Ordinanza cautelare 16 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 11 giugno 2024
Ordinanza collegiale 2 settembre 2024
Inammissibile
Sentenza 19 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 11 dicembre 2025
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- 1. VIA, VAS E AIAAvv. Antonino Sugamele · https://www.avvocatosugamele.it/news/pagina/1 · 15 febbraio 2025
VIA, VAS E AIA Tribunale Amministrativo Regionale della SICILIA - Palermo, Sezione 2, Sentenza del 29-01-2025, n. 244 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sui seguenti ricorsi riuniti: a) ricorso numero di registro generale 614 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di (Omissis) (Agrigento), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ru. e Vi. Ai., con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia; contro - la Presidenza della Regione Siciliana, l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana; …
Leggi di più… - 2. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 16 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9790 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09790/2025REG.PROV.COLL.
N. 00871/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 871 del 2025, proposto dal Comune di Cori, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Di Noia, Francesco Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Elisa Caprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fassa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Bianchi, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Zoppini, in Roma, piazza di Spagna n. 15;
nei confronti
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Colleferro, Comune di Valmontone, Azienda Sanitaria Locale Asl Roma V, Comune di Artena, Arpa Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio, XVIII Comunità Montana dei Monti Lepini, Comune di CA Massima, Comune di Lariano, Comitato Residenti Colleferro, ET MB in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato Cittadini di Giulianello, AN VI in proprio e nella qualità di Vice Presidente del Comitato Carventum Cittadini di CA Massima, DE OS ES in proprio e nella qualità di Segretario Regionale per il Lazio del Partito Comunista Italiano, ET MB in proprio e quale Componente Comitato Uniti per la Salvaguardia Ambiente e Salute, NI EP in proprio e quale Componente del Comitato Uniti per la Salvaguardia Ambiente e Salute, IL AG in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato Cittadini di Lariano, CI AS in proprio e quale Componente del Comitato Uniti per la Salvaguardia Ambiente e Salute, NI GI in proprio e quale Componente del Comitato Uniti per la Salvaguardia Ambiente e Salute, TA IS in proprio e quale Componente del Comitato Uniti per la Salvaguardia Ambiente e Salute, AC ES in proprio e nella qualità di Vice Presidente del Comitato Cittadini di Giulianello, EL BR in proprio e nella qualità di Segretario del Comitato Cittadini di Giulianello, CA MI in proprio e nella qualità di Presidente del Comitato Carventum Cittadini di CA Massima, RA UD in proprio e nella qualità di Segretario del Comitato Carventum Cittadini di CA Massima, IO OL in proprio e nella qualità di Vice Presidente del Comitato Cittadini di Lariano, non costituiti in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 giugno 2024, n. 5241.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero della Cultura, della Città Metropolitana di Roma Capitale, della Asl Roma 5 e della società Fassa s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. CA RA e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso al T.a.r. per il Lazio il Comune di Cori ha chiesto l’annullamento:
- della determinazione n. G07499 del 30 maggio 2023 della Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 del 13 giugno 2023, recante provvedimento autorizzatorio unico regionale (“PAUR”) di cui all’art. 27- bis del d.lgs. n. 152/2006 per l’approvazione ed autorizzazione del «Progetto di “Ampliamento dello Stabilimento Fassa di Artena”»;
- della determinazione n. G04158 del 28 marzo 2023 della Regione Lazio di approvazione e rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (“AIA”), pubblicata sul BURL, n. 30 del 13 aprile 2023;
- della determinazione n. GI4567 del 25 ottobre 2022 della Regione Lazio di approvazione positiva e favorevole della Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”), pubblicato sul BURL del 10 novembre 2022 - n. 93, nonché sul sito web dell’autorità competente in data 26 ottobre 2022.
