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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 3204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3204 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa AR AN RZ Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 907/2022 vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, dott.ssa assistita e rappresentata dall'AVV. Parte_2
RO IS IT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli
(BA), Corso Umberto I n. 18
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'AVV. SERENELLI VALENTINA ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Catanzaro n. 9;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2186/2022 pubblicata in data
09.03.2022; CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2021 , chiedeva accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni:
1) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia del contratto a tempo determinato del
16.09.2019 con scadenza 08.06.2020 stipulato nell'ambito di una successione di contratti a termine illecita e/o illegittima per tutte le motivazioni dedotte in narrativa;
per l'effetto, dichiarare che tra la parte ricorrente e si è instaurato un unico rapporto di lavoro Parte_1 Parte_1
a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dei 24 mesi (20.11.2014) ab origine,
o, dal superamento dei 36 mesi (20.11.2015), o comunque dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2) dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia, e improduttività di effetti dell'interruzione e/o cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato del 16.09.2019-08.06.2020, nonché l'illegittimità, inefficacia, improduttività ed inidoneità dei termini apposti ai contratti precedenti - stipulati nell'ambito di una successione illegittima di contratti a termine - ad interrompere il rapporto di lavoro, per l'effetto ordinare alla società resistente di reintegrare/riammettere in servizio il ricorrente, nella qualifica sede e mansioni originarie e/o comunque di ripristinare il rapporto di lavoro in oggetto.
3) Condannare la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente all'indennità risarcitoria, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità,
o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 1.504,04 o nella diversa misura prevista dalla normativa.
4) Accertata l'illegittimità della successione dei contratti a termine e dichiarata la conversione dei contratti a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannare la società resistente al risarcimento del danno conseguente alla perdita economica subita nei periodi di interruzione intercorrenti tra i contratti a termine, la cui entità deve essere parametrata alla retribuzione globale di fatto perduta per i mesi di illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso: 5) accertare e dichiarare in virtù delle mansioni svolte e di quanto risulta dalle buste paga e della dichiarazione di assunzione, per i motivi in narrativa, il diritto del ricorrente, anche ex art. 36 Cost.
e 2099 c.c., al trattamento normativo garantito dalla contrattazione collettiva al livello indicato
(parametro 140), e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., in favore dell'istante, alla complessiva somma di € 10.161,09 , di cui €
4.782,37 a titolo di differenze di paga base su lavoro ordinario, € 261,60 a titolo di differenza su tredicesima mensilità, € 261,53 a titolo di differenza sulla 14° mensilità, € 413,77 a titolo di differenza sulle ferie, € 350,48 a titolo di differenza sulle festività, € 274,67 a titolo di festività non godute, €
3816,67 a titolo di trattamento di fine rapporto, ovvero, in subordine, della somma maggiore o minore, che sarà ritenuta più giusta ed equa, eventualmente anche all'esito di consulenza contabile, oltre accessori di legge;
Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria delle spese, competenze, onorari e spese generali (15%), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
A sostegno delle domande lo stesso esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
sede di Roma, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato part-time Parte_1 succedutisi nell'arco di circa otto anni consecutivi (dal 19.11.2012 all'08.06.2020); che i suddetti contratti e le relative proroghe prevedevano tutti la sua assunzione a tempo determinato con inquadramento al parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri (qualifica di operatore di esercizio) per lo svolgimento della mansione di autista, con orario di lavoro part-time a 25 ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale del 64,10% fino al 28 giugno 2018, e di 27,50 ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale di part time del 70,51% dal settembre 2018 sino alla cessazione del rapporto;
che l'orario di lavoro era articolato su 25 ore settimanali per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), con un orario di guida effettiva compreso tra cinque e sei ore giornaliere, per un totale di
9 ore al giorno comprensive delle soste in regime di disponibilità; che aveva percepito una retribuzione inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto in funzione della qualità e quantità della prestazione continuativamente resa in ragione dell'applicazione da parte della società di un minimo retributivo orario inferiore a quello stabilito dal CCNL Autoferrotranvieri per il parametro di inquadramento (140) e del riconoscimento in busta paga di una quota oraria mensile non sempre corrispondente a quella dovuta in base alla percentuale di part – time attribuita in contratto;
che risultava, pertanto, creditore nei confronti della società di un importo (totale) di euro 10.161,09 a titolo di differenze retributive.
In punto di diritto deduceva l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dei contratti a termine stipulati essendosi essi protratti oltre il termine massimo imposto dall'art. 19 e ss., D.L. 15.06.2015n. 81 così come modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n. 87 ed avendo avuto comunque la mera funzione di immettere in organico un'unità lavorativa da adibire ad esigenze fisiologiche dell'azienda, non di certo connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili.
La nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo Parte_3 decreto, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 2 novembre 2021 veniva dichiarata contumace.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante produzione documentale, in parziale accoglimento del ricorso, così statuiva:
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara che tra e CP_1 [...]
e figlio si è instaurato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Pt_1 Parte_1 part time a decorrere dal 20.11.2016, con regime al 70,51% a far data dal settembre 2018 e, per
l'effetto, condanna e figlio in persona del legale rappresentante, a Parte_1 Parte_1 ripristinare il rapporto con riammissione in servizio del ricorrente nelle mansioni, con la qualifica ed il regime orario da ultimo concordate ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento danno,
€12.032,32, oltre accessori come per legge;
condanna e figlio al Parte_1 Parte_1 versamento a titolo di differenze retributive della somma di €6.069,75, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna e figlio in persona del Parte_1 Parte_1 legale rappresentante, a rifondere a controparte i compensi di lite liquidati in complessivi €3.500,00, da distrarsi.
