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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 2105/2025 V.G. promosso da
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Alessandro Lepri ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Piazza del Sale n. 9, Siena
PARTE RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “che l'On.le Tribunale di Siena, previo l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 4 VII comma Legge n. 898/1970
1 avanti al Presidente del Tribunale, voglia emettere sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Siena in data 27 Marzo 1978, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Siena dell'anno 1978 al n. 26 parte II serie A con ordine espresso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siena di annotazione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio sopra indicato, il tutto alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare, dove più riterranno opportuno, la propria residenza.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunziano reciprocamente ad ogni assegno divorzile: entrambe le figlie sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti e pertanto non vi sarà alcun luogo a provvedere patrimonialmente in loro favore.
3) I coniugi si danno atto di avere in precedenza ad oggi, diviso tra di loro tutti i beni in proprietà comune e di avere stabilito da tempo la propria residenza in immobili di loro proprietà.
4) Con riferimento alle reciproche proprietà immobiliari i comparenti intendono peraltro, con il presente ricorso, addivenire alle condizioni che seguono, ad una diversa destinazione dei beni in loro proprietà, riconoscendosi reciprocamente diritti e oneri ed impegnandosi a riprodurre la volontà dinanzi a Notaio al fine conseguire ogni effetto ai fini della trascrizione nei pubblici registri, con le modalità qui di seguito esposte effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto:
a) I coniugi si danno atto che le presenti clausole, afferenti ai trasferimenti di diritti reali, sono condizione indispensabile e non eludibile dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra di essi, in quanto elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi familiare e di adempimento di reciproci obblighi morali assunti nel corso del matrimonio, nonché di impegni assunti nell'ambito della separazione
2 personale di cui in premessa, atti per il quale invocano, sin da ora per la stipula degli atti pubblici, l'applicazione del regime fiscale di esenzione di cui all'art. 19 L. 74/1987, così come emendato dalla sentenza della Corte
Costituzionale del 10/5/1999 n. 154.
b) Il Sig. si impegna a cedere per atto pubblico e senza Parte_1 corresponsione di corrispettivo: alla figlia Sig.ra la quota di Controparte_1 nuda proprietà del 43%, alla figlia Sig.ra la quota di nuda CP_2 proprietà del 35% ed alla Sig.ra la quota di nuda proprietà Parte_2 del 22% dei seguenti beni immobili nella consistenza che segue:
- Fabbricato ad uso abitativo in Castelnuovo Berardenga Strada di Fagnano snc, censito al C.U. di detto Comune al F. 36 part. 86 sub 8 piano S1 e T e
1°, cat. A/7 di vani 13 l'appartamento e al F. 36 part. 86 sub 6 piano S1 di mq 29 cat C/6 il garage, con terreno a resede censito al C.U. di detto
Comune al F. 36 part. 86 sub 12, 21 e 24 cat. F/1 e con resede censito al
C.U. di detto Comune al F. 36 part. 17; a comune con i sig.ri Parte_3
e i resedi censiti al C.U. al F 36 part. 86 sub 11, 19 e 22. Parte_4
Le parti precisano che l'impegno assunto in sede di separazione da parte del
Sig. a conguaglio del valore tra i beni a questi ceduti dalla Sig.ra Pt_1
e quelli da lui stesso ceduti a quest'ultima, di corresponsione di Pt_2 somma pari a € 120.000,00 (centoventimila), con pagamento di detta somma senza interessi entro 20 anni dal 6/6/2017, con l'adempimento del trasferimento di cui sopra, deve intendersi assolto e non più esigibile.
c) Il Sig. si impegna a cedere per atto pubblico e senza Parte_1 corresponsione di corrispettivo alla figlia Sig.ra la intera Controparte_1 quota di nuda proprietà dei seguenti beni immobili nella consistenza che segue:
- Porzione di fabbricato ad uso posto auto, posto in Siena con accesso da Via
Pian d'Ovile censito al CU di detto Comune al F. 132 part. 544 sub 282 C/6 identificato come posto auto scoperto sul lastrico di copertura di detto immobile al n.24.
3 - Porzione di fabbricato ad uso abitazione sito in Siena Via Vallerozzi n. 29,
P.S/1, 2°e 3, censito al CU di detto Comune al F. 132 part. 36 sub. 12 cat.
A/3 consistenza vani 6,5
- Porzione di fabbricato ad uso magazzino sito in Siena Via Vallerozzi n. 32 P
T° censito al CU di detto Comune al F. 132 part. 123 sub. 1 cat. C/2 consistenza mq 12
d) La Sig.ra si impegna a cedere per atto pubblico e senza Parte_2 corresponsione di corrispettivo alla figlia Sig.ra la intera quota CP_2 di nuda proprietà dei seguenti beni immobili nella consistenza che segue:
- Porzione di fabbricato ad uso abitativo sito in Siena Via Biagio di Montluc n.
16 P. S/1. 3 e 4, censito al CU di detto Comune al F. 41 part. 129 sub. 37 cat. A/3 consistenza vani 9 con resede esclusivo al F. 41 part. 324
e) Gli atti pubblici necessari verranno stipulati dinanzi al Notaio Persona_1 di Siena entro 60 gg. dal passaggio in giudicato della sentenza che verrà emessa da parte del Tribunale di Siena, a spese di Parte_1
Dinanzi al Notaio incaricato verrà prodotta a cura di tutta la Parte_1 necessaria documentazione relativa alla regolarità urbanistica ed amministrativa ed anche alla classificazione energetica, conformità degli impianti e quanto richiesto per la stipula.
f) I ricorrenti prevedono impegnandosi in tal senso, che alla Sig.ra Pt_2 sia attribuito il diritto, a titolo completamente gratuito ed esente da qualsiasi spesa o onere, di godere e disporre a tempo indeterminato in via esclusiva, con la sola limitazione di cui in appresso, dell'immobile sito in Castelnuovo
Berardenga Strada di Fagnano piano terreno e primo, per mesi tre estivi dal
1 Luglio al 30 Settembre di ogni anno.
I coniugi precisano e danno atto che di detto immobile, durante il periodo di godimento riservato in via esclusiva alla Sig.ra una piccola porzione Pt_2 immobiliare posta al S1, al di sotto del terrazzo, di autonomo utilizzo come un piccolo appartamento, rimarrà, anche durante il periodo di godimento esclusivo da parte della Sig.ra nella disponibilità esclusiva del Sig. Pt_2
4 La porzione residua del piano seminterrato rimarrà, nello stesso Pt_1 periodo, a disposizione comune di entrambi i coniugi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 27/03/1978, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno
1978 al n. 26 parte II serie A e che si sono separati consensuale con decreto di omologa del 7.6.20217 di questo Tribunale;
ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (30/9/1978) e (20/6/1983), entrambe maggiorenni ed CP_1 CP_2 economicamente autosufficienti;
osservato altresì che le parti innanzi al
Tribunale hanno assunto impegno a trasferire che verrà formalizzato innanzi a Notaio;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970;
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P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
27/03/1978 tra i coniugi nato il [...] a [...]_1
e nata il [...] a [...], atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Siena dell'anno 1978 al n. 26 parte II serie A alle condizioni di cui in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Siena in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 14/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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