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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5055 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1758 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
11/07/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. CASSESE Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE (c.f. ); . C.F._1
RECLAMANTE
E
(c.f. ), con l'Avv. FRISINA PASQUALE CP_1 P.IVA_2
(c.f. ), unitamente all'Avv. DOMINICI LORENZO C.F._2
( ; C.F._3
RESISTENTE
E
(c.f. ),. Controparte_2
RESISTENTE, contumace
OGGETTO: reclamo contro la sentenza n. 173/2025 emessa dal Tribunale di
Roma in data 26/02/2025.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione.
FATTO E DIRITTO
propone quattro motivi di reclamo contro la Parte_1
r.g. n. 1 sentenza che ne ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.
Lamenta l'incompetenza territoriale del tribunale di Roma in favore di quello di Santa MA C.V.; la non definitività del titolo esecutivo posto a base del ricorso;
l'assenza dei requisiti dimensionali per l'assoggettabilità alla l.g.; l'insussistenza dell'insolvenza.
ha resistito al gravame. CP_1
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ROMA AUTO non si è Pt_1 costituita.
Il reclamo è stato trattenuto in decisione all'udienza del 11/07/2025.
Osserva la Corte quanto segue.
Sulla competenza per territorio.
Va premesso che la reclamante non si era costituita in prime cure e tuttavia era nota al tribunale la collocazione della sede legale dell'impresa in Santa MA CA
TE (si legga il dispositivo della sentenza reclamata) .
Nessun cenno, nel provvedimento reclamato, in ordine al differente “…luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali” ex art. 27 CCII.
Il motivo risulta, tuttavia, infondato alla luce delle allegazioni di parte reclamata secondo le quali il tribunale di Santa MA C.V. aveva declinato la competenza proprio in favore del tribunale di Roma con ordinanza del 22 novembre 2024, mai impugnata, per via del “… carattere fittizio del trasferimento della sede nel circondario di questo
Tribunale, non avendo la società ivi posto un luogo di gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile ai terzi, anche per la fase di liquidazione in cui si trova, tal che deve ritenersi competente a decidere il Tribunale di Roma, della sede di provenienza.”.
Sulla non definitività del titolo esecutivo.
Il motivo risulta inammissibile perché la reclamante ha omesso di illustrare, sia pur sinteticamente, i motivi di gravame avverso la sentenza di condanna di primo grado
(esecutiva) e non ha quindi argomentato sulla presumibile fondatezza dell'impugnazione per smentire la contraria prognosi del tribunale di Roma, peraltro avvalorata dall'ordinanza della Corte d'appello (citata dalla reclamante) che ha escluso la manifesta fondatezza dell'impugnazione ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna.
Sui requisiti dimensionali.
E' sufficiente rilevare che il debito posto a fondamento del ricorso per l'apertura r.g. n. 2 della liquidazione giudiziale supera i 500.000,00 euro per disattendere il motivo.
Sull'insolvenza.
Al di là della contestazione con l'appello del titolo esecutivo, la reclamante non ha indicato con quali mezzi fronteggerà il debito di oltre mezzo milione di euro, notazione di per sé sufficiente ad affermare lo stato di insolvenza.
Il reclamo è conseguentemente respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge il reclamo;
b) condanna la reclamante al rimborso, in favore dell'unica controparte costituita, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.5+00,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 09/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3