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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 839/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0800123/2023 CREDITO IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità dell'atto di accertamento poiché emesso senza preventivo PVC con conseguente inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni ex L. n. 212 del 2000, art. 12 nonché per assenza di un corretto contraddittorio che ha impedito l'accesso a definizione più agevole e vantaggiosa per il contribuente. - accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di recupero in tal sede opposto di cui al numero T7ECR0800123 del 2023 e conseguentemente annullare lo stesso per i motivi dedotti in narrativa ed inoltre poiché risulta fondato su motivazioni generiche e non riconducibili ad una specifica fattispecie tra non spettanza ed inesistenza − accertare e dichiarare la spettanza del credito di imposta compensato in capo alla società ricorrente;
IN SUBORDINE − accertare e dichiarare la non spettanza del credito in luogo della inesistenza e rideterminare la sanzione al 30% in luogo del 100% arbitrariamente applicato;
− in ogni caso, Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
APPELLATO = 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di recupero n. T7ECR0800123 del 2023 , notificato in data 19/10/2023 Periodo d'imposta: 2021 -
2022 - 2023 l'Agenzia delle Entrate rettificava il credito d'imposta esposto dalla società ritenendolo inesistente per carenza dei presupposti costitutivi. per complessivi euro 41.959,00, relativi a spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale Formazione 4.0, in applicazione dell'art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017.
I crediti sono stati parzialmente utilizzati in compensazione nei modelli di pagamento trasmessi dalla Società negli anni dal 2020 al 2022, per l'importo di euro 25.655,14.
La società impugnava l'atto dinanzi alla CGT di primo grado di Torino, deducendo l'illegittimità sulla base dei motivi:
• Violazione del principio del contraddittorio preventivo, per non avere l'Ufficio dato seguito alle richieste della Contribuente, nonché violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, in ragione dell'omessa notifica di un verbale di chiusura delle operazioni di verifica.
• Violazione del diritto della Contribuente di aderire all'istituto del Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie previso dai commi da 174 a 178 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in conseguenza dell'omessa convocazione al contraddittorio preventivo che avrebbe impedito alla Contribuente di comprendere le criticità sollevate.
• Corretta indicazione e quantificazione del credito d'imposta esposto nelle dichiarazioni fiscali presentate.
• Esaustività e completezza della documentazione trasmessa all'Ufficio, con particolare riferimento alla contestata mancanza di sottoscrizione della relazione illustrativa sulle modalità organizzative e sui contenuti delle attività di formazione svolte.
• Eccesso di potere nell'espletamento dell'attività di accertamento per una presunta incompetenza dell'Agenzia delle entrate ad accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al credito che, per la complessità delle valutazioni tecniche richieste, avrebbe reso necessaria la preventiva acquisizione di un parere del Ministero dello Sviluppo Economico.
• Attinenza dei corsi di formazione erogati alle aree tematiche previste dalla normativa di riferimento, alle mansioni e alle capacità dei discenti, nonché alle esigenze di trasformazione tecnologica della Società ricorrente, così come dimostrato dalla consulenza di parte prodotta in atti.
• Modalità di svolgimento dell'attività formativa conforme al disposto normativo: i corsi si tenevano (o avrebbero potuto tenersi) in aula virtuale, mediante l'accesso ad una piattaforma previamente predisposta e la conseguente somministrazione via rete internet di slide e test di autovalutazione, senza la necessaria presenza di personale docente.
• Irrilevanza dell'attività di accertamento operata nei confronti della società di formazione Società_1 srl.
• In subordine, illegittimità della sanzione irrogata, pari al 100% del credito indebitamente compensato, in ragione della necessità di riqualificare il credito da inesistente a non spettante, tenuto conto dell'assenza di una condotta fraudolenta della Società.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino – si è regolarmente costituita in giudizio, contestando, in diritto e nel merito, il fondamento delle doglianze avversarie.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, sezione prima, ha pronunciato in data 01 luglio 2024, depositata il successivo 23 luglio 2024, la sentenza n. 839/2024 con cui ha respinto il ricorso della società, condannandola altresì al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.500,00.
