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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 28 maggio 2025 ,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6456/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. COSTA MARIA Parte_1 C.F._1
RITA ORNELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio L'avv. ,, CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: occupazione senza titolo
PQM
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così
provvede
1) Dichiara che l'immobile oggetto del giudizio è occupato senza titolo dal resistente pagina 1 di 6 2) Ordina al resistente l'immediato rilascio L'immobile oggetto del giudizio sito in Palermo via
Giuseppe Cirincione n. 40/A, primo piano
3) Rigetta la domanda di condannare il resistente al pagamento L'indennità per l'occupazione
4) Condanna il resistente al pagamento, in favore L'RA, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre oltre iva, cpa e spese forfettarie
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20.05.2024 l'odierna ricorrente esponeva di essere proprietaria L'appartamento sito in Palermo al primo piano della via Cirincione n. 40/A, e che tale immobile era occupato senza titolo dal proprio fratello . CP_1
Precisava di avere ereditato tale immobile dai propri genitori i quali avevano permesso al fratello di vivere nell'immobile .
Esponeva di avere chiesto al fratello il rilascio ma quest'ultimo continuava ad occupare l'immobile .
Ciò premesso chiedeva al Tribunale di :
- Accertare e dichiarare che il IG. occupa senza titolo l'appartamento sito al primo piano CP_1
della via Cirrincione n. 40/A in catasto fg. 77 p.lla 701 sub 2-3, di proprietà della IG.ra . Parte_1
- Ordinare e condannare il resistente a rilasciare immediatamente libero e sgombero da persone o cose l'immobile suddetto, rimettendolo nella piena disponibilità della IG.ra . Parte_1
- In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi intercorso tra il resistente e i danti causa della ricorrente un contratto di comodato gratuito, ritenere e dichiarare risolto alla data del
9.11.2022 esso contratto ed ordinare il rilascio immediato L'immobile in favore della ricorrente.
- Condannare il resistente al pagamento L'indennità di occupazione sine titulo calcolata con decorrenza dal 21.06.2020 al rilascio e commisurabile nella somma di € 350,00 mensili, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà determinare, e pertanto ammontante ad oggi ad euro
16.100,00 oltre successive maturazioni ed oltre interessi legali.
pagina 2 di 6 Il resistente non si costituiva tempestivamente, ma soltanto dopo la celebrazione della prima udienza e riferiva di non essere occupante senza titolo in quanto aveva abitato nell'immobile con il consenso della madre , dichiarava comunque di essere disposto a rilasciarlo.
In particolare chiedeva di :
-ritenere e dichiarare che il IG. intende riconsegnare le chiavi L'appartamento sito in CP_1
Via Cirincione n. 40/A in catasto foglio 77 particella 701 sub 2-3 di proprietà della IG.ra Parte_2
e pertanto rilasciare l'immobile vuoto da cose e persone;
-Ritenere e dichiarare inammissibile la spiegata azione di occupazione sine titulo per difetto dei requisiti di legge;
-Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In linea subordinata e nel merito :
-rigettare l'azione di occupazione sine titulo in quanto infondata in fatto e diritto in subordine rigettare la richiesta di pagamento avanzata da parte ricorrente perché non dovuta escludendo al contempo qualunque rapporto di causalità tra i danni richiesti e l'evento dedotto.
La causa veniva istruita ed infine rinviata per la decisione .
All'udienza del 28 maggio 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc .
La domanda della ricorrente con cui ha chiesto di ordinare al resistente il rilascio L'immobile oggetto del giudizio è fondata e va accolta per i motivi che seguono .
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007), "In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi:
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad pagina 3 di 6 ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione L'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene.
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che l'azione intrapresa dall'odierna parte ricorrente non è un'azione di rivendica, bensì un'azione di restituzione di un immobile del quale la medesima si dichiara di essere proprietaria , affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
La parte ricorrente ha depositato in giudizio documentazione da cui risulta legittimata ad agire per il rilascio in quanto proprietaria L'immobile per successione ereditaria.
Si ritiene che il resistente, prima della morte dei genitori, abitasse nell'immobile con il consenso degli stessi .
La ricorrente, nuova proprietaria, provvedeva a formalizzare per iscritto l'invito al rilascio con racc. AR
del 9.11.2022 , che il resistente riceveva regolarmente all'indirizzo, ma senza dare corso ad alcun rilascio.
Lo stesso resistente ha ammesso che la ricorrente sia la proprietaria e ha ammesso di occupare l'appartamento, si evidenzia che a pag. 3 della memoria di costituzione del resistente si legge testualmente: ”non viene in alcun modo contestata la richiesta di parte ricorrente ossia la restituzione
L'immobile”. Ed ancora a pag. 4 : “ il resistente non si oppone alla riconsegna L'immobile”,.
Sebbene il resistente abbia dichiarato di volere rilasciare l'immobile tuttavia continua ad occuparlo.
