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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/04/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. A.C. n. 985/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 985 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...], il [...], parte AR difesa e appresentata dall'Avv. Rossella Montano, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nato in [...] il [...], parte difesa e Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Giacomo Romano, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione giudiziale alle condizioni indicate nei propri scritti difensivi, in particolare, parte ricorrente chiedeva confermarsi quanto disposto con ordinanza presidenziale in merito al contributo al mantenimento della prole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 16/02/2022 parte ricorrente , nata in AR NO D'AR (NA), il 28/10/1974, premesso di aver contratto matrimonio con
, nato in [...] il 30/04/1970, in data [...], in Controparte_1 NO D'AR (NA) (Atto n.20, Parte II, Serie A, Anno 2003), dalla cui unione nasceva una figlia- il 24/02/2005- chiedeva disporsi la separazione personale Per_1 dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -determinarsi l'assegno di mantenimento della prole in euro 800,00 mensili;
-disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione Per_1 prevalente presso di sé; -assegnarsi la casa coniugale a suo favore. All'esito dell'udienza Presidenziale, nella quale venivano ascoltate entrambe le parti, il Presidente emanava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
1 - dispone affido condiviso della minore con diritto per il padre di vederla e Per_1 tenerla con sé liberamente previo accordo secondo i rispettivi impegni e turni di lavoro delle parti, in ogni caso … (OMISSIS)
- determina in euro 600,00 il contributo al mantenimento della minore da porre a carico del resistente da versare alla ricorrente entro il Controparte_1 AR giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale Istat con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia ( mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo linee guida Protocollo Tribunale Nola e Coa del 20.5.2021” Respinta in corso di causa la richiesta del convenuto di riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento della figlia in euro 500,00, sulle conclusioni di cui in Per_1 epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la ricorrente ha descritto il convenuto come una persona sregolata, carattere che negli anni ha comportato il sorgere di problemi economici, inficianti il rapporto coniugale (all'udienza del 21/09/2022, parte ricorrente dichiarava “Il motivo della mia separazione è il suo atteggiamento assente e senza regole, senza orari quindi sintomatico di mancanza di attaccamento alla famiglia”). Per quanto emerso, dunque, appare evidente che l'ormai perdurante cessazione della convivenza è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Nel merito occorre, innanzitutto, pronunciarsi sull'assegno di mantenimento della figlia la quale, in corso di causa, ha raggiunto la maggiore età. Per_1 L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso di specie, essendo maggiorenne, ma non economicamente Per_1 indipendente, sussistono i presupposti per la determinazione del mantenimento paterno in suo favore. Quanto alle capacità patrimoniali delle parti, si rileva che parte ricorrente insegna presso un asilo, in una scuola parastatale, e percepisce circa € 500,00 al mese;
parte convenuta svolge l'attività di elettricista alle dipendenze datoriali, con introiti stipendiali di circa euro 1.100,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 21/09/2022); la ricorrente, inoltre, è proprietaria della casa coniugale, sulla quale grava una rata di mutuo a tasso variabile ammontante a € 450,00 (cfr. verbale di udienza del 21/09/2022). Per quanto emerso, considerato che il mutuo gravante sulla ricorrente attiene alla casa coniugale, il Tribunale ritiene, dunque, congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne in euro 600,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, a cui va sommato il contributo in pari
2 misura dei coniugi delle spese straordinarie (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola il 20/05/2021).
*** 4. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale a favore di AR
, rilevato che la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente,
[...] coabita stabilmente con la madre, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda in suo favore.
*** 5. La soccombenza, reciproca e parziale, di entrambe le parti del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 985/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che AR Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 01/05/2003, in NO D'AR (NA) (atto trascritto nei registri di stato civile al n.20, Parte II, Serie A, Anno 2003);
2) assegna la casa coniugale a;
AR
3) dispone che versi a , per il mantenimento della Controparte_1 AR figlia la somma di € 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e Per_1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
5) compensa le spese di lite;
6)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO D'AR (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO D'AR (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 14/04/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art.4, co.16, della legge dell'1/12/1970 n.898 iscritta al n. 985 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., proposta con ricorso DA
, nata in [...], il [...], parte AR difesa e appresentata dall'Avv. Rossella Montano, come da procura in atti;
ricorrente CONTRO
, nato in [...] il [...], parte difesa e Controparte_1 rappresentata dall'Avv. Giacomo Romano, come da procura in atti;
convenuto NONCHÉ
P.M. in sede, interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione coniugale giudiziale.
