soprattutto ma anche per Natale e in altri periodi. La signora si è occupata anche dei terreni circostanti il fabbricato. Incaricava qualcuno di provvedere alla pulizia e cura dei terreni. Ricordo che circa 20 anni fa la signora ha rifatto l'impianto di riscaldamento” ( ud. 16.04.2024).
Parte attrice ha, inoltre, depositato documentazione attestante il pagamento delle relative utenze (acqua, energia elettrica), nonché delle spese sostenute per la manutenzione dell'area (cfr. doc. 8 f) e per il pagamento della tari (cfr. doc. 8 g). Alla luce di tali risultanze e in assenza di qualsiasi elemento istruttorio contrario - dovendosi al riguardo anche considerare il comportamento tenuto da parti convenute
(116 c.p.c.) che non si sono costituite in giudizio - si ritiene che parte attrice abbia dato prova del possesso ultraventennale dell'immobile in parola e, pertanto dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione degli immobili indicati.
La mancata opposizione alla domanda esonera dalla statuizione sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara intervenuto in favore di _1
l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in merito alla seguente unità immobiliare: fabbricato e terreno siti in Castel Cellesi, nel Comune di Bagnoregio, censiti al Foglio n. 61, particella n. 384 e 477 (catasto fabbricati) ed al Foglio n. 61
e P.lla 393-476-477-478-479 (catasto terreni);
2) Ordina la trascrizione della presente esonerando il conservatore da ogni responsabilità;
3) Nulla sulle spese.
Viterbo, 28.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a) vero che la sig.ra ha posseduto, uti dominus, il fabbricato oggetto di causa;
_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1077/2023 avente ad oggetto: acquisto diritto di proprietà per usucapione e pendente
TRA
(C.F. ) con l'Avv. Flavio Bianchi del _1 C.F._1
Foro di Viterbo – ATTRICE –
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ), (C.F. C.F._3 Controparte_3
), (C.F. C.F._4 Controparte_4
), (C.F. ) C.F._5 Controparte_5 C.F._6
– CONVENUTI CONTUMACI –
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.04.2025, parte attrice ha precisato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Giudice adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la sig.ra è proprietaria esclusiva per maturata usucapione acquisitiva, _1 dell'immobile censito nel comune di Bagnoregio, Foglio 61, Particelle 384 e 477 del catasto fabbricati e Foglio 61, P. lle 393-476-477-478-479 del catasto terreni, e, conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità. In via subordinata, qualora il GI dovesse ritenere che le parti eventualmente costituite siano comproprietari degli immobili oggetto di causa, si chiede che vengano condannati a rifondere le spese affrontate nell'ultimo ventennio pari a circa 53.831,53, ognuno per la propria quota”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio gli odierni convenuti chiedendo l'emissione di una _1 sentenza attestante l'acquisto per usucapione, in suo favore, del diritto di proprietà in relazione ai seguenti beni immobili;
abitazione e terreno siti loc. Castel Cellesi, nel
Comune di Bagnoregio, censiti al Foglio n. 61, particella n. 384 e 477 (catasto fabbricati) ed al Foglio n. 61 e P.lla 393-476-477-478-479 (catasto terreni).
A fondamento della domanda deduceva che da oltre vent'anni aveva posseduto in maniera continuativa, animo domini, l'indicato bene, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile e corrispondendo, inoltre, quanto dovuto per tasse e spese. Aggiungeva che nel corso degli anni si era comportata come proprietaria esclusiva dei beni, non avendo mai ricevuto contestazione alcuna da parte di terzi in merito al possesso e manutenzione delle unità immobiliari in esame. Tali unità, tuttavia, risultava formalmente così suddivisa: 2/4 in favore di ¼ di _1
, deceduto in data 24.12.1996; 1/12 di e 1/12 Persona_1 Controparte_1 ciascuno ai figli deceduto in data 19.06.2022, e Controparte_6 [...]
