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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/07/2024, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2022 promossa da:
, c. f. nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Contrada Campetella n. c. 49/C, c. f. , nato il [...] a Parte_2 C.F._2
ZA (MC) ed ivi residente in [...]n. c. 49/C, c. f. Parte_3
, nata il [...] a [...] e residente a [...] in Contrada Schito C.F._3
n. c. 101/A, c. f. nato il [...] a [...] e Parte_4 C.F._4
residente a [...], c. f. Parte_5
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Costituzione n. c. 78, c. f. , nato il [...] a [...] Parte_6 C.F._6
(MC) e residente a [...], c. f. Parte_7
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Treggiaia n. c. 12, c. f. nata il [...] a [...] Parte_8 C.F._8
e residente a [...], in quanto eredi e/o prossimi congiunti di , tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Daniela Valeri e OM Parte_9
AR ID
Attori
Contro
c. f. , nato il [...] a [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._9
Benedetto del Tronto (AP) in Via Pisacane n. c. 9 e Controparte_2
corrente in Milano, P.zza Tre Torri n. 3, C.F. n. , P.IVA n. ,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
pagina 1 di 23 in persona del procuratore pro tempore, Dott. rappresentati e difesi, dall'Avv. Controparte_3
Massimiliano Fraticelli del Foro di Macerata
Convenuti
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 2.2.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
tutti prossimi congiunti di citavano in giudizio la società
[...] Parte_9 Controparte_2 ed il signor chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che si riportano (come Controparte_1 modificate in sede di comparsa conclusionale) ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, condannare i convenuti ai risarcimenti degli attori come sotto quantificati:
- in via principale, in solido tra i citati, quanto ai diritti iure hereditatis, complessivamente per detti eredi, Euro 80.000 (ottantamila), da distribuirsi pro quote,
quanto ai diritti iure proprio, individualmente per ciascun familiare, Euro 80.000 (ottantamila), e quindi, al Signor sottratti Euro 32.730,88 già versati, Euro 47.269,12 Parte_1
(quarantasettemiladuecentosessantanove,12), al Signor sottratti Euro 35.068,80 già Parte_2
versati, Euro 44.931,20 (quarantaquattromilanovecentotrentuno,20), alla Signora Parte_10
sottratti Euro 35.068,80 già versati, Euro 44.931,20 (quarantaquattromilanovecentotrentuno,20), al
Signor sottratti Euro 25.717,12 già versati, Euro 54.282,88 Parte_4
(cinquantaquattromiladuecentottantadue,88), al Signor sottratti Euro 30.392,96 Parte_6
già versati, Euro 54.282,88 (cinquantaquattromiladuecentottantadue,88), alla Signora Parte_5
sottratti Euro 30.392,96 già versati, Euro 54.282,88 (cinquantaquattromiladuecentottantadue,88), alla
Signora sottratti Euro 30.392,96 già versati, Euro 54.282,88 Parte_11
(cinquantaquattromiladuecentottantadue,88), alla Signora sottratti Euro 32.730,88 Parte_8
già versati, Euro 47.269,12 (quarantasettemiladuecentosessantanove,12), quanto alle spese funerarie, sostenute dai cinque fratelli pro-quota, Euro 2.000,00 (duemila,00), con aggravio in via equitativa verso l'istituto assicurativo citato per la sua provata malagestio, - in via subordinata, in solido tra i citati, le diverse somme che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più di giustizia.
pagina 2 di 23 - in ogni caso, in solido tra i citati, con la condanna agli interessi, al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224 cod. civ., e al pagamento di diritti, onorari e spese di causa, distratte ex art. 93 cpc..”.
A fondamento della domanda deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
- Che, il 16 Agosto 2018 in Via Toscana di San Benedetto del Tronto, , alla Controparte_1
guida del suo motociclo, per sua responsabilità, perdeva il controllo del mezzo ed investiva il
Reverendo Padre scaraventandolo a terra sotto un'auto in sosta e Parte_9
procurandogli lesioni, gravi e molteplici, che conducevano la vittima, dopo 42 (quarantadue) giorni di grandi sofferenze nei nosocomi di Ancona e San Benedetto del Tronto, ad inevitabile morte il 27 Settembre 2018;
- Che si apriva procedimento penale in occasione del quale il veniva condannato, ex CP_1
art 444 cpp, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione;
- Che la compagnia assicuratrice riconosceva ai soli fratelli e non anche ai nipoti la somma di euro 18.000,00 cadauno che veniva trattenuta a titolo di acconto, costringendo gli odierni attori ad instaurare il presente giudizio.
Si costituivano e la NI di Assicurazioni , succeduta alla Controparte_1 Controparte_2
che chiedevano il rigetto della domanda ritenendo satisfattiva, anche in considerazione CP_4
del concorso di colpa del deceduto, la somma offerta ante causam e rassegnavano le seguenti conclusioni:” “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e quant'altro ritenuto di ragione e giustizia: - in via principale, accertata la responsabilità quantomeno prevalente e, comunque, concorrente, del sig. nel determinismo Parte_9 dell'evento de quo, nonché la reale entità dei danni patiti dai fratelli del de cuius,sigg.ri Parte_4
, , in
[...] Parte_5 Parte_12 Parte_7 Parte_8 conseguenza dell'occorso, dichiarare integralmente satisfattiva l'offerta reale pari ad € 18.000,00 corrisposta ante causam dalla (ora in favore di ciascuno di essi Controparte_4 Controparte_2 ed indi statuire l'assenza in capo ai medesimi di ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via principale, respingere le domanda risarcitorie avanzate dai sigg.ri , Parte_1
e , nipoti del de cuius, in quanto inammissibili per carenza di Parte_2 Parte_3
legittimazione attiva dei medesimi e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, ridurre il pagina 3 di 23 quantum risarcitorio eventualmente dovuto in favore degli attori in ragione del concorso di colpa imputabile al de cuius, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., e/o in ragione delle circostanze del caso concreto così come evidenziate in narrativa (assenza di convivenza, età matura della vittima e di gran parte degli attori, lontananza tra il de cuius e i familiari, status di religioso del sig. Parte_9
), con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese e
[...] competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”.
Il procedimento, dopo la trattazione e l'istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 2.2.2024 nel corso della quale le parti, a mezzo note di trattazione scritta precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Prima di esaminare nel merito la domanda proposta, occorre brevemente premettere in diritto che in materia di incidenti derivanti da circolazione stradale, la Corte di Cassazione ha costantemente insegnato che, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità (v., tra le tante, le sentenze 19 dicembre 2008, n. 29883, 5 dicembre 2011, n. 26004, e 12 giugno 2012, n. 9528,
6559/2013) e, nel contempo, che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dall'obbligo di accertare anche l'eventuale colpa dell'altro soggetto coinvolto, il quale resta vincolato all'onere di fornire la relativa prova liberatoria (v., tra le altre, le sentenze 15 gennaio 2003, n.
477, 16 maggio 2008, n. 12444, nonchè la già menzionata pronuncia n. 9528 del 2012).
E' evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art 2054 cc di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza.
Tale principio che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art 2054 cc, il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art 2 Cost, nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art
1175 cc (si veda al riguardo Cass civ. 5 maggio 2000 n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto pagina 4 di 23 valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i concorrenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Le predette premesse importano che, in caso di sinistro, il giudice sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stato causato in via esclusiva dal comportamento di uno solo dei concorrenti – e, in tal caso, l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità- e solo allorquando l'esito di tale accertamento abbia dato esiti negativi, dovrà valutare se anche l'altro conducente (solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel principio di generale solidarietà sopra richiamato.
Tali principi (per i quali il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta, di per sè, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza) trovano applicazione anche nell'ipotesi di investimento di un pedone, che non comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente del veicolo, ove non risulti accertato che il comportamento del soggetto investito sia stato pienamente conforme alle norme sulla circolazione ed alle regole di comune prudenza così da poter ritenere superata la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054.
Invero, nell'ipotesi di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti acquisita la prova che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè
l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando, ad esempio, il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Cass. N. 5983/1998; Cass. N.
7922/1997; Cass. N. 6395/1994).