Dunque è pacifico che l' occupi l'immobile della ricorrente e che la stessa abbia diritto CP_1
alla restituzione.
Anche la prova testimoniale assunta in giudizio ha confermato pienamente tutte le circostanze esposte in ricorso, compreso il rifiuto L'occupante al rilascio.
Per tutti i motivi esposti, va dichiarato che il resistente detiene senza titolo l'immobile oggetto del giudizio e lo stesso resistente va condannato al rilascio immediato L'immobile.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda la domanda relativa alla condanna del resistente al pagamento L'indennità per l'occupazione , si osserva quanto segue.
In tema di configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione sine titulo di bene immobile da parte di un terzo, le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, hanno affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è
andata perduta.
In seguito a tale sentenza deve ritenersi che la perduta disponibilità di un immobile non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il proprietario che agisce per ottenere la relativa indennità deve dimostrare la perdita subìta a causa L'impossibilità di esercitare il diritto di godimento e se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando come parametro il canone di locazione praticato sul mercato.
In caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto dal proprietario non si può ritenere sussistente in re ipsa, posto che, così argomentando, si finirebbe per identificare il danno con l'evento dannoso e configurare un vero e proprio danno punitivo;
il danno da occupazione illegittima, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base delle presunzioni semplici,
senza giungere, però, ad un alleggerimento L'onere probatorio, tale da esonerare il danneggiato dalla dimostrazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.
Ne discende che è onere del danneggiato, che chiede il risarcimento del danno causato dall'occupazione, provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivata.
pagina 5 di 6 Nella comune fattispecie di occupazione abusiva di immobile è, quindi, richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, ragione per cui il “non uso”
non è suscettibile di risarcimento, atteso che la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento del bene immobile concesso ad altri.
Nel caso di specie, tale prova non è stata prodotta dalla parte ricorrente.
Per i motivi esposti, la domanda di condannare il resistente al pagamento L'indennità di occupazione non può essere accolta .
Le spese del giudizio , stante la soccombenza , si pongono a carico del resistente soccombente e poiché
la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio, il resistente dovrà versare le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in favore L'RA .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 28 maggio 2025 ,
ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6456/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. COSTA MARIA Parte_1 C.F._1
RITA ORNELLA
RICORRENTE
contro
(C.F. , con il patrocinio L'avv. ,, CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Oggetto: occupazione senza titolo
PQM
Il Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reietta, definitivamente pronunciando, così
provvede
1) Dichiara che l'immobile oggetto del giudizio è occupato senza titolo dal resistente pagina 1 di 6 2) Ordina al resistente l'immediato rilascio L'immobile oggetto del giudizio sito in Palermo via
Giuseppe Cirincione n. 40/A, primo piano
3) Rigetta la domanda di condannare il resistente al pagamento L'indennità per l'occupazione
4) Condanna il resistente al pagamento, in favore L'RA, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 2000,00, oltre oltre iva, cpa e spese forfettarie
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 20.05.2024 l'odierna ricorrente esponeva di essere proprietaria L'appartamento sito in Palermo al primo piano della via Cirincione n. 40/A, e che tale immobile era occupato senza titolo dal proprio fratello . CP_1
Precisava di avere ereditato tale immobile dai propri genitori i quali avevano permesso al fratello di vivere nell'immobile .
Esponeva di avere chiesto al fratello il rilascio ma quest'ultimo continuava ad occupare l'immobile .
Ciò premesso chiedeva al Tribunale di :
- Accertare e dichiarare che il IG. occupa senza titolo l'appartamento sito al primo piano CP_1
della via Cirrincione n. 40/A in catasto fg. 77 p.lla 701 sub 2-3, di proprietà della IG.ra . Parte_1
- Ordinare e condannare il resistente a rilasciare immediatamente libero e sgombero da persone o cose l'immobile suddetto, rimettendolo nella piena disponibilità della IG.ra . Parte_1
- In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui dovesse ritenersi intercorso tra il resistente e i danti causa della ricorrente un contratto di comodato gratuito, ritenere e dichiarare risolto alla data del
9.11.2022 esso contratto ed ordinare il rilascio immediato L'immobile in favore della ricorrente.
- Condannare il resistente al pagamento L'indennità di occupazione sine titulo calcolata con decorrenza dal 21.06.2020 al rilascio e commisurabile nella somma di € 350,00 mensili, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale vorrà determinare, e pertanto ammontante ad oggi ad euro
16.100,00 oltre successive maturazioni ed oltre interessi legali.
pagina 2 di 6 Il resistente non si costituiva tempestivamente, ma soltanto dopo la celebrazione della prima udienza e riferiva di non essere occupante senza titolo in quanto aveva abitato nell'immobile con il consenso della madre , dichiarava comunque di essere disposto a rilasciarlo.