A riguardo il primo giudice ha osservato che, sommando la durata dei contratti a termine succedutisi tra le parti nel periodo compreso tra il 19.11.2012 e l'8.06.20, risultava superata la durata massima di 36 mesi prevista dal D.L. 15.06.2015 n.81, così come modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n. 87 in ragione del contratto sottoscritto in data 11.9.2016 con termine iniziale il 15.9.2016, il quale, anziché prevedere un termine di durata che non oltrepassasse il 19.11.2016, ha visto la prestazione protrarsi sino all'8.6.2017 in conformità al termine finale previsto nel contratto di assunzione, oltre proroga al
28 giugno dello stesso anno.
Ha, pertanto, statuito la conversione ex art.19 co.2 del Dl. 81/15 del contratto di lavoro part-time a
25 ore in un contratto di lavoro a tempo indeterminato con tale regime orario a far data dal 20.11.2016, risultando irrilevante la riduzione del termine di durata massima a 24 mesi a partire dal 14.07.18 per effetto del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 posto che all'entrata in vigore della norma il rapporto di lavoro era già da intendersi convertito in contratto a tempo indeterminato.
Parimenti, il regime part time intervenuto a far data dal settembre 2018 (aumentato da part-time a 25 ore a 27,50 ore, pari queste ultime al 70,51% dell'orario full time), doveva ritenersi riferito al rapporto a tempo indeterminato in essere con conseguente relativa trasformazione del regime a questo riferito.
Avverso detta sentenza proponeva appello e figlio lamentando con il Parte_1 Parte_1 primo motivo di gravame la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421 c. 2 c.p.c., 24 e 111 c.2
Cost., 360 c. 1 n. 5) c.p.c. e art. 2113 c.c.
A riguardo osservava che il Tribunale, pur avendo l'obbligo ex art. 421 c. 2 c.p.c. di accertare la fondatezza della domanda attorea attraverso un'attenta attività istruttoria, avrebbe omesso di considerare l'esistenza dei verbali di conciliazione regolarmente sottoscritti in data 18.10.16 e in data
01.07.2020 (quest'ultimo alla presenza del rappresentante sindacale – , sig. Pt_4 CP_2 Per_1
presente su richiesta espressa del lavoratore) con cui il ricorrente odierno appellato avrebbe
[...] ripianato ogni residuale pendenza e motivo di conflitto inerente qualsiasi rapporto di lavoro intercorso con l'azienda - anche precedente - e con cui, dopo essere stato reso edotto circa gli effetti della conciliazione, dell'inoppugnabilità del verbale e dei diritti a cui con esso egli rinunciava, accettava l'importo di euro 618,10, di cui 587,24 a titolo di T.F.R. fino al mese di giugno.
Sosteneva, comunque, l'intervenuta decadenza del diritto all'impugnativa non avendo il lavoratore contestato il verbale nel termine dei sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso così come prescritto dall'art. 2113 c. 2 c.c.
Con il secondo motivo di gravame lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 c. 2 del
D.lgs. n. 81/2015 per non avere il primo giudice considerato la stagionalità caratterizzante il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e, conseguentemente, l'inapplicabilità ad esso del termine di durata massima imposto per contratti a tempo determinato nonché dei limiti percentuali di utilizzo previsti dall'art. 26 del CCNL applicato.
Ciò in ragione della Circolare A.N.A.V. prot. 36/SI/MaRo del 12.02.2016 ai sensi della quale devono considerarsi stagionali quelle attività che per caratteristiche e finalità si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno, come appunto il trasporto scolastico.
Considerato poi che il trasporto degli studenti nel Comune di Roma era garantito su percorsi predefiniti da e con linee ad esso deputate nei limiti e nella misura dell'appalto di Parte_5 servizio, la stipulazione di contratti a termine, limitati temporalmente al periodo di frequenza scolastica degli studenti, rispondeva anche nell'esigenza di evitare, nell'ipotesi in cui l'azienda non fosse risultata vincitrice del relativo appalto, di dover procedere ad un rinserimento negli altri servizi di trasporto da essa già garantiti dei lavoratori a tempo indeterminato, assunti per lo svolgimento esclusivo del trasporto scolastico.
Con il terzo motivo di gravame lamentava, infine, l'illegittimità del capo della sentenza relativo alla condanna alle differenze retributive per non avere il Tribunale tenuto conto dell'irritualità e dell'inconcludenza dei conteggi depositati in quanto fondati su circostanze inesistenti ed elaborati mediante operazioni di calcolo erronee.
Si costituiva deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto CP_1 del requisito di specificità, la decadenza della del diritto ai Parte_1 mezzi di prova, alle domande riconvenzionali e alle eccezioni in rito e processuali non rilevabili d'ufficio in ragione della sua mancata costituzione nel giudizio di primo grado nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, nonché l'intervenuto giudicato sulla domanda di differenze retributive non avendo parte appellante contestato specificatamente i conteggi né depositato uno alternativo.
Nel merito deduceva l'inesistenza e/o nullità dei verbali di conciliazione in sede sindacale prodotti in quanto depositati in copia e mancanti del timbro di deposito presso l'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Roma. Il verbale del 2016 sarebbe, altresì, privo della sottoscrizione della rappresentanza sindacale in violazione dell'art. 411 c.p.c., mentre in quello del 2020 risulterebbe apposta la sottoscrizione di una persona diversa dall'appellato, priva del necessario potere di rappresentanza.
Contestava, infine, l'applicabilità della Circolare A.N.A.V. prot. 36/SI/MaRo del 12.02.16 in quanto non recepita nel contratto collettivo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avverso gravame e la condanna della e figlio Parte_6 al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
All'udienza odierna del 15 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Il primo motivo, per plurime ragioni di carattere sostanziale e processuale, non può essere accolto.