. Aggiungeva, ancora che erede di era la moglie CP_3 Persona_1
, la quale aveva già rinunciato alla eredità del medesimo, così come CP_7 tutti gli altri comproprietari e che eredi di erano la moglie Controparte_6 Per_2
e i figli e di cui non risultava l'accettazione
[...] Controparte_5 Controparte_8 di eredità
Alla luce di tali deduzioni, parte attrice dopo avere vanamente esperito la mediazione, ha chiesto dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà dell'immobile di cui è causa. Nel corso del processo, nella contumacia dei convenuti, venivano ammesse ed assunte le prove richieste (documenti e testi).
Infine, all'udienza del 17.04.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Giova, preliminarmente, rilevare che affinché si abbia il possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà di immobili è necessario un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico esercitato con l'animus possidendi che si concretizza in un potere che si manifesta mediante intenzionale del possessore, corrispondente all'esercizio di un diritto domenicale sull'immobile. Appare appurato che tale possesso si è manifestato pacificamente, ininterrottamente ed in modo non violento e clandestino, requisiti, questi, indispensabili secondo gli artt. 1158 e 1163 c.c.
Ciò posto, si ritiene che attraverso le prove assunte nel corso del processo e la documentazione depositata, parte attrice ha dato conto dell'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà in relazione all'unità immobiliare sopra descritta. In particolare, i testi e , escussi all'udienza del Testimone_1 Testimone_2
16.04.24, hanno confermato le circostanze dedotte da parte attrice, ossia che la stessa si era sempre comportata come proprietaria provvedendo al pagamento delle utenze e alla manutenzione ordinaria del terreno, nonché degli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile (teste , sul cap. 11, “E' vero, io l'ho Testimone_1 vista sempre lì da quando io avevo 5 anni. Siamo confinanti. La vedo quasi tutti i giorni. Ricordo che lei ha rifatto il tetto di casa, i tubi in giardini. Si occupa della pulizia e manutenzione del campo circostante la casa”; , sul medesimo Testimone_2 capitolo “Si è vero, io abito a circa 50 mt. La signora vive a Rapallo ma viene spesso
a Bagnoregio, si è sempre occupata della casa. Noi a volte le prendevamo le bollette che arrivavano quando lei non c'era e gliele inviavamo. Viene d'estate soprattutto ma anche per Natale e in altri periodi. La signora si è occupata anche dei terreni circostanti il fabbricato. Incaricava qualcuno di provvedere alla pulizia e cura dei terreni. Ricordo che circa 20 anni fa la signora ha rifatto l'impianto di riscaldamento” ( ud. 16.04.2024).
Parte attrice ha, inoltre, depositato documentazione attestante il pagamento delle relative utenze (acqua, energia elettrica), nonché delle spese sostenute per la manutenzione dell'area (cfr. doc. 8 f) e per il pagamento della tari (cfr. doc. 8 g). Alla luce di tali risultanze e in assenza di qualsiasi elemento istruttorio contrario - dovendosi al riguardo anche considerare il comportamento tenuto da parti convenute
(116 c.p.c.) che non si sono costituite in giudizio - si ritiene che parte attrice abbia dato prova del possesso ultraventennale dell'immobile in parola e, pertanto dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione degli immobili indicati.
La mancata opposizione alla domanda esonera dalla statuizione sulle spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara intervenuto in favore di _1
l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà in merito alla seguente unità immobiliare: fabbricato e terreno siti in Castel Cellesi, nel Comune di Bagnoregio, censiti al Foglio n. 61, particella n. 384 e 477 (catasto fabbricati) ed al Foglio n. 61
e P.lla 393-476-477-478-479 (catasto terreni);
2) Ordina la trascrizione della presente esonerando il conservatore da ogni responsabilità;
3) Nulla sulle spese.
Viterbo, 28.06.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a) vero che la sig.ra ha posseduto, uti dominus, il fabbricato oggetto di causa;
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