Ne consegue che, se il giudice di merito accerta la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. con quella presunta del conducente fino ad escluderla qualora emerga una colpa esclusiva del pedone per l'accaduto non “neutralizzabile” in alcun modo dall'incolpevole investitore come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del pagina 5 di 23 veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento (Cass. n. 5983/1998; Cass. N. 8281/1996; Cass. N. 2423/1984; Cass.
25.09.2014 n. 20307).
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651;
Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. civ., 30.11.1992, n. 1207).
A ciò deve aggiungersi che nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell'obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell'evento ma non esclude, di per sè, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento, può essere esclusa solo se l'ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile (cfr. Cass. 22.01.2015, n. 1135).
Fatta tale premessa, nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., seppur in presenza di un concorso di responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento.
Deve ritenersi, infatti, che non vi è prova di una condotta di guida del signor adeguata alle CP_1
condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro. In particolare, tenuto conto del punto d'urto, individuato dagli operanti in oltre la metà della carreggiata ( si vedano anche le dichiarazioni di e che hanno confermato il rapporto redatto) deve desumersi che il Testimone_1 Testimone_2
pedone aveva già iniziato l'attraversamento di via Toscana, con la conseguenza che il pur CP_1
pagina 6 di 23 procedendo a velocità abbastanza moderata (si vedano le dichiarazioni di che ha Testimone_2 desunto ciò data l'assenza di tracce di scarrocciamento), non aveva in ogni caso una condotta di guida prudente ed adeguata allo stato dei luoghi, non avvedendosi tempestivamente del pedone e tentando solo troppo tardi una manovra di emergenza deviando la propria moto a sinistra, manovra che si rivelava inefficace, tanto che perdeva il controllo del mezzo che investiva il Parte_9
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542).
E' evidente, quindi, la violazione da parte del dell'art 141 Cds secondo cui 'È obbligo del CP_1
conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile'.
Ne consegue che deve ritenersi più che verosimile che, laddove il signor avesse tenuto una CP_1
condotta di guida adeguata allo stato e alle condizioni dei luoghi, ben avrebbe potuto conservare il controllo del proprio motociclo, potendo così compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nella specie l'attraversamento del pedone.
In questa prospettiva, la giurisprudenza che si condivide ha affermato: 'Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito' (Cass. pen. 24/1/94 n. 3347 e Cass. Pen.,
06/02/2015 n. 30989).
pagina 7 di 23 E' pur vero che anche a carico del è ravvisabile un concorso di colpa nel Parte_9
determinismo del sinistro che si ritiene di poter quantificare nella misura del 30%, considerato che la condotta tenuta dallo stesso integra una grave violazione di molteplici norme cautelari previste in materia di circolazione stradale e, in particolare, del principio in virtù del quale 'Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale' (art. 140 d.lgs. n. 285/1992) nonché del principio in forza del quale 'I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri' (art. 190, d.lgs. cit.).
Ebbene, le emergenze processuali consentono di affermare la sussistenza di un concorso di colpa del pedone a causa del suo comportamento imprudente.
Sul punto si evidenzia che, da un lato, il signor , come dichiarato dall'Ispettore della Parte_9
Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto e dal suo collega Testimone_2 Testimone_1
stava attraversando al di fuori delle strisce di attraversamento pedonali, ivi presenti a istanza di circa
17.90 metri (c. verbale di incidente) e dall'altro, passando tra i veicoli regolarmente posteggiati sul tratto di strada che impegnava, non aveva neppure una condotta particolarmente accorta che si esige da qualsiasi utente della strada che impegni un'intersezione stradale, essendo impegnato, all'atto dell'attraversamento a salutare dei fedeli che si trovavano sul marciapiedi e, quindi, verosimilmente, ometteva volgere con attenzione lo sguardo verso il lato da cui proveniva il motociclo. ( si vedano in tal senso anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da . Controparte_5
Orbene, detta condotta imprudente tenuta dal porta ad avviso del Tribunale, a ritenere Parte_9
sussistente un concorso colposo dello stesso nei limiti sopra indicati.
Ciò posto in relazione all'an, gli attori hanno chiesto iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e iure hereditatis del danno biologico terminale.
Venendo, quindi, alla quantificazione dei danni risarcibili e muovendo dall'esame della domanda proposta dagli eredi iure proprio, deve premettersi che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare nonché la libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è pagina 8 di 23 ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 della Costituzione. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4253 del
16/03/2012).
Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico- relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20287).
In altri termini, dunque, il danno da perdita del rapporto parentale, va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e sulla inviolabilità della libera, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che può presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti pagina 9 di 23 reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare (v. Cass. 16 marzo 2012, n.
4253; Cass. 14 giugno 2016, n. 12146; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767). Da ciò discende che la prova del danno da perdita dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022), trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria, atteso che la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi, prova che non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza.
Il logico corollario di quanto sopra è che la mancanza di coabitazione non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20844). A ciò va aggiunto che anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari alla morte del congiunto, trattandosi di elemento neutro, in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi, a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla (v. in tal senso Cass. n. 3767/2018).
Invero, la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo ( cfr da ultimo pagina 10 di 23 Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, (ud. 18/12/2023, dep. 04/03/2024), n.5769 e nello stesso senso
Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass.
16/03/2012, n. 4253).
A ciò va aggiunto che il risarcimento del danno parentale spetta anche ai nipoti per la perdita dello zio, rimasto vittima di un incidente stradale, atteso che tale relazione familiare, pur non strettissima, rientra infatti tra quelle sufficientemente prossime da far ritenere presuntivamente l'esistenza, per i parenti superstiti, di un danno serio e apprezzabile. ( cfr sullo specifico punto Cass civ 26140/2023)
Sulla scorta di quanto sopra affermato, allora, si deve ritenere, anche ragionando per presunzioni, che nel caso in esame, tenuto conto dello strettissimo rapporto che legava gli attori al de cuius, trovandoci al cospetto di fratelli e nipoti sussiste all'evidenza un danno da perdita del rapporto parentale come sopra definito, essendo evidente che la perdita del congiunto abbia cagionato nella persona degli attori oltre una forte sofferenza interiore duratura anche uno stravolgimento in senso negativo delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
Nella liquidazione (necessariamente equitativa) di tale danno non patrimoniale, occorre apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Ciò posto, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita parentale è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi tali, comunque, da consentire la c.d.
“personalizzazione del danno” ed addivenire, nell'attribuire al danno rilevanza economica e nella successiva quantificazione del ristoro patrimoniale, ad una liquidazione che sia equa, congrua e proporzionata.
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021;
Cass. n. 12408/2011). pagina 11 di 23 Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle – prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Tanto più diffusa è l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo “un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021).
A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso nel sistema tabellare inaugurato dalle Tabelle milanesi con riferimento al danno cd. biologico: si individua la misura standard del risarcimento per l'appunto tramite il sistema del punto variabile, misura che può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Il sistema tabellare milanese disciplinante la quantificazione del danno biologico ha trovato larga diffusione sull'intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l'esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura paranormativa
(recentemente Cass. n. 8532/2020, ma già nella citata sentenza Cass. n. 12408/2011 si attribuiva alla tabella milanese “una sorta di vocazione nazionale”.
Per quanto qui di rilievo, occorre ricordare che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aveva già predisposto un sistema tabellare che fornisce parametri uniformi per la liquidazione di un'altra tipologia di danno non patrimoniale, nella specie quello da perdita del rapporto parentale. Anche tale tabella ha avuto larga diffusione sul territorio nazionale, come si evince dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche per la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (cfr. par.
3.2.5. Cass. n. 12408/2011).
pagina 12 di 23 Tuttavia, in questo caso, differentemente da quanto si è visto per il danno biologico, non si è fatto ricorso alla tecnica del punto variabile, ma si è prevista fino all'anno 2021 una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, dell'età della vittima primaria e secondaria. Sulla base di questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.
Proprio la tecnica di liquidazione del danno prescelta è stata censurata dalla citata sentenza Cassazione
n. 10579/2021, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa. Nella specie, vengono individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro
168.250,00 e Euro 336.500,00)”; dall'altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Proprio tali elementi precludono alla Tabella di garantire “la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza.
L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (Cass. n. 10579/2021).
A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha auspicato la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti pagina 13 di 23 che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile";
2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass. n. 10579/2021).