Costituitasi in giudizio, la Fassa s.r.l., titolare del progetto di ampliamento, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, in quanto VIA e AIA – poi recepite dalla Regione con l’adozione del provvedimento di PAUR – sarebbero state impugnate oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL; in subordine, ne ha chiesto la reiezione in quanto infondato nel merito.
Analoghe difese sono state svolte dalla Città Metropolitana Roma Capitale, dal Comune di Artena, dall’Asl Roma 5 e dalla Regione Lazio.
Il T.a.r. per il Lazio con sentenza 6 novembre 2023 n. 16404, ritenuta la tempestività del gravame – sul presupposto che l’intera fattispecie procedimentale si sarebbe perfezionata solo con la pubblicazione del PAUR, anche quanto alla VIA ed all’AIA - ha accolto il ricorso, ritenendo il PAUR carente dal punto di vista motivazionale in relazione alle criticità emerse in sede istruttoria.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la società Fassa s.r.l. per chiederne la riforma in quanto errata, con particolare riferimento al mancato accoglimento della preliminare eccezione di irricevibilità stante la autonoma lesività dei provvedimenti di A.I.A. e V.I.A. rispetto al P.A.U.R..
Il giudizio di appello è stato definito con sentenza n. 5241 del 2024 con la quale questa Sezione ha accolto il gravame, ritenendo fondata la preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado stante la autonoma ed immediata lesività dell’A.I.A. e della V.I.A. quali procedimenti distinti ed autonomi, destinati a confluire nel P.A.U.R., senza alcun effetto sostitutivo assimilabile a quello previsto ex lege per la conferenza di servizi, nel rapporto tra determina conclusiva ed atti di assenso in quella sede resi.
Con il presente ricorso il Comune di Cori ha chiesto la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 5241 del 11 giugno 2024, assumendo che ricorrerebbero tre ipotesi di errore revocatorio:
a) per omessa pronuncia rispetto al motivo articolato in sede di appello incidentale (p. 22-23) proposto dal Comune - non coperto dalla pronuncia di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado resa con la sentenza revocanda - in quanto direttamente afferente alla legittimità del P.A.U.R. anziché degli atti presupposti (V.I.A. ed A.I.A.), limitatamente ai quali era riferita la declaratoria di irricevibilità del gravame;
b) per omessa pronuncia sul quinto motivo di ricorso, non esaminato dal T.a.r. e riproposto con l’appello incidentale (p. 25-26), relativo anch’esso ad un profilo di illegittimità direttamente riferibile al PAUR – come tale estraneo al tema della ricevibilità del ricorso limitato all’A.I.A. ed alla V.I.A. – per essere stato rilasciato in assenza del permesso di costruire necessario alla realizzazione dell’ampliamento, in quanto decaduto; prospetta, in particolare, un travisamento dei fatti nella riconduzione del quinto motivo in primo grado alla sola censura della V.I.A. e dell’A.I.A., laddove invece il motivo aveva ad oggetto direttamente il P.A.U.R. e, solo in via incidentale, tutti gli atti ad esso presupposti (incluse V.I.A. e A.I.A.);
c) per la presenza di prove e dati riconosciuti falsi nonché di documenti decisivi che darebbero ingresso a nuovi vizi del PAUR e dei provvedimenti presupposti, in precedenza non noti.
Si è costituita in giudizio la società Fassa s.r.l. per resistere al ricorso, chiedendone la reiezione in quanto:
- inammissibile, atteso che i pretesi vizi, dedotti a fondamento del ricorso, integrerebbero errori di giudizio e non un travisamento delle risultanze processuali, sub specie di abbaglio dei sensi, né ricorrerebbe un’ipotesi di documenti falsi o di prove decisive tardivamente acquisite;
- in ogni caso perchè infondato nel merito, quanto alla eventuale fase rescissoria.
Si è altresì costituita in giudizio la Regione Lazio, parimenti eccependo la inammissibilità del ricorso e, in ogni caso, la sua infondatezza.
Alla udienza pubblica del 5 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie difensive con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni.