Va disattesa, innanzitutto, la doglianza circa la mancata attivazione dei poteri d'ufficio ex art. 421 c.2
c.p.c. da parte del Tribunale. Secondo l'appellante, poiché il lavoratore con il ricorso ha fatto riferimento a presunti abusi del datore di lavoro (obbligare i dipendenti a firmare sotto minaccia delle transazioni), allora il tribunale avrebbe dovuto ordinare allo stesso lavoratore di esibire tali documenti
(il Giudice avrebbe dovuto trarre tale spunto da quanto affermato a pag. 7 del ricorso di primo grado:
“il veniva convocato dai preposti della società resistente senza alcun preavviso e durante CP_1
1'orario di lavoro insieme ad altri colleghi che attendevano in fila il proprio turno per entrare nel gabbiotto facente funzione di ufficio sito in via S. Angelo Romano 62 (sino al 2018, e successivamente nel parcheggio automezzi di via Collatina), alla presenza del Sig. e/o di un preposto Persona_2 della Società resistente. In quelle occasioni il è stato invitato a firmare atti e documenti il CP_1 cui contenuto non veniva esplicato e tanto meno gli è stato consentito leggere. Alla richiesta del
di visionare il contenuto di quanto gli si chiedeva di sottoscrivere, testualmente CP_1 Persona_2 rispondeva.' “Ma ti interessa lavorare? Allora firma!”).
L'argomento è privo di pregio: sia sostanzialmente, poiché il principio di prova offerta al Tribunale
è nel senso di un abuso datoriale e non certo di una valida transazione;
sia da un punto di vista processuale, poiché travisa la funzione dell'art. 421 c.2 c.p.c. che non è certamente quella di derogare al principio della domanda ed all'onere di allegazione dei fatti rilevanti che incombe sulle parti (alle quali soltanto compete il potere di determinare il tema della lite) e, nello specifico alla regola dettata dal secondo comma dell'art. 2697 c.c..
Va considerato, inoltre, che i documenti per cui si lamenta la mancata acquisizione d'ufficio in primo grado erano nella disponibilità dello stesso datore di lavoro che, dopo esser rimasto contumace in primo grado, li ha prodotti lui stesso per la prima volta in grado di appello.
Vi sarebbero dunque plurime ragioni per dubitare dell'ammissibilità di siffatta produzione documentale in questo grado di giudizio. Tuttavia, osserva la Corte come qualunque questione processuale sulla loro ammissibilità debba cedere il passo ad evidenti indici di natura sostanziale che ne determinano per un documento l'inefficacia (2020) e per l'altro l'irrilevanza (2016) ai fini dell'odierno giudizio.
Il verbale del 01/07/2020 è privo della sottoscrizione del lavoratore e pertanto ab origine incapace di generare alcun effetto nella sua sfera giuridica. Osservando tale verbale si può infatti facilmente notare come al posto della firma del dipendente vi sia quella di un soggetto diverso che, con grafia del tutto difforme, ha apposto la dicitura “X ”. Tale verbale risulta inoltre privo CP_1 del timbro di deposito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e comunque impugnato dal lavoratore come da PEC del 25.09.2020 in atti. Rispetto alla transazione del 2016, preliminarmente si osserva come il negozio in questione abbia ad oggetto un rapporto formalmente non più in essere al momento della stipula: la transazione è infatti del 18 ottobre 2016 e ha ad oggetto il rapporto di lavoro intercorso tra il 15/09/2015 e il 08/06/2016.
Il lavoratore avrebbe dunque dovuto impugnarla nel termine di sei mesi dettato dall'art. 2113 c.c.
(manca la firma del rappresentante sindacale).
Tuttavia appare dirimente la constatazione che la stessa non incide rispetto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato (la conversione è successiva, del 20/11/2016 ed opera su un contratto anch'esso successivo a quelli oggetto della transazione) né l'appellante indica, rispetto alla transazione del 2016, quale sia la ulteriore rilevanza rispetto all'odierno thema decidendum. Va, in tal senso ricordato che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la mera produzione di documenti in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, atteso che alla produzione si deve accompagnare la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (v. Cass. n. 8377/09); pertanto, là dove i motivi di appello sono argomentati mediante il richiamo della documentazione prodotta, è necessaria - ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 CPC – l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame (v. Cass. n. 20287/05), con la conseguenza che in mancanza al giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione (v. Cass.
n. 8599/03).
Per completezza (ma, occorre ribadirlo, non è stato oggetto di specifica domanda), si osserva come l'oggetto principale della transazione del 2016, già di per sé di modesto valore, sia il godimento delle ferie e l'omesso pagamento di straordinari e TFR. Tali somme risultano espressamente escluse dal risarcimento riconosciuto dal Tribunale, che si è limitato a condannare al versamento di somme a titolo di differenze retributive tra la busta paga e i minimi del CCNL quantificate in ragione delle ore/gg. lavorati.
In merito all'istanza di verificazione formulata in data odierna, osserva la Corte come la stessa sia, per le ragioni suesposte, da ritenersi superflua: la transazione del 2020 non contiene la firma del lavoratore ma solo la dicitura, in stampatello “X FRANCIA MAURO”; la transazione del 2016 è, come detto, irrilevante ai fini dell'odierno giudizio pure laddove ritualmente firmata dal lavoratore.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 c. 2 del D.lgs. n. 81/2015 per non avere il primo giudice considerato la stagionalità caratterizzante il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e, conseguentemente, l'inapplicabilità ad esso del termine di durata massima imposto per contratti a tempo determinato nonché dei limiti percentuali di utilizzo previsti dall'art. 26 del CCNL applicato. Come è noto, tra le eccezioni alla conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato vi è, a norma dell'art 19 c. 2 del D.lgs. n. 81/2015, l'ipotesi del contratto stagionale. Dalla medesima fonte, all'art. 21 c.2 si ricava che in concreto le ipotesi di stagionalità possono essere fissate o con decreto del Ministero del lavoro (e fino all'adozione di tale decreto continuano a trovare applicazione l'elenco contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525) o dai contratti collettivi.