Appella la società contribuente In data 24.02.2025, la Società Ricorrente_1 SRLS, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1, avverso la sentenza n. 839/01/2024 della CGT I grado di Torino sulla base dei seguenti motivi di gravame:
• in relazione all'omessa notifica del PV C nonché sul corretto contraddittorio tra le parti;
• Sulla corretta integrazione della dichiarazione contenente il credito di imposta utilizzato e sulla completezza documentale
• Sulla idoneità dei corsi di formazione e sull'assenza di cognizione tecnica in capo agli agenti accertatori e la necessita dell'intervento del MISE MIMIT
• in relazione ai corsi di formazione
• Sulla posizione della società di consulenza Società_1 srl
• Sull'assenza di limitazione per l'accesso al credito
• sulla figura del tutor docente
• per quel che concerne la mail estratte dal computer della società di consulenza inoltrate nel 2022
• erronea e contraddittoria identificazione del credito oggetto di indebita compensazione: inesistenza o non spettante.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo su ogni censura e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza, esaurita la discussione tra le parti presenti, l'appello veniva trattenuto a riserva.
Sciolta la riserva alli 16 dicembre 2025, la causa era portata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
1. Il primo motivo di appello è privo di pregio e deve essere respinto. Circa l'omessa notifica del PVC e sul contraddittorio, il Collegio osserva, come correttamente rilevato dai primi giudici che l'obbligo di redazione e notifica del Processo Verbale di Constatazione (PVC), ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sussiste esclusivamente in caso di "accessi, ispezioni e verifiche" eseguiti presso i locali del contribuente. Nel caso di specie, l'attività di controllo è stata un'indagine "a tavolino", fondata sull'esame dei documenti trasmessi dalla società a seguito di formale invito. Inoltre, risulta documentato che l'Ufficio ha inviato comunicazione delle criticità in data 17/04/2023 e ha offerto date per il contraddittorio, cui la parte ha omesso di dare seguito.
Non sussiste, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa.
2.. Parte appellante sostiene che la mancanza di sottoscrizione della relazione illustrativa sia un vizio formale irrilevante e che poco rilevi quindi circa la completezza documentale e la relazione illustrativa. Al contrario, questo Collegio osserva che l'art. 6, comma 3, del D.M. 4 maggio 2018 pone precisi obblighi documentali
"ai fini del riconoscimento del credito". La relazione deve illustrare modalità e contenuti e, se l'attività è esterna, deve essere redatta e rilasciata dal soggetto formatore. Un documento privo di data certa e sottoscrizione è privo di valore probatorio in ordine alla sua provenienza e alla veridicità del suo contenuto, rendendolo inidoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività agevolata che non può quindi trovare accoglimento.
3. È infondata la tesi secondo cui l'Agenzia delle Entrate non avrebbe competenza tecnica per valutare l'inerenza dei corsi. L'art. 7 del D.M. 4 maggio 2018 attribuisce all'Agenzia il controllo dei presupposti, prevedendo la facoltà (e non l'obbligo) di interpellare il MISE. Nel caso in esame, l'estraneità dei contenuti
(commercio al dettaglio di abbigliamento vs tecnologie quali big data, cyber security, robotica) emerge dalla semplice analisi delle slides prodotte, definite dalla stessa perizia di parte come "step formativi di base", totalmente inconferenti rispetto alle tecnologie abilitanti tassativamente previste dalla norma.
4. Le risultanze investigative nei confronti della "Società_1 srl" hanno evidenziato un modus operandi seriale finalizzato alla vendita di "pacchetti " composti da documentazione predisposta a posteriori o in limine per simulare corsi mai avvenuti. Tale circostanza, unita all'incompatibilità delle mansioni dei dipendenti (addetti alla vendita) con l'alto profilo tecnologico richiesto dal Piano Industria 4.0, conferma, ad avviso del Collegio e secondo l'id quod plerunque accid, la natura fittizia dell'operazione che non può torvare quindi accoglimento e conferma.
5. In punto di diritto, deve confermarsi la qualifica di "credito inesistente". Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte ( v. Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25018 dep. il 17 settembre
2024) ,il credito è inesistente quando manca il presupposto fenomenico (l'attività di formazione) o quando l'inesistenza è frutto di condotte fraudolente. Nel caso di specie, la totale assenza di elementi certi sull'effettivo svolgimento delle lezioni e la creazione artificiosa di un set documentale "per l'Agenzia" integrano perfettamente la fattispecie di inesistenza, con conseguente legittima applicazione della sanzione proporzionale del 100% ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/97.