Recentemente, in data 29 giugno 2022, sono state pubblicate, sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall'intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti - Edizione 2022”, tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale, senza però aderire alla tabella romana, che era l'unica tabella a punti già esistente, perché la tabella romana non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, a differenza di quanto indicato da Cass. 10579/2021 )
I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021 sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi: corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2022) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
pagina 14 di 23 Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri
(“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
• frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
• condivisione delle festività/ricorrenze,
• condivisione di vacanze,
• condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
• attività di assistenza sanitaria/domestica,
• agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
• altri casi.
In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, in coerenza con i criteri orientativi delle precedenti tabelle milanesi ed. 2021, si conferma il principio che “non esiste un minimo garantito”, con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”.
Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di
Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di
Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
pagina 15 di 23 Ritiene inoltre questo giudice che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., ord. n. 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa).
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere ai signori , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
fratelli del i seguenti punti
[...] Parte_9
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 80 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 8 ai fratelli e punti 10 alla sola , di anni 69 al momento del decesso, avendo Parte_8 gli altri fratelli un'età compresa tra 71 e 80 anni, (lett. “B” della Tabella);
- nessun punto in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, gli attori non convivevano con il fratello;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di oltre 3 superstiti (lett. “D” della Tabella -sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto);
- punti 10 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 35, pari ad Euro 51.142,00 (35 punti x Euro 1461.20) per Parte_4
, , e per un totale di 37 punti per
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
pari ad euro 54.064,40 (37 punti x Euro 1461.20) Parte_8
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che gli attori abbiano adeguatamente provato che con il fratello intrattenevano un legame stabile e profondo, come attestato tanto dalla copiosa documentazione fotografica prodotta, quanto dalla prova orale espletata (si vedano le dichiarazioni di , ). Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
Risulta provato, pertanto, che gli attori:
- frequentavano regolarmente il fratello e con lui trascorrevano le festività, ritenendolo anche un punto di riferimento
- durante l'estate, inoltre, trascorrevano periodi di vacanza più lunghi insieme al fratello.
pagina 16 di 23 - i fratelli e soprattutto negli ultimi anni di vita, fungevano da accompagnatori Pt_1 Parte_2
in automobile del Reverendo Padre per tutte le esigenze del suo servizio, richiesto in Parte_9 tutta l'Italia centrale (cfr dichiarazioni di e di . Tes_3 Testimone_6
Quanto poi ai nipoti , , , devono riconoscersi i Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti punti
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 80 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 10 avendo tutti un'età compresa tra 61 e 70 anni, (lett. “B” della Tabella);
- nessun punto in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, gli attori non convivevano con lo zio;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di oltre 3 superstiti (lett. “D” della Tabella -sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto);
- punti 9 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 36, pari ad Euro 52.603,20 (36 punti x Euro 1461.20)
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che gli attori abbiano adeguatamente provato che con lo zio intrattenevano un legame stabile e profondo, come attestato tanto dalla copiosa documentazione fotografica prodotta, quanto dalla prova orale espletata (si vedano le dichiarazioni di , ). Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
Risulta provato, pertanto, che gli attori:
- frequentavano regolarmente lo zio e con lui trascorrevano le festività, ritenendolo anche un punto di riferimento
- durante l'estate, inoltre, trascorrevano periodi di vacanza più lunghi insieme allo zio.
Lo hanno assistito durante il ricovero ospedaliero
Si ritiene tuttavia, in considerazione anche del più lontano grado di parentela, della differenza di età tra i nipoti e lo zio e, quindi, naturaliter della minore intensità del rapporto rispetto a quello esistente tra fratelli, di riconoscere, quanto al parametro E un punteggio inferiore, come sopra determinato.
pagina 17 di 23 Orbene, tenuto conto del concorso di colpa riconosciuto nella misura del 30% in capo al Parte_9
, le somme a cui gli attori avranno diritto, ammontano ad euro 35.799.40 ,
[...] Parte_4
, ad euro 37845.08 per e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
ad euro 36.822,24 per , , . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Alle somme de quibus andranno sottratte quelle già corrisposte dalla compagnia di assicurazione, anche in corso di causa e trattenute a titolo di acconto e, segnatamente, Euro 32.730,88 corrisposti al signor e euro 35.068.68 versati a Parte_1 Parte_8 Parte_2 Parte_10
euro 25717.12 versati a euro 30.392,96 versati a e Parte_4 Parte_12 [...]
e previa rivalutazione delle stesse dalla data dell'effettiva Parte_5 Parte_11
corresponsione sino alla data odierna.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, i convenuti ritenuti responsabili dovranno essere condannati al pagamento, in favore di parte attrice, delle somme così come sopra quantificate, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, e interessi legali sulle stesse somme da oggi al saldo effettivo.
Passando all'esame della domanda proposta iure hereditatis, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius nell'intervallo di tempo intercorso tra il sinistro ed il decesso.
Orbene, in caso di morte causata da un illecito può distinguersi tra il danno morale terminale e quello biologico terminale. Il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale pagina 18 di 23 della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr., tra molteplici, Cass. ord. n. 11719/2021). In latri termini, deve ritenersi configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del 2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del
2014; nr. 15491 del 2014) che consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente, purché la lesione della salute si sia protratta per un tempo, normalmente superiore alle 24 ore, che ne consenta quell'"accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo, essendo il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (cfr. Cass. ord. n. 18056/2019) nonchè di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del
2013; n. 2564 del 2012).
Nel caso di specie risulta trascorso un apprezzabile lasso di tempo, pari a 42 giorni, tra il sinistro ed il decesso del di talchè deve riconoscersi in favore degli attori, iure hereditatis, il danno Parte_9
biologico terminale sofferto dal congiunto, atteso che lo stesso, patì, nell'arco di quel periodo in cui rimase in vita, una invalidità temporanea totale la cui liquidazione, come si dirà oltre, deve tenere conto del fatto che, se pure temporaneo, tale danno fu massimo nella sua entità ed intensità.
Deve riconoscersi, altresì, la componente di danno morale terminale, avendo dato gli attori la prova del fatto che il fino a 48 ore prima del decesso, era lucido ed anzi anche della circostanza che, Parte_9
durante il ricovero presso il nosocomio di San Benedetto Del Tronto, aveva acquisito la piena consapevolezza dell'impossibilità di sopravvivere tanto che si era arreso (si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni di che ha riferito che il ad Ancona era piuttosto lucido ed Tes_3 Parte_9
era convinto di sopravvivere mentre a San Benedetto, pur essendo cosciente, aveva smesso di lottare, avendo capito che non sarebbe sopravvissuto e, nello stesso senso, le dichiarazioni di Tes_6
e di che ha precisato che, durante in ricovero in San Benedetto del
[...] Testimone_7
Tronto, il non parlava ma capiva tutto comunicando con i gesti, quali cenni del capo e stretta Parte_9
della mano).
pagina 19 di 23 Ciò posto, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, risarcibile iure successionis, tale danno dà luogo, come si è sopra detto, ad una pretesa risarcitoria da commisurare all'inabilità temporanea, adeguando, tuttavia, la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, seppure temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr. Cass. ord. n. 18328/2018).
Il disvalore offensivo dell'inabilità temporanea che tende verso la guarigione o verso la stabilizzazione dei postumi permanenti (in ogni caso verso il prosieguo dell'esistenza), dunque, è diverso dal disvalore dell'offesa - soprattutto in relazione al profilo dinamico relazionale concernente il fare, l'essere e l'apparire della persona - che patisce la vittima per il periodo di inabilità temporanea che sfocia nella morte, vale a dire negli ultimi giorni di vita.
Deve ricordarsi, al riguardo, infatti, che le tabelle relative alla invalidità temporanea totale, che secondo una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità "possono" applicarsi per la liquidazione del danno in discorso (cfr. Cass. ord. n. 16592/2019) rappresentano, invero, la standardizzazione risarcitoria, personalizzabile, dell'inabilità temporanea che sfocia nella totale guarigione-assenza di malattia o nella invalidità permanente, ma non nella morte.
In altri e più chiari termini, non è possibile ritenere ad avviso di questo Giudice che il danno biologico/dinamico relazionale per inabilità temporanea totale che soffre una persona che continuerà a vivere sia identico a quello che soffre chi, in stato d'inabilità temporanea totale, si trova a vivere i suoi ultimi giorni di vita: in tale ultimo caso, l'incidenza negativa dell'inabilità sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (il non poter fare) è di gran lunga maggiore, per il semplice fatto che la vittima non avrà ulteriori possibilità di essere e fare alcunché.