Il CCNL di riferimento per l'odierno giudizio è il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori sottoscritto il 28 novembre 2015 che, all'art. 19 c.2 prevede: “Ai sensi del comma 2, art. 19 del D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore ai 12 mesi. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21, del D.Lgs. 81/2015, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.”
Ciò posto va evidenziato che il d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e ss.mm. cui il D.lgs. n. 81/2015 rinvia
(in attesa del Decreto Ministeriale) per definire le attività stagionali contiene un'elencazione, da considerarsi tassativa, e non suscettibile pertanto di interpretazione analogica, delle attività da considerarsi stagionali (sul punto cfr. Cass. 08/05/2006 n. 10442).
Si tratta di un dato normativo chiaro nel senso della necessaria tipizzazione dell'attività stagionale che, in imprese che svolgono continuativamente la loro attività, deve essere chiaramente identificata.
Ne consegue che la medesima ratio si applica alla contrattazione collettiva, autorizzata dal D.lgs. n.
81/2015 ad individuare le attività stagionali rispetto alle quali opera la deroga al divieto di superamento del limite massimo di durata cumulativa dei contratti a termine. All'esito della contrattazione vi dovrà essere un elenco da cui si ricavi con sufficiente specificità quali sono le attività che si caratterizzano per la stagionalità, non potendosi estendere l'effetto escludente ad ogni attività caratterizzata da qualsivoglia stagionalità in fatto.
Ad avviso della Corte, il CCNL applicabile contiene unicamente un tautologico rinvio a qualunque attività che abbia una generica connotazione di stagionalità e, dunque, non è sufficiente da solo a spiegare l'effetto che l'appellante invoca.
Che il CCNL difetti di specificità è indirettamente dimostrato dal documento che l'appellante CP_3 ha prodotto in giudizio. La circolare, cercando di ovviare al deficit di specificità del contratto collettivo “ritiene che rientrino in tali “periodi” le assunzioni disposte per far fronte a servizi di scuolabus ovvero per attività che prevedono, in determinati periodi dell'anno, l'intensificazione dei servizi legati o meno al trasporto pubblico.” (pag. 14 circolare ANAV n 36/2016).
Siffatta specificazione avrebbe dovuto essere apposta al contratto collettivo mentre rimane del tutto priva di effetti giuridici se contenuta in una circolare adottata da un ente rappresentativo di una delle parti della contrattazione (l è, infatti, l'associazione che rappresenta in Confindustria la CP_3 categoria delle imprese private che esercitano i servizi di trasporto passeggeri con autobus nelle varie articolazioni del trasporto pubblico locale nel trasporto scolastico dedicato delle autolinee commerciali del noleggio autobus con conducente).
Tali conclusioni sono in linea con quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in relazione all'abrogato art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, originariamente contente il rinvio alla contrattazione collettiva come fonte idonea ad individuare i contratti stagionali, poi ripreso sul punto dal D.lgs. n. 81/2015, che può dunque essere riproposta: “in tema di successione di contratti di lavoro
a tempo determinato, la deroga - prevista dall'abrogato art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del
2001, ratione temporis applicabile - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività. Sez. L - , Ordinanza n. 2764 del 30/01/2024
(Rv. 670031 - 01)
Va dunque confermata, seppur con i suesposti chiarimenti, la statuizione del Tribunale circa la conversione del rapporto a tempo indeterminato e, pertanto, anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza relativo alla condanna alle differenze retributive per non avere il Tribunale tenuto conto dell'irritualità e dell'inconcludenza dei conteggi depositati in quanto fondati su circostanze inesistenti ed elaborati mediante operazioni di calcolo erronee.
Tale doglianza rimane tuttavia sfornita di qualunque approfondimento o puntuale indicazione degli errori compiuti, oltre che priva di qualunque prospettazione alternativa. Di contro, va ribadita la correttezza del calcolo operato dal Tribunale, anche sulla base della copiosa documentazione in atti.
Correttamente il giudice ha escluso dal risarcimento le somme dovute a titolo di TFR (avendo riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere) e le altre richieste sfornite di prova, come le festività non godute
Va, a questo punto, ricordato il principio secondo il quale “il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado” (v. Cass. SU n.
3033/13 e tra le molteplici conformi Cass. n. 20836/18).
La contestazione dei conteggi si palesa totalmente prova di specificità e non offre neppure un criterio di calcolo alternativo che consenta una diversa valutazione del dovuto .
Pertanto, anche il terzo motivo è infondato e va confermata la statuizione del Tribunale sul punto.
Infine, difettano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesto dall'appellato con la memoria di costituzione. L'odierno appello, seppur non meritevole di accoglimento, rimane tuttavia espressione di un legittimo esercizio del diritto di azione ed è rimasto entro i limiti determinati dalla sua funzione, senza assumere modalità o contenuti tali da palesare un illecito.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR AN RZ
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa AR AN RZ Presidente rel
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
- dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
all'udienza del 15.10.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 907/2022 vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, dott.ssa assistita e rappresentata dall'AVV. Parte_2
RO IS IT ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monopoli
(BA), Corso Umberto I n. 18
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'AVV. SERENELLI VALENTINA ed elettivamente CP_1 domiciliato presso il suo studio sito in Roma alla Via Catanzaro n. 9;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2186/2022 pubblicata in data
09.03.2022; CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2021 , chiedeva accogliersi le seguenti CP_1 conclusioni:
1) accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia del contratto a tempo determinato del
16.09.2019 con scadenza 08.06.2020 stipulato nell'ambito di una successione di contratti a termine illecita e/o illegittima per tutte le motivazioni dedotte in narrativa;
per l'effetto, dichiarare che tra la parte ricorrente e si è instaurato un unico rapporto di lavoro Parte_1 Parte_1
a tempo indeterminato a decorrere dalla data di superamento dei 24 mesi (20.11.2014) ab origine,
o, dal superamento dei 36 mesi (20.11.2015), o comunque dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
2) dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia, e improduttività di effetti dell'interruzione e/o cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato del 16.09.2019-08.06.2020, nonché l'illegittimità, inefficacia, improduttività ed inidoneità dei termini apposti ai contratti precedenti - stipulati nell'ambito di una successione illegittima di contratti a termine - ad interrompere il rapporto di lavoro, per l'effetto ordinare alla società resistente di reintegrare/riammettere in servizio il ricorrente, nella qualifica sede e mansioni originarie e/o comunque di ripristinare il rapporto di lavoro in oggetto.
