Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. N. 70-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dott. Bruno Malagoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII proposto da nato a [...] il [...], e residente a [...]
OT (CA), nel vico III Matteotti, 23, CAP 09012, codice fiscale e da nata a [...] il [...], e C.F._1 Parte_2 residente a [...], nel vico III Matteotti, 23, CAP 09012, codice fiscale
, rappresentati e difesi, come da procura in calce al ricorso, C.F._2 dall'avv. Maria Leonida Cadoni
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso depositato il 24.4.2024, e hanno Parte_1 Parte_2 depositato, con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi nella persona della dott.ssa , un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 Persona_1
CCII, allegando di trovarsi una situazione di sovraindebitamento.
Con decreto del 26.7.2024, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori ai sensi dell'art. 70 CCII con il decreto che di seguito si riporta:
“Il g.d. dott. Bruno Malagoli, rilevato che, con domanda depositata il 24.4.2024,
e hanno proposto ai creditori un piano di Parte_1 Parte_2 ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;
rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;
rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott.ssa Persona_1 in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;
accertato che è Parte_1 qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;
rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;
vista l'istanza di sospensione formulata dai ricorrenti ex art. 70,
1
ritenuto che
la proposta e il piano siano pertanto ammissibili ed impregiudicata la valutazione, anche in relazione ai profili di ammissibilità della domanda, che verrà effettuata in sede di omologa;
visto l'art. 70 CCII;
DISPONE che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del
Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;
AVVERTE che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
ASSEGNA ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;
dispone che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie. DISPONE il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento”.
1.2 I ricorrenti propongono il seguente piano.
Con riferimento alla posizione di : Parte_1
Considerato un debito complessivo accertato pari ad euro 99.908,10, di cui euro
36.229,77 in privilegio ed euro 63.687,84 in chirografo, il signor propone di Pt_1
2 pagare il 100% del privilegio pari ad euro 36.229,77 ed il 35% del chirografo pari ad euro 22.287,42 per un totale complessivo di euro 58.517,18. La somma di euro
58.517,18 proposta in pagamento ai creditori, corrisponde al 59% del debito complessivo (58.517,18/99.908,10), pertanto con la proposta presentata, il signor salderebbe il 59% del debito complessivo. Nel piano viene poi analiticamente Pt_1 descritta la tempistica dei pagamenti.
Con riferimento invece alla posizione di : Parte_2
Considerato un debito complessivo accertato pari ad euro 38.086,27, di cui euro
30.654,13 in privilegio ed euro 7.432,14 in chirografo, la signora propone di Pt_2 pagare il 100% del privilegio pari ad euro 30.654,13 ed il 35% del chirografo pari ad euro 2.601,25 per un totale complessivo di euro 33.255,38. La somma di euro
33.255,38 proposta in pagamento ai creditori corrisponde all'87% del debito complessivo (33.255,38/38.086,27), pertanto con la proposta presentata, la signora salderebbe 87% del debito. Si rinvia qui al piano per l'analitica individuazione Pt_2 della tempistica dei pagamenti.
2. Con relazione del 19.9.2024, l'OCC dottoressa ha comunicato di avere Persona_1 ritualmente comunicato a tutti i creditori mediante pec il piano, la proposta ed il decreto e che le sole osservazioni pervenute erano quelle del creditore
[...]
che contesta la non fattibilità giuridica ed economica del piano di Controparte_1 ristrutturazione dei debiti in generale.
3. L'opponente ha in merito rilevato che: - la banca, nella stipulazione del contratto di mutuo aveva rispettato la normativa tempo per tempo vigente, avendo svolto
3 un'istruttoria conforme a quanto richiedeva la legge e la normativa di settore;
- l'art. 124 bis T.U.B. non poteva trovare applicazione nel caso di specie, perché introdotto successivamente alla conclusione del contratto di mutuo ed alla sua rinegoziazione
(rispettivamente datati 2007 e 2009); - che, comunque, l'OCC aveva errato nel calcolo dei parametri volti a verificare il rispetto del merito creditizio.
4.1 Al fine di decidere, giova rilevare che, con la riforma introdotta dall'articolo 4 ter, comma 1 lettera g) del decreto legge 28 ottobre 2020 numero 137 (c.d. decreto Ristori), convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 numero 176, è stato espressamente previsto – norma poi confluita nel vigente art.69 CCII – che “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Pare opportuno evidenziare che da tempo la giurisprudenza più avvertita (cfr., per tutte, Tribunale di Napoli Nord sentenza del 21.4.2021, in composizione collegiale, est.
Magliulo, Tribunale di Vicenza decreto del 24.9.2020, in composizione collegiale, est.