Per tale ragione, questo Giudice ritiene che per la liquidazione del danno biologico terminale sofferto dal signor nei suoi ultimi quarantadue giorni di vita debba farsi applicazione dei criteri Parte_9
orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale terminale (comprensivo della componente biologica temporanea), nella versione per l'anno 2024, "elaborati per la quantificazione omnicomprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale", opportunamente adattati al caso di specie, tabelle che prendono spunto da una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Dette tabelle, pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, pongono quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza pagina 20 di 23 medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Viene dunque utilizzato un metodo che assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. A partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato, fino al un massimo del 50%.
In conclusione, sul punto, la somma da liquidarsi iure successionis per il danno biologico terminale subito da va quantificata per i primi 3 giorni in euro 35247,00 e per i successivi 39 Parte_9
giorni, tenuto conto dell'età e delle abilità dinamico relazionali dallo stesso perse nei suoi ultimi giorni di vita la somma di euro 35.338,00 e, quindi, in totale, la somma di euro 70585,00, importo che non si ritiene di personalizzare non essendo stato provato uno sconvolgimento massimo per i successivi trentanove giorni di ricovero.
Orbene, tenuto conto del concorso di colpa come sopra riconosciuto, al somma complessiva che dovrà essere riconosciuto agli eredi da ripartirsi tra loro pro quota, ammonta ad euro 49.409,50.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del 27.9.2018 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 27.9.2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Da ultimo, riguardo al danno patrimoniale iure proprio, le spese funebri costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma sborsata a tale scopo, in via equitativa (Cass. n. 1474/1996). Pertanto, dovrà essere risarcita la somma di euro 2.000,00, ritenuta congrua anche alla luce di quanto notoriamente si sostiene a titolo di spesa per la cerimonia funebre.
Quanto alle spese di lite, liquidate secondo il decisum, le stesse seguono la soccombenza solidale dei convenuti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'aumento per la difesa plurima, in favore degli avv OM AR ID e Daniela Valeri, dichiaratisi anticipatari. pagina 21 di 23
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 323/2022, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accerta e dichiara il concorso di colpa del signor nella causazione del sinistro di cui è Parte_9
causa per le ragioni di cui in parte motiva nella misura del 30%;
accerta e dichiara parimenti responsabile della restante quota del 70% nella Controparte_1
causazione del sinistro di cui è causa per le ragioni di cui in parte motiva
Accerta che il danno complessivo patito dagli attori iure proprio ammonta:
ad euro 35.799.40,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per , previa detrazione Parte_4 dell'importo di euro 25.717,12 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta, rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo ad euro 35.799.40,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per previa detrazione Parte_5 dell'importo di euro 30.392,96 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo ad euro 35.799.40,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per , previa detrazione Parte_12 dell'importo di euro 30.392,96 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo ad euro 35.799.40,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per previa detrazione Parte_7 dell'importo di euro 30.392,96 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo pagina 22 di 23 ad euro 37.845.08, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per previa detrazione Parte_8 dell'importo di euro 32.730,88 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo ad euro 36.822,24,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, ciascuno per e Parte_2 Parte_3 previa detrazione dell'importo di euro 35.068,80 già corrisposti dalla compagnia di
[...]
assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo.
ad euro 36.822,24,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per previa detrazione Parte_1 dell'importo di euro 32.730,88 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo.
Accerta che il danno subito dagli attori iure hereditatis ammonta a complessivi euro 49.409,50, somma da devalutarsi alla data del 27.9.2018 e rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla data odierna, oltre interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 27.9.2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre gli interessi legali sulla somma così complessivamente determinata dalla data odierna fino al soddisfo.
Accerta che il danno patrimoniale sofferto dagli attori ammonta ad euro 2000.00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori delle somme sopra indicate
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli avv. OM AR ID e
Daniela Valeri dichiaratisi anticipatari delle spese di lite che determina in euro 16.923,60 per compensi ed in euro 1713,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 29 giugno 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2022 promossa da:
, c. f. nato il [...] a [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Contrada Campetella n. c. 49/C, c. f. , nato il [...] a Parte_2 C.F._2
ZA (MC) ed ivi residente in [...]n. c. 49/C, c. f. Parte_3
, nata il [...] a [...] e residente a [...] in Contrada Schito C.F._3
n. c. 101/A, c. f. nato il [...] a [...] e Parte_4 C.F._4
residente a [...], c. f. Parte_5
, nata il [...] a [...] e residente a [...]
Costituzione n. c. 78, c. f. , nato il [...] a [...] Parte_6 C.F._6
(MC) e residente a [...], c. f. Parte_7
nata il [...] a [...] e residente a [...]
Treggiaia n. c. 12, c. f. nata il [...] a [...] Parte_8 C.F._8
e residente a [...], in quanto eredi e/o prossimi congiunti di , tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Daniela Valeri e OM Parte_9
AR ID
Attori
Contro
c. f. , nato il [...] a [...] e residente a [...]Controparte_1 C.F._9
Benedetto del Tronto (AP) in Via Pisacane n. c. 9 e Controparte_2
corrente in Milano, P.zza Tre Torri n. 3, C.F. n. , P.IVA n. ,
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
pagina 1 di 23 in persona del procuratore pro tempore, Dott. rappresentati e difesi, dall'Avv. Controparte_3
Massimiliano Fraticelli del Foro di Macerata
Convenuti
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 2.2.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
tutti prossimi congiunti di citavano in giudizio la società
[...] Parte_9 Controparte_2 ed il signor chiedendo l'accoglimento delle conclusioni che si riportano (come Controparte_1 modificate in sede di comparsa conclusionale) ““Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno, condannare i convenuti ai risarcimenti degli attori come sotto quantificati:
- in via principale, in solido tra i citati, quanto ai diritti iure hereditatis, complessivamente per detti eredi, Euro 80.000 (ottantamila), da distribuirsi pro quote,
quanto ai diritti iure proprio, individualmente per ciascun familiare, Euro 80.000 (ottantamila), e quindi, al Signor sottratti Euro 32.730,88 già versati, Euro 47.269,12 Parte_1
(quarantasettemiladuecentosessantanove,12), al Signor sottratti Euro 35.068,80 già Parte_2
versati, Euro 44.931,20 (quarantaquattromilanovecentotrentuno,20), alla Signora Parte_10
sottratti Euro 35.068,80 già versati, Euro 44.931,20 (quarantaquattromilanovecentotrentuno,20), al
Signor sottratti Euro 25.717,12 già versati, Euro 54.282,88 Parte_4
(cinquantaquattromiladuecentottantadue,88), al Signor sottratti Euro 30.392,96 Parte_6
già versati, Euro 54.282,88 (cinquantaquattromiladuecentottantadue,88), alla Signora Parte_5
sottratti Euro 30.392,96 già versati, Euro 54.282,88 (cinquantaquattromiladuecentottantadue,88), alla
Signora sottratti Euro 30.392,96 già versati, Euro 54.282,88 Parte_11
(cinquantaquattromiladuecentottantadue,88), alla Signora sottratti Euro 32.730,88 Parte_8
già versati, Euro 47.269,12 (quarantasettemiladuecentosessantanove,12), quanto alle spese funerarie, sostenute dai cinque fratelli pro-quota, Euro 2.000,00 (duemila,00), con aggravio in via equitativa verso l'istituto assicurativo citato per la sua provata malagestio, - in via subordinata, in solido tra i citati, le diverse somme che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà più di giustizia.
pagina 2 di 23 - in ogni caso, in solido tra i citati, con la condanna agli interessi, al risarcimento del danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224 cod. civ., e al pagamento di diritti, onorari e spese di causa, distratte ex art. 93 cpc..”.