3) Condannare la società convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente all'indennità risarcitoria, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura di 12 mensilità,
o in quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari ad € 1.504,04 o nella diversa misura prevista dalla normativa.
4) Accertata l'illegittimità della successione dei contratti a termine e dichiarata la conversione dei contratti a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannare la società resistente al risarcimento del danno conseguente alla perdita economica subita nei periodi di interruzione intercorrenti tra i contratti a termine, la cui entità deve essere parametrata alla retribuzione globale di fatto perduta per i mesi di illegittima interruzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso: 5) accertare e dichiarare in virtù delle mansioni svolte e di quanto risulta dalle buste paga e della dichiarazione di assunzione, per i motivi in narrativa, il diritto del ricorrente, anche ex art. 36 Cost.
e 2099 c.c., al trattamento normativo garantito dalla contrattazione collettiva al livello indicato
(parametro 140), e per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la parte resistente, in persona del legale rappresentante p.t., in favore dell'istante, alla complessiva somma di € 10.161,09 , di cui €
4.782,37 a titolo di differenze di paga base su lavoro ordinario, € 261,60 a titolo di differenza su tredicesima mensilità, € 261,53 a titolo di differenza sulla 14° mensilità, € 413,77 a titolo di differenza sulle ferie, € 350,48 a titolo di differenza sulle festività, € 274,67 a titolo di festività non godute, €
3816,67 a titolo di trattamento di fine rapporto, ovvero, in subordine, della somma maggiore o minore, che sarà ritenuta più giusta ed equa, eventualmente anche all'esito di consulenza contabile, oltre accessori di legge;
Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate.
Con vittoria delle spese, competenze, onorari e spese generali (15%), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
A sostegno delle domande lo stesso esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
sede di Roma, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato part-time Parte_1 succedutisi nell'arco di circa otto anni consecutivi (dal 19.11.2012 all'08.06.2020); che i suddetti contratti e le relative proroghe prevedevano tutti la sua assunzione a tempo determinato con inquadramento al parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri (qualifica di operatore di esercizio) per lo svolgimento della mansione di autista, con orario di lavoro part-time a 25 ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale del 64,10% fino al 28 giugno 2018, e di 27,50 ore settimanali, corrispondenti ad una percentuale di part time del 70,51% dal settembre 2018 sino alla cessazione del rapporto;
che l'orario di lavoro era articolato su 25 ore settimanali per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), con un orario di guida effettiva compreso tra cinque e sei ore giornaliere, per un totale di
9 ore al giorno comprensive delle soste in regime di disponibilità; che aveva percepito una retribuzione inferiore a quella cui avrebbe avuto diritto in funzione della qualità e quantità della prestazione continuativamente resa in ragione dell'applicazione da parte della società di un minimo retributivo orario inferiore a quello stabilito dal CCNL Autoferrotranvieri per il parametro di inquadramento (140) e del riconoscimento in busta paga di una quota oraria mensile non sempre corrispondente a quella dovuta in base alla percentuale di part – time attribuita in contratto;
che risultava, pertanto, creditore nei confronti della società di un importo (totale) di euro 10.161,09 a titolo di differenze retributive.
In punto di diritto deduceva l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia dei contratti a termine stipulati essendosi essi protratti oltre il termine massimo imposto dall'art. 19 e ss., D.L. 15.06.2015n. 81 così come modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n. 87 ed avendo avuto comunque la mera funzione di immettere in organico un'unità lavorativa da adibire ad esigenze fisiologiche dell'azienda, non di certo connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili.
La nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo Parte_3 decreto, non si costituiva in giudizio e all'udienza del 2 novembre 2021 veniva dichiarata contumace.
Il Tribunale di Roma, istruita la causa mediante produzione documentale, in parziale accoglimento del ricorso, così statuiva:
Ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara che tra e CP_1 [...]
e figlio si è instaurato rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Pt_1 Parte_1 part time a decorrere dal 20.11.2016, con regime al 70,51% a far data dal settembre 2018 e, per
l'effetto, condanna e figlio in persona del legale rappresentante, a Parte_1 Parte_1 ripristinare il rapporto con riammissione in servizio del ricorrente nelle mansioni, con la qualifica ed il regime orario da ultimo concordate ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento danno,
€12.032,32, oltre accessori come per legge;
condanna e figlio al Parte_1 Parte_1 versamento a titolo di differenze retributive della somma di €6.069,75, oltre accessori come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna e figlio in persona del Parte_1 Parte_1 legale rappresentante, a rifondere a controparte i compensi di lite liquidati in complessivi €3.500,00, da distrarsi.
A riguardo il primo giudice ha osservato che, sommando la durata dei contratti a termine succedutisi tra le parti nel periodo compreso tra il 19.11.2012 e l'8.06.20, risultava superata la durata massima di 36 mesi prevista dal D.L. 15.06.2015 n.81, così come modificato dal D.L. 12 luglio 2018 n. 87 in ragione del contratto sottoscritto in data 11.9.2016 con termine iniziale il 15.9.2016, il quale, anziché prevedere un termine di durata che non oltrepassasse il 19.11.2016, ha visto la prestazione protrarsi sino all'8.6.2017 in conformità al termine finale previsto nel contratto di assunzione, oltre proroga al
28 giugno dello stesso anno.