Tanto premesso in fatto e prima di passare all’esame dei motivi dedotti, giova premettere che per costante giurisprudenza:
- l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l'errore di percezione sull'esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell'omessa pronuncia su una censura o su un'eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587);
- non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto dell'atto processuale, in cui si sostanzia l'errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti”, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
- l’errore di fatto revocatorio è configurabile solo nell’attività preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, “ ma non coinvolge la successiva attività d’interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento ” (Cons. Stato, Sez. V, n. 2165 del 30 marzo 2020; n. 1331 del 20 febbraio 2020; n. 8729 del 23 dicembre 2019; n. 8245 del 2 dicembre 2019; Sez. III, n. 3201 del 20 maggio 2020; n. 1978 del 20 marzo 2020; n. 885 del 4 febbraio 2020; n. 7938 del 21 novembre 2019; n. 7936 del 21 novembre 2019; n. 7486 del 2 novembre 2019; n. 7168 del 22 ottobre 2019; n. 6935 del 11 ottobre 2019). L’errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una domanda di revocazione, è configurabile solo riguardo all’attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e a loro significato letterale), per modo che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali; ma non coinvolge la successiva attività di ragionamento e apprezzamento, cioè di interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande, delle eccezioni e del materiale probatorio, ai fini della formazione del convincimento del giudice (Cons. Stato, V, 7 aprile 2017, n. 1640);
- l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; da ultimo, in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, n. 3022 del 21 aprile 2022).
- non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall'art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3);
- affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l'errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l'errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
- l’omesso esame di una domanda o di un motivo costituisce vizio revocatorio, e non errore di diritto, a condizione che (i) derivi da una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, (ii) sia accertabile e riscontrabile con immediatezza, (iii) attenga ad un punto non controverso, e sul quale la decisione non abbia, come che sia, espressamente motivato, e (iv) costituisca elemento decisivo della decisione revocanda (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2023, n. 8487; Cons. Stato, Ad. plen., 25 novembre 1996, n. 3; Cons. Stato, sez. V, 21 ottobre 2019, n. 7125; Cons. Stato, sez. V, 11 settembre 2023, n. 8265).
Così precisate le coordinate ermeneutiche essenziali dell’istituto della revocazione, può ora passarsi all’esame del gravame.
Il Collegio è dell’avviso che il ricorso sia ammissibile, sebbene limitatamente ai primi due motivi di revocazione che, tuttavia, quanto alla fase rescissoria, sono infondati nel merito.
Con il primo motivo il Comune ha dedotto: “ Revocazione per omessa pronuncia ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4,c.p.c. in riferimento al motivo di appello incidentale ”.
Lamenta di aver formulato, in sede di costituzione in giudizio, appello incidentale avverso la sentenza del T.a.r., per l’ipotesi in cui le doglianze di Fassa fossero state accolte.
Evidenzia, in particolare, di aver censurato, in via gradata, la sentenza in riferimento alla scelta compiuta dal T.a.r. di definire il giudizio di primo grado con sentenza in forma semplificata, senza attendere la formulazione dei motivi aggiunti preannunciati con nota del 24.10.2023, non appena ricevuto il certificato di destinazione urbanistica delle particelle catastali oggetto del Progetto autorizzato con il PAUR, risultate tutte gravate «da un uso civico di pascolo».
La sentenza revocanda avrebbe completamente omesso di trattare il motivo, precludendo al Comune la possibilità di articolare, in primo grado, i motivi aggiunti di invalidità del P.A.U.R., in relazione alla presenza di usi civici, previo annullamento della sentenza gravata, con rimessione al primo giudice, trattandosi di violazione del diritto di difesa ai sensi dell’art. 105 c.p.a..