A fondamento della domanda deducevano, in sintesi e per quanto di interesse:
- Che, il 16 Agosto 2018 in Via Toscana di San Benedetto del Tronto, , alla Controparte_1
guida del suo motociclo, per sua responsabilità, perdeva il controllo del mezzo ed investiva il
Reverendo Padre scaraventandolo a terra sotto un'auto in sosta e Parte_9
procurandogli lesioni, gravi e molteplici, che conducevano la vittima, dopo 42 (quarantadue) giorni di grandi sofferenze nei nosocomi di Ancona e San Benedetto del Tronto, ad inevitabile morte il 27 Settembre 2018;
- Che si apriva procedimento penale in occasione del quale il veniva condannato, ex CP_1
art 444 cpp, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione;
- Che la compagnia assicuratrice riconosceva ai soli fratelli e non anche ai nipoti la somma di euro 18.000,00 cadauno che veniva trattenuta a titolo di acconto, costringendo gli odierni attori ad instaurare il presente giudizio.
Si costituivano e la NI di Assicurazioni , succeduta alla Controparte_1 Controparte_2
che chiedevano il rigetto della domanda ritenendo satisfattiva, anche in considerazione CP_4
del concorso di colpa del deceduto, la somma offerta ante causam e rassegnavano le seguenti conclusioni:” “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e quant'altro ritenuto di ragione e giustizia: - in via principale, accertata la responsabilità quantomeno prevalente e, comunque, concorrente, del sig. nel determinismo Parte_9 dell'evento de quo, nonché la reale entità dei danni patiti dai fratelli del de cuius,sigg.ri Parte_4
, , in
[...] Parte_5 Parte_12 Parte_7 Parte_8 conseguenza dell'occorso, dichiarare integralmente satisfattiva l'offerta reale pari ad € 18.000,00 corrisposta ante causam dalla (ora in favore di ciascuno di essi Controparte_4 Controparte_2 ed indi statuire l'assenza in capo ai medesimi di ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via principale, respingere le domanda risarcitorie avanzate dai sigg.ri , Parte_1
e , nipoti del de cuius, in quanto inammissibili per carenza di Parte_2 Parte_3
legittimazione attiva dei medesimi e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, ridurre il pagina 3 di 23 quantum risarcitorio eventualmente dovuto in favore degli attori in ragione del concorso di colpa imputabile al de cuius, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., e/o in ragione delle circostanze del caso concreto così come evidenziate in narrativa (assenza di convivenza, età matura della vittima e di gran parte degli attori, lontananza tra il de cuius e i familiari, status di religioso del sig. Parte_9
), con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese e
[...] competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”.
Il procedimento, dopo la trattazione e l'istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 2.2.2024 nel corso della quale le parti, a mezzo note di trattazione scritta precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Prima di esaminare nel merito la domanda proposta, occorre brevemente premettere in diritto che in materia di incidenti derivanti da circolazione stradale, la Corte di Cassazione ha costantemente insegnato che, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 cod. civ., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità (v., tra le tante, le sentenze 19 dicembre 2008, n. 29883, 5 dicembre 2011, n. 26004, e 12 giugno 2012, n. 9528,
6559/2013) e, nel contempo, che l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera il giudice dall'obbligo di accertare anche l'eventuale colpa dell'altro soggetto coinvolto, il quale resta vincolato all'onere di fornire la relativa prova liberatoria (v., tra le altre, le sentenze 15 gennaio 2003, n.
477, 16 maggio 2008, n. 12444, nonchè la già menzionata pronuncia n. 9528 del 2012).
E' evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli antagonisti, anche accertata in concreto, si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in capo al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particolare regola di cui all'art 2054 cc di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza.
Tale principio che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art 2054 cc, il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art 2 Cost, nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art
1175 cc (si veda al riguardo Cass civ. 5 maggio 2000 n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto pagina 4 di 23 valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i concorrenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Le predette premesse importano che, in caso di sinistro, il giudice sarà chiamato in primo luogo a valutare se esso sia stato causato in via esclusiva dal comportamento di uno solo dei concorrenti – e, in tal caso, l'accertamento di tale colpa esclusiva libererà l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità- e solo allorquando l'esito di tale accertamento abbia dato esiti negativi, dovrà valutare se anche l'altro conducente (solitamente quello a carico del quale non sia stata accertata alcuna colpa in concreto) si sia o meno esattamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle della comune prudenza, anche nel rispetto di quel principio di generale solidarietà sopra richiamato.
Tali principi (per i quali il comportamento colposo di uno dei conducenti non comporta, di per sè, il superamento della presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza) trovano applicazione anche nell'ipotesi di investimento di un pedone, che non comporta necessariamente la colpa esclusiva del conducente del veicolo, ove non risulti accertato che il comportamento del soggetto investito sia stato pienamente conforme alle norme sulla circolazione ed alle regole di comune prudenza così da poter ritenere superata la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054.
Invero, nell'ipotesi di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti acquisita la prova che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale, sicchè
l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e, comunque, di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando, ad esempio, il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Cass. N. 5983/1998; Cass. N.
7922/1997; Cass. N. 6395/1994).
Ne consegue che, se il giudice di merito accerta la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c. con quella presunta del conducente fino ad escluderla qualora emerga una colpa esclusiva del pedone per l'accaduto non “neutralizzabile” in alcun modo dall'incolpevole investitore come nel caso in cui il pedone abbia compiuto un movimento inatteso e repentino sì da non consentire al conducente del pagina 5 di 23 veicolo, data la imprevedibilità e anormalità di esso, di porre in atto la manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento (Cass. n. 5983/1998; Cass. N. 8281/1996; Cass. N. 2423/1984; Cass.
25.09.2014 n. 20307).
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada (in particolare cfr., sul punto, Cass. pen., 12.10.2005 n. 44651;
Cass. pen., 13.10.2005 n. 40908).
Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 d.lgs. 285/1992. Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (cfr. Cass. civ., 30.11.1992, n. 1207).
A ciò deve aggiungersi che nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell'obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell'evento ma non esclude, di per sè, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento, può essere esclusa solo se l'ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile (cfr. Cass. 22.01.2015, n. 1135).
Fatta tale premessa, nel caso di specie deve ritenersi che non sia stata superata la presunzione di colpa del conducente, prevista dall'art. 2054, comma I, c.c., seppur in presenza di un concorso di responsabilità della vittima nel determinismo dell'evento.
Deve ritenersi, infatti, che non vi è prova di una condotta di guida del signor adeguata alle CP_1
condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro. In particolare, tenuto conto del punto d'urto, individuato dagli operanti in oltre la metà della carreggiata ( si vedano anche le dichiarazioni di e che hanno confermato il rapporto redatto) deve desumersi che il Testimone_1 Testimone_2
pedone aveva già iniziato l'attraversamento di via Toscana, con la conseguenza che il pur CP_1
pagina 6 di 23 procedendo a velocità abbastanza moderata (si vedano le dichiarazioni di che ha Testimone_2 desunto ciò data l'assenza di tracce di scarrocciamento), non aveva in ogni caso una condotta di guida prudente ed adeguata allo stato dei luoghi, non avvedendosi tempestivamente del pedone e tentando solo troppo tardi una manovra di emergenza deviando la propria moto a sinistra, manovra che si rivelava inefficace, tanto che perdeva il controllo del mezzo che investiva il Parte_9
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass., 13 febbraio 2013 n. 3542).
E' evidente, quindi, la violazione da parte del dell'art 141 Cds secondo cui 'È obbligo del CP_1
conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile'.
Ne consegue che deve ritenersi più che verosimile che, laddove il signor avesse tenuto una CP_1
condotta di guida adeguata allo stato e alle condizioni dei luoghi, ben avrebbe potuto conservare il controllo del proprio motociclo, potendo così compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, nella specie l'attraversamento del pedone.
In questa prospettiva, la giurisprudenza che si condivide ha affermato: 'Poiché l'esercizio del diritto di precedenza non può considerarsi illimitato, dovendo essere sempre subordinato al principio del neminem laedere, ove un pedone attraversi la carreggiata fuori dalle apposite strisce, il conducente del veicolo è tenuto a rallentare la velocità e addirittura ad interrompere la marcia al fine di evitare incidenti che potrebbero derivare proprio da mancata cessione della precedenza a suo favore. Se ciò non faccia, la responsabilità per l'eventuale evento colposo verificatosi è sempre a lui attribuibile, pur se al pedone possa, secondo le condizioni del caso, attribuirsi una efficienza causale concorsuale in base all'apprezzamento motivato del giudice di merito' (Cass. pen. 24/1/94 n. 3347 e Cass. Pen.,
06/02/2015 n. 30989).
pagina 7 di 23 E' pur vero che anche a carico del è ravvisabile un concorso di colpa nel Parte_9
determinismo del sinistro che si ritiene di poter quantificare nella misura del 30%, considerato che la condotta tenuta dallo stesso integra una grave violazione di molteplici norme cautelari previste in materia di circolazione stradale e, in particolare, del principio in virtù del quale 'Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale' (art. 140 d.lgs. n. 285/1992) nonché del principio in forza del quale 'I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri' (art. 190, d.lgs. cit.).