Limitone) ha rimarcato la centralità della valutazione sul merito creditizio del soggetto richiedente il finanziamento, ponendo in risalto sia la “situazione di conclamata dissimmetria informativa” del finanziatore rispetto al finanziato sovraindebitato, sia il fatto che, più che il consumatore richiedente il finanziamento, è la società finanziaria
(che esercita professionalmente l'attività di concessione del credito) ad essere il soggetto qualificato per svolgere la valutazione in concreto circa la futura solvibilità del debitore “i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato”.
Il tema è stato poi ampiamente approfondito dalla Suprema Corte di Cassazione – cfr. ordinanza 30 giugno 2021, n. 18610 (rel. Nazzicone) – che, seppur nella diversa prospettiva risarcitoria dell'abusiva concessione del credito all'imprenditore, ha richiamato ed enucleato principi generali che certamente fanno da sfondo anche in relazione alla valutazione sul merito creditizio rilevante nella materia del sovraindebitamento.
Per abusiva concessione del credito, si legge nell'ordinanza richiamata, “si designa l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore dell'imprenditore che versi in istato d'insolvenza o comunque di crisi conclamata.
4 Nell'integrazione della fattispecie, rilievo primario assumono, accanto alla regola generale del diritto delle obbligazioni relativa all'esecuzione diligente della prestazione professionale ex art. 1176 c.c., la disciplina primaria e secondaria di settore e gli accordi internazionali.
Il soggetto finanziatore, sulla base di questa, è invero tenuto all'obbligo di rispettare i principi di c.d. sana e corretta gestione, verificando, in particolare, il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate.
Il principio della "sana e corretta gestione" è ripetuto, quale criterio essenziale per tali imprenditori, in numerose norme del testo unico bancario, con le relative disposizioni di attuazione: come essenziale finalità della vigilanza in capo alle autorità creditizie (art. 5
t.u.b.); requisito per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (art. 14, comma 2), di intermediario finanziario (art. 107), istituto di moneta elettronica (art. 114-quinquies)
o istituto di pagamento (art. 114-nonies); presupposto per l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni in una banca (artt. 19 e 25), a modificazioni statutarie
(art. 56), alla fusione e scissione (art. 57); compito degli esponenti aziendali (art. 26) e ragione della loro rimozione dalla carica, ove la permanenza nella stessa sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione (artt. 53- bis, 67-ter, 108, 114-quinquies.2,
114-quaterdecies). A rafforzamento di tali concetti, gli artt. 53, 67, 108, 114-quinquies.2
e 114- quaterdecies t.u.b. prevedono la vigilanza regolamentare della Banca d'Italia mediante disposizioni sul "contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni".
Analoghe disposizioni sono previste nel testo unico della finanza e nel codice delle assicurazioni private, tutte relative all'operatività sul mercato dei soggetti nel settore finanziario. Si noti, infine, come - in funzione dei suoi compiti - la Banca d'Italia abbia anche accesso al "Registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi", al fine di utilizzarne i dati nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, a tutela della sana e prudente gestione degli intermediari vigilati e della stabilità complessiva (D.L. 3 maggio 2016, n. 59, art. 3,
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonchè a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito, con modificazioni, in L. 30 giugno
2016, n. 119).
Un'indicazione dei metodi di ponderazione dei rischi è contenuta negli accordi di Basilea;
si ricorda, altresì, l'art. 142 del Regolamento UE n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, laddove descrive il metodo basato sui rating interni, ai fini della valutazione delle esposizioni di credito: ivi si afferma che si intende per "sistema di rating", l'insieme di metodi, processi, controlli,
5 meccanismi di raccolta dati e sistemi informativi che fungono da supporto alla valutazione del rischio di credito, all'attribuzione delle esposizioni a classi o pool di rating e alla stima quantitativa dei default e delle perdite per un dato tipo di esposizione". In sostanza, dal sistema normativo nel suo complesso emerge la rilevanza primaria per l'ordinamento dell'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
3.2.2. - Obblighi legali primari violati ed obbligazione risarcitoria ex art. 1173 c.c.