Il motivo è ammissibile poiché, effettivamente, con il ricorso incidentale il Comune aveva dedotto, in via subordinata, la violazione del diritto di difesa per avere il T.a.r. precluso la possibilità di impugnare il P.A.U.R. mediante proposizione di motivi aggiunti con cui dedurre la violazione della disciplina di tutela degli usi civici di pascolo, insistenti sui terreni interessati dal progetto di ampliamento.
Trattandosi di omessa pronuncia su motivo di appello incidentale, puntualmente dedotto, accertabile con immediatezza, per un profilo decisivo, in quanto non assorbito dalla declaratoria di irricevibilità - riferita all’AIA ed alla VIA - e che, se accolto, avrebbe comportato la regressione del giudizio al primo grado, integrando una violazione del diritto di difesa, sussiste l’ipotesi di errore revocatorio relativo alla omessa pronuncia su motivo di appello rilevante ai fini della decisione.
Quanto alla fase rescissoria il motivo è tuttavia infondato, non potendosi configurare alcuna violazione del diritto di difesa atteso che nel caso di specie, sebbene il Comune, con le note del 24 ottobre 2023, avesse preannunciato l’intenzione di notificare motivi aggiunti avverso il P.A.U.R., all’udienza camerale del 25 ottobre 2023, a fronte dell’interpello presidenziale circa l’intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, non ha formalizzato alcuna opposizione, in tal modo rinunciando per facta concludentia al pur preannunciato intendimento di voler notificare i motivi aggiunti, essendo specifico onere della parte formalizzare in camera di consiglio la propria opposizione all’intendimento del Collegio di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il Comune allega di avere ribadito la propria intenzione di notificare motivi aggiunti durante la camera di consiglio, innanzi al Presidente, ma di tale circostanza non v’è traccia nel verbale d’udienza e pertanto resta una mera allegazione di parte, contestata dalle controparti, come tale inidonea all’accoglimento del motivo di gravame in relazione alla dedotta violazione del diritto di difesa.
In questo senso la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. III, n. 7483/2019) ha infatti chiarito che: “ Deve infatti osservarsi che l’art. 60 c.p.a. consente la definizione nel merito della controversia, già nella sede cautelare, salvo che “una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti”: tale esigenza difensiva deve quindi essere rappresentata a seguito del cd. interpello presidenziale, non potendo non desumersi, dalla mancata rinnovazione della suddetta esigenza difensiva eventualmente manifestata …… con il ricorso introduttivo, la rinuncia alla stessa in vista del vantaggio processuale connesso all’ottenimento di una sentenza immediata sulla res iudicanda. ” Ed ancora nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, n. 8895/2022 ha rammentato che “ secondo giurisprudenza di questo Consiglio che il Collegio condivide, deve ritenersi inammissibile la censura con la quale si denuncia la carenza dei presupposti per la definizione del giudizio di primo grado con sentenza in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio fissata dal Tribunale per la trattazione dell'incidente cautelare, se le parti, espressamente informate dell'intenzione del Collegio giudicante di definire immediatamente nel merito la causa, nulla obiettano (cfr., Consiglio di Stato, Sez. II, 3 giugno 2020, n. 3843). ”.
Il motivo è pertanto infondato nel merito.
Con il secondo motivo il Comune ha dedotto: “ Revocazione per i motivi di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 1, 3 e 4 ”.
Lamenta che, in via gradata rispetto motivo in appello articolato per chiedere il rinvio del giudizio al Giudice di prime cure ai sensi dell’art. 105 c.p.a., il Comune aveva anche riproposto tutti i motivi su cui il T.a.r. aveva omesso di pronunciarsi in primo grado, avendo ritenuto assorbente il dedotto vizio di difetto di motivazione rafforzata, relativamente alla scelta della Regione di disattendere il parere obbligatorio di Arpa. Pertanto con l’appello incidentale il Comune, tra i vari motivi non esaminati dal T.a.r. e riproposti, aveva anche menzionato il quinto, relativo alla illegittimità del P.A.U.R. per assenza di un permesso di costruire valido ai fini dei lavori edili, con violazione e falsa applicazione del d.p.r. 380/2001 e della legge regionale del Lazio 15/2008.
Anche in questo caso si tratterebbe di motivo autonomo, non assorbito dalla declaratoria di irricevibilità del gravame limitata all’A.I.A. e alla V.I.A., in quanto espressamente riferito al P.A.U.R., laddove il Collegio, incorrendo in un abbaglio dei sensi, lo avrebbe invece riferito all’A.I.A. ed alla V.I.A. finendo per ricomprendere nella declaratoria in rito un motivo di illegittimità del P.A.U.R. che invece avrebbe dovuto essere trattato in via autonoma.
Il motivo di revocazione è fondato in quanto, effettivamente, il motivo di censura in questione, non esaminato, era chiaramente riferito al P.A.U.R. e non alla V.I.A. od all’A.I.A. e, in quanto non ricomprenso nella declaratoria di irricevibilità, avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma trattazione in quanto idoneo, in caso di fondatezza, a determinare un esito parzialmente diverso del giudizio.
Si tratta di un errore nella percezione degli atti di causa e non di giudizio, verificabile con immediatezza, senza complesse indagini di ordine ermeneutico, in quanto, in primo grado, il quinto motivo era chiaramente ed espressamente riferito al P.A.U.R., laddove invece il giudice di appello lo ha riferito all’AIA ed alla VIA, affermando che “ Nessuna delle censure proposte con il ricorso di primo grado involge direttamente il PAUR: ognuna di esse, infatti, contesta asseriti errori e/o omissioni che si sarebbero verificati al momento dell’adozione dei provvedimenti di VIA e/o di AIA .” e ancora che “ Con il quinto motivo del ricorso di primo grado, era stata contestata l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, a partire dalla VIA, in quanto rilasciati con riferimento a un progetto che sarebbe asseritamente privo di permesso di costruire fin dal giugno 2015 ” (cfr. punto 5.7. della sentenza) in tal modo ricomprendendolo nella declaratoria di irricevibilità.
Si tratta anche di errore revocatorio rilevante, in quanto l’eventuale accoglimento del motivo avrebbe potuto condurre all’annullamento del P.A.U.R., precludendo la realizzazione dell’intervento.
Quanto alla fase rescissoria il motivo è tuttavia inammissibile in quanto riproposto in appello in modo irrituale, mediante semplice rinvio per relationem al ricorso di primo grado, in violazione dell’onere di specificità prescritto dall’art. 101, comma 2, c.p.a. laddove la giurisprudenza amministrativa (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6947 del 2023; idem Sez. V, n. 334 del 2024 paragrafo 18.1) richiede che la riproposizione avvenga nel rispetto di canoni formali essenziali e, in particolare, tramite una esposizione chiara e soprattutto autosufficiente della doglianza, senza necessità di dover compulsare il fascicolo di primo grado per garantire una piena intellegibilità della doglianza.
Nel caso di specie il Comune, con l’appello incidentale, si è limitato a riproporre il motivo nei seguenti termini: “(e) Il QU TI (pp. 24-27) (« violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. 380/2001 e l.r. Lazio 15/2008; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche tra cui lo sconfinamento, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza, l’errore dei presupposti, l’illogicità e la contraddittorietà della decisione ») Infine, con il quinto motivo si sollevava l’assenza di PdC valido ai fini dei lavori edili. ”.
Si tratta, all’evidenza, di formulazione del tutto generica ed inidonea ad argomentare la insussistenza del permesso di costruire nonostante la pluralità di titoli rilasciati e via via rinnovati dal Comune di Artena, su richiesta di Fassa, secondo quanto peraltro ampiamente controdedotto (cfr. p.15-18) da quest’ultima nel merito della questione. La complessità del motivo emerge anche dalla sua trattazione a p. 23-25 del ricorso per revocazione e conferma la irritualità della sua riproposizione nel grado di appello mediante la laconica affermazione per cui “ Infine, con il quinto motivo si sollevava l’assenza di PdC valido ai fini dei lavori edili ” operando, per il resto, un inammissibile rinvio per relationem al motivo come articolato nel ricorso di primo grado.
