Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Versione
15 febbraio 1992
15 febbraio 1992
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- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/01/2023, n. 1219Provvedimento: […] Va infine precisato, per completezza, che la circostanza rappresentata con la memoria conclusionale, dell'essere coniugato con cittadina italiana, non ha alcuna influenza sull'esito del presente giudizio, in quanto non inficia la legittimità dell'atto impugnato, trattandosi di richiesta di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91/1992; semmai lo legittima a presentare un'istanza di cittadinanza per matrimonio ai sensi dell'art. 5 della legge 81/1992.Leggi di più...
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