E' vero che tale obbligo è posto, dal diritto positivo, ai fini della protezione dell'intero sistema economico dai rischi che una concessione imprudente o indiscriminata del credito bancario comporta. Nondimeno, l'erogazione del credito, che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata a chi si palesi come non in grado di adempiere le proprie obbligazioni ed in istato di crisi, ad esempio in presenza della perdita del capitale sociale e in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi stessa, può integrare anche l'illecito del finanziatore per il danno cagionato al patrimonio del soggetto finanziato, per essere venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione aziendale, previsti a tutela del mercato e dei terzi in genere, ma idonei a proteggere anche ciascun soggetto impropriamente finanziato ed a comportare la responsabilità del finanziatore, ove al patrimonio di quello sia derivato un danno, ai sensi dell'art. 1173
c.c.. Onde le prescrizioni di vigilanza divengono rilevanti nella valutazione relativa alla violazione di obblighi primari, ai fini dell'individuazione di una responsabilità alla stregua della diligenza professionale dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2082 c.c.. Questa Corte ha da tempo osservato come, sebbene nel nostro ordinamento non esista un generale dovere, a carico di ciascun consociato, di attivarsi al fine di impedire eventi di danno, tuttavia vi sono molteplici situazioni da cui nascono, per i soggetti che vi sono coinvolti, doveri e regole di azione, la cui inosservanza integra la conseguente responsabilità: in particolare, dalla normativa che regola il sistema bancario vengono imposti, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi operano, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo (cfr. Cass. 8 gennaio 1997, n. 72; Cass. 13 gennaio 1993,
n. 343), potendosi così ravvisare la violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio status (Cass. 13 gennaio 1993 n. 343, cit.). Dall'ordinamento settoriale del credito derivano, dunque, obblighi comportamentali, la cui violazione integra la nozione di "altro atto o fatto idoneo... in conformità dell'ordinamento giuridico" a costituire fonte di obbligazioni fra soggetti determinati. Si è discorso, quindi, del rilievo dello status del soggetto imprenditore bancario: di esso parla già la menzionata decisione (Cass. 13
6 gennaio 1993, n. 343), a proposito dell'imprenditore bancario che tenga una condotta
"sostanziatasi nell'omissione della gamma di cautele imposte alle aziende che esercitano il credito" e "nella violazione dei doveri gravanti sul soggetto "banca" a causa del proprio
"status"". Sul medesimo gravano, in tal modo, obblighi di comportamento più specifici di quello comune del neminem laedere. Dato che l'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero "affare privato" tra le stesse parti del contratto di finanziamento, l'ordinamento ha predisposto una serie di principi, controlli e regole, nell'intento di gestire i rischi specifici del settore, attese le possibili conseguenze negative dell'inadempimento non solo nella sfera della banca contraente, ma ben oltre di questa;
potendo, peraltro, queste coinvolgere in primis il soggetto finanziato, nonché, in una visuale macroeconomica, un numero indefinito di soggetti che siano entrati in affari col finanziato stesso”.
Come già detto, seppur elaborati rispetto alla diversa ipotesi della concessione abusiva del credito all'imprenditore, la Cassazione profila con forza ed efficacia la crucialità che la valutazione sul merito creditizio assume nel generale sistema del credito, che evidentemente ricomprende anche l'ipotesi che viene in considerazione in tema di sovraindebitamento, come nel caso di specie (cfr., per un'applicazione dei suddetti principi, Tribunale di AR, RG 1911/2023, ordinanza collegiale 29-30.4.2024,
Pres. in sede di reclamo avverso omologa di piano del consumatore,). Per_2
4.2 L'art. 68 co 3 CCII stabilisce che: “L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.
Nella Relazione dell'OCC allegata al ricorso (cfr. pagg. 22-33 della relazione), viene sviluppata una stringente analisi in relazione alle condizioni del mutuatario all'epoca della stipula del contratto di mutuo (2007), volta a verificare se la banca avesse svolto con diligenza la necessaria valutazione sul merito creditizio del finanziato.
In particolare, il professionista dopo aver correttamente esposto le coordinate giuridiche ed i criteri economici per svolgere la valutazione in questione, a proposito Contr della posizione del creditore ha osservato:
7 “...In riferimento all'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile, l'art. 68, co. 3 C.C.I, a tal fine ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159: Al fine di comprendere se la banca ha preso in considerazione il parametro di cui l'art. 68, co. 3 C.C.I, si è utilizzato il foglio di calcolo excel elaborato nel 2021 dall'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili CP_3 di Roma, disponibile all'indirizzo www.odccc.roma.it.
: reddito netto mensile Parte_1
Monte dei Paschi di Siena
- Alla stipula del mutuo ipotecario il reddito medio mensile rapportato a 12 mensilità
(mod. 730/2008 redditi 2007) era pari ad euro 1.535,75;
- Il valore dell'assegno sociale nel 2007 era pari ad euro 421,81;
- Il nucleo familiare si componeva di numero 4 persone, di cui due figli ed uno minore di tre anni, coefficiente ISEE 2,76;
- Nessuna rata precedente in corso nel 2007;
- L'ammontare mensile necessario perché la famiglia possa mantenere un dignitoso tenore di vita è pari euro 1.164,19 (euro 421,81 X 2,73);
- La rata del mutuo nel 2007 è pari ad euro 707,99;
- Il reddito residuo disponibile al netto dell'ammontare mensile necessario perché la famiglia possa mantenere un dignitoso tenore di vita pari ad euro 371,56;
- Euro 371,56 è inferiore alla quota di rata pari ad euro 707,99;
- Il soggetto finanziatore non ha tenuto conto del merito creditizio (allegato n. 30)”.