Ha, pertanto, statuito la conversione ex art.19 co.2 del Dl. 81/15 del contratto di lavoro part-time a
25 ore in un contratto di lavoro a tempo indeterminato con tale regime orario a far data dal 20.11.2016, risultando irrilevante la riduzione del termine di durata massima a 24 mesi a partire dal 14.07.18 per effetto del D.L. n. 87 del 12 luglio 2018 posto che all'entrata in vigore della norma il rapporto di lavoro era già da intendersi convertito in contratto a tempo indeterminato.
Parimenti, il regime part time intervenuto a far data dal settembre 2018 (aumentato da part-time a 25 ore a 27,50 ore, pari queste ultime al 70,51% dell'orario full time), doveva ritenersi riferito al rapporto a tempo indeterminato in essere con conseguente relativa trasformazione del regime a questo riferito.
Avverso detta sentenza proponeva appello e figlio lamentando con il Parte_1 Parte_1 primo motivo di gravame la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 421 c. 2 c.p.c., 24 e 111 c.2
Cost., 360 c. 1 n. 5) c.p.c. e art. 2113 c.c.
A riguardo osservava che il Tribunale, pur avendo l'obbligo ex art. 421 c. 2 c.p.c. di accertare la fondatezza della domanda attorea attraverso un'attenta attività istruttoria, avrebbe omesso di considerare l'esistenza dei verbali di conciliazione regolarmente sottoscritti in data 18.10.16 e in data
01.07.2020 (quest'ultimo alla presenza del rappresentante sindacale – , sig. Pt_4 CP_2 Per_1
presente su richiesta espressa del lavoratore) con cui il ricorrente odierno appellato avrebbe
[...] ripianato ogni residuale pendenza e motivo di conflitto inerente qualsiasi rapporto di lavoro intercorso con l'azienda - anche precedente - e con cui, dopo essere stato reso edotto circa gli effetti della conciliazione, dell'inoppugnabilità del verbale e dei diritti a cui con esso egli rinunciava, accettava l'importo di euro 618,10, di cui 587,24 a titolo di T.F.R. fino al mese di giugno.
Sosteneva, comunque, l'intervenuta decadenza del diritto all'impugnativa non avendo il lavoratore contestato il verbale nel termine dei sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso così come prescritto dall'art. 2113 c. 2 c.c.
Con il secondo motivo di gravame lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 c. 2 del
D.lgs. n. 81/2015 per non avere il primo giudice considerato la stagionalità caratterizzante il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e, conseguentemente, l'inapplicabilità ad esso del termine di durata massima imposto per contratti a tempo determinato nonché dei limiti percentuali di utilizzo previsti dall'art. 26 del CCNL applicato.
Ciò in ragione della Circolare A.N.A.V. prot. 36/SI/MaRo del 12.02.2016 ai sensi della quale devono considerarsi stagionali quelle attività che per caratteristiche e finalità si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno, come appunto il trasporto scolastico.
Considerato poi che il trasporto degli studenti nel Comune di Roma era garantito su percorsi predefiniti da e con linee ad esso deputate nei limiti e nella misura dell'appalto di Parte_5 servizio, la stipulazione di contratti a termine, limitati temporalmente al periodo di frequenza scolastica degli studenti, rispondeva anche nell'esigenza di evitare, nell'ipotesi in cui l'azienda non fosse risultata vincitrice del relativo appalto, di dover procedere ad un rinserimento negli altri servizi di trasporto da essa già garantiti dei lavoratori a tempo indeterminato, assunti per lo svolgimento esclusivo del trasporto scolastico.
Con il terzo motivo di gravame lamentava, infine, l'illegittimità del capo della sentenza relativo alla condanna alle differenze retributive per non avere il Tribunale tenuto conto dell'irritualità e dell'inconcludenza dei conteggi depositati in quanto fondati su circostanze inesistenti ed elaborati mediante operazioni di calcolo erronee.
Si costituiva deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto CP_1 del requisito di specificità, la decadenza della del diritto ai Parte_1 mezzi di prova, alle domande riconvenzionali e alle eccezioni in rito e processuali non rilevabili d'ufficio in ragione della sua mancata costituzione nel giudizio di primo grado nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, nonché l'intervenuto giudicato sulla domanda di differenze retributive non avendo parte appellante contestato specificatamente i conteggi né depositato uno alternativo.
Nel merito deduceva l'inesistenza e/o nullità dei verbali di conciliazione in sede sindacale prodotti in quanto depositati in copia e mancanti del timbro di deposito presso l'Ispettorato Territoriale del
Lavoro di Roma. Il verbale del 2016 sarebbe, altresì, privo della sottoscrizione della rappresentanza sindacale in violazione dell'art. 411 c.p.c., mentre in quello del 2020 risulterebbe apposta la sottoscrizione di una persona diversa dall'appellato, priva del necessario potere di rappresentanza.
Contestava, infine, l'applicabilità della Circolare A.N.A.V. prot. 36/SI/MaRo del 12.02.16 in quanto non recepita nel contratto collettivo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'avverso gravame e la condanna della e figlio Parte_6 al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. Parte_1
All'udienza odierna del 15 ottobre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Il primo motivo, per plurime ragioni di carattere sostanziale e processuale, non può essere accolto.