Ebbene, le emergenze processuali consentono di affermare la sussistenza di un concorso di colpa del pedone a causa del suo comportamento imprudente.
Sul punto si evidenzia che, da un lato, il signor , come dichiarato dall'Ispettore della Parte_9
Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto e dal suo collega Testimone_2 Testimone_1
stava attraversando al di fuori delle strisce di attraversamento pedonali, ivi presenti a istanza di circa
17.90 metri (c. verbale di incidente) e dall'altro, passando tra i veicoli regolarmente posteggiati sul tratto di strada che impegnava, non aveva neppure una condotta particolarmente accorta che si esige da qualsiasi utente della strada che impegni un'intersezione stradale, essendo impegnato, all'atto dell'attraversamento a salutare dei fedeli che si trovavano sul marciapiedi e, quindi, verosimilmente, ometteva volgere con attenzione lo sguardo verso il lato da cui proveniva il motociclo. ( si vedano in tal senso anche le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti da . Controparte_5
Orbene, detta condotta imprudente tenuta dal porta ad avviso del Tribunale, a ritenere Parte_9
sussistente un concorso colposo dello stesso nei limiti sopra indicati.
Ciò posto in relazione all'an, gli attori hanno chiesto iure proprio il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale e iure hereditatis del danno biologico terminale.
Venendo, quindi, alla quantificazione dei danni risarcibili e muovendo dall'esame della domanda proposta dagli eredi iure proprio, deve premettersi che il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorchè colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare nonché la libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è pagina 8 di 23 ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 della Costituzione. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4253 del
16/03/2012).
Tale pregiudizio consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto. In particolare, "Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico- relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare" (Cassazione civile sez. III, 26/07/2019, n.20287).
In altri termini, dunque, il danno da perdita del rapporto parentale, va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e sulla inviolabilità della libera, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, danno che può presumersi allorquando costoro siano legati da uno stretto vincolo di parentela, ipotesi in cui la perdita lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti pagina 9 di 23 reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare (v. Cass. 16 marzo 2012, n.
4253; Cass. 14 giugno 2016, n. 12146; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767). Da ciò discende che la prova del danno da perdita dello stretto congiunto può essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828; Cass. 19 agosto 2003, n. 12124; Cass. 15 luglio 2005, n. 15022), trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria, atteso che la morte di un prossimo congiunto costituisce di per sé un fatto noto dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i familiari stretti dello scomparso, i quali sono stati privati di un valore non economico ma personale, costituito dal godimento della presenza del congiunto ed hanno subito la definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare, abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto, sicché nel giudizio di risarcimento del relativo danno non patrimoniale incombe al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi, prova che non può, evidentemente, consistere, nel caso di detto legame parentale stretto, nella mera mancanza di convivenza, atteso che il pregiudizio presunto, proprio per tale legame e le indubbie sofferenze patite dai parenti, prescinde già, in sé, dalla convivenza.
Il logico corollario di quanto sopra è che la mancanza di coabitazione non può rilevare al fine di escludere o limitare il pregiudizio, bensì al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione, tenuto conto di ogni ulteriore elemento utile e così, ad esempio, della consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, delle abitudini di vita, dell'età della vittima, di quella dei singoli superstiti, ecc. (v. Cass. 21 agosto 2018, n. 20844). A ciò va aggiunto che anche la semplice lontananza non è una circostanza di per sé idonea a far presumere l'indifferenza dei familiari alla morte del congiunto, trattandosi di elemento neutro, in quanto interpretabile anche quale rafforzativo dei vincoli affettivi, a misura che la mancanza della persona cara acuisce il desiderio di vederla (v. in tal senso Cass. n. 3767/2018).
Invero, la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva"
(coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo ( cfr da ultimo pagina 10 di 23 Cassazione civile sez. III, 04/03/2024, (ud. 18/12/2023, dep. 04/03/2024), n.5769 e nello stesso senso
Cass. 15/02/2018, n.3767; Cass.15/07/2022, n. 22397; v. anche Cass. 30/08/2022, n.25541 e, già, Cass.
16/03/2012, n. 4253).
A ciò va aggiunto che il risarcimento del danno parentale spetta anche ai nipoti per la perdita dello zio, rimasto vittima di un incidente stradale, atteso che tale relazione familiare, pur non strettissima, rientra infatti tra quelle sufficientemente prossime da far ritenere presuntivamente l'esistenza, per i parenti superstiti, di un danno serio e apprezzabile. ( cfr sullo specifico punto Cass civ 26140/2023)
Sulla scorta di quanto sopra affermato, allora, si deve ritenere, anche ragionando per presunzioni, che nel caso in esame, tenuto conto dello strettissimo rapporto che legava gli attori al de cuius, trovandoci al cospetto di fratelli e nipoti sussiste all'evidenza un danno da perdita del rapporto parentale come sopra definito, essendo evidente che la perdita del congiunto abbia cagionato nella persona degli attori oltre una forte sofferenza interiore duratura anche uno stravolgimento in senso negativo delle condizioni ed abitudini di vita quotidiana.
Nella liquidazione (necessariamente equitativa) di tale danno non patrimoniale, occorre apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (v.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Ciò posto, in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita parentale è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi tali, comunque, da consentire la c.d.
“personalizzazione del danno” ed addivenire, nell'attribuire al danno rilevanza economica e nella successiva quantificazione del ristoro patrimoniale, ad una liquidazione che sia equa, congrua e proporzionata.
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, “l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari” (Cass. n. 10579/2021;
Cass. n. 12408/2011). pagina 11 di 23 Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle – prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Tanto più diffusa è l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una “conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno”, con ciò definendo “un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie” (Cass. n. 10579/2021).
A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso nel sistema tabellare inaugurato dalle Tabelle milanesi con riferimento al danno cd. biologico: si individua la misura standard del risarcimento per l'appunto tramite il sistema del punto variabile, misura che può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Il sistema tabellare milanese disciplinante la quantificazione del danno biologico ha trovato larga diffusione sull'intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l'esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura paranormativa
(recentemente Cass. n. 8532/2020, ma già nella citata sentenza Cass. n. 12408/2011 si attribuiva alla tabella milanese “una sorta di vocazione nazionale”.
Per quanto qui di rilievo, occorre ricordare che l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano aveva già predisposto un sistema tabellare che fornisce parametri uniformi per la liquidazione di un'altra tipologia di danno non patrimoniale, nella specie quello da perdita del rapporto parentale. Anche tale tabella ha avuto larga diffusione sul territorio nazionale, come si evince dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche per la liquidazione di tale voce di danno non patrimoniale occorre fare riferimento ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano (cfr. par.
3.2.5. Cass. n. 12408/2011).
pagina 12 di 23 Tuttavia, in questo caso, differentemente da quanto si è visto per il danno biologico, non si è fatto ricorso alla tecnica del punto variabile, ma si è prevista fino all'anno 2021 una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili, in particolare: della sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, della convivenza o meno di questi ultimi, della qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, dell'età della vittima primaria e secondaria. Sulla base di questi parametri sono stati identificati dei valori edittali massimi e minimi, differenziati a seconda del rapporto di parentela sussistente tra danneggiato e congiunto deceduto.
Proprio la tecnica di liquidazione del danno prescelta è stata censurata dalla citata sentenza Cassazione
n. 10579/2021, in quanto ritenuta inadeguata a perseguire le esigenze di uniformità sottese ad ogni valutazione equitativa. Nella specie, vengono individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro
168.250,00 e Euro 336.500,00)”; dall'altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Proprio tali elementi precludono alla Tabella di garantire “la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza.
L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (Cass. n. 10579/2021).
A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha auspicato la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti pagina 13 di 23 che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile";
2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti;
3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass. n. 10579/2021).