Il credito concesso dalla banca opponente è dunque stato superiore e sproporzionato rispetto alle capacità restitutoria del soggetto finanziato;
conseguentemente deve ritenersi che tale finanziamento abbia di fatto determinato la situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti.
4.3 Pertanto, richiamato il disposto dell'art. 69 CCII – il quale dispone che: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per
8 contestare la convenienza della proposta” – le osservazioni critiche formulate nell'interesse del creditore devono essere superate.
5. La suddetta conclusione non può mutare all'esito dell'esame delle contestazioni dell'opponente (inerenti la convenienza economica della proposta), da intendersi qui integralmente richiamate.
5.1 Risulta infondato quanto assai genericamente contestato dall'opponente circa il fatto che il finanziamento era stato concesso dalla banca, in ottemperanza alle circolari ed alle prassi allora vigenti.
L'art. 68 co 3 CCII risulta pienamente applicabile alla fattispecie in questione e quanto relazionato dall'OCC (cfr. punto 4.2) appare conforme ed adeguato (anche alla luce di quanto brevemente verrà osservato successivamente) rispetto alla valutazione sul merito creditizio che la norma impone.
Deve inoltre essere rilevato che resta del tutto oscuro quale sia la parte della Circolare
n. 229 del 21 aprile 1999 (richiamata dalla banca), che evidenzierebbe la piena conformità ai principi di buona gestione e di buona fede nella concessione del finanziamento al sig. . Pt_1
A fronte di tali genericità, appare invece chiaro e logicamente argomentato quanto sul punto dedotto dall'OCC, laddove ha evidenziato che, anche volendo accedere alla prospettazione dell'opponente (sui parametri da utilizzare per valutare il comportamento della banca), in base ai principi sopra richiamati:
- gli istituti centrali e di vigilanza, in relazione all'indebitamento “consentito” rispetto al reddito della persona, consigliano una esposizione non superiore al 30-35%, con variazioni a seconda della consistenza del reddito;
Contr
- l'opponente assume che, per prassi, prendeva a riferimento la percentuale del
40%, quale parametro percentuale di indebitamento consentito;
- nel caso di specie, sulla base della stessa documentazione prodotta dall'opponente, all'esito dell'istruttoria (pre-finanziamento) della banca, risultava un peso della rata mensile sul reddito del debitore, ben superiore al 40%;
- la busta paga esaminata dalla banca, relativa al periodo di gennaio 2007, aveva infatti un importo netto pari ad Euro 1.560,00, mentre la prima rata del piano di ammortamento aveva un importo mensile di Euro 707,99;
- dunque il rapporto rata/reddito risultava essere pari al 45,38%.
5.2 Risulta altresì radicalmente infondato quanto asserito dall'opponente circa l'erroneità del calcolo seguito dall'OCC per verificare il merito creditizio ex art. 68 co 3
CCII.
9 In merito appare assorbente quanto chiarito, in modo esaustivo dallo stesso OCC all'udienza del 17.12.2024:
“anzitutto parte opponente pretende erroneamente di svolgere la valutazione sul merito creditizio del ricorrente, prendendo a riferimento l'anno 2022 e non l'anno 2007, momento in cui il contratto di finanziamento è stato stipulato;
- in secondo luogo, risulta infondata la pretesa di riconsiderare il merito creditizio nel
2009, a seguito della ricontrattazione;
...
- in quarto luogo, risultano inseriti nella tabella sintetica di cui alle note dell'opponente, riferimenti numerici errati: 1) l'assegno sociale è errato, perché deve essere parametrato alle 13 mensilità; 2) è errata la scala di equivalenza ISEE;
3) vengono inserite rate di importo errato e l'importo del debito valutato a quella data (Euro 40.000,00) è conseguentemente errato”.
***
In conclusione, il piano e la proposta formulati sono conformi alle disposizioni di legge, perseguendo un equilibrio adeguato tra interesse dei creditori ed interesse del debitore ad un dignitoso mantenimento.
Il pagamento dei creditori è inoltre previsto in un tempo congruo alla luce della prognosi favorevole circa la capacità del debitore di adempiere e la percentuale di soddisfazione del credito è adeguata al caso di specie ed alle disponibilità liquide.
Non essendovi motivi ostativi, il piano proposto nell'interesse di e di Parte_1
deve essere omologato. Parte_2
P.Q.M.
Visti gli artt. 67 e ss. CCII, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta,
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da e di , Parte_1 Parte_2 come da proposta e relativo prospetto dei pagamenti.
Manda all'O.C.C. di comunicare il presente provvedimento ai creditori e di curare la pubblicazione ai sensi dell'art. 70 c. 1 CCII.
Dichiara chiusa la procedura.
AR, 05/02/2025
Il giudice dott. Bruno Malagoli
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