In conclusione, la sentenza di primo grado appare congruamente motivata e giuridicamente corretta e convincente e deve essere confermata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e della complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 2, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello della società Ricorrente_1 SRLS e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025
Il Presidente Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 170/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 839/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1
e pubblicata il 23/07/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T7ECR0800123/2023 CREDITO IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante: NEL MERITO accertare e dichiarare la nullità dell'atto di accertamento poiché emesso senza preventivo PVC con conseguente inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni ex L. n. 212 del 2000, art. 12 nonché per assenza di un corretto contraddittorio che ha impedito l'accesso a definizione più agevole e vantaggiosa per il contribuente. - accertare e dichiarare la nullità e l'illegittimità dell'atto di recupero in tal sede opposto di cui al numero T7ECR0800123 del 2023 e conseguentemente annullare lo stesso per i motivi dedotti in narrativa ed inoltre poiché risulta fondato su motivazioni generiche e non riconducibili ad una specifica fattispecie tra non spettanza ed inesistenza − accertare e dichiarare la spettanza del credito di imposta compensato in capo alla società ricorrente;
IN SUBORDINE − accertare e dichiarare la non spettanza del credito in luogo della inesistenza e rideterminare la sanzione al 30% in luogo del 100% arbitrariamente applicato;
− in ogni caso, Condannare parte resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
APPELLATO = 1) il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di recupero n. T7ECR0800123 del 2023 , notificato in data 19/10/2023 Periodo d'imposta: 2021 -
2022 - 2023 l'Agenzia delle Entrate rettificava il credito d'imposta esposto dalla società ritenendolo inesistente per carenza dei presupposti costitutivi. per complessivi euro 41.959,00, relativi a spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal piano nazionale Formazione 4.0, in applicazione dell'art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017.
I crediti sono stati parzialmente utilizzati in compensazione nei modelli di pagamento trasmessi dalla Società negli anni dal 2020 al 2022, per l'importo di euro 25.655,14.
La società impugnava l'atto dinanzi alla CGT di primo grado di Torino, deducendo l'illegittimità sulla base dei motivi:
• Violazione del principio del contraddittorio preventivo, per non avere l'Ufficio dato seguito alle richieste della Contribuente, nonché violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, in ragione dell'omessa notifica di un verbale di chiusura delle operazioni di verifica.
• Violazione del diritto della Contribuente di aderire all'istituto del Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie previso dai commi da 174 a 178 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in conseguenza dell'omessa convocazione al contraddittorio preventivo che avrebbe impedito alla Contribuente di comprendere le criticità sollevate.
• Corretta indicazione e quantificazione del credito d'imposta esposto nelle dichiarazioni fiscali presentate.
• Esaustività e completezza della documentazione trasmessa all'Ufficio, con particolare riferimento alla contestata mancanza di sottoscrizione della relazione illustrativa sulle modalità organizzative e sui contenuti delle attività di formazione svolte.
• Eccesso di potere nell'espletamento dell'attività di accertamento per una presunta incompetenza dell'Agenzia delle entrate ad accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità al credito che, per la complessità delle valutazioni tecniche richieste, avrebbe reso necessaria la preventiva acquisizione di un parere del Ministero dello Sviluppo Economico.
• Attinenza dei corsi di formazione erogati alle aree tematiche previste dalla normativa di riferimento, alle mansioni e alle capacità dei discenti, nonché alle esigenze di trasformazione tecnologica della Società ricorrente, così come dimostrato dalla consulenza di parte prodotta in atti.
• Modalità di svolgimento dell'attività formativa conforme al disposto normativo: i corsi si tenevano (o avrebbero potuto tenersi) in aula virtuale, mediante l'accesso ad una piattaforma previamente predisposta e la conseguente somministrazione via rete internet di slide e test di autovalutazione, senza la necessaria presenza di personale docente.
• Irrilevanza dell'attività di accertamento operata nei confronti della società di formazione Società_1 srl.
• In subordine, illegittimità della sanzione irrogata, pari al 100% del credito indebitamente compensato, in ragione della necessità di riqualificare il credito da inesistente a non spettante, tenuto conto dell'assenza di una condotta fraudolenta della Società.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino – si è regolarmente costituita in giudizio, contestando, in diritto e nel merito, il fondamento delle doglianze avversarie.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, sezione prima, ha pronunciato in data 01 luglio 2024, depositata il successivo 23 luglio 2024, la sentenza n. 839/2024 con cui ha respinto il ricorso della società, condannandola altresì al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2.500,00.