Recentemente, in data 29 giugno 2022, sono state pubblicate, sul sito del Tribunale di Milano e sul sito dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, le nuove tabelle elaborate dal “Gruppo danno alla persona” dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall'intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022, contenute nel documento denominato “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale- Tabelle integrate a punti - Edizione 2022”, tabelle integrate a punti sulla perdita del rapporto parentale, senza però aderire alla tabella romana, che era l'unica tabella a punti già esistente, perché la tabella romana non aveva estratto il valore del punto dai precedenti, a differenza di quanto indicato da Cass. 10579/2021 )
I parametri rilevanti, indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10579/2021 sono quelli già previsti in linea generale dalle precedenti versioni delle tabelle milanesi: corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
In definitiva, quindi, nelle nuove tabelle integrate a punti (edizione 2022) è stato previsto un punteggio per ognuno dei menzionati parametri: si determina così il totale dei punti secondo le circostanze presenti nella fattispecie concreta e quindi si moltiplica il totale dei punti per il menzionato “valore punto” (pari ad € 1.461,20), pervenendo così all'importo monetario liquidabile.
Giova sottolineare che le cinque circostanze considerate ai fini della distribuzione dei punti non costituiscono ciascuna un pregiudizio in sé ovviamente, ma integrano tutte elementi che rivelano - secondo le note massime di comune esperienza, cfr. Cass. 25164/2020- l'esistenza e consistenza di una sofferenza soggettiva e di pregiudizi dinamico-relazionali derivanti dalla perdita del parente.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto) è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore)
e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
pagina 14 di 23 Nell'apprezzamento dell'intensità e qualità della relazione affettiva (lett. “E”), si dovrà valutare lo specifico rapporto parentale perduto, con tutte le caratteristiche obiettive e soggettive, sulla scorta di quanto allegato e provato (anche con il ricorso alle presunzioni) in causa.
Infine, si è rimesso al singolo giudice la scelta se procedere alla liquidazione dei valori monetari riconducibili al parametro “E” con un unico importo monetario o con somme distinte per ciascuna delle menzionate voci/componenti del danno non patrimoniale: sofferenza soggettiva interiore e dimensione dinamico relazionale.
Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro “E” (fino ad un massimo di 30 punti nelle due tabelle), il giudice potrà tenere conto, sia delle circostanze obiettive di cui ai precedenti 4 parametri
(“obiettivi”) e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze che siano allegate e provate (anche con presunzioni) relative, ad esempio, ma non solo, alle seguenti circostanze di fatto:
• frequentazioni/contatti (in presenza o telefonici o in internet),
• condivisione delle festività/ricorrenze,
• condivisione di vacanze,
• condivisione attività lavorativa/hobby/sport,
• attività di assistenza sanitaria/domestica,
• agonia/penosità/particolare durata della malattia della vittima primaria laddove determini una maggiore sofferenza nella vittima secondaria,
• altri casi.
In entrambe le nuove tabelle integrate a punti ed. 2022, in coerenza con i criteri orientativi delle precedenti tabelle milanesi ed. 2021, si conferma il principio che “non esiste un minimo garantito”, con l'espressa avvertenza che “contrasti di rilevante intensità o controversie giudiziarie tra le due vittime, violenze o reati commessi dalla vittima secondaria nei confronti della vittima primaria possono ridurre, fino ad azzerare, l'ammontare risarcitorio riconosciuto in base a tutti i parametri/punti della tabella”.
Alla luce di quanto esposto, dei Criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di
Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di
Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
pagina 15 di 23 Ritiene inoltre questo giudice che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., ord. n. 13269/2020 e cfr. anche Cass. Sentenza n. 28994/2019, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa).
Ebbene, in applicazione delle nuove “tabelle milanesi integrate a punti” si devono riconoscere ai signori , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
fratelli del i seguenti punti
[...] Parte_9
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 80 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 8 ai fratelli e punti 10 alla sola , di anni 69 al momento del decesso, avendo Parte_8 gli altri fratelli un'età compresa tra 71 e 80 anni, (lett. “B” della Tabella);
- nessun punto in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, gli attori non convivevano con il fratello;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di oltre 3 superstiti (lett. “D” della Tabella -sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto);
- punti 10 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 35, pari ad Euro 51.142,00 (35 punti x Euro 1461.20) per Parte_4
, , e per un totale di 37 punti per
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
pari ad euro 54.064,40 (37 punti x Euro 1461.20) Parte_8
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che gli attori abbiano adeguatamente provato che con il fratello intrattenevano un legame stabile e profondo, come attestato tanto dalla copiosa documentazione fotografica prodotta, quanto dalla prova orale espletata (si vedano le dichiarazioni di , ). Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
Risulta provato, pertanto, che gli attori:
- frequentavano regolarmente il fratello e con lui trascorrevano le festività, ritenendolo anche un punto di riferimento
- durante l'estate, inoltre, trascorrevano periodi di vacanza più lunghi insieme al fratello.
pagina 16 di 23 - i fratelli e soprattutto negli ultimi anni di vita, fungevano da accompagnatori Pt_1 Parte_2
in automobile del Reverendo Padre per tutte le esigenze del suo servizio, richiesto in Parte_9 tutta l'Italia centrale (cfr dichiarazioni di e di . Tes_3 Testimone_6
Quanto poi ai nipoti , , , devono riconoscersi i Parte_1 Parte_2 Parte_3
seguenti punti
- punti 8 in considerazione dell'età della vittima primaria: 80 anni alla data del decesso (lett. “A” della
Tabella);
- punti 10 avendo tutti un'età compresa tra 61 e 70 anni, (lett. “B” della Tabella);
- nessun punto in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, gli attori non convivevano con lo zio;
- punti 9 in considerazione della sopravvivenza di oltre 3 superstiti (lett. “D” della Tabella -sul presupposto che la presenza e vicinanza di altre persone care può contribuire a lenire il dolore ed a superare il lutto);
- punti 9 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. “E” della Tabella);
- per un totale quindi di punti 36, pari ad Euro 52.603,20 (36 punti x Euro 1461.20)
Con particolare riguardo al parametro “E”, ritiene infatti il Tribunale che gli attori abbiano adeguatamente provato che con lo zio intrattenevano un legame stabile e profondo, come attestato tanto dalla copiosa documentazione fotografica prodotta, quanto dalla prova orale espletata (si vedano le dichiarazioni di , ). Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
Risulta provato, pertanto, che gli attori:
- frequentavano regolarmente lo zio e con lui trascorrevano le festività, ritenendolo anche un punto di riferimento
- durante l'estate, inoltre, trascorrevano periodi di vacanza più lunghi insieme allo zio.
Lo hanno assistito durante il ricovero ospedaliero
Si ritiene tuttavia, in considerazione anche del più lontano grado di parentela, della differenza di età tra i nipoti e lo zio e, quindi, naturaliter della minore intensità del rapporto rispetto a quello esistente tra fratelli, di riconoscere, quanto al parametro E un punteggio inferiore, come sopra determinato.
pagina 17 di 23 Orbene, tenuto conto del concorso di colpa riconosciuto nella misura del 30% in capo al Parte_9
, le somme a cui gli attori avranno diritto, ammontano ad euro 35.799.40 ,
[...] Parte_4
, ad euro 37845.08 per e Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
ad euro 36.822,24 per , , . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Alle somme de quibus andranno sottratte quelle già corrisposte dalla compagnia di assicurazione, anche in corso di causa e trattenute a titolo di acconto e, segnatamente, Euro 32.730,88 corrisposti al signor e euro 35.068.68 versati a Parte_1 Parte_8 Parte_2 Parte_10
euro 25717.12 versati a euro 30.392,96 versati a e Parte_4 Parte_12 [...]
e previa rivalutazione delle stesse dalla data dell'effettiva Parte_5 Parte_11
corresponsione sino alla data odierna.
Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, i convenuti ritenuti responsabili dovranno essere condannati al pagamento, in favore di parte attrice, delle somme così come sopra quantificate, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, e interessi legali sulle stesse somme da oggi al saldo effettivo.
Passando all'esame della domanda proposta iure hereditatis, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius nell'intervallo di tempo intercorso tra il sinistro ed il decesso.