CONCLUSIONI: Entrambe le parti hanno concluso per la pronuncia di separazione giudiziale alle condizioni indicate nei propri scritti difensivi, in particolare, parte ricorrente chiedeva confermarsi quanto disposto con ordinanza presidenziale in merito al contributo al mantenimento della prole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso iscritto in data 16/02/2022 parte ricorrente , nata in AR NO D'AR (NA), il 28/10/1974, premesso di aver contratto matrimonio con
, nato in [...] il 30/04/1970, in data [...], in Controparte_1 NO D'AR (NA) (Atto n.20, Parte II, Serie A, Anno 2003), dalla cui unione nasceva una figlia- il 24/02/2005- chiedeva disporsi la separazione personale Per_1 dei coniugi. Chiedeva, inoltre: -determinarsi l'assegno di mantenimento della prole in euro 800,00 mensili;
-disporsi l'affido condiviso della figlia con collocazione Per_1 prevalente presso di sé; -assegnarsi la casa coniugale a suo favore. All'esito dell'udienza Presidenziale, nella quale venivano ascoltate entrambe le parti, il Presidente emanava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“- autorizza i coniugi a vivere separati;
1 - dispone affido condiviso della minore con diritto per il padre di vederla e Per_1 tenerla con sé liberamente previo accordo secondo i rispettivi impegni e turni di lavoro delle parti, in ogni caso … (OMISSIS)
- determina in euro 600,00 il contributo al mantenimento della minore da porre a carico del resistente da versare alla ricorrente entro il Controparte_1 AR giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale Istat con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore della figlia ( mediche non coperte dal SSN , scolastiche, parascolastiche) previamente concordate ed in ogni caso documentate secondo linee guida Protocollo Tribunale Nola e Coa del 20.5.2021” Respinta in corso di causa la richiesta del convenuto di riduzione dell'importo dovuto a titolo di mantenimento della figlia in euro 500,00, sulle conclusioni di cui in Per_1 epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*** 2.Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la ricorrente ha descritto il convenuto come una persona sregolata, carattere che negli anni ha comportato il sorgere di problemi economici, inficianti il rapporto coniugale (all'udienza del 21/09/2022, parte ricorrente dichiarava “Il motivo della mia separazione è il suo atteggiamento assente e senza regole, senza orari quindi sintomatico di mancanza di attaccamento alla famiglia”). Per quanto emerso, dunque, appare evidente che l'ormai perdurante cessazione della convivenza è la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
*** 3. Nel merito occorre, innanzitutto, pronunciarsi sull'assegno di mantenimento della figlia la quale, in corso di causa, ha raggiunto la maggiore età. Per_1 L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli artt. 147 e 148 c.c., cessa a seguito del raggiungimento di una condizione di indipendenza economica, ovvero, quando il figlio, divenuto maggiorenne, è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente ma non ne ha tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta. Tale diritto si ricollega infatti al più generale diritto alla crescita, educazione e istruzione, e comporta pertanto che il figlio possa aspirare a portare avanti il proprio progetto di studi e concludere il relativo corso, così da poter conseguire un titolo necessario per la sua formazione identitaria e spendibile in modo adeguato sul mercato del lavoro. Nel caso di specie, essendo maggiorenne, ma non economicamente Per_1 indipendente, sussistono i presupposti per la determinazione del mantenimento paterno in suo favore. Quanto alle capacità patrimoniali delle parti, si rileva che parte ricorrente insegna presso un asilo, in una scuola parastatale, e percepisce circa € 500,00 al mese;
parte convenuta svolge l'attività di elettricista alle dipendenze datoriali, con introiti stipendiali di circa euro 1.100,00 mensili (cfr. verbale di udienza del 21/09/2022); la ricorrente, inoltre, è proprietaria della casa coniugale, sulla quale grava una rata di mutuo a tasso variabile ammontante a € 450,00 (cfr. verbale di udienza del 21/09/2022). Per quanto emerso, considerato che il mutuo gravante sulla ricorrente attiene alla casa coniugale, il Tribunale ritiene, dunque, congruo fissare il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne in euro 600,00 mensili, somma soggetta alla rivalutazione monetaria obbligatoria secondo gli indici Istat di riferimento, da versare alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, a cui va sommato il contributo in pari
2 misura dei coniugi delle spese straordinarie (da individuarsi secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola il 20/05/2021).
*** 4. Quanto alla domanda di assegnazione della casa coniugale a favore di AR
, rilevato che la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente,
[...] coabita stabilmente con la madre, il Tribunale ritiene di accogliere la domanda in suo favore.
*** 5. La soccombenza, reciproca e parziale, di entrambe le parti del giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 985/2022, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi, e , che AR Controparte_1 hanno contratto matrimonio il 01/05/2003, in NO D'AR (NA) (atto trascritto nei registri di stato civile al n.20, Parte II, Serie A, Anno 2003);
2) assegna la casa coniugale a;
AR
3) dispone che versi a , per il mantenimento della Controparte_1 AR figlia la somma di € 600,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma Per_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) dispone che i coniugi concorrano in pari misura alle spese extra assegno relative alla figlia (da individuarsi secondo il Protocollo stipulato dal Tribunale di Nola e Per_1 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola);
5) compensa le spese di lite;
6)ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO D'AR (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di NO D'AR (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Così deciso in Nola in data 14/04/2025 Il Presidente estensore Paola Del Giudice
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