In particolare chiedeva di :
-ritenere e dichiarare che il IG. intende riconsegnare le chiavi L'appartamento sito in CP_1
Via Cirincione n. 40/A in catasto foglio 77 particella 701 sub 2-3 di proprietà della IG.ra Parte_2
e pertanto rilasciare l'immobile vuoto da cose e persone;
-Ritenere e dichiarare inammissibile la spiegata azione di occupazione sine titulo per difetto dei requisiti di legge;
-Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In linea subordinata e nel merito :
-rigettare l'azione di occupazione sine titulo in quanto infondata in fatto e diritto in subordine rigettare la richiesta di pagamento avanzata da parte ricorrente perché non dovuta escludendo al contempo qualunque rapporto di causalità tra i danni richiesti e l'evento dedotto.
La causa veniva istruita ed infine rinviata per la decisione .
All'udienza del 28 maggio 2025 viene emessa sentenza ex art 429 cpc .
La domanda della ricorrente con cui ha chiesto di ordinare al resistente il rilascio L'immobile oggetto del giudizio è fondata e va accolta per i motivi che seguono .
Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (Cass. 13605/2000; Cass. 4416/2007), "In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi:
con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad pagina 3 di 6 ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione L'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo", essendo onere del convenuto di dimostrare la esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene.
Alla luce di tali considerazioni, appare evidente che l'azione intrapresa dall'odierna parte ricorrente non è un'azione di rivendica, bensì un'azione di restituzione di un immobile del quale la medesima si dichiara di essere proprietaria , affermando che un altro soggetto lo detiene sine titulo.
La parte ricorrente ha depositato in giudizio documentazione da cui risulta legittimata ad agire per il rilascio in quanto proprietaria L'immobile per successione ereditaria.
Si ritiene che il resistente, prima della morte dei genitori, abitasse nell'immobile con il consenso degli stessi .
La ricorrente, nuova proprietaria, provvedeva a formalizzare per iscritto l'invito al rilascio con racc. AR
del 9.11.2022 , che il resistente riceveva regolarmente all'indirizzo, ma senza dare corso ad alcun rilascio.
Lo stesso resistente ha ammesso che la ricorrente sia la proprietaria e ha ammesso di occupare l'appartamento, si evidenzia che a pag. 3 della memoria di costituzione del resistente si legge testualmente: ”non viene in alcun modo contestata la richiesta di parte ricorrente ossia la restituzione
L'immobile”. Ed ancora a pag. 4 : “ il resistente non si oppone alla riconsegna L'immobile”,.
Sebbene il resistente abbia dichiarato di volere rilasciare l'immobile tuttavia continua ad occuparlo.
Dunque è pacifico che l' occupi l'immobile della ricorrente e che la stessa abbia diritto CP_1
alla restituzione.
Anche la prova testimoniale assunta in giudizio ha confermato pienamente tutte le circostanze esposte in ricorso, compreso il rifiuto L'occupante al rilascio.
Per tutti i motivi esposti, va dichiarato che il resistente detiene senza titolo l'immobile oggetto del giudizio e lo stesso resistente va condannato al rilascio immediato L'immobile.
pagina 4 di 6 Per quanto riguarda la domanda relativa alla condanna del resistente al pagamento L'indennità per l'occupazione , si osserva quanto segue.
In tema di configurabilità di un danno “in re ipsa” nel caso di occupazione sine titulo di bene immobile da parte di un terzo, le Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, hanno affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è
rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è
andata perduta.
In seguito a tale sentenza deve ritenersi che la perduta disponibilità di un immobile non costituisce un danno in re ipsa, nel senso che, provata l'occupazione abusiva, non può dirsi per ciò solo provato il danno.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, il proprietario che agisce per ottenere la relativa indennità deve dimostrare la perdita subìta a causa L'impossibilità di esercitare il diritto di godimento e se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso
è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, utilizzando come parametro il canone di locazione praticato sul mercato.
In caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto dal proprietario non si può ritenere sussistente in re ipsa, posto che, così argomentando, si finirebbe per identificare il danno con l'evento dannoso e configurare un vero e proprio danno punitivo;
il danno da occupazione illegittima, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base delle presunzioni semplici,
senza giungere, però, ad un alleggerimento L'onere probatorio, tale da esonerare il danneggiato dalla dimostrazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.
Ne discende che è onere del danneggiato, che chiede il risarcimento del danno causato dall'occupazione, provare l'effettiva entità del danno e la concreta lesione derivata.
pagina 5 di 6 Nella comune fattispecie di occupazione abusiva di immobile è, quindi, richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa, ragione per cui il “non uso”
non è suscettibile di risarcimento, atteso che la perdita subita attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento del bene immobile concesso ad altri.
Nel caso di specie, tale prova non è stata prodotta dalla parte ricorrente.
Per i motivi esposti, la domanda di condannare il resistente al pagamento L'indennità di occupazione non può essere accolta .
Le spese del giudizio , stante la soccombenza , si pongono a carico del resistente soccombente e poiché
la ricorrente è ammessa al gratuito patrocinio, il resistente dovrà versare le spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in favore L'RA .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 6 di 6