Articolo 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 81
Articolo 4
Versione
15 febbraio 1992
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1992
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