Appella la società contribuente In data 24.02.2025, la Società Ricorrente_1 SRLS, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1, avverso la sentenza n. 839/01/2024 della CGT I grado di Torino sulla base dei seguenti motivi di gravame:
• in relazione all'omessa notifica del PV C nonché sul corretto contraddittorio tra le parti;
• Sulla corretta integrazione della dichiarazione contenente il credito di imposta utilizzato e sulla completezza documentale
• Sulla idoneità dei corsi di formazione e sull'assenza di cognizione tecnica in capo agli agenti accertatori e la necessita dell'intervento del MISE MIMIT
• in relazione ai corsi di formazione
• Sulla posizione della società di consulenza Società_1 srl
• Sull'assenza di limitazione per l'accesso al credito
• sulla figura del tutor docente
• per quel che concerne la mail estratte dal computer della società di consulenza inoltrate nel 2022
• erronea e contraddittoria identificazione del credito oggetto di indebita compensazione: inesistenza o non spettante.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, controdeducendo su ogni censura e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
All'odierna udienza, esaurita la discussione tra le parti presenti, l'appello veniva trattenuto a riserva.
Sciolta la riserva alli 16 dicembre 2025, la causa era portata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato.
1. Il primo motivo di appello è privo di pregio e deve essere respinto. Circa l'omessa notifica del PVC e sul contraddittorio, il Collegio osserva, come correttamente rilevato dai primi giudici che l'obbligo di redazione e notifica del Processo Verbale di Constatazione (PVC), ai sensi dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sussiste esclusivamente in caso di "accessi, ispezioni e verifiche" eseguiti presso i locali del contribuente. Nel caso di specie, l'attività di controllo è stata un'indagine "a tavolino", fondata sull'esame dei documenti trasmessi dalla società a seguito di formale invito. Inoltre, risulta documentato che l'Ufficio ha inviato comunicazione delle criticità in data 17/04/2023 e ha offerto date per il contraddittorio, cui la parte ha omesso di dare seguito.
Non sussiste, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa.
2.. Parte appellante sostiene che la mancanza di sottoscrizione della relazione illustrativa sia un vizio formale irrilevante e che poco rilevi quindi circa la completezza documentale e la relazione illustrativa. Al contrario, questo Collegio osserva che l'art. 6, comma 3, del D.M. 4 maggio 2018 pone precisi obblighi documentali
"ai fini del riconoscimento del credito". La relazione deve illustrare modalità e contenuti e, se l'attività è esterna, deve essere redatta e rilasciata dal soggetto formatore. Un documento privo di data certa e sottoscrizione è privo di valore probatorio in ordine alla sua provenienza e alla veridicità del suo contenuto, rendendolo inidoneo a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività agevolata che non può quindi trovare accoglimento.
3. È infondata la tesi secondo cui l'Agenzia delle Entrate non avrebbe competenza tecnica per valutare l'inerenza dei corsi. L'art. 7 del D.M. 4 maggio 2018 attribuisce all'Agenzia il controllo dei presupposti, prevedendo la facoltà (e non l'obbligo) di interpellare il MISE. Nel caso in esame, l'estraneità dei contenuti
(commercio al dettaglio di abbigliamento vs tecnologie quali big data, cyber security, robotica) emerge dalla semplice analisi delle slides prodotte, definite dalla stessa perizia di parte come "step formativi di base", totalmente inconferenti rispetto alle tecnologie abilitanti tassativamente previste dalla norma.
4. Le risultanze investigative nei confronti della "Società_1 srl" hanno evidenziato un modus operandi seriale finalizzato alla vendita di "pacchetti " composti da documentazione predisposta a posteriori o in limine per simulare corsi mai avvenuti. Tale circostanza, unita all'incompatibilità delle mansioni dei dipendenti (addetti alla vendita) con l'alto profilo tecnologico richiesto dal Piano Industria 4.0, conferma, ad avviso del Collegio e secondo l'id quod plerunque accid, la natura fittizia dell'operazione che non può torvare quindi accoglimento e conferma.
5. In punto di diritto, deve confermarsi la qualifica di "credito inesistente". Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte ( v. Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25018 dep. il 17 settembre
2024) ,il credito è inesistente quando manca il presupposto fenomenico (l'attività di formazione) o quando l'inesistenza è frutto di condotte fraudolente. Nel caso di specie, la totale assenza di elementi certi sull'effettivo svolgimento delle lezioni e la creazione artificiosa di un set documentale "per l'Agenzia" integrano perfettamente la fattispecie di inesistenza, con conseguente legittima applicazione della sanzione proporzionale del 100% ex art. 13, comma 5, D.Lgs. 471/97.
In conclusione, la sentenza di primo grado appare congruamente motivata e giuridicamente corretta e convincente e deve essere confermata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite e della complessità della materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione 2, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello della società Ricorrente_1 SRLS e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00).
Così deciso in Torino, il 16 dicembre 2025
Il Presidente Giuliana Passero