Va disattesa, innanzitutto, la doglianza circa la mancata attivazione dei poteri d'ufficio ex art. 421 c.2
c.p.c. da parte del Tribunale. Secondo l'appellante, poiché il lavoratore con il ricorso ha fatto riferimento a presunti abusi del datore di lavoro (obbligare i dipendenti a firmare sotto minaccia delle transazioni), allora il tribunale avrebbe dovuto ordinare allo stesso lavoratore di esibire tali documenti
(il Giudice avrebbe dovuto trarre tale spunto da quanto affermato a pag. 7 del ricorso di primo grado:
“il veniva convocato dai preposti della società resistente senza alcun preavviso e durante CP_1
1'orario di lavoro insieme ad altri colleghi che attendevano in fila il proprio turno per entrare nel gabbiotto facente funzione di ufficio sito in via S. Angelo Romano 62 (sino al 2018, e successivamente nel parcheggio automezzi di via Collatina), alla presenza del Sig. e/o di un preposto Persona_2 della Società resistente. In quelle occasioni il è stato invitato a firmare atti e documenti il CP_1 cui contenuto non veniva esplicato e tanto meno gli è stato consentito leggere. Alla richiesta del
di visionare il contenuto di quanto gli si chiedeva di sottoscrivere, testualmente CP_1 Persona_2 rispondeva.' “Ma ti interessa lavorare? Allora firma!”).
L'argomento è privo di pregio: sia sostanzialmente, poiché il principio di prova offerta al Tribunale
è nel senso di un abuso datoriale e non certo di una valida transazione;
sia da un punto di vista processuale, poiché travisa la funzione dell'art. 421 c.2 c.p.c. che non è certamente quella di derogare al principio della domanda ed all'onere di allegazione dei fatti rilevanti che incombe sulle parti (alle quali soltanto compete il potere di determinare il tema della lite) e, nello specifico alla regola dettata dal secondo comma dell'art. 2697 c.c..
Va considerato, inoltre, che i documenti per cui si lamenta la mancata acquisizione d'ufficio in primo grado erano nella disponibilità dello stesso datore di lavoro che, dopo esser rimasto contumace in primo grado, li ha prodotti lui stesso per la prima volta in grado di appello.
Vi sarebbero dunque plurime ragioni per dubitare dell'ammissibilità di siffatta produzione documentale in questo grado di giudizio. Tuttavia, osserva la Corte come qualunque questione processuale sulla loro ammissibilità debba cedere il passo ad evidenti indici di natura sostanziale che ne determinano per un documento l'inefficacia (2020) e per l'altro l'irrilevanza (2016) ai fini dell'odierno giudizio.
Il verbale del 01/07/2020 è privo della sottoscrizione del lavoratore e pertanto ab origine incapace di generare alcun effetto nella sua sfera giuridica. Osservando tale verbale si può infatti facilmente notare come al posto della firma del dipendente vi sia quella di un soggetto diverso che, con grafia del tutto difforme, ha apposto la dicitura “X ”. Tale verbale risulta inoltre privo CP_1 del timbro di deposito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro e comunque impugnato dal lavoratore come da PEC del 25.09.2020 in atti. Rispetto alla transazione del 2016, preliminarmente si osserva come il negozio in questione abbia ad oggetto un rapporto formalmente non più in essere al momento della stipula: la transazione è infatti del 18 ottobre 2016 e ha ad oggetto il rapporto di lavoro intercorso tra il 15/09/2015 e il 08/06/2016.
Il lavoratore avrebbe dunque dovuto impugnarla nel termine di sei mesi dettato dall'art. 2113 c.c.
(manca la firma del rappresentante sindacale).
Tuttavia appare dirimente la constatazione che la stessa non incide rispetto alla conversione del rapporto a tempo indeterminato (la conversione è successiva, del 20/11/2016 ed opera su un contratto anch'esso successivo a quelli oggetto della transazione) né l'appellante indica, rispetto alla transazione del 2016, quale sia la ulteriore rilevanza rispetto all'odierno thema decidendum. Va, in tal senso ricordato che è consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale la mera produzione di documenti in appello non comporta automaticamente il dovere del giudice di esaminarli, atteso che alla produzione si deve accompagnare la necessaria attività di allegazione diretta ad evidenziare il contenuto del documento ed il suo significato (v. Cass. n. 8377/09); pertanto, là dove i motivi di appello sono argomentati mediante il richiamo della documentazione prodotta, è necessaria - ai fini della specificità dei motivi ex art. 342 CPC – l'indicazione puntuale e non generica dei documenti ai quali è affidato il gravame (v. Cass. n. 20287/05), con la conseguenza che in mancanza al giudice resta impedita la valutazione di quei documenti ai fini della decisione (v. Cass.
n. 8599/03).
Per completezza (ma, occorre ribadirlo, non è stato oggetto di specifica domanda), si osserva come l'oggetto principale della transazione del 2016, già di per sé di modesto valore, sia il godimento delle ferie e l'omesso pagamento di straordinari e TFR. Tali somme risultano espressamente escluse dal risarcimento riconosciuto dal Tribunale, che si è limitato a condannare al versamento di somme a titolo di differenze retributive tra la busta paga e i minimi del CCNL quantificate in ragione delle ore/gg. lavorati.
In merito all'istanza di verificazione formulata in data odierna, osserva la Corte come la stessa sia, per le ragioni suesposte, da ritenersi superflua: la transazione del 2020 non contiene la firma del lavoratore ma solo la dicitura, in stampatello “X FRANCIA MAURO”; la transazione del 2016 è, come detto, irrilevante ai fini dell'odierno giudizio pure laddove ritualmente firmata dal lavoratore.
Con il secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 c. 2 del D.lgs. n. 81/2015 per non avere il primo giudice considerato la stagionalità caratterizzante il rapporto di lavoro dedotto in giudizio e, conseguentemente, l'inapplicabilità ad esso del termine di durata massima imposto per contratti a tempo determinato nonché dei limiti percentuali di utilizzo previsti dall'art. 26 del CCNL applicato. Come è noto, tra le eccezioni alla conversione del contratto di lavoro a tempo indeterminato vi è, a norma dell'art 19 c. 2 del D.lgs. n. 81/2015, l'ipotesi del contratto stagionale. Dalla medesima fonte, all'art. 21 c.2 si ricava che in concreto le ipotesi di stagionalità possono essere fissate o con decreto del Ministero del lavoro (e fino all'adozione di tale decreto continuano a trovare applicazione l'elenco contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525) o dai contratti collettivi.
