Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01089/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00064/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 64 del 2021, proposto da DA PI, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Mastroviti e Giuseppe Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Mastroviti in Torino, via A. Peyron, 47;
contro
Comune di Frugarolo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Conti, Giuseppe Greppi e Giorgio Razeto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Fiore in Torino, corso De Gasperi n. 21;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria, in data 29.10.2020, Prot. n. 4756/4757 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Frugarolo, relativamente al cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale dei locali al primo piano originariamente adibiti a granaio/fienile;
di ogni altro atto antecedente, successivo, consequenziale o comunque connesso con l'atto impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frugarolo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. PI DA è proprietario di una casa di civile abitazione, con annessi fabbricati rustici, situati in zona E (area rurale) del vigente PRG del Comune di Frugarolo. L’immobile è adibito esclusivamente ad uso abitativo del proprietario, non agricoltore.
2. In data 9.02.2020 il ricorrente ha presentato al Comune di Frugarolo, istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per interventi posti in essere sull’immobile, realizzati in assenza di permesso di costruire.
2.1. Gli interventi oggetto dell’istanza consistono nella modifica delle destinazione d’uso da agricolo ad abitativo di tre locali posti al primo piano, originariamente adibiti a granaio e fienile, e trasformati in due camere e servizio igienico dell’abitazione, senza modificazione né delle superfici, né dei volumi esistenti, con creazione di due porte finestre, oltre alla realizzazione di una piccola tettoria aperta, adiacente al box auto.
3. Il Comune di Frugarolo, dopo aver richiesto integrazione documentale, in data 12.10.2020, ha adottato il preavviso di rigetto dell’istanza di sanatoria, ai sensi dell’art. 10 bis, l. 241/90, seguito dal successivo provvedimento del 29.10.2020, del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Frugarolo, che ha negato il permesso di costruire in sanatoria per quanto attiene al mutamento della destinazione d’uso, attesa la carenza del requisito della doppia conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, in combinato con le NTA vigenti al momento dell’intervento (art. 14.3 delle N.T.A), che consentivano di mantenere la destinazione d’uso residenziale ai fabbricati esistenti ancorché non utilizzati da imprenditori agricoli, con la possibilità di effettuare interventi di manutenzione, ristrutturazione ed ampliamento una tantum, entro il 20% delle superfici, e comunque per non più di 80 mq.
4. Con ricorso notificato il 28.12.2020 il Sig. DA ha impugnato il diniego di sanatoria, asserendone l’illegittimità per il seguente motivi di diritto:
Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 36, 1° c, d.P.R. n. 380/2001. Violazione per omessa applicazione degli artt. 4 e 6 LRP 29.04.2009, n. 9. Eccesso di potere per travisamento ed illogicità manifesta.
5. Si è costituito in giudizio il Comune, che ha chiesto la reiezione del ricorso.
6. All’udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata posta in decisione
7. Con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la mancata applicazione da parte del Comune della L.R. 29.04.2003, n. 9 che, vigente all’epoca del mutamento della destinazione d’uso dei locali, consentiva il recupero di fabbricati rurali, prevalendo sulle disposizioni normative e regolamentari degli strumenti urbanistici (cfr art. 6 della L.R. 9/2003).
L’art. 4 della legge citata consentiva il recupero dei rustici non più adibiti all’utilizzo agricolo per fini residenziali, permettendo l’effettuazione dei relativi e necessari interventi edilizi, purché questi non comportassero modificazioni delle sagome, delle altezze di colmo e di gronde e delle linee di pendenza delle falde e purché il recupero avvenisse senza demolizione e successiva ricostruzione.
Il comma 4 dello stesso articolo stabiliva esplicitamente che gli interventi di recupero “ sono ammessi anche in deroga alle destinazione d’uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti o adottati ”.
Il motivo è infondato.
È vero che l’art. 6 della L.R. n. 9/2003, vigente all’epoca dell’intervento posto in essere dal ricorrente, sancisce la prevalenza delle previsioni legislative sulle disposizioni normative e regolamentari dei piani regolatori generali comunali e dei regolamenti edilizi vigenti, tuttavia, l’art. 4 della L.R. citata subordina il recupero dei rustici all’esistenza di un progetto di recupero che preveda “ il superamento delle barriere architettoniche ed idonee opere di isolamento termico ” (cfr art. 4, comma 1, della L.R. in questione).
Di talché l’applicazione di siffatta legge alla domanda di sanatoria avanzata del ricorrente avrebbe richiesto la presentazione di un progetto per il recupero delle barriere architettoniche e opere di isolamento termico, che però non risulta introdotto nel procedimento dal ricorrente, né altrimenti comprovato.
Ne deriva la corretta applicazione, da parte del Comune, dell’art. 14.3 delle N.T.A. vigenti al momento della realizzazione dell’intervento di recupero posto in essere dal ricorrente, che consentiva l’ampliamento una tantum dei fabbricati residenziali esistenti, non utilizzati da imprenditori agricoli ai fini della conduzione dei fondi, nei limiti del 20% della superficie e, comunque, per non più di 80 mq, da realizzare prioritariamente attraverso il recupero di parti rustiche (cfr doc. 1 provvedimento di diniego del 29.10.2020). Atteso che i parametri dimensionali previsti dalla disposizione non risultano rispettati dall’interessato - che riconosce che la modifica della destinazione d’uso dei tre locali da fienile e granaio ad uso abitativo avrebbe interessato una superficie lievemente superiore a 80 mq (cfr pag. 4 del ricorso introduttivo) - risulta legittimo il diniego di sanatoria adottato dal Comune.
Il Comune ha, infatti, correttamente applicato l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che impone di verificare la doppia conformità dell’intervento abusivo alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda.
Sicché è evidente come osti al rilascio del provvedimento richiesto dal ricorrente la mancata conformità dell’intervento occorso all’art. 14.3 delle N.T.A. vigenti all’epoca del mutamento della destinazione d’uso dei locali, come correttamente rilevato dal Comune.
8. In conclusione, per le ragioni suesposte il ricorso deve essere respinto.
9. Il riparto fra le parti delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente a corrispondere al Comune resistente l’importo di euro 3.000 (tremila) oltre accessori come per legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gianluca Bellucci, Presidente
Martina Arduino, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Gianluca Bellucci |
IL SEGRETARIO