Con il terzo motivo il Comune ha dedotto: “ Revocazione per i motivi di cui agli artt. 106 c.p.a. e 395 nn. 2 e 3 c.p.c. ”.
Deduce che la produzione del Comune di Artena del 13 novembre 2024 dimostrerebbe che la sentenza revocanda non avrebbe valutato l’illegittimità del P.A.U.R. e di tutti gli atti di procedura per violazione delle distanze minime dal corso d’acqua limitrofo allo stabilimento di Fassa s.r.l.. Inoltre, avrebbe ignorato le caratteristiche stesse di tale corso, il quale, per portata idrica naturale, non è idoneo alla diluizione delle acque reflue dello stabilimento nei carichi inquinanti ipotizzati nel P.A.U.R. in base all’ulteriore nuovo documento (anch’esso successivo alla conclusione del giudizio e presente tra la documentazione del procedimento di modifica avviato da Fassa ad agosto 2024) costituto da una perizia giurata del geom. U. P.. Le novità documentali e la falsità della rappresentazione stessa dell’area e di tutti i dati e documenti procedurali presupposti del P.A.U.R. configurerebbero ipotesi di revocazione ai sensi dei nn. 2 e 3 dell’art. 395 c.p.c.
Il motivo è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 395 c.p.c. “ Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado (1), possono essere impugnate per revocazione:
…….
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ”.
Nel caso di specie non ricorre un’ipotesi di giudizio fondato su prove dichiarate false.
Le circostanze richiamate dal Comune sono poi irrilevanti rispetto alle motivazioni della sentenza revocanda - che ha statuito la irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado - e non rilevano neppure rispetto ai primi due motivi di revocazione che, sebbene ammissibili, sono stati dichiarati infondati – il primo – ed inammissibile – il secondo – per motivazioni del tutto indifferenti rispetto al contenuto della relazione in questione.
Inoltre la relazione del Comune di Artena, datata 13 novembre 2024, è successiva alla pubblicazione della sentenza revocanda (11 giugno 2024) e quindi è inidonea ad integrare l’ipotesi di cui al n. 3 che si riferisce alla impossibilità, per forza maggiore o fatto dell’avversario, di produrre documenti preesistenti alla decisione giudiziale gli unici che possono incidere sul convincimento del giudice e giustificare il ricorso al rimedio straordinario della revocazione. Sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 5 aprile 2023, n. 3512 ha ricordato che “ Ai sensi dell'art. 106 c.p.a . e dell' art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c. è ammessa la revocazione straordinaria se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; per documento decisivo si intende quello che dia la prova di fatti che, se il giudice avesse potuto conoscere al momento della sua decisione, avrebbero portato ad un diverso convincimento; il documento sopravvenuto, in sostanza, deve essere idoneo a fondare una diversa decisione” (Consiglio di Stato , sez. V , 13/07/2020 , n. 4484). Evidente che si fa riferimento a documenti che devono essere preesistenti alla sentenza in tesi viziata da errore (v. già Cass. 8/8/1990, n. 1838 e 18/12/1987, n. 9455). ”.
Alla luce delle motivazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile quanto al motivo n. 3 mentre, quanto ai motivi n. 1 e n. 2 lo stesso, sebbene ammissibile, è infondato nel merito.
L’accoglimento parziale del ricorso, sebbene limitato alla fase rescindente, giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo accoglie, in parte, quanto alla fase rescindente, nei sensi di cui in motivazione e lo respinge quanto alla fase rescissoria.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI BO, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
CA RA, Consigliere, Estensore
OL Marotta, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RA | GI BO |
IL SEGRETARIO