Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.4280.2022 R.A.C.L., promossa da:
Carlo de Pascalis
con il proc. avv. Tedeschi Natilla dom.
CONTRO
CP_1
Avv. Stefanizzo Nero
Con ricorso del 13.4.22, parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo accertarsi il diritto alla inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti retributivi spettanti siccome individuati nei contratti integrativi aziendali (del 16.4.03; 20.7.12,
16.12.16) previa declaratoria di inefficacia delle clausole dei contratti aziendali nella parte in cui ne abbiano escluso il computo con conseguente condanna di parte avversa alla consequenziale inclusione ed al pagamento di quanto dovuto a detto titolo;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di essere dipendente di parte avversa dal 30.10.1987, inquadrato con il parametro B1 tecnico specializzato macchinista.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita parte avversa chiedendo dichiararsi la nullità del ricorso e la prescrizione quinquennale del credito azionato e comunque il rigetto del ricorso.
In merito alla eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente, vale evidenziare quanto segue.
La Corte Suprema [Cass.25.7.01 n.10154] ha evidenziato come, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto
Il processo del lavoro pretende infatti che nella fase introduttiva del giudizio i fatti di causa siano esposti in modo chiaro e specifico, sì da consentire, da una parte, al giudice di avere una compiuta conoscenza del thema decidendum e, dall'altra, al resistente di svolgere tutte le sue eccezioni o difese.
Nè varrebbe a coonestare un assunto diverso il contenuto della documentazione il cui esame, operando nella fase di assunzione probatoria, sottintende l'esito positivo del vaglio di validità del ricorso. Appare opportuno sul punto alcune rapide considerazioni. Infatti, la Corte Suprema, intervenendo negli anni '90 su un indirizzo giurisprudenziale che appariva viceversa consolidato, ha evidenziato come secondo la regola prevista dall'art.414, n.4, cpc, i fatti su cui il ricorrente fonda le sue pretese debbano essere specificamente indicati, non potendo a tale obbligo supplire una produzione documentale che presuppone invece la preventiva estrinsecazione del fatto [Cass. Civ., sez. lav., 13.12.99 n.13984; Cass. civ., Sez.lav., 18/10/2002, n.14817; Cass. civ., Sez.lav., 01/07/1999, n.6714].
Ebbene, ciò detto, rileva questo Decidente come, dalla lettura del ricorso, emerge immediatamente che la parte ricorrente ha fornito idonee indicazioni utili all'individuazione del petitum e della causa petendi.
In merito alla eccezione di prescrizione quinquennale, si deve osservare quanto segue.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/09/2022, n. 26246; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 01/07/2024, n. 18008 ].
Nella fattispecie il ricorrente risulta dipendente di parte convenuta dal 30.10.87 ed ha interrotto la prescrizione in data 28.12.21; pertanto deve ritenersi la prescrizione quinquennale del credito maturato già da 5 anni alla data di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012 (18.7.12).
Premesso che l'individuazione della retribuzione da corrispondere nei periodi di ferie prescinde dalle previsioni del CCNL e della contrattazione aziendale nella misura in cui quella enucleata non corrisponda alla nozione di retribuzione all'uopo individuabile nel rispetto della normativa eurounitaria siccome interpretata dalla Corte di Giustizia
[Cass.23/06/2022 n. 20216; sentenze quelle della Corte di Giustizia che, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" -cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012] e considerata la irrilevanza, al fine di verificare la effettiva portata dissuasiva della retribuzione riconosciuta in caso di fruizione di ferie, della circostanza della effettivo godimento di ferie da parte del lavoratore, dovendosi valutare l'astratta capacità dissuasiva, valga quanto segue.
L'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 garantisce al lavoratore "ferie annuali retribuite". In proposito, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con successive pronunzie [sentenza del 2006 e poi CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Persona_1 Per_2 e altri;
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa
[...] Per_3 To.He. del 13/12/2018, C-385/17; C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20], ha statuito che detta norma prescrive che, per la durata delle ferie annuali, debba essere conservata la retribuzione dovendo il lavoratore percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria e quindi mantenere una situazione retributiva sovrapponibile a quella ordinaria dei periodi di lavoro, pena il rischio -da scongiurare- di dissuadere, con una diminuzione della retribuzione, dall'esercizio del diritto alle ferie, con violazione dell'obbiettivo europeo di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza.
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione in assenza di apposite previsioni di fonte legale è rimessa alla contrattazione collettiva, deve pertanto assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva.
Effetto dissuasivo che si verifica qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario, correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo deve essere valutata con riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale [Cass., Sez. L - , Sentenza n. 13932 del 20/05/2024; Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 25840 del 27/09/2024; Cass.17/05/2019 n. 13425; e per quanto concerna la indennità sostitutiva per le ferie non godute, cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589].
Occorre, allora, procedere ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita [Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 16/03/2023) 11-07-2023, n. 19716].
L'iter logico da seguire è quindi quello di individuare quale degli emolumenti esclusi siano correlati all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore e quindi verificare se detta esclusione sia capace di determinare ex ante un effetto deterrente.
Le voci retributive per le quali è causa, le uniche puntualmente individuate, sono:
-lavoro domenicale che costituisce invero controprestazione determinata dalla eventuale prestazione di lavoro domenicale;
-lavoro notturno che costituisce controprestazione determinata dalla eventuale prestazione di lavoro;
-indennità di turno che invero risulta conteggiata nel periodo feriale;
-indennità di assenza alla residenza, con o senza riposo fuori residenza e che può ritenersi connaturata alla prestazione di macchinista chiamato a condurre il convoglio fuori dalla propria residenza;
-compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200 cv e prevista per la figura del tecnico di manovra e condotta (liv C), tecnico della manutenzione rotabile (liv. C), operatore specializzato della circolazione (liv. D) , mentre il ricorrente è tecnico specializzato liv. b1 -indennità di utilizzazione professionale che risulta commisurata alla professionalità dei singoli profili ed erogata, sia pure nell'importo fisso e non nella parte variabile, anche al personale in ferie.
Si tratta allora di verificare la efficacia dissuasiva della mancata erogazione della indennità di utilizzazione professionale nella quota variabile e della indennità di assenza dalla residenza e ciò non al fine di valutare l'interesse ad agire di parte ricorrente, ma la fondatezza del diritto azionato.
Infatti, l'interesse ad agire inteso quale esigenza di provocare l'intervento degli organi giurisdizionali per conseguire la tutela di un diritto o di una situazione giuridica, deve compiersi con riguardo all'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito [Cass. Sez. U, Ordinanza n. 34388 del 22/11/2022]; pertanto la sussistenza dell'interesse ad agire “deve valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte, sicché non può negarsene la sussistenza … sul solo presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall'istante, ciò riguardando la fondatezza nel merito della domanda [Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15/05/2015, n. 99; Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 22/10/2019, n. 26966].
Ebbene, considerata la progressiva maturazione del diritto alle ferie (sì da rendere necessario la commisurazione della percentuale di incidenza sul trattamento economico mensile della lamentata perdita in relazione ai giorni di ferie maturati mensilmente) e, per l'altro, i dati contabili offerti dalla consulenza tecnica d'ufficio, si deve ritenere affatto emergente una concreta efficacia dissuasiva della mancata erogazione della indennità di utilizzazione professionale nella quota variabile e della indennità di assenza dalla residenza emergendo una incidenza oscillante tra lo 0,43% (si veda busta paga di gennaio 2017) e lo 0,78% (ottobre 2018).
Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste in solido a carico delle parti.
Lecce, 25/03/2025
Lorenzo Bellanova