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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/07/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3177 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...],, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via
XXIV Maggio, 9 presso e nello studio dell'avv. Davide D'Andrea dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini n.28, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe identificata con ricorso depositato in data 24.7.2024 premesso che 1'CP- non ha liquidato per i mesi di gennaio e febbraio 2022 l'Assegno Temporaneo e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio;
ha chiesto di: “)- Accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni temporanei per le mensilità di
Gennaio e Febbraio 2022, per tutti i motivi di cui sopra;
e per l'effetto condannare 1,CP- in persona del l.r.p.t., a corrispondere alla sig.ra Parte_1 la somma di euro 1.306,80 quali somme dovute a titolo di assegni temporanei mai elargiti;
)- manlevare la ricorrente da eventuali spese ed onorari di giudizio di soccombenza, per i motivi di cui al presente ricorso ed al punto III del presente atto, nella denegata ipotesi in cui la domanda non trovasse accoglimento;
)-
Condannare, in ogni caso, 1,CP- al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.". Si è costituito l',CP_ con memoria depositata il 28.10.2024 che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente occorre premettere che la parte sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale ha ingenerato una confusione circa la prestazione richiesta. CP
Invero con le diffide del 7.6.2022, 29.6.2022, 10.10.2022 e 24.10.2022 la parte ha chiesto all' gli assegni per il nucleo familiare e, correttamente l'Istituto specificava che la competenza era del Contr Mef. Dopo la richiesta, infatti, il provvedeva ad erogare gli assegni per il nucleo familiare alla
Sig.ra Parte_1 nel mese di agosto 2022 per un importo di €322,35.
Solo con le note di trattazione scritta del 22.11.2024 parte ricorrente ha chiarito che la prestazione richiesta è l'Assegno Temporaneo.
*
L'assegno temporaneo per i figli minori è stato introdotto dal decreto-legge n. 79/2021 che ha previsto all' art. 1 “In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".
Tale misura è stata prorogata anche per i mesi gennaio e febbraio 2022. CP Nel caso di specie l' ha chiarito che la domanda Assegno temporaneo n. 358441 presentata risulta decaduta per presenza anf giàdalla signora C.F. 1 Parte_1
erogato nello stesso periodo.
La parte nulla ha dedotto sul punto, limitandosi ad asserire che 1'CP- avrebbe ammesso di non avere erogato gli assegno temporanei a pag 3 punto 20 della memoria ma, in realtà, al punto 20
1,CP riporta unicamente la sintesi del ricorso (si veda pag 5 del ricorso).
D'altronde è pacifico che la ricorrente, essendo stata assunta in data 15.01.2022 a tempo determinato presso l'Istituto comprensivo “Samnium” di Pontelandolfo, aveva diritto agli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69. Come sopra chiarito l'Assegno Temporaneo spetta solo ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare ed avendo la ricorrente diritto agli ANF non poteva percepire l'Assegno
Temporaneo.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
*
"In assenza di valida dichiarazione ex art 152 disp.att., in quanto non sottoscritta dalla parte e in ogni caso, non è relativa all'anno antecedente all'iscrizione del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento di € 886,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Benevento il 12.7.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 11.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3177 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
Parte_1 nata a [...] il [...],, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via
XXIV Maggio, 9 presso e nello studio dell'avv. Davide D'Andrea dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente sita alla via Foschini n.28, rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco giusta procura generale alle liti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe identificata con ricorso depositato in data 24.7.2024 premesso che 1'CP- non ha liquidato per i mesi di gennaio e febbraio 2022 l'Assegno Temporaneo e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il beneficio;
ha chiesto di: “)- Accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire gli assegni temporanei per le mensilità di
Gennaio e Febbraio 2022, per tutti i motivi di cui sopra;
e per l'effetto condannare 1,CP- in persona del l.r.p.t., a corrispondere alla sig.ra Parte_1 la somma di euro 1.306,80 quali somme dovute a titolo di assegni temporanei mai elargiti;
)- manlevare la ricorrente da eventuali spese ed onorari di giudizio di soccombenza, per i motivi di cui al presente ricorso ed al punto III del presente atto, nella denegata ipotesi in cui la domanda non trovasse accoglimento;
)-
Condannare, in ogni caso, 1,CP- al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.". Si è costituito l',CP_ con memoria depositata il 28.10.2024 che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Il ricorso è infondato e va respinto.
Preliminarmente occorre premettere che la parte sia in sede giudiziale che in sede stragiudiziale ha ingenerato una confusione circa la prestazione richiesta. CP
Invero con le diffide del 7.6.2022, 29.6.2022, 10.10.2022 e 24.10.2022 la parte ha chiesto all' gli assegni per il nucleo familiare e, correttamente l'Istituto specificava che la competenza era del Contr Mef. Dopo la richiesta, infatti, il provvedeva ad erogare gli assegni per il nucleo familiare alla
Sig.ra Parte_1 nel mese di agosto 2022 per un importo di €322,35.
Solo con le note di trattazione scritta del 22.11.2024 parte ricorrente ha chiarito che la prestazione richiesta è l'Assegno Temporaneo.
*
L'assegno temporaneo per i figli minori è stato introdotto dal decreto-legge n. 79/2021 che ha previsto all' art. 1 “In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".
Tale misura è stata prorogata anche per i mesi gennaio e febbraio 2022. CP Nel caso di specie l' ha chiarito che la domanda Assegno temporaneo n. 358441 presentata risulta decaduta per presenza anf giàdalla signora C.F. 1 Parte_1
erogato nello stesso periodo.
La parte nulla ha dedotto sul punto, limitandosi ad asserire che 1'CP- avrebbe ammesso di non avere erogato gli assegno temporanei a pag 3 punto 20 della memoria ma, in realtà, al punto 20
1,CP riporta unicamente la sintesi del ricorso (si veda pag 5 del ricorso).
D'altronde è pacifico che la ricorrente, essendo stata assunta in data 15.01.2022 a tempo determinato presso l'Istituto comprensivo “Samnium” di Pontelandolfo, aveva diritto agli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69. Come sopra chiarito l'Assegno Temporaneo spetta solo ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare ed avendo la ricorrente diritto agli ANF non poteva percepire l'Assegno
Temporaneo.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
*
"In assenza di valida dichiarazione ex art 152 disp.att., in quanto non sottoscritta dalla parte e in ogni caso, non è relativa all'anno antecedente all'iscrizione del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Adriana
Mari, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento di € 886,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Benevento il 12.7.2025