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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/10/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza di discussione del 17.10.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. NETANI GAETANO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , ricorrente intimante
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SUARATO MAURIZIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , resistente intimata
OGGETTO: risoluzione contrattuale e pagamento canoni locazione. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 17.10.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
1 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Sempre in via preliminare, va rilevato che "a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Cass., sez. III civ., ordinanza n. 7430)” (Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
Ciò posto, nel presente giudizio -incardinato come sfratto per morosità e, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, proseguito a cognizione piena senza la rituale costituzione dell'intimata- è emerso e risulta provato l'inadempimento della parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione richiesti e non versati alle scadenze previste nel contratto, come dedotto e argomentato da parte intimante (v. verbali d'udienza e memoria integrativa di parte intimante).
Sul punto, per completezza, vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della parte intimata allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio (cfr., Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale). E ciò in aderenza al principio di portata generale secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento da parte dell'obbligato, mentre quest'ultimo, convenuto in giudizio, è gravato dall'onere di dare prova del fatto estintivo dell'avversa pretesa e quindi
2 dell'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 13533/2001, Cass. Civ. 1473/2007, Cass. Civ. 9351/2007; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
In definitiva, per quanto innanzi dedotto, rigettata la domanda riconvenzionale di parte intimata -rimasta sfornita di prova nel presente giudizio e comunque contestata specificamente dall'intimante (v. memoria integrativa di parte intimante e verbali di udienza), la domanda di quest'ultima va integralmente accolta, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore accertato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
b) dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti per l'inadempimento di parte resistente intimata nel pagamento dei canoni di locazione, non versati alle scadenze convenute;
c) conferma il provvedimento di rilascio del 07.02.2025;
d) condanna l'intimata al pagamento dei canoni scaduti dalla domanda al saldo effettivo, oltre interessi dalle singole mensilità, come richiesti;
e) condanna la società intimata al pagamento della somma richiesta e non contestata di € 12.000,00 dalla stessa dovuta per ulteriore morosità pregressa e quella di cui all'accollo stabilito con atto di Mediazione n. 29/2024 del 19/02/2024;
f) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 250,00 per spese esenti e di mediazione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 17/10/2025 Il GIUDICE
Vincenza LL
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SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza LL, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 315 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, posta in decisione all'udienza di discussione del 17.10.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. NETANI GAETANO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , ricorrente intimante
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.-t., C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SUARATO MAURIZIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , resistente intimata
OGGETTO: risoluzione contrattuale e pagamento canoni locazione. CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 17.10.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
1 agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr., tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039; Cass. Civ., Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745; sent. Tribunale Cassino, n. 1548 del 18.11.2022, dr. Pignata;
Tribunale Cassino, sent. 5/2025 del 03.01.2025).
Sempre in via preliminare, va rilevato che "a seguito dell'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c.. si determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena ( Cass. 8336/2004, Cass. 21242/2006, Cass. 25399/2010, Cass. 12247/2013). Quindi, la prosecuzione del giudizio, in seguito alla ordinanza di trasformazione del rito, non deve essere intesa nel senso letterale del termine ma piuttosto come chiusura del procedimento a cognizione sommaria ed apertura di un giudizio a cognizione piena. In tale prospettiva le preclusioni proprie del rito del lavoro scattano, all'esito dell'adozione di detta ordinanza, con il deposito, nel termine concesso dal giudice, della memoria integrativa ex art. 426c.p.c.. Lo sbarramento di cui all'art. 420, 1° comma c.p.c., sulla possibilità di modificare le domande, si riferisce non all'originaria domanda di cui all'intimazione di sfratto, ma a quella così come cristallizzata nella memoria ex art. 426 c.p.c. Stesso principio riguarda le eccezioni, con la conseguenza che le memorie integrative segnano il limite temporale entro il quale le parti (attore e convenuto) sono tenute, a pena di decadenza, a precisare le proprie rispettive, definitive, posizioni attraverso le allegazioni assertive e probatorie" (Cass., sez. III civ., ordinanza n. 7430)” (Tribunale Cassino, sent., n. 1058 del 19.07.2024).
Ciò posto, nel presente giudizio -incardinato come sfratto per morosità e, a seguito di ordinanza di mutamento di rito, proseguito a cognizione piena senza la rituale costituzione dell'intimata- è emerso e risulta provato l'inadempimento della parte conduttrice al pagamento dei canoni di locazione richiesti e non versati alle scadenze previste nel contratto, come dedotto e argomentato da parte intimante (v. verbali d'udienza e memoria integrativa di parte intimante).
Sul punto, per completezza, vige il principio secondo cui il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della parte intimata allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto si impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio (cfr., Cass Civ., SS.UU., n. 13533 del 2001; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale). E ciò in aderenza al principio di portata generale secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del proprio diritto limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento da parte dell'obbligato, mentre quest'ultimo, convenuto in giudizio, è gravato dall'onere di dare prova del fatto estintivo dell'avversa pretesa e quindi
2 dell'avvenuto adempimento (cfr., tra le tante, Cass. Civ. 13533/2001, Cass. Civ. 1473/2007, Cass. Civ. 9351/2007; giurisprudenza pacifica di questo Tribunale).
In definitiva, per quanto innanzi dedotto, rigettata la domanda riconvenzionale di parte intimata -rimasta sfornita di prova nel presente giudizio e comunque contestata specificamente dall'intimante (v. memoria integrativa di parte intimante e verbali di udienza), la domanda di quest'ultima va integralmente accolta, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del valore accertato e dello scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza LL, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di parte intimante e, per l'effetto,
b) dichiara risolto il contratto di locazione tra le parti per l'inadempimento di parte resistente intimata nel pagamento dei canoni di locazione, non versati alle scadenze convenute;
c) conferma il provvedimento di rilascio del 07.02.2025;
d) condanna l'intimata al pagamento dei canoni scaduti dalla domanda al saldo effettivo, oltre interessi dalle singole mensilità, come richiesti;
e) condanna la società intimata al pagamento della somma richiesta e non contestata di € 12.000,00 dalla stessa dovuta per ulteriore morosità pregressa e quella di cui all'accollo stabilito con atto di Mediazione n. 29/2024 del 19/02/2024;
f) condanna la resistente intimata al pagamento, in favore dell'intimante, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00, per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre € 250,00 per spese esenti e di mediazione, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 17/10/2025 Il GIUDICE
Vincenza LL
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