Orbene, in caso di morte causata da un illecito può distinguersi tra il danno morale terminale e quello biologico terminale. Il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'integrità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale pagina 18 di 23 della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo (cfr., tra molteplici, Cass. ord. n. 11719/2021). In latri termini, deve ritenersi configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (Cass. nr. 26727 del 2018; nr. 21060 del 2016; nr. 23183 del 2014; nr. 22228 del
2014; nr. 15491 del 2014) che consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente, purché la lesione della salute si sia protratta per un tempo, normalmente superiore alle 24 ore, che ne consenta quell'"accertabilità medico legale" che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo, essendo il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea (cfr. Cass. ord. n. 18056/2019) nonchè di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. nr. 13537 del 2014; nr. 7126 del
2013; n. 2564 del 2012).
Nel caso di specie risulta trascorso un apprezzabile lasso di tempo, pari a 42 giorni, tra il sinistro ed il decesso del di talchè deve riconoscersi in favore degli attori, iure hereditatis, il danno Parte_9
biologico terminale sofferto dal congiunto, atteso che lo stesso, patì, nell'arco di quel periodo in cui rimase in vita, una invalidità temporanea totale la cui liquidazione, come si dirà oltre, deve tenere conto del fatto che, se pure temporaneo, tale danno fu massimo nella sua entità ed intensità.
Deve riconoscersi, altresì, la componente di danno morale terminale, avendo dato gli attori la prova del fatto che il fino a 48 ore prima del decesso, era lucido ed anzi anche della circostanza che, Parte_9
durante il ricovero presso il nosocomio di San Benedetto Del Tronto, aveva acquisito la piena consapevolezza dell'impossibilità di sopravvivere tanto che si era arreso (si vedano, a tal proposito, le dichiarazioni di che ha riferito che il ad Ancona era piuttosto lucido ed Tes_3 Parte_9
era convinto di sopravvivere mentre a San Benedetto, pur essendo cosciente, aveva smesso di lottare, avendo capito che non sarebbe sopravvissuto e, nello stesso senso, le dichiarazioni di Tes_6
e di che ha precisato che, durante in ricovero in San Benedetto del
[...] Testimone_7
Tronto, il non parlava ma capiva tutto comunicando con i gesti, quali cenni del capo e stretta Parte_9
della mano).
pagina 19 di 23 Ciò posto, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale, risarcibile iure successionis, tale danno dà luogo, come si è sopra detto, ad una pretesa risarcitoria da commisurare all'inabilità temporanea, adeguando, tuttavia, la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, seppure temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte (cfr. Cass. ord. n. 18328/2018).
Il disvalore offensivo dell'inabilità temporanea che tende verso la guarigione o verso la stabilizzazione dei postumi permanenti (in ogni caso verso il prosieguo dell'esistenza), dunque, è diverso dal disvalore dell'offesa - soprattutto in relazione al profilo dinamico relazionale concernente il fare, l'essere e l'apparire della persona - che patisce la vittima per il periodo di inabilità temporanea che sfocia nella morte, vale a dire negli ultimi giorni di vita.
Deve ricordarsi, al riguardo, infatti, che le tabelle relative alla invalidità temporanea totale, che secondo una parte della giurisprudenza di merito e di legittimità "possono" applicarsi per la liquidazione del danno in discorso (cfr. Cass. ord. n. 16592/2019) rappresentano, invero, la standardizzazione risarcitoria, personalizzabile, dell'inabilità temporanea che sfocia nella totale guarigione-assenza di malattia o nella invalidità permanente, ma non nella morte.
In altri e più chiari termini, non è possibile ritenere ad avviso di questo Giudice che il danno biologico/dinamico relazionale per inabilità temporanea totale che soffre una persona che continuerà a vivere sia identico a quello che soffre chi, in stato d'inabilità temporanea totale, si trova a vivere i suoi ultimi giorni di vita: in tale ultimo caso, l'incidenza negativa dell'inabilità sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato (il non poter fare) è di gran lunga maggiore, per il semplice fatto che la vittima non avrà ulteriori possibilità di essere e fare alcunché.
Per tale ragione, questo Giudice ritiene che per la liquidazione del danno biologico terminale sofferto dal signor nei suoi ultimi quarantadue giorni di vita debba farsi applicazione dei criteri Parte_9
orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale terminale (comprensivo della componente biologica temporanea), nella versione per l'anno 2024, "elaborati per la quantificazione omnicomprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale", opportunamente adattati al caso di specie, tabelle che prendono spunto da una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Dette tabelle, pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, pongono quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza pagina 20 di 23 medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere). Viene dunque utilizzato un metodo che assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. A partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno sarà comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato, fino al un massimo del 50%.
In conclusione, sul punto, la somma da liquidarsi iure successionis per il danno biologico terminale subito da va quantificata per i primi 3 giorni in euro 35247,00 e per i successivi 39 Parte_9
giorni, tenuto conto dell'età e delle abilità dinamico relazionali dallo stesso perse nei suoi ultimi giorni di vita la somma di euro 35.338,00 e, quindi, in totale, la somma di euro 70585,00, importo che non si ritiene di personalizzare non essendo stato provato uno sconvolgimento massimo per i successivi trentanove giorni di ricovero.
Orbene, tenuto conto del concorso di colpa come sopra riconosciuto, al somma complessiva che dovrà essere riconosciuto agli eredi da ripartirsi tra loro pro quota, ammonta ad euro 49.409,50.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del 27.9.2018 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 27.9.2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Da ultimo, riguardo al danno patrimoniale iure proprio, le spese funebri costituiscono una voce di danno ineliminabile e possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma sborsata a tale scopo, in via equitativa (Cass. n. 1474/1996). Pertanto, dovrà essere risarcita la somma di euro 2.000,00, ritenuta congrua anche alla luce di quanto notoriamente si sostiene a titolo di spesa per la cerimonia funebre.
Quanto alle spese di lite, liquidate secondo il decisum, le stesse seguono la soccombenza solidale dei convenuti e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'aumento per la difesa plurima, in favore degli avv OM AR ID e Daniela Valeri, dichiaratisi anticipatari. pagina 21 di 23
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 323/2022, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accerta e dichiara il concorso di colpa del signor nella causazione del sinistro di cui è Parte_9
causa per le ragioni di cui in parte motiva nella misura del 30%;
accerta e dichiara parimenti responsabile della restante quota del 70% nella Controparte_1
causazione del sinistro di cui è causa per le ragioni di cui in parte motiva
Accerta che il danno complessivo patito dagli attori iure proprio ammonta:
ad euro 35.799.40,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per , previa detrazione Parte_4 dell'importo di euro 25.717,12 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta, rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo ad euro 35.799.40,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per previa detrazione Parte_5 dell'importo di euro 30.392,96 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo ad euro 35.799.40,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per , previa detrazione Parte_12 dell'importo di euro 30.392,96 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo ad euro 35.799.40,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per previa detrazione Parte_7 dell'importo di euro 30.392,96 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo pagina 22 di 23 ad euro 37.845.08, oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per previa detrazione Parte_8 dell'importo di euro 32.730,88 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo ad euro 36.822,24,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, ciascuno per e Parte_2 Parte_3 previa detrazione dell'importo di euro 35.068,80 già corrisposti dalla compagnia di
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assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo.
ad euro 36.822,24,oltre interessi compensativi su ciascuna somma al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% dal giorno del decesso (27.9.2018) ad oggi, per previa detrazione Parte_1 dell'importo di euro 32.730,88 già corrisposti dalla compagnia di assicurazioni convenuta rivalutate dalla data della corresponsione alla data odierna ed oltre interessi legali, sulla somma così determinata, dalla data odierna al saldo effettivo.
Accerta che il danno subito dagli attori iure hereditatis ammonta a complessivi euro 49.409,50, somma da devalutarsi alla data del 27.9.2018 e rivalutarsi anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai fino alla data odierna, oltre interessi legali al tasso p.t. vigente, a partire dal 27.9.2018 fino alla pubblicazione della presente sentenza ed oltre gli interessi legali sulla somma così complessivamente determinata dalla data odierna fino al soddisfo.
Accerta che il danno patrimoniale sofferto dagli attori ammonta ad euro 2000.00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore degli attori delle somme sopra indicate
Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli avv. OM AR ID e
Daniela Valeri dichiaratisi anticipatari delle spese di lite che determina in euro 16.923,60 per compensi ed in euro 1713,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 29 giugno 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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