Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 17
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica PVC e violazione contraddittorio

    La Corte ha ritenuto che l'obbligo di notifica del PVC sussiste solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente, mentre nel caso di specie l'indagine è stata svolta a tavolino. Inoltre, l'Ufficio ha offerto date per il contraddittorio, cui la parte non ha dato seguito.

  • Rigettato
    Motivazioni generiche dell'atto di recupero

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalla società, priva di data certa e sottoscrizione, è inidonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività agevolata.

  • Rigettato
    Incompetenza tecnica dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha affermato che l'art. 7 del D.M. 4 maggio 2018 attribuisce all'Agenzia il controllo dei presupposti, prevedendo la facoltà di interpellare il MISE. Nel caso di specie, l'estraneità dei contenuti dei corsi è emersa dall'analisi delle slides.

  • Rigettato
    Attinenza dei corsi di formazione

    La Corte ha ritenuto che l'estraneità dei contenuti dei corsi (commercio al dettaglio di abbigliamento vs tecnologie quali big data, cyber security, robotica) emerge dalla semplice analisi delle slides prodotte, definite dalla stessa perizia di parte come "step formativi di base", totalmente inconferenti rispetto alle tecnologie abilitanti tassativamente previste dalla norma.

  • Rigettato
    Modalità di svolgimento dell'attività formativa

    La Corte ha ritenuto che le risultanze investigative nei confronti della società di formazione hanno evidenziato un modus operandi seriale finalizzato alla vendita di documentazione predisposta a posteriori per simulare corsi mai avvenuti, confermando la natura fittizia dell'operazione.

  • Rigettato
    Irrilevanza dell'attività di accertamento verso la società di formazione

    La Corte ha ritenuto che le risultanze investigative nei confronti della società di formazione hanno evidenziato un modus operandi seriale finalizzato alla vendita di documentazione predisposta a posteriori per simulare corsi mai avvenuti, confermando la natura fittizia dell'operazione.

  • Rigettato
    Qualifica del credito come inesistente

    La Corte ha confermato la qualifica di "credito inesistente" in quanto manca il presupposto fenomenico (l'attività di formazione) o l'inesistenza è frutto di condotte fraudolente. Nel caso di specie, la totale assenza di elementi certi sull'effettivo svolgimento delle lezioni e la creazione artificiosa di un set documentale integrano la fattispecie di inesistenza, con conseguente legittima applicazione della sanzione del 100%.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 3.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
    Numero : 17
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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