Il CCNL di riferimento per l'odierno giudizio è il CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori sottoscritto il 28 novembre 2015 che, all'art. 19 c.2 prevede: “Ai sensi del comma 2, art. 19 del D.Lgs.
15 giugno 2015, n. 81, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine è di 36 mesi. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DTL secondo le modalità previste dalla citata legislazione e per una durata non superiore ai 12 mesi. Ai sensi del comma 2 dell'art. 21, del D.Lgs. 81/2015, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.”
Ciò posto va evidenziato che il d.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525 e ss.mm. cui il D.lgs. n. 81/2015 rinvia
(in attesa del Decreto Ministeriale) per definire le attività stagionali contiene un'elencazione, da considerarsi tassativa, e non suscettibile pertanto di interpretazione analogica, delle attività da considerarsi stagionali (sul punto cfr. Cass. 08/05/2006 n. 10442).
Si tratta di un dato normativo chiaro nel senso della necessaria tipizzazione dell'attività stagionale che, in imprese che svolgono continuativamente la loro attività, deve essere chiaramente identificata.
Ne consegue che la medesima ratio si applica alla contrattazione collettiva, autorizzata dal D.lgs. n.
81/2015 ad individuare le attività stagionali rispetto alle quali opera la deroga al divieto di superamento del limite massimo di durata cumulativa dei contratti a termine. All'esito della contrattazione vi dovrà essere un elenco da cui si ricavi con sufficiente specificità quali sono le attività che si caratterizzano per la stagionalità, non potendosi estendere l'effetto escludente ad ogni attività caratterizzata da qualsivoglia stagionalità in fatto.
Ad avviso della Corte, il CCNL applicabile contiene unicamente un tautologico rinvio a qualunque attività che abbia una generica connotazione di stagionalità e, dunque, non è sufficiente da solo a spiegare l'effetto che l'appellante invoca.
Che il CCNL difetti di specificità è indirettamente dimostrato dal documento che l'appellante CP_3 ha prodotto in giudizio. La circolare, cercando di ovviare al deficit di specificità del contratto collettivo “ritiene che rientrino in tali “periodi” le assunzioni disposte per far fronte a servizi di scuolabus ovvero per attività che prevedono, in determinati periodi dell'anno, l'intensificazione dei servizi legati o meno al trasporto pubblico.” (pag. 14 circolare ANAV n 36/2016).
Siffatta specificazione avrebbe dovuto essere apposta al contratto collettivo mentre rimane del tutto priva di effetti giuridici se contenuta in una circolare adottata da un ente rappresentativo di una delle parti della contrattazione (l è, infatti, l'associazione che rappresenta in Confindustria la CP_3 categoria delle imprese private che esercitano i servizi di trasporto passeggeri con autobus nelle varie articolazioni del trasporto pubblico locale nel trasporto scolastico dedicato delle autolinee commerciali del noleggio autobus con conducente).
Tali conclusioni sono in linea con quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in relazione all'abrogato art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001, originariamente contente il rinvio alla contrattazione collettiva come fonte idonea ad individuare i contratti stagionali, poi ripreso sul punto dal D.lgs. n. 81/2015, che può dunque essere riproposta: “in tema di successione di contratti di lavoro
a tempo determinato, la deroga - prevista dall'abrogato art. 5, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del
2001, ratione temporis applicabile - al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata cumulativa dei contratti, riguardante attività stagionali, ossia preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione), presuppone, ai fini della sua operatività, che la contrattazione collettiva, in attuazione della delega conferitale dalla citata disposizione normativa, elenchi specificatamente le predette attività. Sez. L - , Ordinanza n. 2764 del 30/01/2024
(Rv. 670031 - 01)
Va dunque confermata, seppur con i suesposti chiarimenti, la statuizione del Tribunale circa la conversione del rapporto a tempo indeterminato e, pertanto, anche il secondo motivo di appello va disatteso.
Con il terzo motivo l'appellante contesta il capo della sentenza relativo alla condanna alle differenze retributive per non avere il Tribunale tenuto conto dell'irritualità e dell'inconcludenza dei conteggi depositati in quanto fondati su circostanze inesistenti ed elaborati mediante operazioni di calcolo erronee.
Tale doglianza rimane tuttavia sfornita di qualunque approfondimento o puntuale indicazione degli errori compiuti, oltre che priva di qualunque prospettazione alternativa. Di contro, va ribadita la correttezza del calcolo operato dal Tribunale, anche sulla base della copiosa documentazione in atti.
Correttamente il giudice ha escluso dal risarcimento le somme dovute a titolo di TFR (avendo riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in essere) e le altre richieste sfornite di prova, come le festività non godute
Va, a questo punto, ricordato il principio secondo il quale “il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"). Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado” (v. Cass. SU n.
3033/13 e tra le molteplici conformi Cass. n. 20836/18).
La contestazione dei conteggi si palesa totalmente prova di specificità e non offre neppure un criterio di calcolo alternativo che consenta una diversa valutazione del dovuto .
Pertanto, anche il terzo motivo è infondato e va confermata la statuizione del Tribunale sul punto.
Infine, difettano i presupposti per una condanna ex art. 96 c.p.c. come richiesto dall'appellato con la memoria di costituzione. L'odierno appello, seppur non meritevole di accoglimento, rimane tuttavia espressione di un legittimo esercizio del diritto di azione ed è rimasto entro i limiti determinati dalla sua funzione, senza assumere modalità o contenuti tali da palesare un illecito.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellato liquidate in complessivi euro 3500,00 oltre iva , CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR AN RZ
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi