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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 999/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 999/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. , nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LAPOMARDA GIANPIERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 16 febbraio 2019 presso il Comune di Monza (MB) e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monza, anno 2019, Parte II, serie C, n. 75;
- ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che le parti hanno definito ogni reciproca pendenza economica e che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra;
- dichiarare compensate le spese legali.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 15.02.2024 (sent. n. 587/24 – pubbl. in data
20.02.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 13/02/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
Monza (MB) in data 16/02/2019 (atto n. 75, Parte II, Serie C del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 13/02/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 999/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. , nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. LAPOMARDA GIANPIERO ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 16 febbraio 2019 presso il Comune di Monza (MB) e registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Monza, anno 2019, Parte II, serie C, n. 75;
- ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che le parti hanno definito ogni reciproca pendenza economica e che nulla hanno a che pretendere l'uno dall'altra;
- dichiarare compensate le spese legali.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale pronunciata dal Tribunale di Monza in data 15.02.2024 (sent. n. 587/24 – pubbl. in data
20.02.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 13/02/2025, così provvede: CP_1
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
Monza (MB) in data 16/02/2019 (atto n. 75, Parte II, Serie C del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Monza (MB)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza (MB), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3 aprile 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona