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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/06/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
UNICA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, nella persona del Giudice dott. Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del 20.02.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine sino a venti giorni prima della detta udienza;
viste le note di trattazione depositate dalla parte attrice;
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 954/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...], c.f. , e , nata a Parte_1 C.F._1 Parte_2
Ramacca il 06.12.1969, c.f. , rappresentati e difesi dall' avv. Salvatrice C.F._2
Sambataro, presso il cui studio in Catania, in via Ronchi n. 14, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
INTIMANTI
CONTRO
, nata a [...] il [...], c.f. . CP_1 C.F._3
INTIMATA CONTUMACE
***
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio al fine di ottenere la convalida dello sfratto per morosità e l'ingiunzione di CP_1
pagamento per i canoni scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto.
Parte attrice ha esposto che, a seguito dell'acquisto dell'immobile ubicato in Ramacca, in via Francesco
Crispi n. 30, censito al NCEU del Comune di Ramacca H 168, foglio 140, particella 130, altri subalterni
2, concesso in locazione a con contratto registrato in data 12.04.2021 (ufficio TXJ, serie CP_1
pagina 1 di 3 3T, numero 497), per il periodo dal 01.04.2021 al 31.03.2025 e con canone mensile di euro 250,00, era subentrata, quale locataria ed alle medesime condizioni, nel contratto di locazione dei suoi danti causa
, , ). Parte_3 Parte_4 Parte_5
Ha rappresentato, inoltre, che il subentro era stato regolarmente comunicato alla conduttrice, che, pertanto, aveva provveduto a corrisponderle le mensilità relative ai mesi di ottobre e novembre, rimando morosa a far data dal mese di dicembre 2023.
Ha dedotto, poi, che vane erano rimasti nel tempo le varie richieste e la lettera di diffida e messa in mora inviate alla conduttrice, per cui l'ammontare complessivo della morosità al mese di maggio 2024 ammontava ad euro 1.500,00. Ha esposto, infine, che a causa dell'inadempimento della conduttrice era divenuta, a sua volta, morosa dei canoni di locazione dell'immobile che abitava con la famiglia, atteso che con il solo stipendio di euro 1.000,00 del non riusciva a far fronte al pagamento delle rate Pt_1 di mutuo dell'immobile acquistato e dei canoni di locazione dell'immobile dove abitava.
All'udienza del 07.11.2024, poiché la notifica dello sfratto per morosità era stata effettuata ai sensi del
143 c.p.c, non veniva convalidato lo sfratto intimato e veniva disposto il mutamento del rito fissando l'udienza di trattazione per il 20.02.2025.
La causa veniva rinviata per discussione e decisione al 24.04.2025.
Occorre verificare ai fini della richiesta di risoluzione la gravità dell'inadempimento tenuto conto dell'interesse delle parti e della complessiva morosità anche successiva alla proposizione della domanda, individuando, altresì, quale sia la causa dell'inadempimento e l'imputabilità effettiva in capo alla debitrice.
A tal proposito, per principio ermeneutico “ la gravità dell'inadempimento, presupposto indefettibile della risoluzione contrattuale, deve essere tale da incidere in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto sia in astratto (con riferimento all'entità del dovuto) sia in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente” (cfr. Cass. 3954/2008).
Nel caso in esame, si è in presenza di un contratto di locazione ad uso abitativo nel quale trova applicazione ingresso la norma di cui all'art. 5 L. 392/1978 – rimasto in vigore anche dopo la riforma della materia locatizia ad uso abitativo – che prevede la gravità dell'inadempimento contrattuale giacché siano decorsi venti giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dei canoni di locazione.
In applicazione di tale principio normativo, nel caso de quo, dagli atti del giudizio e dalla lettera di messa in mora (allegata agli atti) emerge il mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della conduttrice già a partire da dicembre 2023 e fino alla data odierna, per cui l'inadempimento non può essere considerato di scarsa importanza, perché corrispondente ad oggi a diciassette mensilità, pari ad euro pagina 2 di 3 4.250,00. D'altro canto, la conduttrice non essendosi costituita in giudizio non ha provato l'esistenza di eventuali cause, indipendenti dalla propria volontà, ostative al regolare adempimento.
Orbene, nella fattispecie il mancato pagamento dei canoni conduce necessariamente alla declaratoria della risoluzione contrattuale per inadempimento grave imputabile a la quale è pur CP_1 sempre tenuta all'adempimento dell'obbligazione costituita dal pagamento del canone di locazione pattuito fino al momento della data di effettivo rilascio dell'immobile.
Deve essere, quindi, pronunciata la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti, con conseguente restituzione dell'immobile locato, e trattandosi di un rapporto di durata, l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, poiché i canoni finora corrisposti sono da imputare al godimento del bene.
In conclusione, la domanda va accolta.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, non ravvisandosi la sussistenza delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. o di altre analoghe gravi eccezionali ragioni che ne giustifichino la compensazione. Esse verranno liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato da d.m. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, del valore della controversia e delle attività effettivamente espletate secondo i valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattese:
- accerta e dichiara la risoluzione di diritto del contratto di locazione registrato in data 12.04.2021, ufficio
TXJ, serie 3T, al numero 497, dell'immobile ubicato in Ramacca, in via Francesco Crispi n. 30, censito al NCEU del Comune di Ramacca H 168, foglio 140, particella 130, altri subalterni 2, per inadempimento contrattuale della conduttrice;
- per l'effetto, condanna al rilascio dell'immobile locato in favore di CP_1 Parte_1
e Parte_2
- condanna l'intimata al pagamento di euro 4.250,00 per i canoni scaduti, oltre a quelli a scadere fino al momento del rilascio, nonché rivalutazione ed interessi come per legge dalla domanda al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro CP_1
850,50 per compensi, rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese vive sostenute.
Così deciso in Caltagirone il 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Oriana Calvo
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